Incarti n.
80.2017.285

80.2017.286

Lugano

16 luglio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 26 novembre 2017 contro la decisione dell’8 novembre 2017 in materia di IC e IFD 2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 2 e RI 1, nell’anno 2012, erano entrambi domiciliati a __________. Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale litigioso, per quanto qui interessa, hanno chiesto la deduzione delle spese professionali per il marito, di professione direttore con diritto di firma collettiva a due presso la __________, dal 2005 (cfr. estratto del registro di commercio del Canton Ticino), per complessivi fr. 4'220.–, di cui fr. 1'120.– per spese di trasporto con il veicolo privato e fr. 700.– per l’uso della bicicletta.

 

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2012, con decisione del 12 novembre 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 169'800.– per l’IC e in fr. 185’900.– per l’IFD.

                                         Per quanto concerne le spese professionali, non ha ammesso in deduzione né l’importo di fr. 1'120.– per spese di trasporto con il veicolo privato, né l’importo fr. 700.– per l’uso della bicicletta, con la seguente motivazione:

 

                                         2.2 Deduzione non concessa; trasporto gratuito dal domicilio al luogo di

                                               lavoro (vedi certificato di salario)

 

 

                                  C.   RI 1 ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 2014, nel quale – per quanto qui interessa – ha anzitutto confermato che il suo datore di lavoro, nell’ambito del piano di mobilità aziendale, gli ha offerto un “Abbonamento Arcobaleno” per il trasporto dal suo domicilio al luogo di lavoro. Per quanto concerne le spese di trasporto con l’autovettura privata, ha postulato la deduzione di fr. 1'200.–, precisando in particolare quanto segue:

                                         Nella mia funzione di direttore non è raro (ca. 1/3 delle giornate lavorative) che debba lavorare fino a tardi la sera o debba spostarmi per riunioni in luoghi coperti insufficientemente dai trasporti pubblici o dove l’abbonamento arcobaleno che l’azienda che mi ha messo a disposizione non è valido. Da un banale controllo nell’orario ufficiale dei trasporti pubblici del __________ potete costatare che alle 19:09 parte da __________ l’ultimo autopostale per __________ __________.

                                         Nei giorni in cui finisco di lavorare dopo le 19:00 o che per lavoro devo recarmi fuori dal comprensorio del __________, per poi rientrare a domicilio, debbo pertanto utilizzare un veicolo privato: la bicicletta in caso di bel tempo oppure l’automobile privata oppure un veicolo della Mobility . Purtroppo non sono più in possesso delle copie delle fatture della Mobility per il 2012, perché mai avrei pensato che mi fosse contestata questa deduzione. Per il 2014, anno in corso, posso però dimostrare, dati alla mano, che solo l’utilizzo dei veicoli Mobility per ragioni legate al mio lavoro mi è costato ad oggi CHF 2'112.55. …

 

                                         Per le stesse ragioni ha domandato di riconoscere la deduzione di fr. 700.– a titolo di spese per l’uso della bicicletta.

 

 

                                  D.   Con decisione su reclamo dell’8 novembre 2017, l’RS 1 ha negato la deduzione delle suddette spese di trasporto. Ha in particolare evidenziato che, giusta le disposizioni inerenti alla compilazione del certificato di salario, il datore di lavoro nel certificato rilasciato a favore di RI 1 ha crociato la casella F, attestando in tal modo la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo al luogo di lavoro. Preso altresì atto dei regolamenti sulle spese del datore di lavoro, l’autorità fiscale è giunta alla conclusione che il contribuente non può postulare in deduzione i costi di trasporto riguardanti il tragitto domicilio-luogo di lavoro.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 chiedono, in accoglimento del gravame, che le deduzioni indicate nella dichiarazione d’imposta di fr. 1'200.– a titolo di spese per l’uso del veicolo privato (cifra 2.2) e di fr. 700.– per l’uso della bicicletta (cifra 2.3), vengano ammesse. I ricorrenti riconfermano che il datore di lavoro del marito contribuisce solo parzialmente (al massimo con fr. 600.–) alle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (quale misura di promozione dei mezzi di trasporto pubblico). Producono al proposito copia del relativo regolamento (cfr. doc. D annesso al presente ricorso).

                                         A loro dire, il datore di lavoro del marito non garantirebbe dunque, come asserito dall’autorità fiscale, la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Evidenziano inoltre che il marito si sposterebbe spesso, per sua scelta, con i mezzi di trasporto pubblici. Il suo ruolo di direttore lo obbligherebbe, però, a esercitare la sua attività professionale con orari irregolari, come previsto da contratto (cfr. doc. E annesso al presente ricorso). Egli, con una certa frequenza, avrebbe terminato il suo lavoro dopo le ore 19:00 e anche dopo le ore 20:00. Infine, egli si sarebbe recato anche con una certa frequenza nella Svizzera tedesca (in particolare a __________ e a __________). Neppure in questi casi sarebbe stato possibile fare uso dei mezzi pubblici dal luogo di domicilio (__________) alla stazione di __________ entro l’orario di partenza del treno (6:15).

 

 

                                  F.   Con scritto del 20 dicembre 2017, l’RS 1 si limita a trasmettere l’incarto fiscale dei ricorrenti, rinunciando a formulare osservazioni in merito al ricorso.

 


Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

 

                                         1.2.

                                         1.2.1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  […]                         

                                         c)   per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

 

                                         1.2.2.

                                         Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

 

                                         1.2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso qui posto a giudizio, è controversa la deduzione delle spese di trasporto del marito dal domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) con l’autoveicolo privato e la bicicletta. Come visto, i ricorrenti postulano la deduzione di queste spese, sostenendo in particolar modo che il datore di lavoro non ne garantirebbe la gratuità. Inoltre, il marito, per sua scelta, avrebbe fatto uso dei mezzi pubblici, ma gli orari di lavoro irregolari, così come le trasferte effettuate in Svizzera interna, non sarebbero conciliabili con gli orari di tali mezzi. Di conseguenza, egli sarebbe costretto a usare l’autovettura rispettivamente la bicicletta.

                                         L’autorità fiscale, dal canto suo, nella decisione impugnata, ha in particolare rilevato che nel certificato di salario del marito, il datore di lavoro avrebbe attestato la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

 

                                         2.2.

                                         Nel modulo 4 della dichiarazione d’imposta 2012, i ricorrenti hanno indicato che il marito aveva diritto alle deduzioni per spese di trasporto, dal domicilio al luogo di lavoro, con il veicolo privato per un totale di fr. 1'120.– (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, per il tragitto __________ di 8 km, 16 km al giorno, per 100 giorni, per un totale di 1’600 km x 0.70 fr/km), e con la bicicletta per complessivi fr. 700.– (forfait). Nella motivazione (necessaria per poter dedurre i costi del veicolo privato) hanno crociato l’ultima casella, confermando "orari irregolari con fine dell’attività oltre i normali orari d’ufficio". Nel certificato di salario dell’anno 2012, prodotto unitamente alla dichiarazione d’imposta, il datore di lavoro di RI 1 (la __________) ha però crociato la casella F "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro".

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Dalle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella F nel caso in cui al proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro, segnatamente:

-     la messa a disposizione di un’automobile di servizio da parte del datore di lavoro …, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assume a proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro. Dipendenti del servizio esterno …;

-     il trasporto al luogo di lavoro mediante un mezzo di trasporto comune (soprattutto nel settore dell’edilizia);

-     il rimborso delle spese effettive per i chilometri percorsi dal dipendente del servizio esterno che prevalentemente utilizza l’automobile privata per recarsi direttamente dal suo domicilio presso clienti, vale a dire senza recarsi dapprima negli uffici del datore di lavoro;

-     la messa a disposizione di un abbonamento generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente riceve un abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale, l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3 del certificato di salario … .

 

                                         Il rimborso di un abbonamento metà-prezzo non deve essere invece certificato (Istruzioni citate par. 9).

 

                                         2.3.2.

                                         La casella F è dunque da crociare se il dipendente non deve sopportare i costi del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Occorre al riguardo tenere presente che il dipendente, nella propria dichiarazione d’imposta, può far valere in deduzione le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (cfr., al proposito, l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD e l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT). Allo scopo di evitare una deduzione non giustificata di tali spese rispettivamente di evitare una doppia deduzione nel certificato di salario e nella dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale è tenuta a sapere se il dipendente si assume queste spese o no. Di conseguenza, la casella F deve essere sempre crociata nel caso in cui al dipendente non sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro/ai luoghi di lavoro. Ciò è il caso, ad esempio, anche laddove si tratta di un collaboratore esterno, il quale raggiunge il cliente direttamente dal proprio domicilio e il datore di lavoro rimborsa tutte le spese di trasporto per l’uso del veicolo privato in base ai chilometri effettivamente percorsi oppure tramite un rimborso forfettario (in quel caso, per chiarezza e anche per evitare disguidi in merito alle deduzioni per le spese di trasporto, nel certificato di salario si deve dichiarare anche il rimborso forfettario così come la trasferta gratuita dal domicilio al posto di lavoro). Nel caso in cui il datore di lavoro prevede il rimborso dell’utilizzo dei mezzi pubblici, egli deve apporre la crocetta nella casella F solamente se i costi del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro vengono rimborsati integralmente. In presenza di rimborso parziale, l’importo risarcito deve essere invece aggiunto al salario (cifra 1 del certificato di salario). In tal caso il dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua dichiarazione (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 e s.).

 

                                         2.3.3.

                                         Ciò posto e considerato come in casu nel certificato di salario dell’anno 2012 annesso alla dichiarazione d’imposta è stata crociata la casella F ("trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro"), e in calce è stata confermata l’esattezza dei dati indicati, il datore di lavoro ha inequivocabilmente attestato che, nel periodo fiscale litigioso, RI 1 non ha dovuto sobbarcarsi alcun costo di trasferta per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Ne discende che, tenuto conto anche del principio della verità materiale del certificato di salario (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 14), i ricorrenti non possono far valere alcun’altra deduzione in merito (né per i costi per l’uso dell’autovettura privata né per l’uso della bicicletta).

                                         Non risulta del resto che, ricevuto dal datore di lavoro il certificato di salario con la casella F crociata, RI 1 si sia rivolto a chi lo aveva allestito, chiedendone la rettifica. Il contribuente, che per legge è obbligato ad allegare alla dichiarazione d’imposta i certificati di salario (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e 199 cpv. 1 lett. a LT), è tenuto anche a verificare che il certificato ricevuto sia completo ed esatto, nella misura in cui ciò sia possibile e esigibile. Nel caso in cui riscontri dei vizi, deve renderne attento il datore di lavoro e pretendere un certificato corretto. Se omette la verifica in questione, il contribuente viola gli obblighi procedurali a suo carico e sarebbe passibile anche di una sanzione per sottrazione d’imposta, nel caso in cui ne derivasse un danno per il fisco (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 125 LIFD e n. 31 ad art. 127 LIFD).

                                         Come visto poc’anzi, il datore di lavoro ha indicato che il suo dipendente non avrebbe dovuto sopportare alcun costo per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Se, come invece sostenuto nel ricorso, avesse rimborsato solo parzialmente le spese di trasporto per l’uso dei mezzi pubblici, il datore di lavoro avrebbe dovuto aggiungere al salario l’importo risarcito (alla cifra 1 del certificato di salario) e il dipendente avrebbe potuto dedurre integralmente le spese per il tragitto dal domicilio al posto di lavoro nella propria dichiarazione d’imposta. Il tenore del certificato di salario non consente tuttavia tale conclusione.

 

                                         2.4.

                                         A titolo abbondanziale, va ricordato che, per quanto concerne l’onere della prova, secondo un consolidato principio della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n. 2C_388/2016 e n. 2C_389/2016 del 23 febbraio 2017, consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). A prescindere dal contenuto del certificato di salario in questione (che attesta, come visto, che il marito non ha sostenuto alcun costo per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro), RI 1 non ha in ogni modo comprovato di essersi assunto personalmente le spese postulate in deduzione mediante l’utilizzo della propria autovettura e/o bicicletta.

                                         In primo luogo, dal contratto di lavoro per quadri (di cui sono state peraltro prodotte unicamente le pagine 1 e 3) emerge solamente che egli lavora al 100% (42 ore settimanali, ripartite secondo le necessità del datore di lavoro) e che il dipendente "può in ogni tempo essere tenuto a prestare ore aggiuntive qualora ciò fosse necessario". Non si sa però nulla riguardo agli orari di lavoro quotidiani, alle ore straordinarie svolte e al numero delle trasferte eseguite in Svizzera Interna, non essendo stati comprovati e documentati (mediante, ad esempio, un’attestazione da parte del datore di lavoro, fatture, timesheet, ecc.).

                                         In secondo luogo, dal regolamento inerente all’utilizzo del parcheggio in seno alla __________ annesso al gravame (il cui scopo è di ridurne l’uso da parte dei collaboratori), non risulta che RI 1 non avrebbe il diritto a un posto auto (perché non è in formazione, non frequenta uno stage e non è nemmeno un neo assunto), stante anche (e soprattutto) il suo ruolo di direttore in seno alla __________ da oltre dieci anni. Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere di spostarsi, per sua scelta, con i mezzi pubblici.

                                         Da ultimo va anche tenuto presente che RI 1, come detto, non ha prodotto integralmente il "contratto di lavoro per quadri". Non è dunque dato conoscere a questa Corte come sia stata definita tra le parti l’assunzione delle spese di trasporto. Giova al riguardo ricordare che le spese (tra cui anche quelle di trasporto) che i dipendenti, ma anche i direttori, devono sopportare nell’interesse del datore di lavoro (che devono essere contenute nel limite del possibile) e che sono strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa, sono, di regola, assunte dal datore di lavoro su presentazione dei giustificativi.

 

                                         2.5.

                                         Sia come sia, nella fattispecie in esame, come detto, fa in ogni caso stato il contenuto del certificato di salario, in cui il datore di lavoro ha apposto la crocetta nella casella F, attestando in tal modo che RI 1 ha beneficiato del trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro. In queste circostanze, a ragione l’RS 1 non ha riconosciuto in deduzione le spese di trasporto per uso dell’autovettura privata e/o della bicicletta. La questione non merita ulteriori approfondimenti. La decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: