Incarti n.
80.2018.231

80.2018.232

Lugano

4 febbraio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 22 ottobre 2018 contro la decisione dell’11 ottobre 2018 in materia di IC e IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                              -  RI 1, nella dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per l’anno fiscale 2016 ha indicato un reddito imponibile complessivo di fr. 60'573.– e una sostanza imponibile complessiva di fr. 179'682.–;

 

                              -  l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (in seguito: UT), rilevando delle incongruenze tra quanto dichiarato e il dispendio, si rivolgeva al contribuente con scritto del 5 febbraio 2018 e poi del 16 marzo 2018, attribuendogli un termine per prendere posizione in merito al calcolo delle entrate e delle uscite e per fornire osservazioni e i documenti contabili relativi alle società __________, __________ e __________;

 

                              -  non avendo il contribuente risposto, con decisione del 2 maggio 2018, l’Ufficio di tassazione gli ha notificato la decisione di tassazione IC/IFD 2016, accertando un reddito imponibile di fr. 240'500.– (determinante per l’aliquota di fr. 293'300.–);

 

                              -  nella decisione in questione, figuravano in particolar modo “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”, nella misura di fr. 180'000.–;

 

                              -  in data 27 agosto 2018 il contribuente ha interposto all’UT reclamo in lingua tedesca (“Einsprache”) contro la decisione di tassazione del 2 maggio 2018 per IC/IFD 2016;

 

                              -  con scritto del 21 settembre 2018, l’UT rilevata l’assenza dei requisiti formali per la presentazione del reclamo, in quanto tardivo e redatto in lingua tedesca, ha attribuito al reclamante un termine fino al 1° ottobre 2018 per giustificare e documentare i motivi del ritardo e per presentare un reclamo in lingua italiana;

 

                              -  a tale scritto non è stato dato alcun seguito da parte del contribuente;

 

                              -  con decisione dell’11 ottobre 2018, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

 

                              -  con lettera del 22 ottobre 2018 all’Ufficio di tassazione, il contribuente ha contestato la decisione su reclamo, argomentando di non aver potuto dar seguito alla richiesta di documentazione ricevuta a causa di impegni professionali in __________ e contestando l’imposizione del reddito di fr. 180'000.–;

 

                              -  l’autorità di tassazione ha trasmesso il ricorso alla Camera di diritto tributario per competenza;

 

 

Diritto

 

 

                              -  la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                              -  essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                              -  infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                               

                              -  nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente;

 

                              -  questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in quanto tardivo;

 

                              -  contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

 

                              -  tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo la restituzione prevista solo quando è provato che essa è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

 

                              -  in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

 

                              -  come esposto in narrativa, contro la decisione di tassazione del 2 maggio 2018 è stato interposto reclamo, redatto peraltro in lingua tedesca, unicamente il 27 agosto 2018;

 

                              -  sebbene l’Ufficio di tassazione abbia attribuito al reclamante un termine per addurre eventuali motivi di restituzione del termine, il contribuente non ha dato seguito a tale invito, sicché l’autorità fiscale non ha potuto fare altro che dichiarare irricevibile il reclamo;

 

                              -  anche nello scritto del 22 ottobre 2018, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso, il contribuente si è limitato ad affermare di non aver “potuto soddisfare la… richiesta di documenti in quanto in quel periodo si trovava, e può essere dimostrato, in Russia per implementare e supervisionare importanti progetti”;

 

                              -  neppure nel ricorso, dunque, il ricorrente ha addotto un motivo che possa giustificare la restituzione del termine di reclamo, avendo semplicemente cercato di giustificare la mancata risposta alle richieste di informazioni che l’Ufficio di tassazione gli aveva indirizzato durante la procedura di tassazione;

 

                              -  a prescindere dalla questione del termine di reclamo, quest’ultimo presentava un ulteriore vizio, che a sua volta non è stato riparato: il mancato rispetto della lingua ufficiale cantonale;

 

                              -  nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

 

                              -  alla luce di quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo, è legittima;

 

                              -  il ricorso è conseguentemente respinto;

 

                              -  tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   300.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     80.–

                                  per un totale di                                             fr.   380.–

                                  sono a carico del ricorrente.

 

                             3.  Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                             4.  Intimazione a:

 

 ;

-  Locarno;

-  ;

- Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna.

 

 

1. PI 1   Bellinzona

2. PI 2    

 

 

                                  Copia per conoscenza:

                                  - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: