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Incarti n. 80.2018.16 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 gennaio 2018 contro la decisione del 29 dicembre 2017 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, l’RS 1 ha dapprima richiamato, poi diffidato (13 aprile 2012) e quindi inflitto ai coniugi RI 2 e RI 1, con decisione del 16 maggio 2012, una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale ha contestualmente attribuito ai contribuenti un ulteriore termine di trenta giorni per presentare gli atti richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso contrario, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.
La dichiarazione d’imposta 2010, datata 26 giugno 2013, è stata trasmessa dai contribuenti all’RS 1 solamente il 28 giugno 2013. Essi hanno in particolare indicato un reddito imponibile complessivo di fr. 11'034.– e una sostanza imponibile complessiva pari a zero. Alla dichiarazione fiscale sono stati allegati soltanto due documenti (due certificati di salario del 2010 rilasciati dalla __________).
B. Con lettera del 19 maggio 2015, allo scopo di meglio definire la tassazione, l’autorità fiscale ha chiesto ai contribuenti di produrre, entro il termine scadente il 15 giugno 2015, copia del contratto di acquisto delle azioni della __________, senza però ricevere alcuna risposta in merito.
Con successivo scritto del 27 settembre 2016 – a valere quale diffida, con l’avvertenza che, in caso d’inosservanza, avrebbe proceduto all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 257 LT e dall’art. 174 LIFD, e ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD – l’RS 1 ha attribuito ai contribuenti (sempre allo scopo di definire la tassazione del 2010, ma anche quella del periodo fiscale successivo) un termine fino al 7 ottobre 2016 (termine poi prorogato su richiesta del 13 ottobre 2016), per produrre diversi documenti (il suddetto contratto di acquisto delle azioni, la documentazione inerente ai debiti dichiarati al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e quella inerente al rimborso del debito nei confronti della __________ di fr. 21'274.– al 31 dicembre 2009). L’autorità fiscale ha inoltre chiesto di apportare la "comprova del reddito, o del consumo di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che vi ha permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2010, ciò in considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presenti".
Con risposta del 7 dicembre 2016, la rappresentante dei contribuenti ha comunicato al funzionario incaricato quanto segue:
1. Non esiste un contratto di acquisto delle azioni del __________
2. In allegato trova la documentazione relativa ai debiti dichiarati al 31.12.2010 e al 31.12.2011
3. Il rimborso del prestito è stato fatto a contanti e purtroppo il contribuente non trova più la ricevuta
4. Alleghiamo il calcolo della liquidità dal quale a nostro avviso vi è sufficiente liquidità
(cfr., nel dettaglio, doc. III annesso al presente ricorso).
C. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 29 dicembre 2016, l’RS 1, per l’IC, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 333’900.– (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 88'000.–. Per l’IFD ha accertato il reddito imponibile in fr. 348’900.– (medesimo importo determinante per l’aliquota). L’autorità fiscale ha – tra l’altro – aggiunto ai proventi dichiarati "altri redditi della sostanza mobiliare" per fr. 18'000.– e "altri redditi" per fr. 290'000.–, spiegando, nella motivazione allegata, che si trattava di una "aggiunta dei vantaggi goduti in ambito societario" rispettivamente di "prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria". Per quanto concerne in particolar modo l’aumento del reddito imponibile complessivo da fr. 11'034.– a fr. 333'900.–, ha esposto le seguenti considerazioni:
Constatato che a fronte della richiesta del 27.09.2016 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale, non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio.
Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.
Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.
(cfr., nel dettaglio, decisione di tassazione IC/IFD del 29 dicembre 2016).
D. I contribuenti, sempre per il tramite della RA 1, hanno impugnato la suddetta decisione con reclamo del 24 gennaio 2017, dal seguente contenuto:
Egregi Signori,
Principalmente contestiamo gli adeguamenti da voi effettuati poiché secondo l’art. 193 della LT il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo fiscale. Nella fattispecie, non essendoci eccezioni che prolungassero detto periodo, dal 1.1.2016 il diritto di tassare è prescritto. Pertanto la notifica di tassazione deve avvenire come da dichiarazione.
Subordinatamente non vengono riconosciuti i seguenti adeguamenti:
4.2. Altri redditi della sostanza immobiliare chf 18'000.–
7.3. Altri redditi chf 290'000.–
Per quanto attiene al punto 4.2. i valori da voi esposti sono eccessivi. Per quanto attiene al punto 7.3. l’esposizione di chf 290'000.– è totalmente contestata in quanto non reale ed oggetto di un errato calcolo della disponibilità finanziaria da parte dell’autorità fiscale.
Si chiede pertanto:
In prima istanza di accettare integralmente quanto dichiarato dal contribuente poiché il diritto a tassare è prescritto (art. 193 LT).
Subordinatamente:
- di esporre la voce 4.2 e 7.3 a quanto dichiarato dal contribuente
- di essere uditi qualora il presente reclamo non fosse accolto.
E. Per l’evasione del suddetto gravame, con lettera del 7 agosto 2017 e successivo richiamo del 9 ottobre 2017, l’RS 1 ha trasmesso alla rappresentante dei contribuenti il calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2010, da cui risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro mantenimento, e le ha impartito un termine scadente il 28 agosto 2017 (poi prorogato fino al 30 novembre 2017) per presentare osservazioni in merito. L’autorità fiscale ha parimenti indicato che "ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata", con l’avvertenza che, in caso di inosservanza, avrebbe evaso il reclamo sulla base della documentazione agli atti e confermato la decisione impugnata. La rappresentante non ha dato seguito all’invito a lei rivolto.
F. Con decisione su reclamo del 29 dicembre 2017, l’RS 1 ha accolto il gravame limitatamente al punto 4.2 della decisione di tassazione del 29 dicembre 2016, azzerando il reddito (che era stato valutato in fr. 18'000.–) alla voce "altri redditi della sostanza mobiliare". Per quanto concerne invece la censura sollevata in merito al reddito di altra fonte, l’autorità fiscale ha confermato l’importo valutato in fr. 290'000.–, considerato che non era stato dato seguito alla richiesta del 7 agosto 2017 e al richiamo del 9 ottobre 2017. L’Ufficio di tassazione non si è invece espresso sull’asserita intervenuta prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2010 sollevata, in via principale, nel reclamo (cfr. consid. D. della presente decisione).
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la rappresentante dei coniugi RI 2 e RI 1, chiede, in via principale, di accogliere il gravame, "in quanto secondo l’art. 193 della LT il diritto di tassare è prescritto"; in via subordinata, di accogliere il gravame, "in quanto in base agli elementi forniti dal contribuente il dispendio non è insufficiente". Il rappresentante ritiene anzitutto che, nel caso in esame, il diritto di tassare da parte dell’autorità fiscale sarebbe prescritto (sia per l’IC, sia per l’IFD), in applicazione dell’art. 193 LT, poiché le richieste del predetto ufficio di produrre della documentazione sarebbero pervenute solamente nel 2016. In via subordinata, contesta in particolare il calcolo della disponibilità finanziaria dei suoi assistiti intrapreso dall’autorità fiscale. Produce, a comprova della sua tesi, "il corretto calcolo del dispendio per l’anno 2010 dal quale si vede che le riprese effettuate… sono oggettivamente errate" (cfr., nel dettaglio, doc. IX e doc. X allegati al presente ricorso) , fornendo alcune spiegazioni in merito. A suo dire, "gli adeguamenti effettuati dall’autorità fiscale devono essere stralciati e di conseguenza devono venire accettati i dati presentati dal contribuente per mezzo del suo rappresentante in quanto non vi è oggettività nella decisione presa".
H. Con lettera del 28 febbraio 2018, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni in merito al presente ricorso.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti sollevano in via preliminare la questione della prescrizione del diritto di tassare ex art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT.
In particolare ritengono che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010, emanata dall’autorità fiscale il 29.12.2016, sia intervenuta oltre il termine di prescrizione.
1.2.
Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a) ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c) la presentazione di una domanda di condono;
d) il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale
(art. 120 cpv. 3 LIFD e art. 193 cpv. 4 LT).
Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT).
1.3.
La nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione TF del 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione, l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2ª ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD). Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
1.4.
La prescrizione viene in particolare interrotta con qualsiasi dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente. Per dichiarazione non si deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del debitore d’imposta, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi rientrano in questo modo anche dei pagamenti parziali oppure una richiesta di condono o di dilazione.
Per quanto riguarda la posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione. Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione incombe all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure una e-mail (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 – 299).
1.5.
Nel caso che ci concerne è manifesto che la prescrizione del diritto di tassare non era intervenuta nel momento in cui è stata emanata la decisione di tassazione il 29.12.2016.
In particolare, i contribuenti omettono di ricordare di essere stati oggetto di una multa per violazione degli obblighi procedurali proprio per non aver trasmesso entro i termini la dichiarazione d’imposta per il 2010, inviata unicamente il 28.6.2013. Nella decisione di multa gli stessi venivano diffidati a presentare la dichiarazione di tassazione.
La prescrizione del diritto di tassare è stata dunque interrotta più volte. L’autorità di tassazione lo ha fatto mediante la notificazione del richiamo, della diffida e della decisione di multa per violazione degli obblighi procedurali. I contribuenti, da parte loro, mediante l’invio della dichiarazione di tassazione, intervenuto il 28.6.2013 (in merito si veda anche Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298; AGVE 2014 S. 83, consid. 2.2.3; DTF 139 I 64, consid. 6.4.).
A ciò si aggiunge comunque ancora – a titolo esemplificativo – l’esistenza di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ossia una lettera del 19.5.2015 con la quale l’autorità fiscale ha richiesto l’invio della copia del contratto d’acquisto delle azioni del ____________________.
1.6.
Ne consegue che, ritenuto come i coniugi RI 1 hanno trasmesso la dichiarazione fiscale il 28.3.2013, un nuovo termine di prescrizione di 5 anni ha iniziato a decorrere da tale atto interruttivo. Sicché la decisione di tassazione del 29.12.2016 è pacificamente stata notificata prima che il diritto di tassare fosse prescritto.
2. 2.1.
Nel merito, i ricorrenti contestano l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 290'000.– operata dall’UT, ritenuto un ammanco finanziario risultante tra il calcolo delle entrate dichiarate dai contribuenti e dalle uscite accertate dall’autorità fiscale. Il disavanzo è legato essenzialmente all’acquisto della società __________
2.2.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
3. 3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
4. 4.1.
Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha chiesto ai ricorrenti con scritto 27.9.2016 (trasmesso per posta APlus), di voler presentare: il contratto di acquisto delle azioni della __________; la documentazione afferente ai debiti dichiarati al 31.12.2010 e 31.12.2011; la documentazione relativa al rimborso del debito nei confronti della __________; la comprova del reddito, oppure del consumo di sostanza, o dell’aumento debiti o di ogni altra fonte che ha permesso di far fronte alle necessità del 2010, rilevata l’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati.
In risposta alla richiesta di informazioni i contribuenti, con scritto 7.12.2016, hanno indicato che non esiste alcun contratto di cessione delle azioni della __________. Spiegano inoltre che RI 1 vantava al 31.12.2010 un debito non fruttifero di interessi nei confronti del fratello __________ di fr. 200'000.–.
Indicano anche che RI 1 ha beneficiato di un prestito da parte della __________ (prestito risultante da dichiarazione fiscale di fr. 160'680.– al 31.12.2010). Producono un proprio calcolo delle entrate/uscite per il 2010 dal quale emergerebbe una sufficiente disponibilità finanziaria.
L’autorità fiscale ha poi adottato la decisione di tassazione il 29.12.2016 mantenendo il reddito d’altra fonte stabilito per insufficienza di disponibilità finanziaria.
4.2.
A seguito del reclamo presentato contro la decisione di tassazione, l’UT trasmetteva ai contribuenti, il 7.8.2017, il calcolo delle entrate/uscite per il 2010. Dallo stesso emergeva un ammanco di disponibilità finanziaria per rapporto ai dati dichiarati dal contribuente. L’autorità fiscale impartiva un termine scadente il 28.8.2017 per prendere posizione in merito. Tale termine veniva prorogato a più riprese: la richiesta di informazioni rimaneva inevasa.
L’Ufficio di tassazione, nella propria decisione su reclamo del 29.12.2017 ha espressamente indicato di aver sottoposto ai contribuenti la differenza risultante dal calcolo delle entrate/uscite per l’anno 2010, senza tuttavia ricevere riscontro in merito. Motivo per cui aveva mantenuto la somma di fr. 290'000.– a titolo di “altri redditi”.
I coniugi RI 1, per il tramite del loro patrocinatore indicano per la prima volta nel ricorso che l’acquisto della società __________, non sarebbe avvenuto nel 2010, bensì nel 2006, ma “(...) per negligenza i titoli non sono stati dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale”, inoltre spiegano “(...) sempre per negligenza nel 2009 il contribuente non ha dichiarato il prestito che aveva ricevuto da __________, (...), di questo prestito chf 150'000.– erano stati tenuti in cassaforte e quindi avrebbero dovuti essere esposti alla voce 302 “Numerario e biglietti di banca” nella DF 2009”. Inoltre “(...) in ottobre del 2010 (...) il contribuente riceveva dalla __________ un prestito di CHF 100'000.–, anch’esso non dichiarato ad elenco debiti, sempre per negligenza”.
5. 5.1.
Come esposto in narrativa, i coniugi RI 1, dichiarano per la prima volta in sede di ricorso che l’acquisto delle azioni della __________ sarebbe avvenuto nel 2006.
Tuttavia non producono alcun contratto di acquisto delle quote sociali, sicché risulta difficile, per questa Camera, stabilire il momento determinante il cui è avvenuta la compera societaria in questione. D’altra parte nemmeno l’UT fornisce una spiegazione in merito al perché l’acquisto della società è stato imputato al periodo fiscale 2010.
Tuttavia, anche volendo ritenere che l’acquisto sia effettivamente avvenuto nel 2006, i ricorrenti non spiegano ancora con quali mezzi sarebbe stato finanziato lo stesso: in effetti, ancorché non documentati, i prestiti ricevuti da parte di __________ e dalla __________ risalirebbero al 2009 e al 2010, ossia a date posteriori all’acquisto societario. Va d’acchito rilevato come le spiegazioni fornite dai ricorrenti in merito ai prestiti ricevuti risultino farraginose e non documentate.
5.2.
La fattispecie merita pertanto di essere nuovamente approfondita da parte dell’autorità fiscale: bisognerà in effetti stabilire il periodo fiscale nel quale è avvenuto l’acquisto della __________ da parte di RI 1, richiamando pure gli atti di questa società dall’Ufficio delle persone giuridiche.
A dipendenza di questo dato bisognerà poi verificare con quali mezzi lo stesso è stato finanziato.
L’UT dovrà anche esaminare la questione legata ai pretesi prestiti ottenuti da RI 1: una volta accertatane l’esistenza ed il momento dell’erogazione, trattandosi di mutui provenienti da una società da lui controllata, occorrerà verificare le condizioni contrattuali pattuite fra le parti, al fine vagliare l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro a favore del contribuente. In tal senso bisognerà esaminare gli incarti relativi ai precedenti periodi fiscali dei contribuenti.
Alla luce del fatto che, nel ricorso, i contribuenti ammettono di aver omesso di dichiarare fatti di rilevanza fiscale in periodi precedenti, le cui tassazioni sono passate in giudicato, l’autorità fiscale, esaminata concretamente la situazione, valuterà se siano dati i presupposti per l’apertura di un procedimento di ricupero d’imposta ed eventualmente anche di uno di contravvenzione per sottrazione d’imposta ex art. 258 LT e 175 LIFD, trasmettendo l’incarto all’Ufficio delle procedure speciali (v. art. 266 cpv. 2 LT e art. 14 cpv. 2 RLT).
6. La decisione è annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di giustizia e non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29.12.2017 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non vengono assegnate ripetibili.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: