Incarto n.
80.2017.38

Lugano

12 luglio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Ivano Ranzanici, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 10 febbraio 2017 contro la decisione dell’11 gennaio 2017 in materia di condono dell’imposta di donazione

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato il 14.1.1956, di professione falegname presso la __________ (di cui è proprietario ed anche amministratore unico) è coniugato con __________. Il 15.5.2016 presentava all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una richiesta di condono in relazione all’imposta di donazione di fr. 18'232.50 (decisione nr. __________, che trae origine dalla remissione di un debito di fr. 80'000.-) poiché dal 2014 la sua situazione finanziaria era notevolmente cambiata, a causa di un intervento alla spalla destra. Da tale momento in poi, egli indicava di aver lavorato in misura ridotta (al 50%) e di aver beneficiato d’indennità per perdita di guadagno. Indicava che la __________ dal 2012 al 2014 aveva subito una perdita di fr. 84'922.-. Per poter sostenere la sua attività, egli aveva dovuto aumentare l’ipoteca sulla propria abitazione.

                                         Nella richiesta di condono indicava di avere a carico i figli __________ (21.2.2001) e __________ (1.9.1992), di percepire un reddito dal lavoro di fr. 39'000.- annui e di fr. 31'200.- quali altre prestazioni (indennità per perdita di guadagno). Indicava di avere immobili in Svizzera nei Comuni di __________ e __________ per un valore di stima complessivi fr. 367'162.-, di avere aspettative ereditarie dall’__________ per circa fr. 250'000.-. Dichiarava di avere debiti ipotecari per fr. 800'000.-.

                                         Le spese ricorrenti mensili venivano così quantificate: fr. 1'250.- per spese di manutenzione ed interessi della propria abitazione; fr. 350.- per le spese di riscaldamento; fr. 323.65 di oneri sociali; fr. 2'100.- quali oneri di mantenimento di persone a carico; fr. 2'850 altre spese [“alimenti per la famiglia, vestiti, franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese universitarie”].

 

 

                                  B.   Con decisione del 14.6.2016 l’UEC respingeva la domanda di condono dell’imposta di donazione. Dopo aver chiarito d’ingresso la situazione personale del richiedente, coniugato, con due figli a carico e con un’entrata mensile di fr. 5'850.-, l’autorità spiegava i motivi per i quali non veniva accolta la richiesta di condono. In particolare non veniva ammesso l’onere per figli agli studi superiori, in quanto la figlia __________ aveva concluso la prima formazione. Secondo il calcolo effettuato dall’UEC le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del salario, ammontavano a fr. 4'370.-. Dalla disamina degli atti la disponibilità mensile veniva quantificata in fr. 1'480.-.

                                         L’UEC non mancava di riscontrare l’esistenza di un credito nei confronti della società __________ (ditta riconducibile ad un altro figlio di __________).

                                         Nella motivazione della decisione veniva inoltre indicato come RI 1 fosse comproprietario con la moglie della PPP __________ del fondo base RFD __________ di __________, gravato da debiti ipotecari per fr. 404'550.-, il cui valore commerciale era sicuramente più elevato del valore di stima (di fr. 198'354.-) e dei fondi __________, __________ e __________ RFD __________, gravati da oneri ipotecari per fr. 128'625.- e dal valore commerciale più elevato del valore complessivo di stima (quantificato in fr. 128'915.-). L’UEC indicava anche l’esistenza di un’aspettativa ereditaria per fr. 250'000.- e la proprietà dell’autovettura __________, risalente al 2006. L’UEC, a fronte della sostanza posseduta e richiamato l’art. 152 cpv. 3 LT non ravvisava le condizioni previste dal legislatore per concedere il condono.

 

 

                                  C.   Con reclamo 13/14.7.2016, RI 1 contestava la decisione dell’UEC. In particolare sosteneva che nel 2010 – momento in cui aveva ricevuto la donazione – non aveva unicamente a proprio carico i figli __________ e __________, ma pure la figlia __________, studente a __________. In merito alla formazione della figlia __________, il reclamante precisava come la stessa non avesse ancora portato a termine gli studi (dicembre 2016 data prevista per l’ottenimento del Bachelor).

                                         Indicava inoltre come l’onere ipotecario fosse di fr. 500'000.- e non di fr. 404'550.-.

                                         Egli diceva di aver quantificato in maniera sbagliata le spese di cassa malati, pari a fr. 1'293.10 mensili. In merito all’aspettativa ereditaria dall’__________, la stima ipotizzata non era sicura, e nel caso di delibera del denaro, sarebbe ad ogni modo molto difficile riceverlo in Svizzera a causa della “mancanza di rapporti bancari con l’__________”. Dal mese di settembre 2016, RI 1 asseriva di dover versare fr. 800.- mensili quale ammortamento del debito ipotecario.

                                         Postulava il condono dell’imposta di donazione, eventualmente anche solo in misura parziale.

 

 

                                  D.   Con decisione 11.1.2017 il reclamo veniva respinto. In particolare, rifacendosi all’art. 3 dell’Ordinanza federale sui condoni, l’UEC indicava che il capoverso 2 rimandava alla “Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo”, che in relazione all’istruzione dei figli prevede: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale)”. Nella motivazione dell’UEC veniva espressamente indicato come il Tribunale federale avesse più volte sancito che le spese d’istruzione dei figli non devono essere messe indirettamente a carico dei creditori, riconoscendone la deduzione. Per tale motivo non poteva essere considerato il mantenimento nei confronti delle figlie __________ e __________. __________ aveva inoltre lasciato la famiglia.

                                         L’UEC riconosceva che il debito ipotecario fosse di fr. 500'000.-. In merito ai debiti ipotecari veniva anche indicato: “I debiti ipotecari dichiarati al momento della domanda di condono erano fr. 800'000.-. Di tale somma fr. 300'000.- erano stati prestati alla __________ facendo contemporaneamente nascere un credito di pari importo nei confronti di quest’ultima. La __________ è un’immobiliare il cui amministratore unico è il figlio __________”. In merito all’ammortamento del debito ipotecario, lo stesso non poteva, secondo l’UEC essere considerato, siccome non privilegiato rispetto al debito d’imposta ed equiparato ad un risparmio. In merito al premio per la cassa malati mensile, l’UEC spiegava di aver preso il dato relativo all’ultima decisione di tassazione per il 2014, con un importo di fr. 660.-, in assenza di qualsiasi giustificativo presentato. Veniva inoltre ricordato come fossero deducibili unicamente i premi di cassa malati del reclamante, della moglie e del figlio __________. Da ultimo veniva anche spiegato che l’istanza di condono non aveva potuto essere accolta in considerazione della sostanza immobiliare di proprietà di __________, nonché delle aspettative ereditarie indicate. In merito a tale importo, secondo l’UEC era necessario comunque tenerlo in considerazione, poiché in caso contrario si creerebbero disparità con i contribuenti che possiedono sostanza immobiliare in Svizzera, che viene realizzata per il pagamento dei debiti scoperti.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso 10/13.2.2017, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UEC, ribadendo di percepire un salario lordo di fr. 6'000.-, la metà del quale versata da parte dell’assicurazione malattia a causa di un’operazione alla spalla destra avvenuta nel 2014. Il ricorrente spiega anche di avere ancora figli a carico nonché debiti ipotecari non indifferenti. Sostiene anche che la sua falegnameria ha riscontrato negli ultimi anni dei problemi finanziari, legati alla crisi del lavoro del mercato ticinese. Il ricorrente adduce di non disporre di ulteriori entrate per poter far fronte al pagamento dell’imposta. Il suo reddito non gli permette di giungere a fine mese e da ultimo si ritrova anche con precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti da parte della cassa malati.

 

 

                                  F.   Con osservazioni al gravame del 17.2.2017, l’UEC si riconferma nella propria decisione. Il Comune di __________, indica di non avere osservazioni al gravame, e di rimettersi al giudizio della Camera.          

 

                                  G.   Con ulteriore scritto 25/27.2.2017 RI 1, ha trasmesso alla Camera copia dei precetti esecutivi spiccati dalla Cassa malati, copia del bilancio della falegnameria per i periodi fiscali 2012 – 2015. Per quanto riguarda il 2016, precisa che vi era stato un minor fatturato di fr. 100'000.-, con un’ulteriore perdita d’esercizio. Allega inoltre gli estratti conto della __________ e __________. Precisa anche che dovrebbe vendere la propria abitazione nel corso dei prossimi anni. Chiede di attendere che sia avvenuta la vendita per ripagare il debito nei confronti dello Stato in relazione all’imposta di donazione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

 

                                         1.2.

                                         La decisione tesa al condono del debito per l’imposta di donazione è stata emanata all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016). Va ricordato che l’imposta di donazione è prevista unicamente dal diritto cantonale.

 

                                         1.3.

                                         L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).

 

                                         1.4.

                                         Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

 

                                        

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

                                     

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·         l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·         conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Come già ricordato, per l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 246 LT stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

 

                                         3.1.2.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

·           quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o

·           quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

 

                                         3.2.

                                         L’art. 3 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva).

                                         In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·           un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·           un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

 

                                         Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro.

 

                                         Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego.

                                         Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a.    ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b.    a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c.    alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d.    ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e.    durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

 

                                         3.3.2.

                                         In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

                                         Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

 

                                         3.4.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

 

 

                                         3.5.

                                         Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a.    dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b.    dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c.    delle prospettive economiche del richiedente; nonché

d.    delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.                                            

 

 

                                   4.   4.1.

                                         L’UEC ha in sostanza ritenuto come RI 1 non fosse in una situazione di bisogno ai sensi dell’art. 247 LT, avendo egli una disponibilità mensile di fr. 1'480.-, sufficiente per far fronte al pagamento dell’imposta di donazione.              

In particolare l’UEC ha quantificato nella seguente maniera, redditi, spese e sostanza del ricorrente:                                          

 

Redditi

fr. 5'850.-

Sostanza

 

immobili in Svizzera

fr. 327'269.-

aspettative ereditarie estero

fr. 250'000.-

Sostanza totale

fr. 577'269.-

Debiti ipotecari

fr. 750'000.-

Spese

 

minimo LEF contribuente

 

e moglie

fr. 1'700.-

minimo LEF figlio

fr. 600.-

interessi ipotecari

fr. 637.-

spese di riscaldamento

fr. 263.-

assicurazioni obbligatorie

fr. 150.-

cassa malati

fr. 660.-

spese professionali

fr. 360.-

Spese totali

fr. 4'370.-

Disponibilità mensile

fr. 1'480.-

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         4.2.

                                         In sede ricorsuale il ricorrente ha contestato il calcolo della disponibilità mensile, presentando un precetto esecutivo relativo alle spese per cassa malati “premi LAMal saldo 07/2016 fr. 1'215.55/mese” spiccato nei suoi confronti il 1°.2.2017, nonché una fattura della cassa malati del 17.2.2017.

 

 

 

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Si tratta ora di comprendere se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità mensile di RI 1 e quindi per stabilire se versi in un caso di bisogno, siano corretti.

 

                                         4.3.2.

                                         Il minimo vitale del ricorrente va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (vedi sito internet consultato il 19.6.2017 http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/) e sui dati in possesso dell’autorità fiscale (cfr. decisione fiscale relativa al periodo fiscale 2014 e dati forniti nella richiesta di condono dell’imposta):  

 

Redditi

fr. 5'976.-

Spese

 

minimo LEF contribuente

e moglie

fr. 1'700.-

minimo LEF figlio

fr. 600.-

interessi ipotecari

fr. 637.-

(senza ammortamento)

 

contributi di diritto pubblico

fr. 0.-

spese di manutenzione

fr. 263.85

riscaldamento e spese accessorie

fr. 323.65.-

cassa malati

fr. 660.-

spese professionali

fr. 360.-

assicurazioni obbligatorie

fr. 150.-

Disponibilità mensile

fr. 1'281.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         4.3.3.

                                         Sulla base dei dati forniti dal ricorrente e risultanti sia dalla domanda di richiesta di condono, sia dalla decisione fiscale del 2014 emerge quantomeno una disponibilità di fr. 1'281.50.

                                         Correttamente l’UEC non ha calcolato le spese legate al mantenimento delle figlie che erano/sono iscritte all’Università.

                                         Come visto, viene riconosciuto lo stato di bisogno quando le risorse finanziare del contribuente non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento. Proprio secondo tali prescrizioni (cfr. punto 6), per quanto concerne le spese per l’istruzione dei figli si rileva: “Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale)”. Motivo per cui giustamente non sono state tenute in considerazione tali spese nel minimo vitale (parametro per stabilire il caso di bisogno).

 

                                         Anche le “altre spese”, per fr. 2'850.- fatte valere dal contribuente per “alimenti per la famiglia, vestiti, franchigia cassa malati, spese acqua e elettricità, abbonamenti, spese universitarie” sono comprese nell’importo base del minimo vitale, riconosciuto per la sua situazione in fr. 1'700.- (fatta eccezione per la franchigia cassa malati e le spese universitarie).

 

                                         In merito al premio di cassa malati, si rileva come l’importo calcolato dall’UEC sia stato ripreso dalla decisione fiscale del 2014. In sede di reclamo ed in sede di ricorso egli ha indicato come il premio relativo alla cassa malati fosse più elevato, indicandolo in fr. 1'293.- in sede di reclamo (senza giustificativo), e adducendo poi in sede di ricorso un PE relativo al premio cassa malati con la dicitura: “premi LAMal saldo 7/2016 fr. 1’215/mese”, nonché una fattura di richiamo del 17.2.2017 con la dicitura “fatturazione febbraio 2017 dal 03.01.2017” di fr. 917.10. Il ricorrente non specifica se la somma in questione sia il premio mensile per lui, la moglie ed il figlio __________ o anche per la figlia __________ (che risulta nella medesima economia domestica, ma non viene compresa nel calcolo del minimo vitale del ricorrente).

 

                                         Se anche si volesse tenere questo dato in considerazione, ne discenderebbe comunque una disponibilità mensile di fr. 1'024.-.                      

                                         4.3.4.

                                         Seppur risultano comprensibili le argomentazioni di RI 1 in merito alle spese da sostenere anche per la formazione degli altri figli, per quanto attiene al condono delle imposte è necessario far capo al parametro del minimo esistenziale per poter giudicare in merito allo stato di bisogno o meno in cui versa il contribuente. La disponibilità mensile calcolata dall’UEC sulla base dei dati in possesso è quindi corretta. Ne discende che, vista tale disponibilità mensile, non si può ritenere il qui contribuente in un caso di bisogno tale da giustificare il condono dell’imposta.

 

                                         Ma vi sono anche ulteriori motivi per confermare la decisione presa dall’UEC, senza neppure invero soffermarsi sulla disponibilità mensile del ricorrente.

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Sempre dalla decisione di tassazione del 2014 emerge come al 31.12.2014 egli avesse indicato di possedere “titoli e capitali” per fr. 238'247.-. In sede ricorsuale presenta due estratti conto bancari, uno di __________ con saldo del conto di fr. 17.30 ed uno di __________ con un saldo di fr. 23.58 (al 25.2.2017). Sostiene di non aver alcuna sostanza mobiliare (cfr. modulo istanza di condono). Ora mal si comprende come egli abbia potuto spossessarsi di una sostanza di una certa importanza e in ogni caso il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione a tale riguardo.

 

                                         4.4.2.

                                         Ciò deve essere posto in evidenza a maggior ragione se si prende in considerazione che la remissione del debito è avvenuta nel 2013 e che l’emissione del progetto di decisione per l’imposta di donazione è avvenuta il 12.5 2015 (il 31.12.2014 egli dichiarava ancora sostanza per fr. 238'247.-). Ancora posteriormente a tale data il qui ricorrente ha sottoscritto due ulteriori cartelle ipotecarie gravanti il fondo che ha in comproprietà con la moglie (foglio PPP __________ RFD __________ __________) per un importo di ulteriori fr. 180'000.- (il fondo era già gravato da altre cartelle ipotecarie).

 

                                         Sempre dalla decisione di tassazione 2015 emerge come egli abbia proprietà immobiliari in __________ con un valore di stima di fr. 250'000.-.

 

                                         Dagli atti risulta anche che RI 1 ha concesso un prestito in favore di __________ (una società riconducibile ad un figlio) fr. 200'000.- e che risulta creditore della stessa. In merito a tale circostanza – ben evidenziata anche nella decisione su reclamo dall’UEC - il ricorrente non ha addotto argomentazioni a prova del contrario.

 

                                         4.4.3.

                                         Il fatto di aver privilegiato altri creditori (ha indicato in sede di reclamo che dal mese di settembre 2016 sarebbe stato tenuto a pagare una somma a titolo di ammortamento più elevata a __________ in considerazione del prestito ipotecario, pari a fr. 800.- mensili), di aver ulteriormente aggravato la propria situazione personale sottoscrivendo ulteriori prestiti immobiliari, mancando di accantonare una somma per il pagamento dell’imposta (va ricordato che la donazione è avvenuta nel 2013, al 31.12.2014 egli dichiarava sostanza mobiliare per fr. 238'247.-, e che il progetto di decisione per l’imposta di donazione è stato trasmesso a maggio 2015, ossia solo 5 mesi dopo il 31.12.2014), pur essendo cosciente del fatto che avrebbe dovuto far fronte al pagamento dell’imposta, è sufficiente a giustificare il diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.

 

                                         4.5.

                                         Da ultimo ed unicamente a titolo abbondanziale, vanno anche tenute in considerazione le aspettative ereditarie indicate dal ricorrente nel modulo di richiesta del condono: fr. 250'000.-, che si aggiungono alla sostanza immobiliare di cui è proprietario (sempre in __________ dove dichiara di possedere sostanza immobiliare per fr. 250'000.-). Ora, nonostante gli argomenti sollevati dall’insorgente in sede ricorsuale, appare chiaro che la sua evoluzione patrimoniale futura deve comunque essere presa in considerazione nel giudicare le sue possibilità di far fronte al debito d’imposta.

 

                                         4.6.

                                         Va da sé che resta impregiudicata, da parte del ricorrente, la facoltà di chiedere delle facilitiazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).

 

                                        

                                    5.   5.1.

                                          Visto quanto esposto il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte per tener conto della situazione finanziaria del ricorrente e per agevolarlo nel pagamento del debito d’imposta, sono contenute al minimo.

 

                                         5.2.

                                         Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248). Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è quindi escluso in ambito di condono di imposte di donazione (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, in RtiD II – 2015, p. 519). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

                                        

 

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    300.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna non è ammissibile (art. 83 lit. m LTF). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: