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Incarti n. 80.2017.9 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretario |
Filippo Pfister, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 2 gennaio 2017 contro la decisione del 7 dicembre 2016 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. RI 1 e RI 2, coniugati con due figli (__________del 2005 e __________ del 2012), entrambi di professione ristoratori, gestiscono l’__________ ad __________.
Nel corso del 2013 i contribuenti acquistavano l’immobile di Quinto in cui si trovava l’osteria che essi medesimi gestivano da 7 anni nonché l’abitazione coniugale della coppia. Nella dichiarazione fiscale 2013, per quanto qui di rilevanza, i contribuenti indicavano un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 38'903.–.
B. Per poter definire la tassazione per l’anno 2013, con scritto 22 gennaio 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona e Valli (di seguito UT) impartiva ai contribuenti un termine scadente il 12 febbraio per trasmettere copia del contratto d’acquisto dell’immobile poc’anzi citato oltre ai dettagli del finanziamento e la provenienza dei capitali utilizzati. Con scritto 18 febbraio 2015 i contribuenti, rappresentati da RA 1, trasmettevano all’UT copia del rogito di compravendita immobiliare rogato il 30 agosto 2013 dal notaio avv. __________.
Non essendo la documentazione completa, il 2 aprile 2015 l’UT ribadiva la sua richiesta impartendo ai contribuenti un ulteriore termine scadente il 15 aprile 2015 per fornire i giustificativi necessari alla definizione delle tassazioni 2013. La richiesta era accompagnata dalla diffida a voler collaborare, avvertendoli che altrimenti sarebbero stati sottoposti a tassazione d’ufficio. A detta richiesta non faceva seguito alcuna risposta da parte di RI 1 e RI 2.
C. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 28 maggio 2015, l’autorità di tassazione accertava in fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente e aggiungeva alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 560'000.–.
La ripresa tra i redditi da attività indipendente veniva motivata come segue:
Aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa consumo proprio, valore locativo del proprio appartamento e spese di natura privata. L’immobile acquistato è di carattere aziendale.
Per quanto attiene all’aggiunta di “altri redditi”, l’UT forniva la seguente motivazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
L’UT aggiungeva inoltre di essere stato costretto a tassare i contribuenti d’ufficio, non avendo essi dato seguito alla diffida del 2 aprile 2015, e li avvisava che avrebbero potuto impugnare la tassazione d’ufficio soltanto con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto indicare eventuali mezzi di prova, avvertendoli infine che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 23 giugno 2015, allegando “tutta la documentazione richiesta”, tra cui diverse attestazioni di amici e parenti i quali dichiaravano di aver prestato o donato a RI 1 e RI 2 del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile di Quinto. Dalla documentazione trasmessa risultava altresì che per finanziare l’operazione immobiliare erano stati utilizzati dei capitali propri mai dichiarati in precedenza.
L’autorità fiscale, al fine di poter decidere sul reclamo, impartiva ai contribuenti un termine scadente il 29 settembre 2015 per presentare la seguente documentazione:
· copia degli estratti conto bancari dei creditori residenti all’estero comprovanti il movimento di denaro fra loro ed i contribuenti, con l’avviso che solo in presenza di tali documenti si sarebbero potute ritenere soddisfatte le esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti dall’estero;
· comprova dei mezzi (capitali propri) investiti nell’acquisto dell’immobile di Quinto e mai dichiarati prima;
· indicazione della contabilizzazione del consumo proprio della famiglia, il valore locativo dell’appartamento utilizzato a scopi privati e la quota privata delle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione, ecc.
Anche questa richiesta era accompagnata dalla diffida a voler collaborare, avvertendoli che altrimenti il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione in possesso dell’UT.
E. Alla succitata richiesta di documentazione faceva seguito lo scritto del 28 settembre 2015 con il quale i contribuenti comunicavano all’UT di essere impossibilitati a fornire la necessaria documentazione concernente i fondi provenienti dall’estero in quanto “vigeva la guerra e una particolare situazione politica, e le banche non erano affidabili (anche tutt’ora), motivo per cui i risparmi se li tenevano a domicilio”. RI 1 e RI 2, allegando l’estratto del conto corrente postale, affermavano che il capitale non dichiarato in precedenza era costituito dai risparmi della moglie, accumulati nel corso degli anni e che il consumo proprio non era stato contabilizzato.
F. Con decisione su reclamo del 7 dicembre 2016, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo confermando il fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente ma riducendo a 140'000.– la ripresa a titolo di “altri redditi”, con la seguente motivazione:
(…) Unicamente con il gravame i contribuenti si limitavano a produrre una ricapitolazione del modo di finanziamento dell’investimento citato in precedenza; gran parte del medesimo era stato finanziato tramite un credito di CHF 350'000.– concesso da un istituto bancario svizzero mentre i restanti capitali erano costituiti da mezzi propri di circa CHF 50'000.– (mai dichiarati in precedenza) e da capitali ricevuti da amici e parenti domiciliati, per la maggioranza, all’estero.
(…) In questi casi, affinché siano soddisfatte le esigenze probatorie, è determinante disporre della documentazione bancaria comprovante il movimento di denaro fra i creditori domiciliati all’estero e contribuenti domiciliati in Svizzera.
Con lettera del 28 settembre 2015 i contribuenti si sono limitati ad indicare che “Per i fondi arrivati dall’estero, non possiamo documentare gli stessi in quanto, vigeva la guerra e una particolare situazione politica, e le banche non erano affidabili (anche tutt’ora), motivo per cui i risparmi se li tenevano a domicilio”. L’autorità fiscale non può ritenere sufficienti suddette motivazioni; inoltre entrando nel merito si rileva come, in base alle dichiarazioni di concessione del credito da parte di parenti/amici residenti all’estero (allegate con il gravame), nella maggior parte gli stessi erano domiciliati in paesi in cui non erano conflitti con altri stati al momento della concessione (vedi ad es. Italia e Romania).
Venendo meno all’adempimento delle esigenze probatorie richieste dall’ufficio, l’autorità fiscale si limita a riconoscere unicamente il debito bancario di CHF 350'000.–, il credito concesso dai Signori __________ di CHF 20'000.– ed il finanziamento di capitali propri nella misura di CHF 50'000.– circa (…).
In definitiva il reddito d’altra fonte viene ridotto in questa sede a CHF 140'000.– complessivi.
Per quanto riguarda la contestazione del reddito d’attività indipendente, non avendo fornito alcun elemento utile in merito alla precisa richiesta del 14.09.2015, l’autorità fiscale non può che riconfermare quanto motivato in sede di tassazione, in effetti la ripresa fiscale è costituita per la grande maggioranza al consumo proprio del titolare e dei componenti della famiglia e del valore locativo dell’appartamento utilizzati a scopi privati (ed alle relative quote private alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione, ecc.) sulla base delle direttive emanate dall’Amministrazione Federale delle contribuzioni (cfr. Promemoria N1/200/). (…) In questa sede si limita pertanto a confermare il reddito d’attività indipendente imposto con la decisione base in CHF 70'000.– netti.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’importo accertato quale reddito da attività indipendente e l’aggiunta di altri redditi. Essi, oltre a sostenere di aver inoltrato la documentazione completa, lamentano il fatto che l’UT non abbia tenuto conto dei prestiti ricevuti dai parenti e ritengono impensabile che una pizzeria ad __________ possa generare dei guadagni netti pari a quelli calcolati dall’autorità fiscale.
H. Nelle proprie osservazioni del 18 gennaio 2017, l’UT propone di respingere il gravame, confermando quindi la validità del proprio operato.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
1.3.
Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2. Nella fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dai ricorrenti ed ha rivalutato i loro redditi, ritenendo che quelli dichiarati non comprendessero le prestazioni a proprio favore ottenute dalla loro attività professionale e non fossero comunque sufficienti per far fronte alle spese (in special modo all’acquisto dell’immobile).
L’autorità ha dapprima allestito una tassazione d’ufficio nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, indicando nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Con la decisione impugnata vi ha tuttavia rinunciato, sostituendo la tassazione d’ufficio con una ordinaria, senza inversione dell’onere della prova. Con decisione del 28 maggio 2015 ha infatti notificato a RI 1 e a RI 2 una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
3. 3.1.
Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
Secondo gli articoli 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT, sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.
3.2.
Nella fattispecie i ricorrenti hanno dichiarato quale reddito da attività indipendente fr. 38'903.–, pari all’utile netto conseguito dall’__________ di __________. Come esposto in narrativa, l’UT ha invece rivalutato in fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente, aggiungendo quindi a quanto dichiarato un importo di fr. 31'097.– che, a mente dell’autorità fiscale, corrisponderebbe alle prestazioni fornite a proprio favore dall’attività professionale del contribuente (consumo proprio, valore locativo dell’appartamento occupato dalla famiglia e spese di natura privata). Sebbene nella decisione su reclamo l’UT abbia sollevato delle perplessità legate ai coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo, in relazione alla reale redditività della gestione dell’__________ rispetto agli anni precedenti, dal calcolo del reddito dell’attività lucrativa indipendente che ha intrapreso si evince che le riprese contestate sono riconducibili quasi esclusivamente ai redditi in natura, non considerati nella contabilità dei ricorrenti.
3.3.
3.3.1.
RI 1 e RI 2 ritengono essere “impensabile” che un’osteria ad __________ possa generare guadagni netti della portata di quelli indicati dall’autorità fiscale. Sennonché, contrariamente a quanto sembrano intendere i ricorrenti, il reddito da attività indipendente non è costituito unicamente dal ricavo netto ottenuto dalla gestione dell’__________, bensì anche da tutta una serie di vantaggi di cui gode la famiglia del titolare dell’esercizio pubblico (consumo proprio). Nella fattispecie sono i medesimi ricorrenti ad aver ammesso di non aver contabilizzato il consumo proprio (cfr. scritto del 28 settembre 2015), di modo che l’autorità fiscale si è vista costretta a dover calcolare d’ufficio l’ammontare di tali benefit ricevuti dai contribuenti e dalla loro famiglia. A tal fine, si può procedere ad una stima sia sulla base delle spese effettive sia su una base forfetaria.
3.3.2.
Il promemoria n. 1/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede, per i titolari di ristoranti e alberghi, un prelevamento di merci per il consumo proprio annuo di fr. 6'480.– per ogni adulto nonché di fr. 3'240.– per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 13 anni e di fr. 1'620.– per ogni figlio sino ai 6 anni. Nella fattispecie, essendo il nucleo famigliare composto da due adulti (RI 1 e RI 2) e da due figli (__________e __________) che nel 2013 avevano rispettivamente 8 e 1 anno, ne viene un consumo proprio complessivo di fr. 17'820.– [(6'480 x 2) + 3'240 + 1'620].
Il promemoria prevede altresì che per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizia, il bucato, gli articoli casalinghi, i mezzi di comunicazione, le conversazioni telefoniche private, la radio e la televisione si debbano conteggiare fr. 3'540.– all’anno per un’economia domestica composta di un adulto oltre a fr. 900.– per ogni altro adulto e a fr. 600.– per ogni figlio. Nel caso concreto ne viene quindi un totale di fr. 5'640.– [3'540 + 900 + (600 x 2)].
A mente dell’autorità fiscale, la restante somma di fr. 7'637.– [31'097 – 17'820 – 5'640] corrisponde al valore locativo dell’appartamento utilizzato quale abitazione dalla famiglia nonché ad altri vantaggi ricevuti, ciò che, in assenza di elementi contrari, a giudizio di questa Camera appare ancora legittimo.
3.4.
La decisione dell’UT di accertare in fr. 70'000.– il reddito da attività indipendente dei qui ricorrenti va quindi esente da critiche, già solo per il fatto che detta cifra equivale all’utile netto dell’__________ assommata ai vantaggi ottenuti dai ricorrenti.
4. 4.1.
Come esposto in narrativa, per quanto concerne il finanziamento dell’acquisto immobiliare l’autorità fiscale ha dapprima ripreso fr. 560'000.–, pari al prezzo d’acquisto dell’immobile, a titolo di “altri redditi” (cfr. decisione del 28 maggio 2015), riducendo poi tale importo a fr 140'000.– in considerazione del fatto che i contribuenti hanno portato la prova dell’esistenza di un mutuo ipotecario di fr. 350'000.–, di un credito concesso dai fratelli __________ di fr. 20'000.– e del finanziamento con mezzi propri per fr. 48'500.– circa (cfr. decisione su reclamo del 7 dicembre 2016).
Oggetto del litigio rimane unicamente il mancato riconoscimento dei prestiti di amici e parenti per il restante importo di fr. 140'000.-.
4.2.
Oltre al prestito di fr. 20'000.– ricevuto in data 17 luglio 2013 dai fratelli __________ e comprovato dall’estratto conto di RI 1 e RI 2, i ricorrenti sostengono di aver ricevuto i seguenti importi:
· fr. 33'000.– in prestito da __________, fratello di RI 1;
· fr. 30'000.– in prestito da __________, padre di RI 1;
· fr. 30'000.– in prestito da __________;
· Euro 43'000.– in donazione da __________, madre di RI 2.
A loro comprova, i ricorrenti allegano diverse dichiarazioni scritte, nelle quali amici e parenti attestano di aver prestato o donato i succitati importi.
Troppo poco. In primo luogo perché la vicinanza degli amici e parenti potrebbe anche far sorgere il dubbio che le attestazioni in discussione siano state confezionate ad hoc, per giustificate dei prestiti o donazioni in realtà inesistenti. Stupisce in particolare che i contribuenti cerchino di giustificare la mancanza di qualsiasi documentazione o tracciamento bancario asserendo che “Per i fondi arrivati dall’estero, non possiamo documentare gli stessi in quanto, vigeva la guerra e una particolare situazione politica, e le banche non erano affidabili (anche tutt’ora), motivo per cui i risparmi se li tenevano a domicilio”. Innanzitutto perché, stando all’intestazione in testa alla sua dichiarazione, __________, che avrebbe prestato fr. 30'000.–, risiede a __________. Inoltre, stando alle dichiarazioni fornite dai ricorrenti, i presunti trasferimenti di denaro – ad eccezione dell’asserita donazione di euro 43'000.–, di cui non è dato sapere la data del trasferimento – risalgono al periodo compreso tra il mese di novembre 2012 e il mese di maggio 2013 e provengono da persone domiciliate in Italia (__________) e Romania (__________); tutti Stati in cui, al momento dei presunti versamenti, non c’era alcuna guerra.
Curioso inoltre che i pretesi prestiti e donazioni sono stati menzionati solo in sede di reclamo e solo dopo esplicita richiesta dell’autorità fiscale in merito ai dettagli del finanziamento dell’acquisizione immobiliare.
Senza dimenticare infine che il valore probatorio delle dichiarazioni di amici e parenti risulta ancor più compromesso, qualora si consideri che almeno parte dei presunti donanti e mutuanti risiede all’estero. La prassi corrente di questa Camera stabilisce infatti chiaramente l’insufficienza di una prova costituita dalla mera dichiarazione fatta dal preteso donante domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (cfr. per es., CDT 80.2009.79 del 12 novembre 2010).
Nel caso in esame quindi, come visto, la dimostrazione dell’esistenza dei pretesi prestiti e donazioni è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il loro riconoscimento. Bene ha fatto quindi l’autorità di tassazione a riprendere la somma di fr. 140'000.- quali “altri redditi” per insufficienza di disponibilità finanziaria.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa e giustizia sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei ricorrenti. La differenza, rispetto all’anticipo da loro versato (fr. 1’900.–), viene riversata ai ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: