Incarto n.
80.2017.4

Lugano

6 marzo 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 2 gennaio 2017 contro la decisione del 2 dicembre 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nel termine attribuitogli per presentare la dichiarazione d’imposta 2015, prorogato su richiesta dei contribuenti fino al 30 settembre 2016, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno adempiuto il loro obbligo di collaborazione.

                                         Il 15 ottobre 2016, l’RS 1 ha indirizzato ai contribuenti una diffida, avvertendoli che in caso di inosservanza del loro obbligo gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali.

                                         Non essendo pervenuta la dichiarazione neppure entro il termine loro attribuito con la diffida, con decisione del 16 novembre 2016 l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti una multa di fr. 300.–.

                                  B.   I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 24 novembre 2016, nel quale hanno sostenuto che la sanzione era “sproporzionata per rapporto alla situazione che si è venuta a creare”. Hanno sottolineato che da due anni erano alle prese con la costruzione della casa d’abitazione e che dovevano anche accudire il figlio minorenne e la mamma/suocera ultraottantenne. Nei mesi di settembre e ottobre avevano poi traslocato nella nuova casa, con la conseguenza che si sono “completamente dimenticati” di dover inoltrare la dichiarazione entro il 30 settembre 2016.

                                         L’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2016, nella quale ha rilevato in particolare che la dichiarazione d’imposta è stata presentata solo dopo la multa.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2015 e ribadiscono i motivi già addotti nel reclamo, a giustificazione dell’inosservanza del termine. Allegano anche una richiesta di proroga inoltrata ancora l’8 novembre 2016 e respinta dall’autorità di tassazione due giorni dopo.

 

 

                                  D.   L’autorità di tassazione, nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2017, propone di respingere il ricorso. Ribadisce che la dichiarazione d’imposta è stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine attribuito ai ricorrenti con la decisione di multa.

                                         Le osservazioni sono state intimate agli insorgenti il 9 gennaio 2017.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

 

                                         1.2.

                                        Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                     

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

 

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

 

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

 

                                         1.4.

                                         1.4.1.

                                         Nel caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.

 

                                         1.4.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

 

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

 

                                         1.5.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

 

                                         Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         Di simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.

 

                                         1.6.

                                         1.6.1.

                                         Come visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano – per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         1.6.2.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.

                                         L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

 

                                         1.6.3.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

 

                                         1.6.4.

                                         La violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

 

                                         Trattandosi quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

                                         L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

                                         La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

                                         In generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:

·     il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·     l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·     la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·     la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·     l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·     indicazione dei rimedi giuridici;

                                         (Richner /Frei /Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 – 147).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso di specie, i coniugi __________ hanno omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine loro attribuito con la diffida del 15 ottobre 2016. I ricorrenti non contestano di non aver adempiuto i loro obblighi procedurali, ma ritengono che la multa non si giustifichi a causa dei problemi legati al trasloco ed agli obblighi familiari. Lamentano inoltre che l’autorità di tassazione non gli abbia più concesso una proroga, nonostante la domanda inoltrata l’8 novembre 2016.

 

                                         2.2.

                                         Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).

 

                                         2.3.

                                         È immediatamente evidente che i motivi addotti nel ricorso non rientrano fra quelli per i quali la legge ammette una restituzione dei termini. Né la costruzione della casa, peraltro protrattasi per ben due anni, né il successivo trasloco e neppure la necessità di accudire il figlio e la madre/suocera costituiscono impedimenti tali da giustificare l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione, peraltro già prorogato.

                                         Che i contribuenti abbiano subìto “affaticamento e lavoro supplementare”, a causa del trasloco, è senz’altro comprensibile. Tuttavia, l’obbligo di presentare una dichiarazione si ripropone ogni anno e ciò impone al contribuente fare il possibile per conciliare il suo adempimento con le altre occupazioni della sua vita quotidiana. Non è neppure escluso peraltro che un professionista o una persona di fiducia possa essere incaricato di provvedere all’allestimento della dichiarazione.

 

                                         2.4.

                                         Gli insorgenti lamentano anche che l’Ufficio di tassazione non gli abbia più concesso una ulteriore proroga, come da loro richiesto con e-mail dell’8 novembre 2016.

                                         A tale riguardo, va ricordato che, quando RI 1 ha inviato l’istanza di proroga in questione, il termine attribuito ai contribuenti dall’autorità di tassazione, già prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2015, era ormai scaduto ed era ormai scaduto anche quello previsto dalla diffida del 15 ottobre 2016. Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).

                                         L’istanza di proroga era pertanto intempestiva.

 

                                         2.5.

                                         Non avendo i contribuenti ottemperato ai loro obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto una multa disciplinare.

 

                                         2.6.

                                         Per quanto attiene all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni: in effetti, dalla tabella relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali, si evince che, per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 5’000.– ed i fr. 7’500.- la multa applicabile è di fr. 300.–.

 

                                         2.7.

                                         Ne discende che la decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi al diritto applicabile.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: