Incarto n.
80.2018.205

Lugano

4 febbraio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

oggetto

ricorso del 12 settembre 2018 contro la decisione del 28 agosto 2018 in materia di tassa militare 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                              -  RI 1, classe __________, nell’anno 2016 ha prestato solo due giorni di servizio in corsi di ripetizione con il grado di soldato (cfr. copia estratto PISA e copia libretto di servizio dell’incarto trasmesso dal CO 1);

 

                              -  in seguito a ciò, il CO 1 gli ha notificato la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2016 per il versamento del tributo dovuto;

 

                              -  l’interessato ha impugnato la decisione, con reclamo datato 29 marzo 2018, contestando di essere tenuto al pagamento della tassa militare;

                              -  ha sostenuto di aver assolto il proprio obbligo di servizio ("anche se per soli due giorni"), a __________, presso la __________, il 6 giugno e il 7 giugno 2016, precisando parimenti che "la motivazione per la breve durata del corso di ripetizione la potete richiedere al Hptm. __________";

                                 

                              -  con lettera del 5 aprile 2018, il CO 1 ha confermato a RI 1 di aver ricevuto il suo reclamo, avvertendolo in particolar modo che "Avendo interposto reclamo, è l’assoggettato che ha il dovere di fornire la documentazione e le prove che confermino la contestazione (art. 21 OTEO “Ordinanza sulla tassa d’esenzione dell’obbligo militare”)", e che se egli non avesse presentato "nulla" entro il 30 aprile 2018, avrebbe emanato la decisione su reclamo sulla base della documentazione in loro possesso;

 

                              -  il CO 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 28 agosto 2018, che si fonda sulle seguenti motivazioni:

                                  Nel corso dell’anno 2016 lei doveva assolvere il servizio militare nel periodo dal 6 al 24 giugno.

                                         Visto che è stato licenziato dal Comandante dopo due giorni, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. c) della LTEO, lei deve la tassa d’esenzione in quanto non ha svolto il servizio militare cui era tenuto.

                                         Il reclamo è quindi respinto e la tassa per l’anno 2016 confermata;

 

                              -  con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare, asserendo in particolare di non aver deciso lui di assolvere solo due giorni di servizio per l’anno 2016, essendogli stato imposto dal comandante di compagnia __________, "senza una dovuta spiegazione";

 

                              -  sostiene inoltre di essersi opposto alla decisione del comandante, ma di non aver "avuto voce in capitolo al riguardo", ritenendo dunque "iniqua la scelta di tassarmi nonostante io abbia voluto adempiere ai miei obblighi verso l’esercito più che volentieri";

 

                              -  con scritto del 25 settembre 2018, l’PI 2 comunica di non presentare osservazioni, rinviando a quelle che trasmetterà l’autorità cantonale;

 

                              -  con lettera del 27 settembre 2018, il CO 1 chiede di confermare la decisione impugnata, senza formulare osservazioni in merito al ricorso, allegando copia dell’incarto.

 

Diritto

 

                              -  la modifica parziale della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) del 12 giugno 1959 (RS 661) – entrata in vigore il 1° gennaio 2019 – prevede al cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 marzo 2018 (FF 2017 5277), che "Alle procedure di reclamo o di ricorso pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore";

 

                              -  ne consegue che al caso in esame è applicabile la LTEO del 12 giugno 1959 (stato 1° gennaio 2011), considerato come la tassa d’esenzione qui contestata concerne l’anno 2016;

 

                              -  giusta l’art. 1 LTEO, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva;

 

                              -  detta tassa è in particolare dovuta dagli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile (art. 2 cpv. 1 LTEO), non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO);

 

                              -  si considera che il servizio militare non è prestato quando, tra l’altro, l’obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età (art. 8 cpv. 1 LTEO);

 

                              secondo l’art. 8 cpv. 2 LTEO, l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona;

 

                              -  in una recente decisione del 12 ottobre 2016, il Tribunale federale ha confermato che l’art. 8 cpv. 2 LTEO implica che è tenuto a pagare la tassa d’esenzione solo chi non presta servizio per ragioni personali. Detta tassa non può invece essere esatta da chi, abile e pronto a compiere il proprio obbligo militare, non viene convocato a un corso di formazione o d’istruzione rispettivamente da chi per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio perché soprannumerario, non riceve l’ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio (cfr., al proposito, decisione TF n. 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.2.2. con rinvii; cfr. anche la decisione CDT n. 80.2014.198 del 12 settembre 2014);

                              -  per quanto qui d’interesse, va anche tenuto presente che l’art. 25 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 19 novembre 2003 (stato 1° ottobre 2014, RS 512.21), intitolato "licenziamento per motivi particolari", – nella versione in vigore nell’anno 2016 – stabiliva quanto segue:

                                  Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d’istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se:

                                         a. nel caso di grave indizio di reato sottoposto alla giurisdizione militare o                               civile, la presenza della persona sospettata presso la truppa non è più                                   tollerabile;

                                         b. durante il servizio è stata avviata una procedura di non reclutamento, di                          esclusione dall’esercito, di degradazione o di cambiamento di funzione                                     secondo gli articoli 21, 22, 22a o 24 LM (lett. b);

                                         c. è stata decisa una sospensione della chiamata secondo l’articolo 66;

                                         d. un aspirante in un servizio d’istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito                anticipatamente per scritto;

                                         e. sussiste la pertinente decisione di ammissione al servizio civile;

                                         f. un servizio d’istruzione non può più essere compiuto a causa della                                 mancanza di giorni di servizio computabili.

 

                              -  nella presente fattispecie, la decisione su reclamo del 28 agosto 2018 qui impugnata richiama solamente l’art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO ed espone in modo (molto) generico e (molto) succinto che RI 1 sarebbe tenuto a versare una tassa d’esenzione, poiché avrebbe assolto solo due giorni di servizio militare nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 24 giugno 2016, essendo stato licenziato dal comandante;

 

                              -  con scritto del 27 settembre 2018 trasmesso a questa Corte, il CO 1 domanda unicamente di confermare la decisione impugnata, senza fornire ulteriori spiegazioni in merito alla sua decisione e senza confrontarsi con le argomentazioni apportate da RI 1, producendo parimenti copia dell’incarto, il quale – come si vedrà in seguito – è incompleto;

 

                              -  a tale riguardo va ricordato che l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

 

                              -  una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1);

 

                              -  per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249);

 

                              -  tornando al caso concreto, in primo luogo va rilevato che nell’incarto trasmesso, in copia, dal CO 1 alla Camera di diritto tributario, non vi è la benché minima traccia della decisione con cui RI 1 è stato assoggettato alla tassa d’esenzione per l’anno 2016;

 

                              -  non è dunque dato sapere il contenuto di tale decisione, in particolare la data della sua emanazione, la commisurazione del tributo dovuto e i motivi (con l’indicazione della base legale) che hanno indotto il CO 1 a notificare detta tassa: di conseguenza, questa Corte non è in grado di valutarne l’esattezza e soprattutto di procedere a un esame approfondito e completo della fattispecie;

 

                              -  in secondo luogo, la decisione del 28 agosto 2018 qui impugnata, come visto, richiama unicamente l’art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO (senza peraltro nemmeno citarne il contenuto), disposizione che stabilisce, in modo generale, chi è tenuto a versare una tassa sostitutiva (assoggettamento), e nulla di più (v. supra);

 

                              -  a ciò aggiungasi che nella pronuncia il CO 1 non ha in particolar modo esposto i motivi che hanno indotto il comandante a licenziare RI 1 dopo due giorni di servizio, omettendo quindi anche l’indicazione della base legale su quale si fonda detta decisione di licenziamento;

 

                              -  va anche tenuto presente che non è stato nemmeno preso in considerazione l’art. 8 LTEO ("Servizio militare o civile non prestato"), vagliando in particolare se, nel caso qui posto a giudizio, sono dati i presupposti di cui al cpv. 2 (secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona) e accertando se l’interessato, obbligato a prestare il servizio militare, non è tenuto a versare la tassa in questione, in quanto non ha potuto compiere il servizio "per motivi militari" o per motivi indipendenti dalla sua persona;

 

                              -  già solo per questi motivi, la Camera di diritto tributario non può esprimersi sulla correttezza della decisione impugnata, visto in particolare che l’incarto prodotto in copia dal CO 1 è incompleto e che non è dato sapere per quale motivo RI 1 sia stato licenziato dal comandante e non abbia potuto continuare a prestare il servizio militare fino al 24 giugno 2016, nonostante egli avesse espresso tale volontà;

 

                              -  alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che l’operato del CO 1 è manifestamente in contrasto con l’obbligo di motivazione e, di conseguenza, è stato violato il diritto di essere sentito del ricorrente;

 

                              -  la violazione del diritto di essere sentito non è stata neppure sanata in questa sede, non avendo il CO 1 presentato delle osservazioni al ricorso;

 

                              -  in queste circostanze, la decisione su reclamo del 28 agosto 2018 deve essere annullata e gli atti sono rinviati al CO 1 per una nuova decisione debitamente motivata ai sensi della presente decisione;

 

                              -  visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  La decisione su reclamo del 28 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rinviati al CO 1 per nuova decisione motivata.

 

                             2.  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: