Incarti n.
80.2018.130

80.2018.131

Lugano

13 agosto 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 luglio 2018 contro la decisione del 13 giugno 2018 in materia di IC e IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   il 27 ottobre 2017 l’RS 1 ha ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, presentata da RI 1;

 

                                     -   con decisione del 21 marzo 2018, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2016;

 

                                     -   con reclamo del 22 maggio 2018, premesso che a causa dell’assenza all’estero non gli era stato possibile reclamare nel termine di trenta giorni, il contribuente ha contestato diversi punti della decisione di tassazione, chiedendo di essere convocato per poter fornire tutti i giustificativi;

 

                                     -   al reclamo erano allegati i biglietti aerei, da cui risultavano una partenza da __________ per __________ (Spagna) il 17 marzo 2018 e un viaggio di ritorno il 10 maggio 2018;

 

                                     -   con decisione del 30 giugno 2018, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, argomentando che, secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, mentre nella fattispecie un soggiorno all’estero di quasi due mesi non giustificava una restituzione dei termini di reclamo;

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già contenute nel reclamo all’Ufficio di tassazione, rilevando di essere “cosciente che il reclamo deve essere inoltrato al più tardi 30 giorni dopo l’emissione della notifica”, cosa che tuttavia “non era possibile in quanto il contribuente si trovava all’estero”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente: in questa sede, ci si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo;

 

                                     -   contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

 

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

 

                                     -   in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

 

                                     -   come ricordato, l’Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2016 il 21 marzo 2018, ma il destinatario è insorto con il suo reclamo solo il 22 maggio 2018, giustificando l’inosservanza del termine di trenta giorni con l’assenza all’estero;

 

                                     -   una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile;

 

                                     -   per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997);

 

                                     -   secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata);

 

                                     -   il ricorrente non sostiene che la sua partenza sia stata improvvisa, per esempio a causa di gravi motivi familiari, e, d’altronde, se così fosse, è difficile ritenere che si sarebbe protratta per quasi due mesi, ragione per cui la decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo, si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza;

 

                                     -   se aveva programmato una lunga permanenza all’estero, del resto, il contribuente avrebbe anche potuto avvertirne prima l’autorità di tassazione, per far sì che non procedesse ad una notificazione durante la sua assenza (cfr. p. es. la sentenza 2C_565/2012 del 1° aprile 2013 consid. 2);

 

                                     -   il ricorso deve conseguentemente essere respinto, senza che questa Corte possa esaminare le censure che si riferiscono al merito della decisione di tassazione contestata;

 

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: