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Incarti n. 80.2017.292 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 30 novembre 2017 contro la decisione del 1 novembre 2017 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. L’ing. RI 1 è amministratore unico della __________ SA di __________, società della quale detiene il 100% del capitale azionario.
Nella dichiarazione d’imposta 2010, inoltrata il 23 febbraio 2012, il contribuente ha inserito la suddetta partecipazione nel modulo 8 (“Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”), attribuendole un valore venale di fr. 3'060'000.– e indicando di non aver percepito alcun reddito.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 20 aprile 2016, l’RS 1 ha commisurato la sostanza imponibile in zero franchi. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva ridotto il valore dei titoli e capitali privati da fr. 4'876'828.– a fr. 1'816'828.– e aumentato gli attivi della sostanza commerciale da fr. 19'139.– a fr. 978'139.–. Nella motivazione allegata, ha spiegato di aver aggiunto agli attivi aziendali le azioni della __________ SA, al valore di investimento (fr. 959'000.–).
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 17 maggio 2016, contestando la qualifica della partecipazione nella __________ SA come sostanza commerciale. Nel corso dell’audizione, tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 17 ottobre 2017, il reclamante ha sottolineato che la partecipazione in questione, negli anni precedenti, era sempre stata “trattata quale sostanza privata”.
Con decisione del 1° novembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando che l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, delle disposizioni della Riforma II dell’imposizione delle imprese, relative all’attenuazione della doppia imposizione economica dei dividendi, aveva “creato la necessità di valutare se determinati beni mobili, nel caso specifico le azioni della __________ SA, siano private o aziendali”. In considerazione del fatto che lo studio di ingegneria, di cui il reclamante era titolare, si occupava “quasi esclusivamente delle progettazioni dei lavori che poi l’impresa di costruzione effettua”, l’autorità fiscale riteneva che fra l’attività indipendente del contribuente e la società da lui detenuta ci fosse un rapporto economico tanto stretto da comportare la qualifica della partecipazione come sostanza commerciale.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente che la sua partecipazione nella __________ SA possa essere considerata un bene commerciale. A suo avviso, la necessità di distinguere il carattere privato da quello commerciale non sarebbe nata nel periodo fiscale litigioso. Inoltre, nega di aver voluto “utilizzare i propri diritti di partecipazione per trarne profitto dal punto di vista commerciale” nella sua attività lucrativa indipendente, essendo invece quest’ultima nata “dalla volontà della __________ SA di spostare in un’entità separata il personale tecnico”, per ottimizzare “gli oneri in materia di assicurazione contro gli infortuni”. La ditta individuale sarebbe pertanto “una pura emanazione della società anonima”.
E. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2018, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato di essersi “basato sul nuovo articolo 44 cpv. 1 LT, che prevede che i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale siano imposti al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito”, trascurando tuttavia la circostanza che tale disposizione è entrata in vigore solo il 1.1.2011, con la conseguenza che “al di là della qualifica di aziendale piuttosto che privato l’imposizione della partecipazione doveva avvenire con la regola dell’art. 45 cpv. 2 LT, quindi per un valore di fr. 3'060'000.–“.
F. Con scritto del 28 agosto 2018, questa Corte si è rivolta al ricorrente, o prospettandogli una modifica della tassazione a suo svantaggio e attribuendogli un termine di dieci giorni per prendere posizione. Lo ha infatti informato che la tassazione dell’imposta cantonale sulla sostanza per il periodo fiscale 2010 avrebbe dovuto essere intrapresa sulla base del valore venale delle azioni, come peraltro indicato dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione, indipendentemente dalla loro qualifica come beni privati o commerciali.
L’insorgente ha preso posizione, con lettera del 4 settembre 2018, nella quale ha affermato di non avere particolari osservazioni, tenendo comunque a ribadire che la partecipazione nella __________ SA rientra a suo avviso nella sua sostanza privata.
Diritto
1. L’insorgente ha impugnato sia la decisione che concerne l’imposta cantonale sia quella relativa all’imposta federale diretta (“IC/IFD 2010”). Nel petitum chiede tuttavia solo che “i titoli della spettabile __________ SA vengano considerati come sostanza privata del contribuente”.
Ne consegue che il ricorso concerne unicamente l’imposta cantonale sulla sostanza. Nella misura in cui il ricorrente ha impugnato la decisione in materia di imposta federale diretta, il gravame risulta irricevibile. In questo ambito, infatti, la qualifica delle partecipazioni dei ricorrenti non ha alcun riflesso sulla decisione impugnata. Egli non ha pertanto alcun interesse attuale ad una pronuncia della Camera su tale aspetto
2. 2.1.
Nelle sue osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione sottolinea che la qualifica delle partecipazioni è diventata attuale nel periodo fiscale 2011, per effetto della riforma dell’imposizione delle imprese II che ha introdotto la distinzione fra i pacchetti azionari aziendali e privati.
2.2.
In effetti, secondo l’art. 14 cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009, i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla disposizione federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a partire dal 1° gennaio 2011.
La questione della qualifica delle partecipazioni sociali è diventata per la prima volta attuale nel periodo fiscale 2011 per effetto della riforma dell’imposizione delle imprese II, che ha comportato fra l’altro la modifica dell’art. 44 cpv. 1 LT, per conformare il diritto cantonale all’art. 14 cpv. 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), a partire dal 1° gennaio 2011 (v. anche la sentenza CDT n. 80.2014.97 del 22 aprile 2015, in RtiD II-2015 n. 9t).
In seguito alla riforma in questione, il carattere di ogni singola partecipazione deve essere accertato all’entrata in vigore del nuovo articolo per le partecipazioni esistenti (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 199-200). Questo indipendentemente dal fatto che nei periodi precedenti le partecipazioni siano state considerate quali beni privati o commerciali. Non è più possibile decidere in merito alla natura delle partecipazioni al momento della loro alienazione (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 200).
2.3.
Ora, nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha tuttavia applicato il nuovo diritto ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2010. Ha così qualificato beni commerciali le azioni che il ricorrente aveva inserito fra i beni privati, nella sua dichiarazione d’imposta, e ne ha ridotto il valore imponibile da fr. 3'060'000.– a fr. 959'000.–.
Come sottolineato dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza del periodo fiscale 2010 avrebbe dovuto essere applicato l’art. 44 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al 31.12.2010. Quest’ultimo prevedeva che i beni immateriali e la sostanza commerciale (esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale fossero imposti al valore determinante per l’imposta sul reddito. Per i titoli trovava pertanto applicazione in ogni caso l’art. 45 LT, che, con riferimento alle azioni e agli altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, prevedeva che la valutazione tenesse conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (cpv. 2).
Ne consegue che la partecipazione del ricorrente nella __________ SA doveva essere assoggettata all’imposta sulla sostanza al suo valore venale, che ammontava a fr. 3'060'000.–.
2.4.
Secondo l’art. 230 cpv. 2 LT, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Come anticipato, sulla base delle predette disposizioni, questa Corte ha scritto alla rappresentante del ricorrente, in data 28 agosto 2018, prospettando una reformatio in peius e attribuendole la facoltà di prendere posizione, nel pieno rispetto del suo diritto d’essere sentito. Con risposta del 19 febbraio 2018, l’insorgente ha affermato di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a ribadire di non concordare con la qualifica della partecipazione come bene commerciale.
In queste circostanze, nulla osta alla modifica della decisione, consistente nello stralcio del valore di investimento delle azioni (fr. 959'000.–) e nella sua sostituzione con il valore venale delle stesse (fr. 3'060'000.–), impregiudicata la questione della qualifica della partecipazione come bene privato o commerciale.
3. Visto l’esito del ricorso, sfavorevole al ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a suo carico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.
1.2. In materia di imposta cantonale, la decisione impugnata è riformata nel senso che l’imposta sulla sostanza è calcolata applicando il valore venale della partecipazione del ricorrente nella __________ SA, che ammonta a fr. 3'060'000.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: