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Incarti n. 80.2017.296 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 6 dicembre 2017 contro la decisione dell’8 novembre 2017 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. RI 1, attualmente residente a __________ (TG), il 1° marzo 2015 ha trasferito il domicilio da __________ (GR) a __________ (TI), ma lavorava a __________ (ZH), alle dipendenze della __________.
Nella sua dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, RI 1 faceva valere una deduzione di fr. 18'057.-- a titolo di spese di trasporto col veicolo privato, allegando un certificato medico, sottoscritto dal __________, che attestava che, per motivi di salute, il contribuente doveva utilizzare un veicolo privato per ogni suo spostamento. In particolare il contribuente indicava le seguenti trasferte:
- dall’abitazione di __________ a quella di __________ e ritorno, 408 km per 47 giorni all’anno;
- dall’abitazione di __________ al luogo di lavoro e ritorno, 25 km, 220 giorni all’anno;
- dall’abitazione di __________ alla scuola di __________ e ritorno, 130 km, 15 giorni all’anno;
A titolo di spese supplementari per il rientro settimanale al domicilio, venivano chiesti in deduzione fr. 6'400.-- per il pranzo fuori casa (alloggio senza cucina) e fr. 12'000.-- per l’alloggio con cucina.
B. Con decisione di tassazione datata 27 settembre 2017, l’RS 1 (di seguito UT) negava in particolare le spese per il veicolo privato, concedendo la deduzione per i mezzi pubblici (1° classe), per un importo di fr. 4'700.--. Inoltre l’autorità fiscale rettificava la spese per il pranzo fuori casa, riducendole a fr. 1'600.--, in considerazione del fatto che il contribuente aveva a disposizione una mensa.
C. Con reclamo del 16 ottobre 2017 il ricorrente chiedeva che venissero riconosciute le spese di trasporto col veicolo privato, allegando nuovamente il certificato medico del __________, e una estratto di una dell’11 dicembre 2012 della Camera delle assicurazioni del Tribunale amministrativo del Canton __________, dalla quale emergeva che al contribuente era stata diagnosticata nell’aprile 2010 una nevralgia del trigemino. Infine, il contribuente allegava la decisione di tassazione del Canton __________ per il periodo fiscale 2014, dalla quale si evinceva che per l’anno fiscale in questione gli erano stati riconosciuti in deduzione fr. 3'540.-- per il trasporto col veicolo privato.
D. In data 8 novembre 2017, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo che RI 1 era tenuto ad utilizzare il mezzo privato per ragioni mediche. Al contribuente venivano riconosciuti in deduzione fr. 11'180.-- per le spese di trasporto col veicolo privato e fr. 1'365.-- di spese di perfezionamento professionale. L’UT nelle motivazioni precisava quanto segue:
Si precisa che per i mesi di gennaio e febbraio viene concessa la trasferta da __________ a __________ e dal 1° marzo 2015, cioè da quando ha comunicato al comune di __________ il suo trasferimento di domicilio, da __________ a __________.
Si precisa pure che un anno fiscale è costituito da 220 giorni lavorativi, cioè 44 settimane di lavoro e non di 47 settimane, come richiesto in sede di tassazione. Il calcolo è il seguente: per 7 settimane concediamo la trasferta __________ (150 km a tratta) e per le restanti 37 settimane concediamo la trasferta __________ (204 km a tratta).
I calcoli sono i seguenti:
7 * 2 * 150 km * 0,7 cts al km= fr. 1'470.--
34 * 2 * 204 km * 0.7 cts al km= fr. 9'710.--
Per quanto riguarda i chilometri dal luogo di domicilio settimanale al luogo di lavoro, ammontanti a 12.5 km di trasferta (25 km al giorno) si precisa che non possono essere concessi. Nel caso in cui un contribuente ha il domicilio fiscale in Ticino e lavora settimanalmente fuori Cantone, richiedendo la deduzione di un appartamento al luogo di residenza settimanale, si ritiene che il contribuente debba prendere in locazione un appartamento il più possibile vicino al luogo di lavoro. Si ritiene quindi che non abbia diritto alla trasferta dei 25 chilometri giornalieri.
Si concedono invece come richiesto i costi per recarsi a scuola (1'950 chilometri), che vengono però spostati alla voce spese professionali.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura il mancato riconoscimento in deduzione delle spese per il trasporto dal domicilio settimanale al luogo di lavoro, sottolineando il fatto che “un percorso di 12.5 km nella città di __________ e nell’agglomerato è considerato come un tragitto corto” e che per ragioni di salute deve necessariamente usare la vettura privata per questo percorso. Inoltre, a mente del ricorrente, anche il calcolo dei costi per il rientro settimanale sarebbe errato, ritenuto che, dedotte le 5 settimane di vacanza previste nel contratto di lavoro, un anno è composto da 47 settimane, durante ognuna delle quali sarebbe rientrato al suo domicilio di __________.
Con scritto del 14 dicembre 2017, l’UT comunica che rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
1.2.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2015 qui in esame è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
1.3.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 del citato decreto esecutivo del 10 dicembre 2014, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
1.4.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2015: fr. 700.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2. 2.1.
Nel caso in esame, con la decisione impugnata l’Ufficio di tassazione ha ammesso che al contribuente debbano essere riconosciute le spese effettive per l’uso del veicolo privato in ragione del suo stato di salute, che gli impedirebbe, come da certificato medico allegato alla dichiarazione d’imposta, di utilizzare i mezzi pubblici.
Su questo aspetto la decisione non è tuttavia minimamente motivata.
2.2.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n. 2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002, consid. 4.2).
2.3.
Ora, la pretesa del ricorrente di poter dedurre le spese per l’utilizzazione del veicolo privato si fonda su un certificato medico rilasciato il 2.10.2017, che fa esplicito riferimento allo stato di salute nel 2017 (“Medizinischer Attest für Reisen mit Auto 2017”). Inoltre, il certificato, redatto dal dott__________ in qualità di “behandelnder Hausarzt” del contribuente, si limita a fare riferimento a non meglio precisate ragioni di salute (“aus gesundheitlichen Gründen”), che giustificherebbero l’uso del veicolo privato per le trasferte fino al luogo di lavoro. Il certificato si conclude con un rinvio alle risultanze di una valutazione specialistica del 2012 (“Ihr Krankheitsbild wurde 2012 spezialärztlich bestätigt”).
Al certificato in questione il ricorrente ha allegato un estratto (mezza pagina) di una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton __________, che l’11 dicembre 2012 si è pronunciato su un suo ricorso in materia di rendita dell’assicurazione invalidità e di provvedimenti professionali secondo la Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20). In questo stralcio si afferma che RI 1 avrebbe sofferto di una nevralgia del trigemino e di disturbi alla vescica (“Blasenspeicher- und Blasenentleerungssymptomen”), che lo avrebbero spinto a richiedere le prestazioni dell’assicurazione invalidità e che gli avrebbero fatto perdere il posto di lavoro alla fine del 2010.
È chiaro che, quando la giurisprudenza ammette che eccezionalmente un contribuente abbia diritto alla deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato per il fatto che “è infermo o cagionevole”, considera il caso di una persona che soffre di una malattia o di un’infermità che le impedisce di spostarsi fra il domicilio e il luogo di lavoro a piedi o con i mezzi pubblici. Il Tribunale fiscale del Canton Soletta, per esempio, ha negato la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato ad una contribuente che aveva prodotto due certificati medici, dei quali il primo attestava un’artrosi dell’anca e il secondo disturbi alla spina dorsale. Secondo la Corte cantonale, dai certificati in questione non risultava che la ricorrente a causa dei problemi indicati non fosse in grado di spostarsi a piedi da casa alla stazione e dalla stazione al luogo di lavoro ma che necessitasse della sua automobile (cfr. la sentenza del 14.9.1987, in StE 1988 B 22.3 n. 21).
2.4.
Tornando al certificato prodotto dal ricorrente, lo stesso non è manifestamente idoneo ad attestare che, nel periodo fiscale 2015, il contribuente non fosse in grado, a causa di infermità, di spostarsi con i mezzi pubblici. Non solo il certificato prodotto si riferisce alla situazione del 2017, ma lo stesso è anche del tutto generico, in quanto non fornisce alcuna indicazione in merito alla natura dell’impedimento. Neanche l’estratto della sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni è determinante: i fatti cui si riferisce sono avvenuti nel 2010; non si conosce l’esito della procedura ed in particolare quali di prestazioni abbia infine beneficiato il ricorrente; inoltre, i disturbi indicati nella decisione giudiziaria non sembrano avere ripercussioni sulla capacità del contribuente di spostarsi a piedi. In ogni caso, l’insorgente non ha dichiarato alcuna rendita dell’assicurazione invalidità e nel periodo fiscale litigioso risulta aver lavorato a tempo pieno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, che tenga conto dello stato di salute del ricorrente nel periodo fiscale litigioso. Il contribuente dovrà produrre un certificato medico per il 2015 e dal quale risulti chiaramente l’infermità di cui soffre e quali ripercussioni quest’ultima abbia sulla sua capacità di camminare.
3. 3.1.
Il ricorrente lamenta poi il mancato riconoscimento delle spese di trasporto per la trasferta quotidiana dal luogo di domicilio settimanale al luogo di lavoro con l’auto privata, quantificate in fr. 3'850.--.
3.2.
Secondo giurisprudenza e dottrina, nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 16 ad art. 26 LIFD, p. 527).
3.3.
Nel caso in esame, anche a proposito della distanza fra la residenza settimanale e il luogo di lavoro la situazione non è chiara.
L’insorgente sostiene che la distanza fra i due luoghi ammonta a 12,5 km, sicché ne deve percorrere 25 al giorno. Nell’allegato alla dichiarazione d’imposta, ha indicato come luogo di lavoro __________, __________ 18. Dal contratto di lavoro prodotto con il ricorso si evince tuttavia che il luogo di lavoro (“Arbeitsort”) a partire dal 1.1.2015 è a Zurigo, in __________. Da __________, dove si trova il suo appartamento, a __________, dove lavora, la distanza è di meno di 4 km.
In entrambi i casi, la trasferta può essere effettuata servendosi dei mezzi pubblici.
Il luogo di lavoro indicato nel contratto di lavoro deve essere considerato determinante, tanto più che è entrato in vigore proprio il 1.1.2015. Considerata la distanza dall’abitazione settimanale, non si giustifica una deduzione di spese di trasporto con il veicolo privato.
Se poi il luogo di lavoro fosse effettivamente quello indicato nella dichiarazione, allora, come ha affermato l’autorità di tassazione, la distanza si dovrebbe considerare eccessiva, per un contribuente che fa il pendolare settimanale e che come tale ha diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (cfr., al proposito, p. es. le sentenze CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).
3.4.
È pertanto pienamente condivisibile la decisione dell’UT di non ammettere in deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal domicilio settimanale al luogo di lavoro.
4. Il ricorrente chiede infine che le spese relative al trasporto con l’auto privata per la trasferta dal domicilio in Ticino al domicilio settimanale a __________ vengano riconosciute per 47 settimane, e non 44 o rispettivamente 41 come deciso dall’UT.
La questione è chiaramente legata a quella della deducibilità dei costi per l’uso del veicolo privato, in relazione alla quale gli atti sono stati rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
Se fosse confermato il diritto di dedurre i costi per l’uso del veicolo privato, il contribuente dovrebbe essere invitato a produrre le schede di rilevazione della presenza, con orari di entrata e di uscita e con l’indicazione dei giorni liberi e di vacanza. Sulla base dei dati effettivi, sarà possibile stabilire il numero di settimane per le quali è giustificato il rientro al domicilio del ricorrente, nel Canton Ticino.
5. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto limitatamente alla questione della deduzione delle spese di trasporto durante i giorni feriali. Per il resto, la decisione impugnata e annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
In considerazione dell’esito del ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in misura parziale. Non gli sono riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui concerne la deduzione delle spese di trasporto durante i giorni feriali, il ricorso è respinto.
1.2. Per il resto, la decisione su reclamo dell’8 novembre 2017 e annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente nella misura di metà (fr. 340.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: