Incarti n.
80.2017.37

80.2018.93

Lugano

16 luglio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Gabriella Mameli, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 10 febbraio 2017 contro le decisioni del 10 gennaio 2017 in materia di condono dell’IFD, IC e ICom 2012-2014.

 

 

Fatti

 

 

A.   La signora RI 1, nata nel 1972, a seguito di problemi di salute aveva interrotto nel 2011 la sua attività lavorativa presso un istituto bancario.

                                         In data 16 luglio 2015, la contribuente inoltrava all’Ufficio esazione e condoni (qui di seguito: UEC) una domanda di condono per le imposte IFD, IC e ICom 2012, 2013 (domanda successivamente estesa anche al periodo fiscale 2014). Tale richiesta è stata pure completata in seguito dal suo rappresentante,RA 1, con lettera del 27 novembre 2015, in cui chiedeva nel frattempo pure la sospensione dei pagamenti dei conguagli per l’IC e l’IFD 2012-2013 e della procedura esecutiva di cui al PE nr. 2114389 per l’IFD 2012 (del 16 novembre 2015 e notificato il 2 dicembre 2015), argomentando che per quanto attiene l’ICom 2012-2013, il comune di Chiasso aveva accolto la sua richiesta di sospensione dei pagamenti.

                                         In particolare, la signora RI 1 motivava la richiesta di condono con il fatto che percepiva unicamente la rendita AI di CHF 2'350.— mensili e che dal 1° novembre 2014 la sua situazione economica-finanziaria era notevolmente cambiata, in quanto la Fondazione di previdenza professionale aveva sospeso il versamento della rendita LPP e, parallelamente, l’ufficio dell’assicurazione invalidità aveva avviato una procedura di riesame, con richiesta di una nuova perizia pluridisciplinare.

 

 

B.   Con decisioni del 24 novembre 2016, l’UEC respingeva la domanda di condono per l’IFD, IC e ICom 2012-2014.

L’UEC constatava segnatamente che, al di là della procedura

                                        pendente nei confronti dell’__________ (previdenza professionale) davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l’eventuale ripristino delle prestazioni del 2° pilastro (sospese dal mese di novembre 2014), i redditi percepiti nel periodo oggetto della domanda di condono permettevano alla contribuente di “far fronte al commisurato carico d’imposta”; da qui, il rifiuto di concedere il condono e il rinvio all’UEC (per l’IC e l’IFD) e al Comune di __________ (per l’ICom) per l’eventuale richiesta di differimento dei termini per il pagamento delle imposte.

 

 

C.   Con reclamo del 21 dicembre 2016, la signora RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, contestava la decisione di rifiuto del condono da parte dell’UEC, riportando in grandi linee le medesime argomentazioni della domanda di condono e sottolineando in particolar modo la tempistica (ovvero quando le sue entrate mensili erano diminuite) con cui le erano state intimate le notifiche di tassazione per i periodi fiscali oggetto della domanda di condono.

 

 

D.   Con due decisioni separate del 10 gennaio 2017, l’UEC respingeva la domanda inoltrata dalla contribuente intesa a ottenere il condono per l’IC e l’ICom 2012-2014, rispettivamente per l’IFD 2012-2014, motivando che “la contribuente negli anni per i quali chiede il condono ha avuto redditi importanti che non giustificano il mancato pagamento. Secondo le decisioni di tassazione, che confermano i dati dichiarati dalla contribuente, gli stessi erano costituiti da indennità malattia, e rendite del I e II pilastro […]”.

L’UEC precisava inoltre che la media dei redditi mensili conseguiti dalla contribuente ammontava a CHF 9'725.-- nel 2012, CHF 9'252.-- nel 2013 e CHF 8'020.-- nel 2014 e che la stessa aveva dichiarato di aver venduto (per far fronte “ai bisogni di prima necessità”; reclamo del 21.12.2016, p. 2) dei gioielli di sua proprietà per un valore di CHF 49'000. --.

                                         Ora, nonostante la disponibilità mensile su cui poteva contare (CHF 6'540.-- nel 2012, CHF 6'067.-- nel 2013 e CHF 4'835.-- nel 2014), la signora RI 1 non aveva pagato le richieste di acconto regolarmente intimatele. Di conseguenza, secondo l’UEC “condonare le imposte di fronte a redditi così importanti sarebbe contrario alle disposizioni dell’art. 167a, cpv. b e c LIFD […]”.

                                         Rinviando infine all’art. 167a lit. d. LIFD, l’UEC riteneva che la contribuente “si è spossessata di redditi importanti e di sostanza che permettevano il pagamento del commisurato debito fiscale, in sintonia delle disposizioni in materia di condono”; motivo per cui la domanda di condono non ha potuto essere accolta.

 

 

E.   Il 10 febbraio 2017, la contribuente impugna con ricorso a questa Camera le decisioni su reclamo del 10 gennaio 2017 dell’UEC, ribadendo che “dal mese di novembre 2014, l’unica entrata mensile (AI) percepita dalla signora __________ è pari a CHF 2'350.--, che risultano appena sufficienti a pagare l’affitto di complessivi ca. CHF 1'350.-- mensili, il premio della cassa malati pari a CHF 385.-- mensili oltre a CHF 100.-- mensili per le spese da malattia, per un totale di CHF 1'835.-- mensili”. La ricorrente sottolinea inoltre che “le decisioni di tassazione 2013 e 2014 sono state emanate unicamente in data 31.12.2015, periodo durante il quale alla signora era già stata interrotta la rendita mensile complessiva di CHF 9'725.--, percependo unicamente CHF 2'350.—”; di conseguenza, la stessa “già in data 01.11.2014 non sarebbe più stata in grado di sostenere gli oneri fiscali riferiti al periodo 2013-2014” e la situazione venutasi a creare (ovvero la sospensione del versamento della rendita del 2° pilastro dal 1° novembre 2014) è stata “tale da rivoluzionare in negativo la situazione economica della ricorrente”. Con il ricorso, la ricorrente solleva pure l’errato rinvio, nel caso concreto, da parte dell’autorità fiscale, all’art. 167a lit. d LIFD e produce diversi documenti, fra i quali risulta il PE n. 2122869 (del 1° dicembre 2015 e notificato il 2 dicembre 2015) per l’IC 2012.

 

 

F.    Con osservazioni del 15 febbraio 2017, l’UEC si riconferma nelle proprie precedenti motivazioni, “non ravvisando nel ricorso ulteriori fatti nuovi precedentemente non considerati tali da potere introdurre nuove valutazioni e modificare il nostro precedente apprezzamento”.

Dal canto suo, con osservazioni del 22 febbraio 2017, il PI 2 chiede per contro di accogliere integralmente il ricorso inoltrato dalla signora RI 1, rinviando al preavviso del 25 ottobre 2016 e precisando che “dal 2011, l’interessata ha avuto seri problemi di salute, che non le hanno più consentito di lavorare, ma la stessa ha continuato a versare il saldo delle imposte ratealmente. Indi è subentrata l’indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. E come ben documentato nel ricorso, l’interessata non è più stata materialmente in grado di provvedere al versamento delle imposte a causa di queste circostanze e non per negligenza o colpa che le possa essere attribuita per il disagio finanziario in cui si batte”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         A partire dall’1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.

                                         Con questa nuova legge federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

 

                                         1.2.

                                         Nel caso concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2012-2014 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 24 novembre 2016. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).

 

                                         1.3.

                                         L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

 

                                         1.4.

                                         Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

 

                                        

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

                                     

 

 

 

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

                                         In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·         l’esistenza di una situazione di bisogno

·         e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi da egli dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

 

                                         3.1.2.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:

·           quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a);

·           o quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

                                         Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

 

                                         3.2.

                                         All’art. 3 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la lista non è esaustiva).

                                         In particolare, vengono considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·           un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·           costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·           un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·           un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

 

                                         3.3.

                                         Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).

                                         In particolare, sono considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

                                         Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause.

 

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Per quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

                                         Segnatamente, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a.    ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b.    a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c.    alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d.    ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e.    durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

 

                                         3.4.2.

                                         In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

                                         Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

 

                                         3.5.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

 

                                         3.6.

                                         Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a.    dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b.    dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c.    delle prospettive economiche del richiedente;

d.    delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         L’UEC, nel caso di specie, ha ritenuto, contrariamente alla ricorrente, che la stessa non fosse caduta in una situazione di bisogno ai sensi dell’art. 246 LT/167 LIFD nei periodi fiscali per cui ha chiesto il condono.

                                         La situazione economica della signora RI 1, per sua stessa ammissione, si è oggettivamente aggravata semmai solo a partire dal mese di novembre 2014.

Come già rilevato dall’UEC, la media dei redditi mensili conseguiti dalla contribuente ammontava a CHF 9'725.-- nel 2012, CHF 9'252.-- nel 2013 e CHF 8'020.-- nel 2014 e quest’ultima aveva inoltre dichiarato di aver venduto dei gioielli di sua proprietà per un valore di CHF 49'000.--.

                                         Tenuto quindi conto dei redditi mensili conseguiti tra il 2012 e il 2014, della vendita dei gioielli, dell’eventuale possibilità di percepire retroattivamente anche solo parzialmente dei capitali a titolo di prestazioni assicurative e della concreta disponibilità residua mensile dal 2012 al 2014, la ricorrente avrebbe potuto accantonare un certo importo per far fronte al pagamento delle imposte.

 

                                         4.2.

                                         Nella fattispecie, comunque sia, non è neppure adempiuta la seconda condizione del grave rigore, per quanto attiene al pagamento del debito fiscale.

                                         Come correttamente evidenziato dall’autorità fiscale, la ricorrente, oltre ai redditi percepiti (anche precedentemente ai periodi in oggetto, 2012-2014), ha inoltre beneficiato di importanti capitali a seguito della vendita di gioielli (di sua proprietà per un importo di CHF 49’000.--), che le avrebbero senz’altro permesso di saldare le imposte degli anni 2012-2014.

 

                                         4.3.

                                         A partire dal mese di novembre 2014, la ricorrente ha dichiarato di percepire unicamente la rendita mensile AI di CHF 2'350.--; importo che non le permette nemmeno di far fronte alle sue spese correnti mensili.

                                         Ora, se, di principio, i motivi che conducono un contribuente all’indigenza non sono rilevanti (art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), nel caso in esame occorre comunque pure considerare un eventuale versamento retroattivo di prestazioni assicurative.

                                         Inoltre, si ribadisce che, tenuto conto dei redditi conseguiti tra il 2012 e il 2014 e della vendita dei gioielli, rimaneva comunque a disposizione della ricorrente un cospicuo importo con cui liquidare i debiti d’imposta oggetto della domanda di condono e costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future.

 

                                         4.4.

                                         Conformemente agli obblighi procedurali di cui all’art. 167d LIFD, spetta inoltre al richiedente informare in modo esaustivo l’autorità di condono sulla propria situazione economica.

                                         Nel caso concreto, la ricorrente non ha però addotto argomentazioni a prova del contrario di quanto invece rilevato dall’UEC, né tanto meno ha fornito spiegazioni, segnatamente per quanto attiene il mancato accantonamento per il pagamento dei debiti d’imposta (pur essendo cosciente del fatto che avrebbe dovuto far fronte al pagamento sulla base dei redditi effettivamente percepiti) o l’adempimento di almeno una delle cause giustificanti il suo stato di bisogno.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Di conseguenza, preso atto degli importanti redditi percepiti nei periodi fiscali 2012-2014 (e in precedenza), del cospicuo capitale conseguito dalla vendita dei gioielli (che possedeva per un valore di CHF 49'100.--) e dell’eventualità di un versamento retroattivo da parte delle assicurazioni sociali, era quindi più che legittimo aspettarsi dalla ricorrente che provvedesse non soltanto a liquidare le imposte per gli anni 2012-2014, ma anche a costituire adeguati accantonamenti per le imposte future.

                                         Per questi motivi, si giustifica la conferma del diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.

                                         Come più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva del momento.

 

                                         5.2.

Senza con questo evidentemente voler sottovalutare e sminuire la difficile situazione della contribuente (dovuta soprattutto al suo stato di salute), la mancata costituzione dei necessari accantonamenti per il pagamento delle imposte in discussione sembra piuttosto da collegare alle sue difficoltà nell’amministrare il proprio patrimonio, adeguando segnatamente il proprio tenore di vita. Decidere diversamente nel caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

 

                                         5.3.

                                         È chiaro che per la ricorrente resta tutt’ora impregiudicata la facoltà di chiedere (come del resto ha già fatto in precedenza) delle facilitazioni di pagamento, conformemente all’art. 245 LT.

 

 

                                   6.   In sintesi, come correttamente rilevato dall’UEC, non si può dunque ritenere che la signora RI 1 sia una persona fisica caduta nel bisogno ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 LIFD. Difatti, gestendo altrimenti le proprie risorse finanziarie, la ricorrente avrebbe potuto far fronte, anche con pagamenti dilazionati, all’intero debito d’imposta per i periodi 2012-2014.

                                         Va infine rilevato, a titolo abbondanziale, che anche se si volesse ritenere la signora RI 1 una persona fisica caduta nel bisogno, nondimeno troverebbero applicazione al caso concreto l’art. 167a lit. b LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi, e anche l’art. 167a lit. d LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato se il contribuente ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente (cfr. anche art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta).

 

 

                                    7.   Visti i motivi sopra esposti, il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono comunque ridotte per tener conto dell’attuale situazione finanziaria della ricorrente e per agevolarla nel pagamento dei debiti d’imposta.

 

 

                                   8.   Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                CHF 200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    CHF    80.–

                                         per un totale di                                                      CHF 280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto     Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: