|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
|
segretaria |
Mara Regazzoni |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 6 febbraio 2017 contro la decisione del 1° febbraio 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali. |
Fatti
A.A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2015, l’RS 1, il 17 maggio 2016, ha richiamato RI 1 e in seguito, in data 16 giugno 2016, l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi, con avvertimento che in caso contrario le avrebbe inflitto una multa disciplinare.
La contribuente, dal canto suo, ha presentato due successive richieste di proroga, che le sono state concesse, la prima fino al 30 settembre 2016 e la seconda fino al 31 dicembre 2016.
Con decisione 17 febbraio 2017, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 150.-, per violazione degli obblighi procedurali, rinnovandole la diffida alla collaborazione entro il termine di 20 giorni, scaduto il quale si sarebbe proceduto a una tassazione d’ufficio.
B. Mediante reclamo del 30 gennaio 2017, la contribuente ha postulato l’annullamento della multa disciplinare. L’insorgente ha precisato di aver domandato due susseguenti proroghe poi concessele; per questo ritiene “i richiami e la multa” ingiustificati. Ella ha asserito, altresì, di aver spedito la dichiarazione “entro le prime due settimane di gennaio 2017”.
C. Con decisione su reclamo 1° febbraio 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che “il contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 e gli allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 16 giugno 2016, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare”. Sarebbe stata pertanto giustificata la multa, commisurata al debito d’imposta cantonale stabilito con l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.
D. Avverso la suddetta risoluzione, RI 1 è insorta con tempestivo ricorso di data 6 febbraio 2017 alla Camera di diritto tributario, postulando nuovamente l’annullamento della multa disciplinare. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto “alcun sollecito di pagamento né tantomeno una diffida” da parte dell’ufficio competente, ribadendo la concessione delle due proroghe richieste con scadenza 30 settembre 2016 e 31 dicembre 2016 e qualificando come ingiustificata la sanzione inflittale, “che citava una prima presunta diffida datata a settembre e una seconda a inizio gennaio”.
E. Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. A suo avviso, la corrispondenza sarebbe stata inviata correttamente all’indirizzo dell’interessata, come comprovato dal tracciamento postale degli invii (posta A Plus) della diffida e della multa. L’autorità fiscale, inoltre, conferma la richiesta e la concessione di proroghe del termine; tuttavia sottolinea che “la procedura per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2015 riprende il suo corso dalla sua interruzione, ovvero – nella specie – successivamente alla diffida”.
L’autorità fiscale attesta, nel contempo, l’avvenuto rientro della dichiarazione fiscale in questione il 23 gennaio 2017.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina, alla ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole, e nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.5.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.
2. 2.1.
Nella fattispecie, la ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitole con la seconda decisione di proroga, scadente il 31 dicembre 2016.
L’Ufficio di tassazione ha difatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2015 solo il 23 gennaio 2017, quando oramai era stata notificata finanche la decisione di multa del 17 gennaio 2017.
La stessa ricorrente, peraltro, riconosce implicitamente di non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2016, nel momento in cui ha affermato nel reclamo (cui la contribuente rinvia nello scritto ricorsuale) che “la dichiarazione è stata spedita al vostro ufficio entro le prime due settimane di gennaio 2017”.
2.2.
2.2.1.
L’insorgente, come accennato, si duole di non aver ricevuto – a suo dire – alcun sollecito o diffida da parte dell’autorità fiscale. La sua tesi si palesa nondimeno smentita dal fascicolo processuale.
La questione sarà oggetto di disamina qui di seguito.
2.2.2.
Nel rispetto della regola universale dell’art. 8 CC, spetta all’autorità fiscale dimostrare la regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).
Come già affermato da questa Camera (CDT n. 80.2012.180 del 15 ottobre 2012, n. 80.2011.141 del 4 novembre 2011 e n. 80.2011.50 del 9 maggio 2011) nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti, l’autorità fiscale deve essere in grado di comprovarne la regolare notificazione in ogni momento, e ciò quand’anche si volesse prescindere da qualsiasi contestazione (come quella che invece v’è stata nel caso di specie). Non è invero ammissibile che la multa sia pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della prova, non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata dall’autorità di tassazione.
2.2.3.
In casu, l’autorità
di tassazione ha presentato un mezzo di prova diretto. Difatti, l’invio postale
A Plus alla pari delle lettere raccomandate consente la verifica della
data di recapito. A differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero,
o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente
lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track
& Trace). Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema
è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene
recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui
entra nella sua sfera di potere (decisione TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio
2010; v. anche Vorpe, Nulla poena
sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della
SUPSI, giugno 2012, p. 20).
In concreto, la diffida è stata notificata per posta A Plus e recapitata il 18
giugno 2016, come risulta dall’accertamento eseguito da La Posta agli atti.
A sostegno della ricezione della diffida, infine, l’autorità interessata ha comprovato pure il versamento, da parte della contribuente, della relativa tassa di CHF 50.- (valuta 27 giugno 2016).
2.2.4.
In tal modo, non può sussistere alcun dubbio in merito all’avvenuta notificazione della diffida alla ricorrente.
2.3.
2.3.1.
A ragione, inoltre, l’Ufficio di tassazione ritiene che la procedura di presentazione della dichiarazione sia stata semplicemente sospesa dalla concessione della proroga, che non necessita dunque di ulteriore diffida in seguito.
2.3.2.
A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Come indicato dalla Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con la proroga.
Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato.
2.3.3.
In entrambe le proroghe, che l’Ufficio di tassazione ha concesso alla ricorrente, si può del resto leggere la frase seguente: “Se entro tale data non avremo ricevuto la dichiarazione, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo stadio siccessivo a quello in cui si trova attualmente”. Con queste parole, l’autorità fiscale ha avvertito la contribuente che, essendole già stati notificati il richiamo e la diffida, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro il termine prorogato, le sarebbe stata inflitta la multa per violazione degli obblighi procedurali. Anche dal profilo del principio della buona fede, si deve ammettere pertanto che l’insorgente non potesse ragionevolmente attendersi un’ulteriore diffida, dopo la scadenza del termine, prorogato ben due volte dopo un primo richiamo ed una diffida.
3. Per le considerazioni che precedono, il ricorso si rileva infondato e pertanto deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
-; -; -; - |
||
|
|
|
|
|
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: