Incarto n.
80.2018.23

Lugano

20 settembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 2 febbraio 2018 contro la decisione dell’8 gennaio 2018 in materia di rimborso dell’imposta preventiva.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   L’RS 1, con decisione del 20 novembre 2013, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 la tassazione IC/IFD 2012. L’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto un dividendo di fr. 50'142.– per l’anno 2011 e un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012 versato dalla __________, con sede a __________, concedendo loro unicamente il rimborso di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2012. Ha invece negato il rimborso dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2011, "in quanto la tassazione è già cresciuta in giudicato ed il relativo dividendo non era stato segnalato nell’elenco titoli per la restituzione dell’imposta preventiva".

 

 

                                  B.   Con scritto del 22 novembre 2016, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) ha informato la Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era emerso che il versamento del dividendo di fr. 80'228.– da parte della __________ non era stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’art. 23 LIP, ma aggiunto dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di tassazione. L’AFC ha pertanto ritenuto che l’imposta preventiva di fr. 28'079.80 (35% di fr. 80'228.–) era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP.

 

 

                                  C.   L’RS 1, con scritto del 23 gennaio 2017, ha notificato ai coniugi RI 2 e RI 1 una decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa loro, stabilendo in soli fr. 6'016.10 il diritto al rimborso. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale ha richiamato l’ispezione dell’AFC, rilevando che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e doveva essere rettificata da fr. 34'095.60 a fr. 6'016.10.

 

 

                                  D.   Con reclamo del 16 febbraio 2017 RI 1 (anche in rappresentanza della moglie) ha domandato all’RS 1 di annullare la suddetta decisione e di confermare il rimborso riconosciuto nella decisione di tassazione per il periodo fiscale 2012.

                                         Ha in particolare esposto le seguenti considerazioni:

·         la dichiarazione sui dividendi percepiti nel 2011 e 2012 con la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva è stata presentata il 21.10.2013, prima della emissione della tassazione 2012 che è avvenuta il 20.11.2013, senza che mi fosse stato richiesto;

·        la mia dichiarazione del 20.10.2013 ha permesso all’Autorità fiscale di eseguire una tassazione completa ed esaustiva durante la procedura di accertamento aggiungendo al mio reddito fr. 78'222.00, ed emettere una tassazione completa;

·        l’Autorità cantonale ha riconosciuto legittimo il rimborso IP 2012 con decisione 20.11.2013, cresciuta in giudicato, essendo la richiesta stata presentata conformemente e nei termini della LIP autonomamente dal sottoscritto;

·        è prescritto il diritto a rivedere la decisione di rimborso da parte dell’Autorità federale;

·        il riconoscimento del rimborso 2012 è corretto essendo stata presentata la domanda di restituzione entro l’anno previsto dalla LIP quando la tassazione non era ancora stata emessa.

 

 

                                  E.   Con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2018, l’RS 1 ha respinto il suddetto gravame. Ha in particolare ritenuto che la decisione di riduzione dell’imposta preventiva dell’AFC notificata il 30 novembre 2013 è stata emanata entro il termine triennale sancito dall’art. 57 cpv. 3 LIP, che nell’elenco titoli della dichiarazione d’imposta dell’anno 2012 (modulo 2) non è stato indicato il dividendo in questione, che lo scritto del 21 ottobre 2013, trasmesso da RI 1 all’RS 1, non sarebbe qualificabile come una dichiarazione "avvenuta in modo del tutto spontaneo" e che i contribuenti non avrebbero presentato "una nuova copia dell’elenco titoli debitamente adeguata e corretta".

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 (sempre anche in rappresentanza della moglie) chiede nuovamente di annullare la decisione del 23 gennaio 2017 emanata dall’RS 1 e di confermare il rimborso dell’imposta preventiva riconosciuto nel periodo fiscale 2012. Ripropone in sostanza le stesse argomentazioni esposte in sede di reclamo, sostenendo in particolare che la decisione impugnata violerebbe l’art. 29 Cost. (divieto di formalismo eccessivo) e che sarebbe contraria "al principio della Fairness". Solleva l’eccezione della prescrizione riguardo al "diritto di rivedere la decisione di rimborso da parte dell’Autorità federale".

 

 

                                  G.   Con le proprie osservazioni del 23 marzo 2018, l’PI 1 propone la reiezione del gravame e di confermare la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2018 dell’autorità fiscale, esponendo nel dettaglio le proprie motivazioni.

 

 

                                  H.   Con replica del 9 aprile 2018, RI 1 ribadisce la richiesta proposta nel proprio allegato ricorsuale. Contesta le argomentazioni apportate dall’PI 1, sollevando nuovamente la prescrizione della notifica di rifiuto del rimborso del 23 gennaio 2017 e censurando, in sintesi, l’operato dell’RS 1.


Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 23 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale.

 

                                         1.2.

                                         Il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid. 2; Beusch, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 5 ad art. 32 LIP, p. 858 s.; Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).

                                         Chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

 

                                         1.3.

                                         Ai sensi dell’art. 52 LIP, l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l'indagine, l’Ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2). Il rimborso concesso dall’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC (cpv. 4), conformemente all’art. 57 LIP.

                                         Secondo l’art. 57 cpv. 3 LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso dell’imposta preventiva, l’AFC emana una decisione provvisionale di riduzione, mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare al Cantone nei successivi rendiconti. Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale (art. 57 cpv. 4 LIP).

                                         Nei sei mesi successivi alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art. 58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.

                                         A sua volta, la decisione provvisionale di riduzione dell’AFC è l’unico presupposto oggettivo della procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza TF n. 2C_699/2009 del 4 maggio 2010 consid. 2.3.).

                                         Contro la decisione del Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta è data, ex art. 58 cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1 lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994.

 

                                         1.4.

                                         Come visto in narrativa, l’RS 1, per quanto qui d’interesse, ha aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti un dividendo di fr. 80'228.– per l’anno 2012 elargiti dalla __________, concedendo loro parimenti il rimborso di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva (corrispondente al 35% su fr. 80'228.–). L’AFC, con scritto del 22 novembre 2016, ha ritenuto che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e che doveva conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP. Il 23 gennaio 2017, l’RS 1 ha pertanto richiesto ai contribuenti la restituzione dell’imposta preventiva. Giova al riguardo rilevare che la decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20 novembre 2013 (nell’ambito della quale, come detto, l’autorità fiscale ha in particolare concesso ai ricorrenti il rimborso di fr. 28'079.80 dell’imposta preventiva in merito al versamento del dividendo di fr. 80'228.– nell’anno 2012 da parte della __________), è regolarmente passata in giudicato, poiché non è stata impugnata. La lettera dell’AFC a valere quale decisione provvisionale di riduzione dell’imposta preventiva (avendo ritenuto che l’RS 1 abbia concesso a torto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 28'079.80 che doveva dunque essere stornata), datata 22 novembre 2016, è stata inviata, per raccomandata, alla Divisione delle contribuzioni. Ne discende che la predetta decisione è stata emanata tempestivamente entro il termine di tre anni in cui la decisione di rimborso dell’RS 1 è passata in giudicato ovverossia entro il 31 dicembre 2016 in applicazione dell’art. 57 cpv. 4 LIP. Inoltre la decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa ai contribuenti è stata loro notificata il 23 gennaio 2017, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. L’eccezione di prescrizione sollevata dagli insorgenti è pertanto manifestamente infondata, come peraltro correttamente rilevato sia dall’RS 1 nella decisione qui impugnata, sia dall’PI 1 nelle proprie osservazioni del 23 marzo 2018.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo il Tribunale federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi imponibili (Pflicht zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

                                         Ne consegue che il contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza TF n. 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza TF n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT dell’8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

 

                                         2.2.

                                         Il contribuente deve inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta preventiva.

                                         Come già ricordato in precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta l’art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (sentenza TF n. 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza TF n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza TF n. 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

 

                                         2.3.

                                         In seguito all’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013), che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC con l’art. 23 LIP, l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare in parola (sentenza TF n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc. 80.2015.76/77).

                                         Al paragrafo 3.1, la Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.

                                         Al fine di evitare la perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).

                                         Le seguenti fattispecie non vengono invece considerate conformi all’art. 23 LIP (cfr. paragrafo 3.2 della Circolare n. 40 dell’AFC):

                                           La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva viene fatta dopo         la crescita in giudicato della tassazione ordinaria.

                                         •  La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva viene fatta sulla           base di una richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento dell’autorità            fiscale in merito a questi redditi. Le semplici correzioni di redditi già                         dichiarati, effettuate dall’autorità fiscale (errore di trascrizione, dichiarazione                                di redditi netti, adeguamento delle quote private delle spese non giustifica                                te     commercialmente presso i detentori delle partecipazioni, differenze di valu-                        tazione, ecc.) non hanno come conseguenza la perdita del diritto al rimbor-                                 so dell’importo ripreso.

                                         •  La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva da parte del    contribuente o dei suoi eredi nell’ambito di un’autodenuncia spontanea           secondo gli articoli 153a, 175 capoversi 3 e 4 LIFD e gli articoli 53a e 56                                       capoversi 1bis e 1ter della legge federale del 14 dicembre 1990        sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;                               RS 642.14). La dichiarazione dei redditi colpiti dall’imposta preventiva dopo                                la crescita in giudicato della tassazione ordinaria non è considerata     conforme ai sensi dell’articolo 23 LIP (vedi cifra 3.1). La rinuncia all’apertura        di un procedimento penale nel campo delle imposte dirette non ripristina il         diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

                                         In questi casi il rimborso dell’imposta preventiva viene dunque negato.

 

 

                                   3.   Tornando al caso in esame, i ricorrenti domandano di annullare la decisione impugnata che nega loro la restituzione dell’imposta preventiva, pari a fr. 28'079.80, in relazione al dividendo percepito nel 2012, in particolare in quanto perenta per mancata dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.

 

                                         3.1.

                                         È pacifico e incontestato che nell’elenco titoli (modulo 2), allegato alla dichiarazione d’imposta 2012, pervenuta all’RS 1 il 13 giugno 2013, i contribuenti non hanno indicato il dividendo di fr. 80'228.– percepito nel 2012 dalla __________ e non hanno postulato il relativo rimborso dell’imposta preventiva. I contribuenti hanno però dichiarato le azioni della __________, come beni non soggetti all’imposta preventiva (117 azioni con un valore imponibile al 31 dicembre 2012 di complessivi fr. 2'076.750.–, cfr. modulo 2 - B nell’incarto fiscale 2012). In tal modo, essi non hanno rispettato l’obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa nell’ambito della prima dichiarazione d’imposta, considerato come hanno omesso di notificare spontaneamente il dividendo di fr. 80'228.– sottoposto all’imposta preventiva (cfr. consid. 2. della presente decisione; cfr., p. es., anche le sentenze n. 2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n. 2C_500/2017 del 6 giugno 2017 consid. 3.2., la cosiddetta spontane Erstmeldung).

 

                                         3.2.

                                         Resta pertanto da stabilire se costituisca una valida dichiarazione e domanda di rimborso dell’imposta preventiva la lettera inviata dal contribuente all’Ufficio di tassazione il 21 ottobre 2013.

                                         Con lettera del 21 ottobre 2013 – la quale è stata inviata all’RS 1 prima dell’emanazione della decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 20 novembre 2013 e dunque prima della sua crescita in giudicato (cfr., al proposito, p. es. la sentenza TF n. 2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.1. con ulteriori rinvii; sentenza TF n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3) – RI 1 si è così espresso:

 

                                         Egregio Signor __________,

                                         come da lei richiesto le posso comunicare quanto segue:

 

                                         1. Dividendi

                                         - Ho ricevuto dalla __________ il 05.12.2011 fr. 50'000.– quale dividendo

                                           azionista per l’anno 2010.

                                         - Ho ricevuto dalla __________ il 27.04.2012 fr. 80'000. quale dividendo

                                           azionista per l’anno 2011.

                                         L’autorizzo pertanto ad aggiungere alla mia dichiarazione d’imposta 2012 fr. 78'000.– quale reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto.

 

                                         2. Imposta preventiva

                                         Parimenti alla dimenticanza della notifica dei dividendi ho dimenticato di chiedere il rimborso dell’imposta preventiva del 35% che __________ ha versato sui miei dividendi (fr. 130'000.). Le sarei quindi grato se volesse tenerne conto, in particolare per l’importo di fr. 17'500. per il 2011 e fr. 28'000. per il 2012.

                                        

                                         3. __________

                                         L’appartamento è stato pagato 300'000. Euro.

 

                                         La ringrazio per l’attenzione e la comprensione ma le assicuro che la dimenticanza è stata fatta in buona fede, vero è che tutte le azioni di __________ sono dichiarate, tutti gli azionisti hanno ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento dell’imposta preventiva era stato notificato dalla società all’autorità fiscale. …

                                        

                                         RI 1 precisa al riguardo di essersi accorto, durante l’estate dell’anno 2013, di aver dimenticato di indicare nella dichiarazione d’imposta il versamento dei suddetti dividendi, considerato come "in quel periodo erano cambiati i miei collaboratori, in particolare colei che si occupava di allestire la mia dichiarazione di imposta aveva terminato l’attività presso il mio ufficio, …". Egli si sarebbe quindi rivolto spontaneamente all’RS 1 "spiegando l’accaduto per chiedere come avrei dovuto comportarmi: mi fu detto di inviare una lettera dichiarando i dividendi percepiti: in quell’occasione mi fu chiesto di inserire nella lettera che avrei inviato anche il prezzo pagato per l’appartamento acquistato in __________, regolarmente dichiarato. È per questo motivo che la comunicazione doc. E del 21.10.2016 (recte 21.10.2013) inizia con la frase «come da voi richiesto»".

                                         A suo dire, la suddetta lettera dimostrerebbe la sua buona fede, avendo anche dichiarato il dividendo percepito nel 2011, nonostante la tassazione di quell’anno fosse già passata in giudicato. Ritiene di aver adempiuto il suo obbligo di dichiarazione mediante tale scritto, che, come visto, è stato trasmesso prima dell’emanazione della decisione di tassazione del 20 novembre 2013.

 

                                         3.3.

                                         Sennonché dall’incarto fiscale risulta in particolare che il modulo interno Panoramica CET (cioè la banca dati "Controllo dello stato dei titoli", da cui l’RS 1 ha appreso che la __________, __________, sia nel 2011, ma anche nel 2012, aveva versato un dividendo) è stato stampato il 17 ottobre 2013 da un tassatore dell’RS 1, mentre la lettera litigiosa è datata 21 ottobre 2013.

                                         Oltre al fatto che il susseguirsi degli eventi dimostra che il citato scritto è successivo alla stampa – ciò che corrobora quanto sostenuto dall’RS 1 secondo cui la dichiarazione "non è avvenuta in modo del tutto spontaneo" (cfr. anche la sentenza del TF 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.2) –, dal suo contenuto emerge in modo incontrovertibile che la lettera fa seguito ad un colloquio intervenuto in precedenza fra il contribuente e il funzionario dell’Ufficio di tassazione, al quale la lettera è rivolta (sig. __________, ora al beneficio della pensione). Ne risulta inoltre che la questione inerente ai dividendi della __________ è stato uno degli aspetti discussi in tale occasione. Detta circostanza viene avvalorata dal fatto che nella lettera del 21 ottobre 2013 il ricorrente ha scritto: "come da lei richiesto le posso comunicare quanto segue". Nel medesimo scritto il contribuente ha perfino autorizzato il funzionario incaricato "ad aggiungere alla dichiarazione d’imposta 2012 l’importo di fr. 78‘000.– quale reddito, corrispondenti al 60% del dividendo ricevuto" e, in conclusione, lo ha ringraziato "per l’attenzione e la comprensione", assicurandolo che si è trattato di una "dimenticanza … in buona fede, vero è che tutte le azioni di __________ sono dichiarate, tutti gli azionisti hanno ricevuto lo stesso dividendo, e il pagamento dell’imposta preventiva era stato notificato dalla società all’autorità fiscale".

 

                                         3.4.

                                         Alla conclusione che precede conduce peraltro un ulteriore aspetto che emerge dai fatti descritti nel ricorso. Se effettivamente RI 1, delegato del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due della __________ (cfr. il relativo estratto del registro di commercio) e di professione avvocato, si fosse avveduto spontaneamente di una "dimenticanza" di una certa portata ed estesa peraltro su due periodi fiscali (2011 e 2012), è (molto) difficile immaginare che si sarebbe limitato ad inviare una semplice lettera (la quale, stante il suo contenuto, non è qualificabile come una cosiddetta spontane Nachmeldung [cfr. sentenze n. 2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n. 2C_500/2017 del 6 giugno 2017 consid. 3.2.]), poiché non poteva non conoscere i requisiti di forma previsti per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva. Infatti, come già ricordato (v. supra, consid. 1.1.), il combinato disposto degli articoli 29 cpv. 1 LIP e 68 cpv. 1 OIP prescrive che l’istanza di rimborso sia presentata all’autorità competente su modulo ufficiale. Per le persone fisiche, si tratta del modulo ufficiale usualmente incorporato nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione d’imposta cantonale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10 febbraio 2015, in RF 70/2015 p. 539, consid. 3.1, con riferimento a: Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 29 LIP, p. 838).

 

                                         3.5.

                                         Ciò posto, e in assenza di prove concrete attestanti il contrario, si può senz’altro concludere che la dichiarazione del dividendo versato dalla __________ nell’anno 2012 mediante lo scritto del 21 ottobre 2013 sia stata eseguita sulla base di una richiesta e/o di un intervento da parte dell’RS 1 e che di conseguenza non rispetti quanto disposto dall’art. 23 LIP, difettando il requisito della spontaneità (cfr. paragrafo 3.2 della Circolare n. 40 dell’AFC; consid. 2.2. e 2.3. della presente decisione).

                                         A tale riguardo, poco importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una sottrazione d’imposta. Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze n. 2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.3.2. con ulteriori rinvii; n. 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3; 2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2; 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1).

                                         La "dimenticanza" (riconducibile, a dire dell’avv. RI 1, a una sostituzione di una sua collaboratrice che dal 1980 si occupava delle dichiarazioni d’imposta), che secondo i ricorrenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del reddito, è dunque certamente atta a fondare la decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.

 

                                         3.6.

                                         Nemmeno il fatto che la __________ abbia notificato il prelievo dell’imposta preventiva sui dividendi all’autorità fiscale competente sarebbe di supporto agli insorgenti. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la mancata dichiarazione spontanea del dividendo, nella dichiarazione d’imposta personale dell’azionista, non può essere sanata attraverso la trasmissione da parte della società del modulo 103 indirizzato all’AFC (sentenza TF n. 2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.3.3.; sentenza TF n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1.). L’Alta Corte ha in particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’imposta preventiva va rivolta alle Autorità fiscali cantonali e non all’AFC (art. 30 cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso le Autorità fiscali cantonali inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’obbligo del contribuente di compilare una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di notificare i redditi sottoposti all’imposta preventiva. In caso contrario il diritto è perento. A tale riguardo, la trasmissione del modulo 103 non è atta ad ovviare ad una mancanza del contribuente in sede di dichiarazione d’imposta od istanza di rimborso dell’imposta preventiva (sentenza TF n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.2 e 7.3).

 

                                         3.7.

                                         Tenuto conto delle precedenti considerazioni, la censura sollevata dai ricorrenti, secondo cui la decisione impugnata violerebbe il principio del divieto di formalismo eccessivo e che sarebbe contraria "al principio della Fairness" ("Volere sostenere che la comunicazione sul dividendo percepito non può essere presa in considerazione non essendo stato utilizzato il modulo non solo costituisce un formalismo eccessivo ma è una violazione della “Fairness” che deve rispettare l’autorità"), è priva di qualsiasi fondamento, alla luce dell’importanza dei requisiti formali cui la legge subordina il rimborso dell’imposta preventiva.

                                         Secondo il Tribunale federale, il principio della buona fede tutela anche le relazioni tra autorità fiscali e contribuenti; in diritto tributario prevale tuttavia il principio della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata, soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (sentenza 2A.62/1995 dell’11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3b/aa e riferimenti citati). Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha affermato che la mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta preventiva disattende doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l’imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del regolamento cantonale) e, dall’altro, non contiene le informazioni necessarie per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Ha quindi escluso che l’autorità di tassazione avesse disatteso il principio della buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, per il fatto di non aver informato i contribuenti della necessità di presentare un’istanza completa su un formulario ufficiale e per non averli resi attenti dell’esistenza e della durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva (sentenza 2A.62/1995 cit., consid. 3b/bb).

                                         La decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 


Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.  

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: