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Incarti n. 80.2018.177 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 agosto 2018 contro la decisione del 18 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2016. |
Fatti
A. __________ (nata __________) e RI 1 si sono uniti in matrimonio il __________. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (il __________).
Con decisione del 5 aprile 2002, il Pretore della giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra i suddetti coniugi. Nella medesima sentenza, in merito alle conseguenze accessorie del divorzio, il Pretore ha omologato l’accordo sottoscritto dalle parti il 21 novembre 2001, da cui, riguardo ai contributi di mantenimento in favore di __________, risultano le seguenti clausole:
5. A titolo di contributo alimentare a favore della moglie, il marito verserà l’importo mensile anticipato di fr. 4'000.–, a far capo dal mese di novembre 2001.
5.1. Il contributo alimentare è indicizzato e verrà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice base quello del mese di novembre 2001), la prima volta il mese di gennaio 2003.
5.2. Questo contributo verrà a decadere al momento del percepimento dell’AVS da parte della moglie.
5.3. Il reddito netto attuale dell’attività lavorativa della moglie ammonta a fr. 1'400.– mensili, mentre il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 4'100.–.
5.4. Il reddito netto attuale dell’attività lavorativa del marito ammonta a fr. 12'727.05 mensili, mentre il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 12'354.50.
Il 1° aprile 2016 gli ex coniugi __________ e RI 1 hanno sottoscritto un accordo extragiudiziale di modifica delle conseguenze accessorie del divorzio del 5 aprile 2002 della Pretura della giurisdizione "a liquidazione del contributo spettante alla moglie". Le parti hanno pattuito quanto segue:
1.-
In seguito all’intervenuto prepensionamento del signor RI 1 e della sua impossibilità di corrispondere in futuro il contributo di mantenimento di CHF 4'000.00 (quattromila) mensili, i contraenti si accordano di sopprimere e modificare con effetti a partire dal 1.1.2016 il pagamento mensile e di liquidare le pretese alimentari future della signora __________ come segue:
1.1. Pagamento di un importo di CHF 100'000.00 (centomila) entro il 31.03.2016, di cui CHF 48'000.00 a estinzione dei contributi per l’anno 2016 e CHF 52'000.00 a valere quale liquidazione in capitale. 1.2. Pagamento di un importo di CHF 100'000.00 (centomila) entro il 31.01.2017, di cui CHF 48'000.00 a estinzione dei contributi per l’anno 2017 e CHF 52'000.00 a valere quale liquidazione in capitale. 1.3. Pagamento di un importo di CHF 50'000.00 (cinquantamila) entro il 31.01.2018, di cui CHF 48'000.00 a estinzione dei contributi per l’anno 2018 e CHF 2'000.00 a valere quale liquidazione in capitale a saldo definitivo di ogni prestazione.
§.-
Il pagamento di cui alla cifra 1.2. e 1.3. per complessivi CHF 150'000.00 saranno da garantire con una garanzia bancaria di un istituto bancario svizzero.
2.-
Con l’avvenuto pagamento di quanto pattuito con il presente accordo sono da considerare definitivamente liquidate tutte le pretese presenti e future della signora __________ nei confronti di RI 1 per il titolo di contributo alimentare in base alla cifra 5. della convenzione di divorzio 21.11.2001, ratificata dal Pretore con sentenza 5.4.2002, e ciò a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa.
3.-
In quanto necessario a richiesta di autorità e servizi pubblici il presente accordo verrà sottoposto ad approvazione giudiziaria, spese a carico del richiedente. Esso rimane comunque vincolante tra i contraenti ed esplica i suoi effetti immediatamente.
L’accordo non è stato dunque sottoposto al Pretore per l’omologazione.
B. Nella dichiarazione fiscale 2016, RI 1 e l’attuale moglie RI 2 tra le deduzioni hanno fatto valere l’importo di fr. 48'000.– a titolo di alimenti versati all’ex coniuge __________. Con decisione del 6 giugno 2018, l’RS 1 non ha ammesso detta deduzione. Nelle motivazioni allegate, l’autorità fiscale ha esposto le seguenti considerazioni:
Versamenti "una tantum" non imponibili perché esenti dalla caratteristica di onere permanente (vedere giurisprudenza Tribunale federale, 2C_746/2015 2C_748/2015).
C. Il 3 luglio 2018 RI 2 e RI 1, per il tramite della loro allora rappresentante, la __________, hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, contestando la mancata deduzione di fr. 48'000.– a titolo di alimenti versati al coniuge divorziato, sia per l’IC sia per l’IFD. Hanno richiamato un’udienza tenutasi il 5 giugno 2018 e hanno sostenuto che, considerato come in passato RI 1 aveva versato mensilmente l’importo di fr. 4'000.– a favore della ex coniuge, per un ammontare complessivo annuo di fr. 48'000.–, l’autorità fiscale dovrebbe quindi ammettere in deduzione tale somma anche per il periodo fiscale litigioso, nonostante sia stata pagata mediante un unico versamento.
Con decisione su reclamo del 18 luglio 2018, l’RS 1 ha respinto il gravame sia per l’IC, sia per l’IFD, richiamando l’accordo stipulato tra le parti il 1° aprile 2016, da cui si evince in particolare che si è in presenza di una liquidazione in capitale, che dal 1° gennaio 2016 è stato soppresso il pagamento mensile dei contributi alimentari e che la liquidazione di detti contributi prevedeva "un versamento complessivo annuo e non periodico".
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1, per il tramite del loro nuovo patrocinatore, avv. RA 1, chiedono – in accoglimento del gravame – la modifica delle decisioni impugnate mediante il riconoscimento della deduzione di fr. 48'000.– versati a titolo di contributo di mantenimento per l’anno 2016 a favore della ex coniuge __________. Il rappresentante evidenzia in particolare che RI 1 è stato collocato anticipatamente in pensione, per la fine del 2015, dall’__________ di __________, in seno alla quale aveva rivestito il ruolo di direttore. Beneficiando di una rendita mensile di fr. 2'650.– dal 2016, egli non sarebbe più stato in grado di pagare il contributo alimentare mensile di fr. 4'000.– alla ex coniuge, "se non consumando il proprio capitale". Afferma che l’accordo, concluso tra gli ex coniugi il 1° aprile 2016, sarebbe stato sottoposto al consulente fiscale dei ricorrenti e al capoufficio dell’RS 1 prima della sua sottoscrizione. Quest’ultimo avrebbe "confermato al fiduciario dei contribuenti che si poteva preventivamente pattuire di scomporre la continuazione del contributo alimentare, ancora per alcuni anni, dal pagamento a rate di una liquidazione rateale in capitale per gli anni successivi fino alla cessazione del diritto al contributo (inizio età AVS della beneficiaria)". Il rappresentante dei ricorrenti espone inoltre le seguenti considerazioni:
Dal testo letterale dell’accordo 1.4.2016 si evince in maniera chiara ed indiscutibile, anche alla luce di un’interpretazione oggettiva, che i contraenti hanno pattuito per tre anni (2016, 2017, 2018) la continuazione del pagamento del contributo di mantenimento di CHF 4'000.00 corrisposto in precedenza per ben 15 anni. Unica modifica è stato l’accordo di pagare i contributi in blocco all’inizio dell’anno per tutto l’anno (CHF 48'000.00). Implicitamente il debitore rinunciava a chiedere una riduzione del contributo e contemporaneamente assumeva l’obbligo di garantire il pagamento futuro, sia dei contributi per gli anni 2017/2018 (2 volte 48'000), sia il pagamento della liquidazione in capitale in CHF 54'000.00 dilazionata nel tempo. Vedasi cifra 1. § dell’accordo.
Secondo il principio dell’affidamento, e ancor più secondo una corretta interpretazione soggettiva riferita alla volontà dei contraenti al momento della conclusione dell’accordo, non v’è ombra di dubbio che RI 1 per gli anni 2016, 2017 e 2018 si era impegnato a continuare a pagare il contributo alimentare alla ex-moglie. L’accordo alle cifre 1.1. - 1.2. - 1.3. non può essere inteso o interpretato altrimenti. Oltre tutto questa formulazione è stata redatta attenendosi alle conferme ricevute dal responsabile dell’RS 1, a sua volta consultato dal fiduciario __________ di __________.
L’avv. RA 1 ritiene che l’autorità fiscale avrebbe interpretato, in maniera arbitraria, il suddetto accordo, violando il principio della buona fede e "del reciproco affidamento risultante dall’ignorare le assicurazioni date preventivamente su come l’accordo poteva essere concluso". Le decisioni impugnate si fonderebbero inoltre su una sentenza dell’Alta Corte che "non conferma una prassi giudiziaria consolidata sussumibile alla fattispecie…".
E. Con scritto del 4 ottobre 2018, l’RS 1 ha preso posizione in merito alle informazioni che avrebbe fornito al contribuente prima della sottoscrizione dell’accordo con la ex moglie. Del contenuto dello scritto in questione si dirà in seguito.
Diritto
1. 1.1.
Giusta gli articoli 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito. Secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD sono deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.
1.2.
Per costante giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2 n. 22; cfr. anche la decisione TF n. 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 consid. 4.1., pubblicata in RDAT II-2016 15t). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
Già prima che si pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 cpv. 1 lett. c LT è da riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).
Anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale, afferma che la deducibilità degli alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti versati sotto forma di prestazione in capitale.
Nella circolare menzionata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha anche rilevato come di norma gli alimenti siano versati come prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono essere versati anche sotto forma di pagamenti indiretti, ad esempio come presa a carico della pigione o degli interessi su debiti, oppure consistere in vere e proprie prestazioni in natura.
1.3.
Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr. le sentenze CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 65 ad art. 23 LIFD, p. 418; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 33 LIFD, p. 728 s.).
1.4.
Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione, sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).
2. 2.1.
Tornando alla fattispecie in esame, come visto, i ricorrenti postulano in deduzione il versamento dell’importo di fr. 48'000.–, a titolo di contributo di mantenimento, per l’anno 2016, da parte di RI 1 a favore dell’ex coniuge. Di diverso avviso l’RS 1 che, nelle decisioni qui impugnate, ha considerato detto versamento come liquidazione in capitale non deducibile dal reddito.
Occorre dunque stabilire la natura del versamento unico effettuato il 4 aprile 2016 da RI 1 a favore di __________ (cfr. doc. B allegato al presente ricorso), e ciò in base all’accordo sottoscritto dalle parti il 1° aprile 2016, interpretandone il contenuto.
2.2.
Come ha ricordato il Tribunale federale, nella sentenza menzionata dalla stessa autorità di tassazione nella sua decisione del 6 giugno 2018, quando una controversia verte sull’interpretazione di clausole contrattuali, occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). L’interpretazione soggettiva si riferisce alla volontà dei contraenti al momento della conclusione del contratto. Il loro comportamento successivo può essere preso in considerazione nella misura in cui permette delle deduzioni in tal senso (sentenza 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell’affidamento). Anche un’interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non c’è un serio motivo che induca a ritenere ch’esso non corrisponde alla loro volontà (sentenza 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
2.3.
Mentre è chiaro che la convenzione originaria del 2001 prevedesse il versamento di una rendita, è per contro da accertare se il nuovo accordo del 2016 abbia sostituito la rendita con una liquidazione in capitale, seppure versata ratealmente.
Secondo l’art. 126 CC, il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento (cpv. 1). Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione (cpv. 2).
Lo scopo della liquidazione è di disciplinare in modo definitivo i rapporti fra i coniugi e ciò comporta che si tratti di una soluzione non più modificabile, anche se ciò non sia stato espressamente pattuito dalle parti. Non trovano pertanto applicazione, quando viene pattuita una liquidazione, né l’art. 129 CC, che prevede la modifica della rendita in caso di mutamento rilevante e durevole della situazione, né l’art. 130 CC, secondo cui l’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato o se l’avente diritto passa a nuove nozze (cfr. Schwenzer/Bücheler, in: Schwenzer/Fankhauser [a cura di], Scheidung, FamKomm, 3a ediz., Berna 2017, n. 9 ad art. 126 CC, p. 318 s.; n. 7 ad art. 126 CC, p. 446; Freiburghaus, in: Breitschmid/Jungo [a cura di], Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, 3a ediz., Zurigo 2016).
La liquidazione può anche essere versata a rate (Freiburghaus, op. cit., n. 6 ad art. 126 CC, p. 446). Il vantaggio, rispetto alla rendita, risiede nella sua immodificabilità, e consente così ai coniugi di realizzare un “clean break” (Schwenzer/Bücheler, op. cit., n. 6 ad art. 126 CC, p. 318). Le singole rate, come il capitale, non possono infatti essere modificate e sono trasmissibili per successione (cfr. anche il Messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero, n. 95.079 del 15 novembre 1995, in FF I 1995 1, p. 129).
2.4.
La premessa dell’accordo in discussione è già estremamente eloquente circa la volontà delle parti. L’accordo extragiudiziale (non omologato dal Pretore) è stato concluso il 1° aprile 2016, ma ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, ed è “intervenuto… a liquidazione del contributo alimentare spettante alla moglie”. Le parti affermano poi che “in seguito all’intervenuto prepensionamento del signor RI 1 e della sua impossibilità di corrispondere in futuro il contributo di mantenimento di CHF 4'000.00 (quattromila) mensili, i contraenti si accordano di sopprimere e modificare con effetto a partire dal 1.1.2016 il pagamento mensile e di liquidare le pretese alimentari future della signora __________ …”, con diversi versamenti dell’ammontare di complessivi fr. 250'000.–, suddivisi fra gli anni 2016, 2017 e 2018.
Il chiaro riferimento alla “liquidazione del contributo alimentare”, cioè della rendita pattuita con la convenzione precedente, l’affermazione secondo cui il pagamento mensile viene soppresso e modificato, con la liquidazione delle “pretese alimentari future”, e il riferimento al prepensionamento del debitore, quale causa della “impossibilità di corrispondere il futuro il contributo di mantenimento”, sono tutti elementi che depongono a favore della tesi della sostituzione della rendita con una liquidazione. Quest’ultimo termine, più volte ripetuto, è del resto proprio quello impiegato all’art. 126 cpv. 2 CC.
Nello stesso senso si devono leggere le considerazioni proposte al punto 2 dell’accordo, secondo cui:
Con l’avvenuto pagamento di quanto pattuito con il presente accordo sono da considerare definitivamente liquidate tutte le pretese presenti e future della signora __________ nei confronti di RI 1 per il titolo di contributo alimentare in base alla cifra 5. della convenzione di divorzio 21.11.2001, ratificata dal Pretore con sentenza 5.4.2002, e ciò a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa.
Anche questa clausola conferma che l’intenzione delle parti era quella di metter fine al pagamento della rendita e di liquidare “definitivamente” le pretese della ex moglie.
2.5.
È vero che, nel definire le tre rate pattuite, che ammontano a 100'000 franchi per il 2016 e il 2017 e a 50'000 franchi per il 2018, le parti distinguono due componenti delle stesse. Un importo di 48'000 franchi, ogni anno, deve infatti essere pagato dal ricorrente “a estinzione dei contributi” per l’anno in questione, mentre la somma eccedente vale “quale liquidazione in capitale”.
Nonostante questa formulazione, il contesto in cui queste frasi sono collocate induce tuttavia a concludere che gli importi interi costituiscono altrettante rate di un’unica liquidazione in capitale di complessivi 250'000 franchi. Dal tenore dell’intero accordo si evince infatti che la pretesa della ex moglie non è suscettibile di modifica ed è trasmissibile per successione. In altri termini, si tratta di una liquidazione e non di una rendita.
Del resto, le rate annuali sono state versate contestualmente, nonostante la diversa causale. Il 4 aprile 2016, in particolare,, RI 1 ha eseguito a favore dell’ex moglie due distinti versamenti: il primo, dell’ammontare di fr. 48'000.– (__________ CONVENZIONE 1.4.16”, cfr. doc. B annesso al presente ricorso), “a estinzione dei contributi per l’anno 2016” (fr. 4'000.– per dodici mesi), ed il secondo, dell’ammontare di fr. 52'000.– (__________ CONVENZIONE 1.4.16”, cfr. doc. C annesso al presente ricorso), “a valere quale liquidazione in capitale”, come previsto dall’accordo in questione.
Se la volontà dei contraenti non fosse stata di metter fine al pagamento della rendita alla fine del 2015, non si vede perché avrebbero dovuto sopprimere la rendita a partire da tale momento. Sarebbe infatti stato sufficiente prevederne la cessazione alla fine del 2018 e concordare il pagamento di una liquidazione di 106'000 franchi (cioè la differenza fra l’importo complessivo pattuito e la pretesa componente di “contributi” annualizzati).
2.6.
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, l’importo di fr. 48'000.–, pagato nel corso del periodo fiscale 2016, deve pertanto essere considerato estinzione rateale del debito in capitale derivante dalla liquidazione in capitale delle pretese della ex moglie. Esso non può di conseguenza essere dedotto dal reddito degli insorgenti.
3. 3.1.
Resta da accertare la questione della buona fede, che secondo gli insorgenti sarebbe stata lesa dall’autorità fiscale, che sarebbe stata interpellata prima della sottoscrizione dell’accordo.
3.2.
Il principio della buona fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).
Secondo la giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:
· che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;
· che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che concerne persone determinate;
· che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;
· che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;
· che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;
· che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui l’informazione è stata rilasciata;
· che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento
(sentenza del TF 2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18.7.2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
In considerazione del rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).
3.3.
In merito alla questione della portata dell’informazione che avrebbe rilasciato al ricorrente, l’Ufficio di tassazione si è espresso nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2018. Il capoufficio ha confermato di essere stato contattato dal contribuente e dal suo allora rappresentante __________ “prima della stesura dell’accordo del 01.04.2016”. L’incontro si sarebbe poi tenuto il 18 dicembre 2016. Questo il tenore della presa di posizione dell’autorità:
Il tema era quello relativa alla rendita alimentare che il signor __________ versava alla ex moglie e più specificatamente a sapere in che misura una prestazione in capitale sostitutiva di una rendita ricorrente poteva essere dedotta.
Tutti i presenti erano chiaramente a conoscenza del fatto che la giurisprudenza in materia era chiara e cioè che una prestazione in capitale non poteva essere dedotta.
La domanda posta era quindi quella a sapere se un versamento triennale di 48'000 al posto di 12 versamenti mensili di fr. 4000 per le rendite annuali dei rispettivi anni mantesse il carattere periodico richiesto dalla giurisprudenza per la sua imposizione, rispettivamente deduzione o no.
La risposta data durante l'incontro fugace e che non era basata su un approfondimento della dottrina e della giurisprudenza in vigore e comunque vista la particolarità del caso non costituiva certo una certezza o peggio ancora una promessa, fu di natura pragmatica: nella misura in cui da parte delle due parti vi fosse una corrispondenza nelle rispettive dichiarazioni d'imposta e fosse in qualche modo prevista dal loro accordo avremmo ammesso la deduzione.
Il che significava che a quelle condizioni nell'ambito dell'accertamento l'ufficio di tassazione si sarebbe limitato a verificare la corrispondenza delle due dichiarazioni fiscali senza accertare che il versamento era mensile, quindi chiaramente "periodico" o fatto in tre tranche annuali di 48000, il cui carattere periodico era incerto.
Se ricordo bene la condizione avanzata a quel momento, e cioè che vi fosse un consenso sul trattamento fiscale da parte delle due parti in causa non suscitò in loro particolari reazioni.
3.4.
È senz’altro poco agevole, per un contribuente, invocare la tutela dell’affidamento senza potersi fondare su una presa di posizione scritta dell’autorità. È vero che non è richiesta la forma scritta, perché un’informazione vincoli l’autorità che l’ha fornita senza riserve, ma la prova del suo contenuto è chiaramente più difficile da apportare.
Nella fattispecie, è assodato che vi è stato un incontro fra l’autorità di tassazione, da una parte, e il contribuente e il suo rappresentante, dall’altra. È pure accertato che lo scopo del colloquio fosse di stabilire se, nonostante la sottoscrizione di un accordo che modificava l’assetto del contributo alimentare convenuto fra gli ex coniugi, fosse ancora possibile dedurre dal reddito del debitore parte della liquidazione che si intendeva pattuire. L’Ufficio di tassazione afferma che, in ogni caso, non avrebbe assicurato al contribuente di poter dedurre dal reddito imponibile il “versamento triennale di 48'000 al posto di 12 versamenti mensili di fr. 4000 per le rendite annuali dei rispettivi anni”, ma che si sarebbe limitato a fornire una risposta “di natura pragmatica”, fondata sul presupposto che vi fosse una corrispondenza fra le dichiarazioni d’imposta dei coniugi.
Secondo la versione del fisco, non contestata dall’insorgente, si sarebbe cioè rinunciato ad approfondire la natura giuridica della prestazione di 48'000 franchi all’anno per tre anni, a condizione che la creditrice dichiarasse come reddito gli importi chiesti in deduzione dal contribuente.
3.5.
L’informazione, rilasciata dall’Ufficio di tassazione al ricorrente, non è atta a far sorgere un affidamento meritevole di tutela.
L’autorità competente non ha infatti fornito al contribuente e al suo rappresentante una promessa senza riserva, in merito al trattamento fiscale dei versamenti litigiosi, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Si è per contro impegnata unicamente a non approfondire la questione di principio, a condizione che la prestazione fosse dichiarata quale reddito dalla creditrice della stessa.
La risposta, che il fisco definisce “pragmatica”, è peraltro coerente con il principio di congruenza o di corrispondenza, che, secondo la giurisprudenza in materia di alimenti, esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16.5.2018 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 58 ad art. 23, p. 596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).
Alla luce della circostanza che la ex moglie del ricorrente non ha dichiarato gli alimenti ricevuti nel corso del 2016, l’Ufficio di tassazione ha correttamente ritenuto di non essere tenuta a riconoscere la deduzione fatta valere dal contribuente. Non dichiarando l’importo percepito, la creditrice dello stesso ha infatti presentato una dichiarazione fondata sulla sua corretta qualifica di liquidazione, anziché su quella di rendita.
Anche da questo profilo, il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: