Incarti n.
80.2017.271

80.2017.272

Lugano

20 dicembre 2018/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 9 novembre 2017 contro la decisione del 19 ottobre 2017 in materia di IC-IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino __________, risiede a __________ dal 1° agosto 2017, con la moglie __________ e i loro due figli __________ (2006) e __________ (2009).

Fino al 31 gennaio 2017 il contribuente era residente nel comune di __________, in __________, per poi trasferirsi dal 2 febbraio 2017 (notificandolo al Comune il 14 febbraio 2017) in via __________, dove è rimasto domiciliato fino al 31 luglio 2017.

In data 20 aprile 2017, RI 1 inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2016, indicando come indirizzo __________, non solo nel riquadro dedicato ai “dati personali, situazione familiare e professionale al 31.12.2016” (Modulo 1), ma anche nello spazio destinato alle informazioni personali con riferimento alla situazione attuale (Modulo 1).

In data 5 maggio 2017, RI 1 otteneva domicilio in Svizzera e il suo permesso di dimora (B) veniva sostituito da un permesso di domicilio (C), rilasciato il 22 maggio 2017.

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione 15 giugno 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) accertava un reddito imponibile complessivo di fr. 206'900.- per l’imposta cantonale, e fr. 211'900.- per l’imposta federale diretta. In particolare, l’UT rettificava il reddito da attività indipendente principale del coniuge, portandolo da fr. -2'240.- a fr. 35'000.-, “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei certificati d'utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

 

 

                                  C.   In data 7 settembre 2017, RI 1 presentava reclamo avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 15 giugno 2017. Il contribuente contestava la rettifica del reddito da attività indipendente principale del coniuge, e dichiarava di aver ricevuto la decisione di tassazione solo alcuni giorni prima. In particolare il contribuente spiegava di essere domiciliato in __________, dal 1° agosto 2017 e di aver fatto tutte le dichiarazioni necessarie per il cambiamento d’indirizzo, sia al Comune che alla Posta, ma che, ciò nonostante, le polizze per il pagamento delle imposte e il richiamo erano stati spediti al suo nuovo indirizzo a __________ solo il 31 agosto 2017.

 

 

                                  D.   Con decisione del 19 ottobre 2017, l’UT dichiarava il reclamo del 7 settembre 2017 irricevibile, poiché tardivo. L’Autorità fiscale spiegava che le motivazioni del ritardo addotte dal contribuente non giustificavano la restituzione dei termini, ritenuto che, per altro, il contribuente non aveva avvisato l’UT del cambio d’indirizzo e aveva indicato sulla dichiarazione l’indirizzo di via __________, benché al momento della compilazione fosse già residente in __________. Inoltre il Comune di __________ aveva comunicato all’UT, tramite schedina ufficiale datata 23 giugno 2017, “il cambiamento d’indirizzo (__________) a far tempo dal 10.07.2017”.

 

 

E.   Con ricorso del 9 novembre 2017, il contribuente impugna la decisione su reclamo dell’UT del 19 ottobre 2017. Il ricorrente spiega che, nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2016, inviata all’UT il 20 aprile 2017, ha indicato il domicilio in __________, “essendo assolutamente giusto e corretto per l’anno 2016 in riferimento”. Il ricorrente spiega di aver correttamente e tempestivamente notificato tutti i propri spostamenti al Municipio, all’Ufficio della migrazione e all’Ufficio dei registri, ritenendo che questo fosse sufficiente perché anche l’UT venisse informato dei suoi cambiamenti di domicilio.

                                         In data 22 novembre 2017, l’UT produce l’incarto fiscale, rinunciando a presentare osservazioni.

 

 

                                  F.   Con scritto del 6 aprile 2018, il ricorrente chiede a questa Camera di essere convocato per un’udienza.

                                         All’udienza del 19 aprile 2018, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Dei loro argomenti si dirà in seguito, in quanto necessario.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

                                   2.   2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 116 cpv. 1 LIFD le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

                                         Una decisione esiste giuridicamente solo dopo essere stata comunicata alle parti. Prima che ciò sia avvenuto è inesistente (“Nichturteil”), è un semplice progetto di decisione. Una decisione che non è mai stata comunicata alle parti non può allora produrre alcun effetto giuridico (DTF 142 II 411 consid. 4.2 con riferimenti).

                                         Una decisione si considera tuttavia notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

 

                                   3.   3.1.

                                        Nella fattispecie, come visto, la decisione di tassazione è stata inviata dall’UT il 15 giugno 2017 all’indirizzo di __________, mentre il reclamo è stato interposto da RI 1 unicamente il 7 settembre 2017. In sede di udienza il contribuente ha spiegato di aver ricevuto la decisione di tassazione e i conguagli emessi dall’Ufficio di esazione solo a fine agosto, quando il proprietario dell’appartamento di __________, __________, glieli ha consegnati, avendoli rinvenuti nella bucalettere del suddetto appartamento rimasto sfitto per diversi mesi.

                                         Il ricorrente spiega di aver intrapreso correttamente tutti i passi procedurali per informare le autorità in relazione ai cambiamenti di indirizzo avvenuti nel corso del 2017.

                                         Si tratta ora di verificare se la decisione sia stata o meno debitamente notificata al contribuente, con l’invio del 15 giugno 2017, all’indirizzo di __________.

 

                                         3.2.

                                         Nella procedura amministrativa, il ricorrente deve indicare il suo indirizzo, che corrisponde a quello delle notificazioni. Quando l’autorità interviene d’ufficio, come peraltro in generale in materia penale, spetta ad essa il compito di intraprendere le ricerche necessarie per garantire il recapito effettivo dell’invio (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 901, p. 446). Perché sia regolare, la notificazione deve avvenire all’indirizzo indicato dalla parte stessa all’autorità oppure, se ne ha indicati più d’uno, a uno di essi, purché sia sempre lo stesso (Donzallaz, op. cit., n. 910, p. 449 e giurisprudenza citata). Ne consegue che le notificazioni devono essere fatte all’indirizzo in questione, fintantoché un avviso di cambiamento non sia comunicato all’autorità. Quest’ultima potrà allora prevalersi della propria buona fede, se avrà indirizzato un atto in un determinato luogo, secondo le indicazioni dello stesso destinatario (Donzallaz, op. cit., n. 913, p. 450). Se l’autorità procede alla notificazione all’indirizzo indicato dal destinatario, quest’ultimo deve rispondere di eventuali problemi nella distribuzione della corrispondenza, se ha nel frattempo cambiato la sua residenza abituale senza informarne l’autorità. In tal caso, sarà vincolato alla notificazione effettuata all’indirizzo indicato, anche se non è più valido. Corre pertanto il rischio che la notificazione avvenga al suo precedente indirizzo, senza che egli possa sperare in una restituzione del termine (Donzallaz, op. cit., n. 924, p. 454 e giurisprudenza citata).

 

                                         3.3.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che spetti al contribuente il compito di indicare all’autorità fiscale, con l’inoltro della dichiarazione d’imposta, l’indirizzo al quale vuole che gli siano notificate le decisioni di tassazione. Questo indirizzo corrisponderà perlopiù con quello del domicilio al momento della presentazione della dichiarazione. In linea di principio, l’Ufficio di tassazione potrà fare affidamento sulle indicazioni ricevute, per tutta la durata della procedura.

                                         Con riferimento alla cosiddetta “finzione di notificazione”, cioè alla regola secondo cui un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro), la giurisprudenza presuppone il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (p. es. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         Ora, ci si domanda se, per il semplice fatto che un contribuente abbia inoltrato una dichiarazione d’imposta, si possa concludere che sia parte in una procedura in corso. Come ha avuto occasione di rilevare il Tribunale federale, una volta che un contribuente abbia presentato una dichiarazione d’imposta, non si può ritenere che ne derivi una litispendenza prolungata di durata illimitata, con la conseguenza che al contribuente possa essere indefinitamente opposta la finzione di notificazione, in caso di invio di decisioni che concernono quel periodo fiscale (sentenza 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21.3.2013, in RDAF 2013 II p. 421, consid. 4.2).

                                         Le regole che concernono la notificazione delle decisioni dell’autorità, ed in particolare l’obbligo di comunicare a quest’ultima ogni cambiamento di indirizzo, devono pertanto essere applicate tenendo nella dovuta considerazione le particolarità dei rapporti giuridici che si fondano sulla legislazione fiscale.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Nel caso dell’indirizzo cui vengono notificate le decisioni delle autorità fiscali, si deve anche tener conto del fatto che queste ultime sono costantemente tenute al corrente di eventuali trasferimenti di domicilio, potendo confidare nella collaborazione dei comuni.

                                         Secondo l’art. 195 cpv. 1 LT, in particolare, i Municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni. Il capoverso 2 stabilisce che essi comunicano all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

 

                                         3.4.2.

                                         Sul sito internet del fisco ticinese, consultabile all’indirizzo telematico https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/direttive-ai-municipi/, si possono trovare le direttive ai Municipi. Per quanto concerne il registro dei contribuenti viene indicato:

                                         L’articolo 195 LT prevede che i Municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti conformemente alle modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni dando tempestiva comunicazione delle relative modifiche al competente Servizio (vedi le specifiche istruzioni indirizzate ai Comuni). (...) Con l’allestimento e la tenuta a giorno del registro dei contribuenti il Comune è pertanto investito di un compito di estrema importanza sia per il buon funzionamento dell’apparato fiscale, sia per una corretta e tempestiva tassazione che è anche nell’interesse dell’autorità comunale per gli aspetti relativi al prelevamento delle imposte comunali. Tutte le comunicazioni riguardanti il registro dei contribuenti e le sue modifiche devono avvenire utilizzando l’attuale avviso cartaceo. Le situazioni che rendono necessario un avviso di mutazione sono rilevabili dalle specifiche istruzioni indirizzate ai comuni. Il sistema di tassazione comporta un ritmo annuale di invio e di presentazione dei moduli della dichiarazione fiscale (e di intimazione delle relative decisioni di tassazione) per cui la tempestività nell’invio degli aggiornamenti dei dati del Registro da parte delle cancellerie comunali, mediante i relativi avvisi di mutazione è di basilare importanza. In occasione di fusioni, vale la regola secondo cui nell’anno in cui è intervenuta la fusione (fiscalmente la fusione ha infatti effetto a partire dal 1.1. dell’anno successivo) le mutazioni sui comuni fusionati devono continuare ad essere trattate come “arrivi” e “partenze” tra comuni diversi e non come semplici cambi di indirizzo all’interno dello stesso Comune. Tale modalità si rende necessaria onde garantire una corretta gestione del registro ai fini della spedizione della dichiarazione d’imposta.

                                         3.4.3.

                                         In allegato alle Direttive si trovano le “Istruzioni ai Comuni per trasmissioni mutazioni al servizio registro contribuenti, UT, UTPG”. Per quanto concerne gli avvisi di mutazione le Direttive indicano di allestirli, fra le altre casistiche, anche per gli arrivi intercomunali e da fuori Cantone. Per quanto concerne i cambiamenti d’indirizzo all’interno del medesimo Comune le direttive sono silenti.

                                         Sempre per quanto attiene agli arrivi, i Comuni sono incaricati di allestire l’avviso di mutazione nel caso di “dimorante permesso B che consegue il domicilio (C)”.

 

                                         3.5.

                                         Tornando alla fattispecie in esame, dagli atti dell’Ufficio di tassazione risulta che il contribuente ha compilato il formulario “Cambiamento d’indirizzo all’interno del Comune” in data 14.2.2017, trasmettendolo al Comune. Da tale documento si apprende che dal vecchio indirizzo “__________” RI 1 e la famiglia si sono trasferiti in via __________, sempre nel Comune di __________.

                                         Sempre il 14.2.2017 è stata rilasciata da parte dell’Ufficio della circolazione di __________ la nuova licenza di circolazione (carta grigia) a RI 1, riportante come indirizzo “__________”. L’insorgente ha altresì prodotto la dichiarazione rilasciata da parte del Servizio regionale degli stranieri di __________, attestante il nuovo indirizzo di via __________, __________. RI 1 ha inoltre ottenuto il 5.5.2017 un permesso di domicilio (permesso C). Il luogo di residenza indicato sul documento è “__________”.

                                         In data 19.6.2017 il datore di lavoro di RI 1, __________, si è rivolto all’Ufficio delle imposte alla fonte per informare l’autorità della sospensione della trattenuta dell’imposta alla fonte, ritenuto l’ottenimento, da parte del contribuente del permesso C.

 

                                         3.6.

                                         È indubbio che, presentando la dichiarazione d’imposta, il 18 aprile 2017, il ricorrente abbia fornito un indirizzo che non era più attuale. Di tale indirizzo si è servita l’autorità fiscale per notificare la decisione di tassazione, il 15 giugno 2017.

                                         Il ricorrente aveva tuttavia provveduto ad informare le autorità dell’intervenuto cambiamento di indirizzo all’interno del Comune, inoltrando l’apposito formulario all’ufficio controllo abitanti del comune di domicilio, già prima di presentare la dichiarazione.

                                         Per le ragioni già indicate, tuttavia, tale comunicazione non è pervenuta alle autorità fiscali, poiché i cambiamenti di indirizzo all’interno dello stesso comune non rientrano fra le mutazioni che devono essere segnalate alla Divisione delle contribuzioni.

                                         Pur ammettendo la responsabilità dello stesso insorgente per aver indicato un indirizzo non più attuale all’Ufficio di tassazione, si deve tuttavia ritenere determinante la notifica inviata alle autorità comunali. Oggi d’altronde la comunicazione di dati tra diversi registri di persone è in gran parte automatizzata. A tal fine, l’art. 11 cpv. 1 della Legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa; RS 431.02) obbliga i Cantoni ad emanare le norme necessarie affinché le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco. Non si può allora pretendere che un cittadino informi tutte le autorità, dalle quali potrebbe ricevere delle decisioni, purché abbia provveduto ad annunciare il trasloco al comune.

 

                                         3.7.

                                         Del resto, agli atti dell’Ufficio di tassazione è reperibile l’avviso di mutazione datato 23.6.2017, con il timbro del Comune di __________. Dallo stesso si evince la seguente informazione: “Acquisto domicilio il 5.5.2017”. L’avviso di mutazione reca anche il seguente dato: “All’incarto 10 luglio 2017”.

                                         Ora, se il Comune avesse tempestivamente segnalato all’UT – conformemente alle Direttive della Divisione delle contribuzioni ai Municipi – l’informazione relativa all’ottenimento del permesso di domicilio del contribuente, l’autorità fiscale avrebbe potuto inviare la decisione all’indirizzo corretto di quest’ultimo. Infatti, la decisione di tassazione è stata inviata al contribuente il 15 giugno 2017, cioè dopo che quest’ultimo aveva ottenuto il permesso di domicilio.

 

                                         3.8.

                                         In conclusione, alla luce del fatto che l’onere della prova dell’avvenuta notificazione della decisione del 15 giugno 2017 è a carico dell’autorità di tassazione (v. supra, consid. 2.2), quest’ultima deve assumersi le conseguenze della circostanza che non è riuscita a comprovare che la decisione sia entrata nella sfera di competenza dell’insorgente prima della fine di agosto, quando il contribuente sostiene di averne preso conoscenza tramite il suo precedente locatore.

                                         In ragione degli argomenti sopra esposti appare giustificato accogliere il ricorso ed annullare la decisione impugnata.

 

                                   4.   Il ricorso è accolto e la decisione su reclamo è annullata. Gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché entri nel merito del reclamo presentato da RI 1.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2017 è annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché entri nel merito del reclamo presentato da RI 1.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al contribuente viene restituito l’importo di fr. 4'000.- versato a titolo di anticipo quale garanzia per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di procedura.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

- RI 1, __________;

- Ufficio circondariale di tassazione Lugano Campagna, Lugano;

- Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Bellinzona;

- Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Berna;

 

 

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: