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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 4 luglio 2018 contro la decisione del 6 giugno 2018 in materia di IC 2013. |
Fatti
A. RI 1, divorziato, è padre di __________ (__________), il quale, nel periodo fiscale litigioso, era studente presso l’Università di __________.
Nella dichiarazione fiscale 2013, RI 1 fra le deduzioni, per quanto qui d’interesse, ha fatto valere quelle per figli agli studi di fr. 13'400.–.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 maggio 2018, l’RS 1 ha in particolare commisurato, per l’IC, un reddito imponibile di fr. 132'200.– e ha negato la postulata deduzione per figli agli studi, con la seguente motivazione:
Deduzione non ammessa; averi sufficienti per far fronte al sostentamento personale.
C. RI 1 ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 28 maggio 2018, contestando che suo figlio __________ avesse a disposizione "averi sufficienti" per il proprio sostentamento, asserendo parimenti che quest’ultimo, non avrebbe esercitato alcuna attività lavorativa e che sarebbe lui a provvedere integralmente al suo mantenimento. Ha inoltre rilevato che vi è un accordo con la ex moglie in merito alla deduzione per figli agli studi per l’intera somma.
D. L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 20 giugno 2018, in difetto dei presupposti per l’ammissione della deduzione per figli agli studi riguardo a __________. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale ha esposto le seguenti considerazioni:
In base all’art. 34 cpv. 1 lett. c) LT sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio fino al 28. anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo d’obbligo, un massimo di fr. 13'400.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati. Un figlio non viene considerato come dipendente dal mantenimento dei genitori, quando malgrado sia in formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse (v. sentenza CDT 80.2016.100-101). Nel caso concreto il figlio possiede capitali a risparmio sufficienti a coprire il suo sostentamento. Tenuto conto di quanto sopra il reclamo non può essere ammesso.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 domanda di riconsiderare la deduzione dell’importo di fr. 13'400.– per figli agli studi riguardo a __________. A suo dire, in quest’ambito il legislatore avrebbe tenuto presente i sacrifici da parte delle famiglie che sostengono i propri figli per la loro formazione, non solo negli interessi di questi ultimi, ma anche negli interessi della società che potrà trarre beneficio da maggiori introiti fiscali. Per questi motivi, egli ritiene che la postulata deduzione debba essergli riconosciuta, avendo personalmente provveduto al mantenimento del figlio (il quale nel frattempo avrebbe conseguito un master) nel periodo compreso tra il mese di settembre 2011 e la fine del mese di giugno 2018. Nel corso degli studi, __________ non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa e pertanto non avrebbe percepito un’entrata finanziaria regolare. Riconosce che il figlio possiede alcuni risparmi ("un piccolo capitale derivante dai regali ricevuti per Natali e compleanni, che non produce nessun reddito"). Evidenzia di aver versato a __________ un contributo regolare di complessivi fr. 36'000.– l’anno, importo suddiviso mensilmente in fr. 1'410.– per la locazione "di un piccolo appartamento a __________", fr. 1'000.– a titolo di contributo di mantenimento e fr. 600.– circa per le spese della cassa malati. Conclude, affermando che nell’ipotesi in cui __________ "avesse usato il suo capitale questo si sarebbe estinto in poco più di un anno, per cui in seguito avrebbe nuovamente dovuto richiedere il mio sostegno o una borsa di studio al cantone".
F. Con le proprie osservazioni del 16 agosto 2018, l’RS 1 propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nel proprio operato. Delle puntuali argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Per quanto qui d’interesse, giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2013, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13’400.– secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
1.2.
Il decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr. 1’200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1’900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4’600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6’400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13’400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.– l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
1.3.
La Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni per "le deduzioni per figli agli studi" giusta l’art. 34 LT (in vigore anche nel periodo fiscale litigioso) stabilisce al primo punto i presupposti perché un contribuente possa beneficiare di una simile deduzione.
In particolare viene indicato che la deduzione non è accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell’obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.
Come già rilevato dal Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Visto che però esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un’interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (cfr. decisione TF n. 2C_216/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.6. e riferimenti).
2. 2.1.
Nel caso in esame, nella decisione qui impugnata l’RS 1, ha ritenuto che il ricorrente non adempia i presupposti per poter beneficiare della deduzione cantonale per figli agli studi, considerato in particolar modo che "il figlio possiede capitali a risparmio sufficienti a coprire il suo sostentamento".
Nella decisione di tassazione IC 2013 del 21 gennaio 2015 di __________, l’autorità fiscale ha, in effetti, accertato una sostanza dell’ammontare di fr. 140'060.–.
Come visto, per il periodo fiscale litigioso, l’insorgente afferma di aver provveduto al mantenimento del figlio (quantificato in fr. 36'000.– l’anno), che ha intrapreso studi universitari a __________, che non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa e che quest’anno avrebbe conseguito un (non meglio precisato) master. Riconosce che quest’ultimo "ha risparmiato un piccolo capitale derivante dai regali ricevuti per Natali e compleanni, che non produce nessun reddito", evidenziando però che "se mio figlio avesse usato il suo capitale questo si sarebbe estinto in poco più di un anno, per cui in seguito avrebbe nuovamente dovuto richiedere il mio sostegno o una borsa di studio al cantone".
2.2.
Dal profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio [cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 6b); RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10b)]. In una recente decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005 consid. 4.4), pubblicata in FamPra.ch 2006, p. 480. In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale del figlio – che vale tanto più per un figlio maggiorenne – prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ed., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza [cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10a)].
2.3.
Per quel che concerne la deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8.6.2017 consid. 3). Considerato come già in ambito civile l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che si possa ragionevolmente esigere da loro, occorre tenere conto (sia in ambito civile sia in quello fiscale) pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 41 ad art. 35 LIFD). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili anche al diritto fiscale.
2.4.
In una recente decisione dell’8 giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali a disposizione (oltre fr. 300'000.–) e avesse percepito anche dei redditi di oltre fr. 11'000.– (cfr. decisione CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno 2017).
Nella citata sentenza, si sottolinea che il figlio non viene considerato come dipendente dal mantenimento del genitore, quando, malgrado sia in formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per finanziare il suo mantenimento (Jaques, in Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ed., Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD; RF 2014, 302 consid. 2.1.; decisione TF n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in RF 2011, 676, consid. 2.1.).
Veniva anche menzionata una sentenza del Tribunale federale (n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1.), nella quale, in merito alla deduzione per figli a carico, si afferma che la persona per la quale viene fatta valere debba essere "unterstützungsbedürftig" (ossia che necessiti di sostegno economico). Secondo l’Alta Corte, il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi non si può considerare bisognoso di sostentamento. Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento.
2.5.
Vi sono cantoni, nei quali le autorità fiscali hanno opportunamente codificato una prassi, che fissa degli importi, a partire dai quali si può ritenere che il reddito e/o la sostanza del figlio siano sufficienti per il suo mantenimento, con la conseguenza che i genitori non hanno diritto alla deduzione sociale.
Nel Canton Berna, ad esempio, se il figlio maggiorenne percepisce un reddito di oltre fr. 24'000.– (quale salario, borsa di studio, ecc., senza però considerare i contributi alimentari) oppure se il suo patrimonio ammonta ad almeno fr. 50'000.–, la deduzione per figli a carico viene negata (cfr. Merkblatt 12 Natürliche Personen ab 2017, Besteuerung von Familien, p. 1, redatto dalla Steuerverwaltung des Kantons Bern).
Nel Canton Lucerna, lo stato di bisogno del figlio si determina in base al minimo vitale del diritto esecutivo. Se il figlio dispone di di un reddito fino a fr. 18'000.–, i genitori hanno diritto alla deduzione per figli a carico. Per quanto concerne il patrimonio, si ritiene che il figlio non necessiti più del sostegno finanziario dei genitori se ha una sostanza netta superiore a 100'000 franchi, purché si tratti di beni alienabili o liquidi e non per esempio di quote di comproprietà di immobili o di quote di partecipazione in società di famiglia (Luzerner Steuerbuch, § 42 n. 2, paragrafo 1.1).
Nel Canton San Gallo, fino ad un reddito dell’attività lucrativa di fr. 15'000 all’anno, si presume che il figlio non possa provvedere al proprio mantenimento. Per quanto concerne il patrimonio, la situazione viene valutata nel singolo caso (St. Galler Steuerbuch, 48 n. 1, paragrafo 2.2.2).
Nel Canton Ticino, la citata Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni, concernente "le deduzioni per figli agli studi", si limita, come già accennato (v. supra, consid. 1.3), ad escludere che abbia diritto alla deduzione il genitore di uno studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.
2.6.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, la decisione dell’RS 1 di negare al ricorrente la deduzione per figli agli studi appare legittima.
__________, nel periodo fiscale litigioso, era maggiorenne e studiava all’Università di __________. Nel medesimo periodo fiscale, egli ha beneficiato di un reddito complessivo di (soli) fr. 200.–, ma ha dichiarato una sostanza ("titoli e capitali") di ben fr. 140'060.– (cfr. decisione IC 2013 del 21 gennaio 2015 di __________).
Secondo il ricorrente, si tratterebbe di risparmi, ovverossia di "un piccolo capitale derivante dai regali ricevuti per Natali e compleanni, che non produce nessun reddito". Aggiunge che "se [suo] figlio avesse usato il suo capitale questo si sarebbe estinto in poco più di un anno, per cui in seguito avrebbe nuovamente dovuto richiedere il [suo] sostegno o una borsa di studio al cantone".
Nelle circostanze descritte, non si può ritenere che, nel periodo fiscale litigioso, __________ necessitasse di un sostegno economico da parte del padre e dunque non può essere qualificato come "unterstützungsbedürftig": egli disponeva di un capitale a risparmio importante, privo di vincoli, facilmente disponibile, e più che sufficiente per far fronte al proprio sostentamento nel suo percorso universitario. Ben difficilmente, un simile importo si sarebbe esaurito in un solo anno, come sostenuto dall’insorgente.
Non sono pertanto adempiuti i presupposti, perché il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: