Incarti n.
80.2018.206

80.2018.207

Lugano

30 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 20 settembre 2018 contro la decisione del 12 settembre 2018 in materia di IC e IFD 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  I coniugi RI 1 e RI 2, genitori di __________ (25 ottobre 2016), nel 2017 hanno trasferito il proprio domicilio da __________ ad __________. Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale litigioso, per quanto qui interessa, hanno chiesto la deduzione delle spese professionali per la moglie, di professione __________ presso la __________ __________ dal 4 settembre 2017 (in precedenza disoccupata), per complessivi fr. 12’500.– così composti:

 


 

veicolo privato coniuge:

fr. 10'500.-

spese per lavoro a turni o notturno coniuge:

fr.   1’100.-

spese professionali forfait coniuge:

fr.      900.-

Totale delle spese professionali coniuge:

fr.  12’500.-

                                  Le deduzioni per il veicolo privato per l’ammontare di fr. 10'500.- riguardavano le spese di trasporto dal luogo di domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) che la sig.ra RI 2 ha dovuto sostenere per il periodo 04 settembre - 31 dicembre 2017.

 

 

                            B.  Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 10 luglio 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha commisurato il reddito imponibile in fr. 98’100.- per l’IC e in fr. 108’500.- per l’IFD.

                                  Per quanto concerne le spese professionali, non ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 10'500.– per le spese di trasporto con il veicolo privato sostituendole con spese di abbonamento per i mezzi pubblici per fr. 1’500.–, ha ammesso le spese per lavoro a turni o notturno per fr. 1’100.– e ha aumentato le spese professionali forfait a fr. 2’500.– per l’IC e a fr. 2'000.– per l’IFD. 

 

 

                            C.  I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 14/16 luglio 2018, postulando di riconoscere le spese di trasporto con il veicolo privato della moglie. A questo proposito evidenziano che la distanza casa-lavoro e gli orari di lavoro, complice anche la presenza del figlio in tenera età, non sono compatibili con i lunghi tempi di percorrenza dei mezzi pubblici (pari ad almeno 2h 30 min) e ai continui cambi di mezzo pubblico. I coniugi tengono inoltre a segnalare che la moglie, prima di accettare il lavoro a __________, è rimasta senza lavoro per 2 anni (malgrado la ricerca di un’attività professionale in Ticino) e di aver trasferito il domicilio da __________ ad Arbedo così da facilitare gli spostamenti al luogo di lavoro.

 

 

                            D.  Con decisione su reclamo del 12 settembre 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo dei contribuenti modificando tuttavia le spese professionali del coniuge. L’UT ha mantenuto le spese di abbonamento per i mezzi pubblici a fr. 1’500.–, ha cancellato le spese per lavoro a turni o notturno portandole a fr. 0.–, ha aggiunto delle spese supplementari alloggio con cucina per fr. 3’200.–, ha aggiunto delle spese supplementari vitto con cucina per fr. 880.– e ha  mantenuto le spese professionali forfait a fr. 2’500.– per l’IC e a fr. 2'000.– per l’IFD. Nella motivazione allegata per l’IC e l’IFD, l’autorità fiscale ha esposto quanto segue:

                                         I contribuenti postulano la deduzione delle spese di trasporto della moglie secondo l’uso giornaliero dell’auto privata, per gli spostamenti fra il domicilio e il luogo di lavoro a __________. Il tragitto è di 128 chilometri, che percorso due volte giornalmente porta a determinare una percorrenza giornaliera di ben 256 chilometri.

                                         Si annota a questo proposito che il Tribunale federale ha già ritenuto illogico che un contribuente possa percorrere due volte al giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra. Dal canto suo la Camera di diritto tributario (Cdt) del Tribunale d’appello cantonale ha invece giudicato irragionevole pretendere la deduzione delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro dista 125 chilometri dal domicilio.

                                         Alla luce di tali considerazioni, la tassazione base, nella quale sono state riconosciute spese di trasporto secondo l’impiego dei mezzi pubblici di trasporto in ragione di 1'500.- franchi, è da confermare.

                                         Sono tuttavia da riconoscere in aggiunta le spese di alloggio settimanale al luogo di lavoro di __________. La deduzione è accordata al costo di 800.- franchi mensili. Con un simile importo, la Cdt ha già giudicato che si può ottenere in ogni località della Svizzera un alloggio con cucina, idoneo all’uso professionale. La deduzione delle spese è riconosciuta per 4 mesi, visto l’inizio dell’attività del 4 settembre 2017.               

                                         Sono dedotte spese di vitto in ragione di 880.- franchi (220 giorni di lavoro * 4/12 * 80% grado d’occupazione * 15.- franchi giornalieri). La deduzione di spese di doppia economia domestica è annullata.

 

 

                            E.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi  RI 1 censurano nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr. 10’500.– contestando le argomentazioni addotte dall’UT. In primo luogo sostengono che la loro situazione non può essere paragonata con quella della citata sentenza del TF in quanto le distanze di percorrenza si differenziano di ben oltre il 30%. In secondo luogo, in riferimento alla citata sentenza della Cdt e alla prospettata soluzione di prendere in locazione una camera al luogo di lavoro, i ricorrenti rilevano quanto segue:

                                         Oggi nel nostro caso la distanza esatta tra il luogo di domicilio e il posto di lavoro è di 123 chilometri, distanza che statisticamente potrebbe rientrare nei limiti di riproducibilità e ripetibilità, ma non sufficiente per portare ad una conclusione. Sta di fatto che nel caso concreto non viene assolutamente presa in considerazione l’età del figlio dei contribuenti (ad oggi 22 mesi), il fatto che la moglie usciva da un periodo di disoccupazione di due anni e dei tempi di percorrenza dal domicilio al luogo di lavoro. Infatti secondo la […] LADI, Art. 16, cap. 2, lettera F, un occupazione viene considerata adeguata fintanto che non “necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato”. Nel nostro caso, il tragitto dal domicilio al posto di lavoro non supera nemmeno i novanta minuti (ritenuti accettabili 120 minuti) e l’età del figlio impone per legge l’obbligo d’assistenza alla contribuente verso il figlio.

 

 

                             F.  Con scritto del 25 settembre 2018, l’RS 1di __________ si riconferma nelle proprie precedenti motivazioni e si limita a produrre il relativo incarto fiscale.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  Imposta federale diretta

 

                                  1.1.

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:

                                  a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3'000 franchi;

                                  b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                  c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD.

                                  Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può giustificare spese più elevate.

 

                                  1.2.

                                  Per l’imposta federale diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il contribuente può dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:

                                  a)  le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

                                  b)  i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

                                  Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno (nel 2017: fr. 700. all’anno per la bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).

 

 

                             2.  Imposta cantonale

 

                                  2.1.

                                  L’art. 9 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase LAID).

                                  Diversamente da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per la deduzione delle spese di trasporto.

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT – in vigore nel periodo fiscale 2017 – le spese professionali deducibili sono:

                                  a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                  b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                  c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT.

                                  Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

 

                                  2.2.

                                  Le stesse sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016, di seguito decreto esecutivo del 30 novembre 2016), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.

                                  Secondo l’art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                  a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                  b)  per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

                                  c)  per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                  Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016).

                                  Giusta l’art. 3 cpv. 3 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).

 

 

                             3.  3.1.

                                  Nella fattispecie è controversa la questione se il ricorrente possa pretendere la deduzione delle spese per spostarsi quotidianamente con il mezzo privato da __________ a __________ e viceversa oppure se la soluzione più idonea sia quella prospettata dall’autorità di tassazione, che ha ammesso in deduzione le spese per una camera al luogo di lavoro, le spese supplementari per il vitto e il costo dell’abbonamento per l’impiego dei mezzi pubblici di trasporto.

 

                                 3.2.

                                  La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

 

                                  3.3.

                                  Quando si tratta di stabilire se sia possibile e esigibile da un contribuente che intraprenda quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il Tribunale federale afferma che la durata della trasferta non è l’unico elemento determinante, ma che si deve verificare, nel singolo caso, se l’ora di inizio e di fine del lavoro permette di pretendere un rientro giornaliero, qual è la durata del lavoro, se il tempo di lavoro (fisso o flessibile, fasce orarie obbligatorie) lascia al contribuente un certo margine in relazione al rientro al domicilio, se si tratta di un lavoro a tempo parziale, oppure in quale modo la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro possa ragionevolmente essere intrapresa (mezzo di trasporto pubblico o privato; frequente cambio di tram/bus/treno) e se la trasferta possa essere in parte impiegata come tempo per il riposo o per il lavoro (lunghi viaggi in treno) (sentenza 2A.224/2004 del 26 ottobre 2004 consid. 8.2). L’Alta Corte ha così deciso che si potesse pretendere il rientro giornaliero di un impiegato domiciliato a Soletta, che aveva un impiego a tempo pieno a Berna, con orario flessibile, e che doveva affrontare una trasferta di circa 2 ore e mezzo al giorno, cambiando due volte mezzo di trasporto (sentenza 2A.224/2004 del 26 ottobre 2004 consid. 8.4).

                                  In un altro caso, il Tribunale federale ha deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi ogni giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello di lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l’uno dall’altro ed il tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (sentenza 12 marzo 1997, in: ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).

                                  La Suprema Corte ha invece ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto, ritenendo irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal ricorrente, ha confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali, che avevano considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli avevano riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a Ginevra, in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano (sentenza n. 2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).

                                  Ad un contribuente domiciliato a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale l’autorità fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per una camera e per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato la deduzione delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli invocava argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con la famiglia (sentenza n. 2P.64/2004 del 19 luglio 2004, in: RDAF 2004 II p. 251).

                                  In un’altra sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto illogico che un contribuente percorra più di una volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 chilometri ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera, delle spese supplementari per il vitto e della trasferta settimanale con il mezzo pubblico (sentenza n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008).

                                  Nel caso di un’insegnante di sport, domiciliata nel Canton Soletta, che svolgeva un’attività dipendente a tempo parziale (54,8%) a Basilea, dove frequentava anche l’università, la Suprema Corte ha ritenuto che non si potesse esigere il rientro giornaliero al domicilio, che comportava una trasferta di circa 100 minuti per ogni tratta (sentenza n. 2C_177/2012 del 25 settembre 2012, in RDAF 2013 II 55).

 

                                  3.4.

                                  Da parte sua, questa Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro dista 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione che contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n. 80.2006.76 del 14 giugno 2006). In un’altra decisione, questa Camera ha invece giudicato ancora ragionevole un tragitto di andata e di ritorno quotidiano di 68 chilometri ciascuno, specie se il contribuente vive ancora con i propri genitori ed è in formazione (CDT n. 80.2008.127 del 3 marzo 2009).

                                  La deduzione delle spese di trasporto è stata negata anche nel caso di un contribuente, domiciliato a Camorino, che esercitava un’attività dipendente a Oberbühren (SG), a una distanza di circa 242 chilometri e con un tempo di percorrenza medio di 2 ore e 44 minuti (CDT n. 80.2013.67 del 26 aprile 2013).

 

                                  3.5.

                                  Nel caso in esame, RI 2, economista, è rimasta disoccupata fino al 4 settembre 2017, quando ha intrapreso un’attività lucrativa all’80% quale credit manager presso la ____________________ AG di __________.

                                  La trasferta da __________ a __________ con i mezzi pubblici richiede circa due ore e mezzo per ogni tratta e comporta due cambi (a __________ e a __________). Come riconoscono gli stessi insorgenti, nel reclamo del 14 luglio 2018 all’Ufficio di tassazione, la distanza e gli orari di lavoro non consentono l’uso dei mezzi pubblici per la trasferta giornaliera. Anche senza conoscere le condizioni lavorative (orario flessibile o meno, fasce di presenza obbligatorie ecc.) previste dal contratto sottoscritto dalla contribuente con il suo nuovo datore di lavoro, si deve escludere che si tratti di un caso in cui si può esigere la trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro.

                                  La tesi dei ricorrenti si fonda sul presupposto che la durata della trasferta si determini considerando l’uso del veicolo privato, ciò che tuttavia è ammesso solo in casi eccezionali (v. supra, consid. 3.2). Del resto, se è vero che, in condizioni di viabilità ottimali, la durata dello spostamento si riduce di circa un’ora per tratta, non si può peraltro ignorare la particolare situazione della strada che collega i due luoghi, cioè l’autostrada A2 che comprende anche la galleria del San Gottardo. Basti pensare infatti alle frequenti situazioni d’emergenza che si verificano puntualmente nei periodi di grande afflusso turistico, quando ad uno o ad entrambi i portali della galleria si formano colonne che provocano attese di diverse ore. Oppure, si considerino gli effetti che hanno i tutt’altro che rari incidenti che si verificano sotto il tunnel in questione: una semplice panne all’interno della galleria può comportare la sua chiusura per qualche ora, con conseguente formazione di code.

 

                                  3.6.

                                  A ben vedere, gli insorgenti stessi fondano la loro pretesa, più che sulla possibilità e sull’esigibilità in sé della trasferta quotidiana da __________ a __________, sulla loro peculiare situazione familiare e sulle difficoltà incontrate da RI 2 nella ricerca di un impiego.

                                  Le considerazioni dei ricorrenti in merito alla necessità di rientrare al domicilio per accudire il figlio (nato nel 2016) non giustificano una deroga ai principi esposti, trattandosi di questioni personali che non hanno rilevanza ai fini della decisione. A questo proposito, la nostra Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che la scelta di un contribuente di affrontare, giornalmente, lunghi tragitti d’andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro per motivi personali (nella fattispecie per essere più vicino al coniuge che soffre di depressione) concerne una scelta di vita che come tale non può essere presa in considerazione ai fini fiscali (sentenza TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008, consid. 6.2.).

                                  Neppure gli argomenti sollevati dai ricorrenti in relazione all’art. 16 cpv. 2 lett. f della Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) portano a diverse conclusioni. È vero che l’art. 16 cpv. 1 LADI obbliga l’assicurato di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione, al fine di ridurre il pregiudizio, e che egli può rifiutare un’occupazione solo se necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e se non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o se, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. f LAID). Le disposizioni citate si riferiscono tuttavia all’obiettivo, proprio della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, di ridurre il danno. In ogni caso, anche la giurisprudenza e la prassi in materia prevedono che, per stabilire se occorrano più di 2 ore per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare, è determinante il tragitto porta a porta con i mezzi di trasporto pubblici, mentre si ammette possa essere richiesto all’assicurato l’utilizzo di un veicolo privato solo in casi particolari, quali le scarse possibilità di trasporto (cfr. Segreteria di Stato dell’economia, Prassi LADI ID, Berna 2019, B294 e giurisprudenza citata).

                                  Va dunque dato atto alla contribuente di aver mostrato notevole intraprendenza e non comune flessibilità, accettando di assumere un impiego ad una certa distanza dal domicilio, poco dopo la nascita di suo figlio. Ciò non implica tuttavia che possa esserle riconosciuta la deduzione delle spese per due trasferte quotidiane di ben 125 km ciascuna, quando la soluzione più adeguata consiste nella locazione di una camera sul posto di lavoro. Le eventuali spese sostenute a dipendenza di una scelta, personalmente ritenuta più compatibile con le esigenze personali e familiari, non possono purtroppo essere dedotte dal reddito imponibile. Va peraltro ricordato che, per il calcolo dell’IFD è previsto un importo massimo deducibile di fr. 3'000.– (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

 

                                  3.7.

                                  Per quanto concerne la deduzione forfetaria per “altre spese professionali”, l’UT ha accordato una deduzione di fr. 2’500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD, rispetto ai fr. 900.– indicati dalla contribuente nella dichiarazione d’imposta.

                                  Secondo l’art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016, per l’IC è ammessa una deduzione nella misura complessiva di fr. 2’500.– l’anno oppure delle spese effettive. Giusta il cpv. 3, la deduzione complessiva è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

                                  Dello stesso tenore l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali del 10 febbraio 1993 che, per l’IFD, conformemente a quanto stabilito in appendice (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali), fissa la deduzione al 3% del salario netto, ma a un minimo di fr. 2’000.–  e un massimo di fr. 4’000.– all'anno, mentre al cpv. 2 stabilisce che la deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell'anno o a tempo parziale.

                                  Nel caso concreto, la contribuente ha lavorato unicamente dal 4 settembre al 31 dicembre 2017, ovvero per poco meno di 4 mesi.

                                  Ne deriva pertanto che l’UT è stato estremamente generoso ad ammettere l’importo di fr. 2’500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD, senza dimezzare i rispettivi importi.

 

 

                             4.  Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   500.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.   100.–

                                  per un totale di                                             fr.   600.–

                                  sono a carico dei ricorrenti.

 

                             3.  Contro il presen          Copia per conoscenza:

                                  - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: