Incarti n.
80.2018.222

80.2018.223

Lugano

26 febbraio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 12 ottobre 2018 contro la decisione del 14 settembre 2018 in materia di IC-IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  RI 1, separata e madre di una figlia minorenne, nella dichiarazione fiscale 2016, ha indicato di aver percepito quale reddito da una non meglio precisata attività indipendente principale un importo pari a fr. 17'941.– e di aver subito una perdita di fr. 7'020.– da un’attività indipendente accessoria.

                                  L’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 (in seguito: UT), in data 30 agosto 2017, invitava la contribuente tramite e-mail a produrre l’attestazione degli alimenti a favore della figlia __________ da parte del signor __________, l’attestazione degli assegni per i figli e il resoconto aziendale sia per l’attività principale indipendente che per l’attività accessoria indipendente. Lo stesso Ufficio tramite Posta A-Plus in data 26 settembre 2017 sollecitava nuovamente la contribuente a produrre la documentazione sopracitata, avvertendola che tale scritto valeva quale diffida e che, in caso d’inosservanza, l’UT avrebbe proseguito con la tassazione d’ufficio. La contribuente non dava seguito alle richieste in questione.

 

 

                            B.  Con decisione del 22 novembre 2017, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2016, nella quale commisurava il reddito da attività indipendente principale in fr. 38’000.–, non riconosceva la perdita di fr. 7'020.– per l’attività accessoria indipendente e aggiungeva per contro fr. 2'861.– quale indennità per malattia e infortunio, fr. 7'200.– quali alimenti per figli minorenni ed un provento da altri redditi di fr. 2'400.–.

                                  Il 31 dicembre 2017 l’UT inviava il conguaglio di pagamento IC 2016 per fr. 765.40, il 28 febbraio 2018 inoltrava richiamo di pagamento ed il 29 aprile 2018 inviava la diffida di pagamento. La contribuente provvedeva allora a pagare l’imposta dovuta in data 8 maggio 2018.

 

 

                            C.  Con lettera del 9 luglio 2018, la contribuente si rivolgeva all’UT, chiedendogli di inviarle la decisione di tassazione per l’anno fiscale 2016, avendo ricevuto, in data 26 giugno 2018, la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, nella quale figurava un reddito dell’attività indipendente da lei non dichiarato.

                                  L’UT rispondeva con scritto del 31 luglio 2018, nel quale affermava che la contribuente aveva pagato il conguaglio dell’imposta 2016 e che in tal modo “era consapevole dell’importo da saldare”. Le offriva pertanto di inviarle “una copia della decisione di tassazione”, previo pagamento di una tassa di fr. 30.–.

                                  Con lettera del 16 agosto 2018, la contribuente contestava di aver ricevuto la decisione di tassazione 2016 e, ribadito di aver saputo che la stessa era stata allestita solo in seguito alla decisione dell’ufficio AVS, precisava di aver saldato il conguaglio unicamente perché desiderava essere puntuale nel pagamento e, non essendo “avvezza” alle questioni fiscali, aveva semplicemente pagato la bolletta ricevuta.

                                  In data 21 agosto 2018, tramite Posta A-Plus, l’Ufficio tassazione inviava a RI 1 copia della decisione di tassazione 2016.

 

 

                            D.  Con reclamo del 7 settembre 2018, la contribuente contestava il calcolo del reddito effettuato dall’UT in quanto sosteneva di aver percepito solo un reddito di fr. 17’941.– dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’indennità malattia di fr. 2'861.– e gli alimenti per la figlia di fr. 4'800.–. Riteneva inoltre che il reclamo fosse da considerare tempestivo, facendo decorrere il termine dal 21 agosto 2018, data in cui le sarebbe effettivamente pervenuta la notifica di tassazione.

 

 

                            E.  Con decisione del 14 settembre 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo interposto il 7 settembre 2018 contro la decisione di tassazione dell’imposta cantonale e federale 2016, emessa in data 22 novembre 2017. L’autorità fiscale ha ribadito che la reclamante aveva pagato il conguaglio dell’imposta, basato proprio sulla decisione di tassazione litigiosa.

 

 

                             F.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’irricevibilità del reclamo, ribadendo di non aver ricevuto la decisione di tassazione 2016 prima del 21 agosto 2018 e di essere venuta a conoscenza della sua esistenza unicamente tramite l’Ufficio AVS.

                                  Con osservazioni del 16 ottobre 2018 l’UT postula di respingere il ricorso, confermando la propria decisione su reclamo.

 

 

Diritto

 

 

                             1.  1.1.

                                  La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

                                  1.2.

                                  Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 7 settembre 2017, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.

 

 

                             2.  2.1.

                                  L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                  Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                  2.2.

                                  Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 22 novembre 2017, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 7 settembre 2018. Ancora una volta in questa sede, la ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo il 26 giugno 2018, quando la cassa di compensazione AVS le ha inviato la decisione riguardante i contributi personali 2016, giustificando così la tempestività del suo reclamo.

 

                                  2.3.

                                  Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                  Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

                                  2.4.

                                  Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                  Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                  Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                  Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

 

                             3.  3.1.

                                  Nella fattispecie in esame, l’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della decisione di tassazione del 22 novembre 2017, considerato come l’ha spedita alla contribuente per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a RI 1, stabilendone anche il momento.

 

                                  3.2.

                                  Come visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

                                  La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

                                  Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

 

                                  3.3.

                                  Tornando al caso in esame, alla contribuente è stato inviato il conguaglio dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta il 31 dicembre 2017, al quale sono seguiti in data 28 febbraio 2018 un richiamo di pagamento e, in data 29 aprile 2018, una diffida di pagamento. La ricorrente, in data 8 maggio 2018, ha saldato il conguaglio.

                                  Ne consegue che, al più tardi quando ha ricevuto la diffida di pagamento del 29 aprile 2018, la ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che la concerneva. In simili circostanze, il principio della buona fede, rispettivamente il principio del divieto dell’abuso di diritto, la obbligavano ad informarsi in merito all’esistenza ed al contenuto della decisione, di cui non poteva ignorare l’esistenza (cfr. anche la sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.4.).

                                  Il fatto di avere atteso ancora fino al 10 luglio 2018 prima di rivolgersi all’Ufficio di tassazione non è compatibile con le esigenze che discendono dal principio della buona fede.

 

                                  3.4.

                                  Alla luce di quanto precede, la decisione d’irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente.

 

 

                             4.  Il ricorso è conseguentemente respinto. Nonostante l’esito del ricorso, tenuto conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                             3.  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

 

 

                                  Copia per conoscenza:

                                  - .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: