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Incarti n. 80.2018.221 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 settembre 2018 contro la decisione del 7 settembre 2018 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. RI 1 è stata assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, avendo ottenuto un permesso di dimora a partire dal 18.6.2013. Il 30.9.2015 ha annunciato la partenza per l’Italia.
Nel periodo fiscale 2015, la contribuente è stata alle dipendenze della __________ SA di __________ fino al 30 aprile 2015, quando è stata licenziata.
Con decisione del 4 luglio 2018, l’RS 1 ha notificato alla contribuente una tassazione d’ufficio per il periodo dal 1.1.2015 al 30.9.2015, in quanto la stessa non aveva presentato la dichiarazione d'imposta nonostante il richiamo del 18 maggio 2016, la diffida del 16 giugno 2016 e la multa del 19 luglio 2016.
B. Con e-mail del 5 luglio 2018 la contribuente, tramite l’__________ di __________, contestava la decisione di tassazione dell'UT, in quanto per i mesi di gennaio-aprile 2015 la datrice di lavoro avrebbe pagato direttamente le imposte, mentre per i mesi di maggio-settembre 2015 non avrebbe percepito nessun reddito in quanto non lavorava e non era nemmeno a beneficio della disoccupazione, motivo per il quale era rientrata in Italia.
Con scritto del 16 luglio 2018, l'UT comunicava che l'e-mail della ricorrente del 5 luglio 2018 non soddisfaceva i requisiti formali del reclamo, poiché non redatto in forma scritta ed in quanto non veniva provata la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d'ufficio. Contestualmente RI 1 veniva invitata ad inoltrare il reclamo in forma scritta, oltre a "presentare la dichiarazione d'imposta debitamente complita e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d'ufficio".
Con decisione su reclamo del 7 settembre 2018, l'UT dichiarava il reclamo irricevibile in quanto, nonostante l'autorità di tassazione avesse intimato alla ricorrente di sanare i vizi entro il termine 4 agosto 2018, la stessa non ha provveduto ad inoltrare un reclamo ricevibile.
C. La contribuente ha comunicato all'UT il 17 settembre 2018, di essere entrata in possesso quello stesso giorno della decisione su reclamo in materia di tassazione d'ufficio e contestualmente comunicava di aver inviato in data 25 luglio 2018 via posta la lettera in cui spiegava il contenuto della e-mail del 5 luglio 2018, allegando alla stessa il certificato di salario (per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 2015).
Il 21 settembre 2018 l'UT chiedeva alla contribuente di confermare entro il 5 ottobre 2018 se il suo scritto raccomandato del 17 settembre 2018 fosse da considerare quale reclamo contro la decisione su reclamo del 17 settembre 2018. La contribuente ha confermato che la sua lettera era da considerarsi quale ricorso contro la decisione su reclamo. L’UT ha pertanto trasmesso alla Camera per evasione il ricorso della contribuente.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, non avendo quest'ultima adempiuto i presupposti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d'ufficio. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell'autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d'ufficio, soffermandosi dapprima sulla forma del reclamo e in seguito sulla manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio.
I. Sulla forma del reclamo
2. 2.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che il reclamo debba essere interposto in forma scritta, pena l'irricevibilità dell'impugnazione.
2.2.
Lo scritto di posta elettronica, inviato all’Ufficio di tassazione dall’indirizzo __________ non può essere considerato un valido reclamo, perché non adempie le condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, pena la sua irricevibilità. Essenzialmente per ragioni di sicurezza, infatti, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante. Un gravame non può pertanto essere inoltrato tramite telefax (decisione TF n. 1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6) o posta elettronica, perlomeno se manca una valida firma elettronica (cfr.p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_689/2007 del 5.5.2008 consid. 1.2; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 43 ad art. 132 LIFD, p. 1445).
2.3.
L’Ufficio tassazione, con raccomandata del 16 luglio 2018, ha invitato la reclamante a inoltrare il reclamo in forma scritta sotto pena di irricevibilità e a motivare la manifesta inesattezza della decisione operata d’ufficio.
Nel suo ricorso contro la decisione, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, la contribuente sostiene di aver provveduto in data 25 luglio 2018 ad inoltrare reclamo scritto, ipotizzando che esso sarebbe poi andato smarrito. La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è tuttavia a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 la 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 la 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell'atto nel termine legale. L'interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 lb 343 consid. 2b; 98 la 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza TF 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1). In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 11 173).
Nel caso in esame la ricorrente non ha portato nessuna prova dell'invio del reclamo anche in forma scritta, pertanto determinante rimane l'e-mail del 5 luglio 2018, che non rispetta come già esposto i requisiti di forma stabiliti.
Il. Sulla prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio
3. 3.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta"; il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 811 98 consid. 3; DTF 121 1117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).
4. 4.1.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev'essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
4.2.
Anche volendo trascurare la questione della forma scritta del reclamo, nella fattispecie la contribuente non ha sicuramente addotto la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d’ufficio. La motivazione del reclamo è infatti supportata da dati generici e non è accompagnata, in particolar modo, dalla dichiarazione d’imposta, per il cui mancato inoltro era già stata diffidata e multata prima che la decisione di tassazione d’ufficio le fosse notificata.
Tale inadempienza si è verificata nonostante l'Ufficio di tassazione avesse avvisato la contribuente, nella motivazione della tassazione d'ufficio del 4 luglio 2018, della facoltà di interporre reclamo avverso la tassazione d'ufficio "soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta", precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbero dovuto essere indicati eventuali mezzi di prova; in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d'ufficio sarebbe diventata definitiva.
Il 16 luglio 2018 l'UT ha attribuito alla contribuente un ulteriore termine per apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, pena la mancata ricevibilità del reclamo. Tuttavia, per il fatto che la reclamante non ha adempiuto, entro il termine attribuitole, le condizioni previste dalla legge ed espressamente richiamate nella decisione notificatale, il reclamo è legittimamente stato dichiarato irricevibile.
5. La decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile, non essendo stata portata alcune prova della manifesta inesatta della tassazione d'ufficio e non essendo stati rispettati i requisiti di forma previsti.
6. Visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: