Incarti n.
80.2018.157

80.2018.158

Lugano

28 febbraio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 27 luglio 2018 contro la decisione del 18 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  Nel corso del 2017, RI 1, ha contratto matrimonio con __________, residente a __________.

                                  Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 24 maggio 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione __________ ha commisurato il reddito imponibile, per l’IC, in fr. 19’000.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 99’900.–; per l’IFD, li ha stabiliti, rispettivamente, in fr. 18’500.– ed in fr. 97'200.–. Ai fini della determinazione dell’aliquota, infatti, l’autorità di tassazione ha preso in considerazione il reddito da pensione del marito, pari a fr. 86'645.–.

 

 

                            B.  La contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 28 maggio 2018, segnalando che suo marito, malgrado il matrimonio celebrato il 7 luglio 2017, ha mantenuto il domicilio a __________ sino al mese di febbraio del 2018. A mente della ricorrente, sino a febbraio 2018, la situazione dei coniugi andava configurata come una “separazione di fatto” e pertanto l’UT non avrebbe dovuto tener conto dei redditi del marito per determinare l’aliquota per l’IC/IFD 2017.

 

 

                            C.  L’ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 18 luglio 2018, con la seguente motivazione:

                                         La reclamante chiede lo stralcio dei fattori relativi al marito (matrimonio del 07.07.2017) invocando una situazione di “separazione di fatto” considerato come il coniuge sia rimasto domiciliato a __________ fino al 01.02.2018, data di ottenimento di un permesso B e trasferimento presso la moglie.                                       Ai sensi delle vigenti disposizioni e della giurisprudenza, il caso in esame si presenta evidentemente come un domicilio separato dei coniugi e non una condizione di separazione di fatto. In ragione di ciò risulta corretta la decisione di prima sede che ha visto l’esposizione dei fattori relativi ad entrambi i coniugi, quelli del marito, ovviamente solo per l’aliquota, sotto la colonna “Italia”.

 

 

                            D.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’interpretazione operata dall’autorità di tassazione nel ritenere che i coniugi non si trovavano in un caso di “separazione di fatto”, bensì di “domicilio separato”. La ricorrente chiede a questa Camera di riesaminare il suo caso, produce diversi documenti fra cui una lettera del Comune di __________ dalla quale si evince che il marito è iscritto come contribuente con effetto dal 01 febbraio 2018 e chiede, in definitiva, di non considerare i redditi del coniuge residente in Italia per determinare l’aliquota per l’IC/IFD 2017.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  1.1.

                                  Sia per l’imposta federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv. 3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

                                  Sia per il diritto civile (art. 23 CC) sia per quello tributario (ASA 71 p. 558, consid. 2a) ciascun coniuge può avere il proprio domicilio. Un’imposizione separata dei coniugi presuppone tuttavia che essi vivano separati legalmente o di fatto (articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).

 

                                  1.2.

                                  Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’AFC, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):

 

·      assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);

 

·      non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;

 

·      lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in pubblico);

 

·      la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

                                  La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

 

 

                             2.  2.1.

                                  La ricorrente ha contratto matrimonio il 7 luglio 2017, ma sostiene d’aver vissuto in una situazione di “separazione di fatto” sino al 1° febbraio 2018, ovvero la data in cui suo marito ha ottenuto il permesso di dimora B e si è trasferito dal suo domicilio di __________ a __________ (presso la moglie).

 

                                  2.2.

                                  Va rilevato preliminarmente che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito.

                                  Interpretando l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c). Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

 

                                  2.3.

                                  Dagli scritti di reclamo e di ricorso, si evince che la contribuente contesta, o perlomeno non comprende, il ragionamento giuridico secondo cui, per una coppia, il fatto di avere un “domicilio separato” non si configura come una “separazione di fatto”.

                                  A questo proposito, interpretando la nozione di vita separata, quando si tratta di verificare se un coniuge abbia diritto di chiedere il divorzio unilateralmente (art. 114 CC), il Tribunale federale ha stabilito che sussiste una separazione di fatto dal momento in cui i coniugi non vivono più in una comunione spirituale, corporea ed economica (comunione di tetto, di tavola e di letto). Non è sempre necessaria una separazione fisica, rispettivamente geografica, così come pure questa separazione non sempre, da sola, dimostra la vita separata. Ciò che è determinante è che almeno un coniuge rinunci alla convivenza coniugale perché rifiuta il matrimonio in quanto tale e non è semplicemente impedito a convivere con il/la consorte a causa di circostanze esterne alla coppia (sentenza 5A_242/2015 del 17 giugno 2015 consid. 3.1. e 3.2.2.).

 

                                  2.4.

                                  Nel caso della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa sia data anche nel suo caso.

                                  I coniugi, inoltre, sono andati a convivere appena 8 mesi dopo essersi sposati. È evidente che nel lasso di tempo trascorso tra il matrimonio e la creazione della dimora/ domicilio comune, i consorti hanno mantenuto e rinsaldato il proprio legame personale.

                                  In queste circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale.

                                  Infine, il fatto che il marito sia iscritto come contribuente presso il Comune di __________ dal 1° febbraio 2018 non cambia nulla alla soluzione adottata in quanto, per il 2017, i suoi redditi sono stati unicamente calcolati per determinare l’aliquota complessiva, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente.

 

 

                             3.  Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente. 

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   500.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     80.–

                                  per un totale di                                             fr.   580.–

                                  sono a carico della ricorrente.

 

                             3.  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

 

 

                                  Copia per conoscenza:

                                  - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: