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Incarti n. 80.2018.204 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 settembre 2018 contro le decisioni del 15 agosto 2018 in materia di IC e IFD 2012, 2013 e 2014. |
Fatti
- con scritto del 13 settembre 2018, RI 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro le decisioni su reclamo del 15 agosto 2018 dell’RS 1, relative alle imposte cantonali e all’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014;
- quale motivazione del ricorso ha indicato: “ricostruzione cifra in base a coefficienti non più attuali” e “attività lavorativa, gestione piccolo lido e campeggio, stagionale (maggio-settembre) non tenuta in considerazione”;
- con scritto del 14 settembre 2018, questa Camera si è rivolta al ricorrente, attribuendogli un termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti legali, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il ricorrente, il 21 settembre 2018, ha chiesto di “prolungare” il termine attribuitogli, argomentando di non essere in grado di rispettarlo, “a causa di una grossa ernia espulsa con relativo intervento”;
- la Camera di diritto tributario gli ha allora attribuito un termine di cinque giorni per presentare un certificato medico;
- con lettera del 25 settembre 2018, l’insorgente ha prodotto tre certificati medici, che attestano la sua “incapacità totale al lavoro”, rispettivamente, dal 3 al 19 agosto 2018, dal 20 al 31 agosto 2018 e dal 1° al 30 settembre 2018, ed ha allegato l’indirizzo di un sito internet, sul quale sarebbe possibile “vedere le immagini della Tac e l’infiltrazione L4-L5, fatta il 12.09.2018”.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2);
- come già accennato, la motivazione del ricorso non soddisfa neppure i requisiti minimi, poiché si limita a censurare una ricostruzione “in base a coefficienti non più attuali” e a lamentare che non sia stata tenuta in considerazione la sua “attività lavorativa, gestione piccolo lido e campeggio, stagionale (maggio-settembre)”;
- dal ricorso non risultano chiare conclusioni né vengono indicati i fatti su cui fonda il ricorrente, il quale non va oltre una generica contestazione dell’operato dell’Ufficio di tassazione ed in particolar modo della ricostruzione della cifra d’affari da quest’ultimo verosimilmente intrapresa;
- per questa ragione, questa Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare un ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- va sottolineato che, permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un vizio di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima della scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 5.1 e giurisprudenza citata);
- nel caso concreto, il contribuente ha atteso gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la conseguenza che non avrebbe più avuto il tempo di rimediare alle carenze di motivazione, se la legge non obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;
- come accennato, il ricorrente, ricevuto lo scritto con cui gli veniva attribuito un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato, ha chiesto di “prolungare” il termine, per motivi di salute;
- per sua natura un termine di grazia non può essere prorogato e pertanto un secondo termine di grazia non può essere concesso, a meno che non sussistano impedimenti del tutto particolari e imprevedibili, che devono essere addotti in modo specifico dall’interessato (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_361/2009 del 20.7.2009 consid. 2.2 con riferimenti);
- in seguito alla richiesta di questa Camera, ha prodotto tre certificati medici, che menzionano una generica “incapacità totale al lavoro”, protrattasi per i mesi di agosto e settembre del 2018, ed ha già annunciato che “il prossimo certificato verrà emesso alla fine del mese corrente” (cioè di settembre);
- dalle spiegazioni fornite dallo stesso insorgente si apprende che la sua malattia consiste in una “grossa ernia espulsa”, che rappresenterà senz’altro un problema doloroso, ma che gli non impedisce certo di motivare il suo ricorso o perlomeno di rivolgersi ad una persona di sua fiducia per farlo;
- in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: