Incarto n.
80.2017.55

Lugano

6 aprile 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 8 marzo 2017 contro la decisione del 7 marzo 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   RI 1, nata il 31 marzo 1923, è domiciliata ad __________ e, dall’inizio del 2017 è ricoverata nella Casa per anziani __________;

 

                                     -   non avendo la contribuente presentato la dichiarazione d’imposta 2015, l’RS 1 l’ha dapprima diffidata (decisione del 14 ottobre 2016) e quindi le ha inflitto, con decisione del 16 novembre 2016, una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali;

 

                                     -   con scritto del 29 gennaio 2017, RA 1, nominato curatore della contribuente dall’Autorità regionale di protezione (ARP) 18 il 30 novembre 2016, ha interposto reclamo contro la decisione di multa, argomentando che la reclamante è rimasta senza casa, dopo l’incendio della sua abitazione nel giugno 2015, e che da allora “ha peregrinato da pensioni a ospedale e case per anziani”;

 

                                     -   il curatore ha contestualmente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, sottolineando che la curatelata è nullatenente ed ha sempre avuto redditi inferiori al minimo imponibile;

 

                                     -   con decisione del 7 febbraio 2017, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, in quanto la contribuente avrebbe “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta”;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1, in nome e per conto di RI 1, contesta nuovamente la multa disciplinare inflitta a quest’ultima, sostenendo che “disguidi postali a seguito dei suoi cambiamenti di domicilio (mai notificati alle PTT) sono stati la causa delle inadempienze e conseguenti richiami, solleciti e diffide per mancati pagamenti (CM, EOC, Associazione trasporti CRS, Croce Verde, Casa anziani, ecc.)”;

 

                                     -   il curatore della contribuente ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta e che, nel frattempo, l’Ufficio di tassazione ha già notificato la decisione di tassazione;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 10 marzo 2017 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rimanda alla motivazione della decisione impugnata, rimettendosi comunque alla decisione di questa Corte.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD;

 

                                     -   secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa;

 

                                     -   il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo;

 

                                     -   di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;

 

                                     -   affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

 

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                         nel caso in disamina, alla ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2015;

 

                                     -   secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente;

 

                                     -   secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito;

 

                                     -   giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

 

                                     -   di analogo tenore l’art. 124 LIFD;

 

                                     -   nel caso in discussione, dalla decisione del 30 novembre 2016 dell’Autorità regionale di protezione 18 si evince che RI 1 “è affetta da grave deficit cognitivo con disturbo misto di personalità che pregiudica gravemente la sua capacità di salvaguardare i propri interessi in ambito amministrativo (…), per la salvaguardia della sua persona e nella quotidianità (non riconosce la necessità di un inserimento in una struttura di accoglienza; rifiuta qualsiasi decisione in ambito medico)”, con la conseguenza che è stata istituita in suo favore una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC ed è stata privata dell’esercizio dei diritti civili;

 

                                     -   la nozione di contribuente presuppone che il medesimo abbia capacità processuale e di essere parte, ciò che comporta il fatto di godere dei diritti civili (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 55 e 56 all’introduzione degli artt. 109 ss. LIFD, p. 169);

 

                                     -   l’esercizio dei diritti civili presuppone, a sua volta, la capacità di discernimento (art. 13 CC) e, secondo l’art. 16 CC, è capace di discernimento chi è capace di agire in maniera ragionevole (cfr. anche sentenza TF 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 3.3.);

 

                                     -   è vero che la decisione con cui la contribuente è stata privata dell’esercizio dei diritti civili risale alla fine del 2016, mentre gli obblighi procedurali (in particolare, l’inoltro della dichiarazione d’imposta) dovevano essere adempiuti nei mesi precedenti, ma è più che verosimile che ella fosse incapace di discernimento già a quel momento, tanto più che la stessa autorità di protezione fa risalire la prima segnalazione della sua situazione al 30 ottobre 2015;

 

                                     -   in queste circostanze, è perlomeno dubbio che alla contribuente possa essere rimproverata una negligenza per non aver inoltrato la dichiarazione;

 

                                     -   la decisione impugnata solleva anche problemi procedurali: come indicato dal curatore della contribuente, quest’ultima ha ripetutamente spostato il proprio luogo di soggiorno, senza avvertirne la Posta, con la conseguenza che è assai verosimile che non abbia sempre ricevuto gli invii provenienti dall’autorità fiscale;

 

                                     -   il problema si pone in particolar modo con riferimento alla diffida, che per legge deve precedere la multa e ne costituisce una condizione oggettiva: secondo l’Ufficio di tassazione sarebbe stata inviata alla ricorrente il 14 ottobre 2016, ma agli atti non è reperibile alcun elemento che comprovi l’avvenuta notificazione della stessa (p. es. tracciamento postale);

 

                                     -   se si considera che alla fine di settembre del 2016, secondo quanto emerge dalla decisione dell’ARP, la contribuente è stata ricoverata nella casa per anziani __________ di __________, al termine di un ricovero dapprima in ospedale e poi in una clinica per la riabilitazione, è verosimile che la diffida non le sia mai pervenuta;

 

                                     -   in queste circostanze, non da ultimo per economia di giudizio, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata, come pure della decisione del 16 novembre 2016, con la quale è stata inflitta la multa alla contribuente;

 

                                     -   visto l’esito del giudizio, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni del 16 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017 sono annullate.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: