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Incarti n. 80.2018.254 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 novembre 2018 contro la decisione del 18 ottobre 2018 in materia di IC e IFD 2013 e 2014. |
Fatti
A. Su richiesta dell’RS 1 (in seguito UTPG), nel corso del 2016, la RI 1 è stata sottoposta a verifica da parte dell’Ispettorato fiscale per gli esercizi del 2013 e del 2014. Dal rapporto dell’Ispettorato del 16 marzo 2017 si evince che azionisti della società erano i coniugi __________ e __________, nella misura del 50% ciascuno, e che le azioni erano detenute fiduciariamente da __________. Gli stessi azionisti controllavano anche la società sorella __________ SA, Chiasso. La RI 1 deteneva inoltre una partecipazione del 51% nella società consortile a responsabilità limitata __________ ________, __________.
L’Ispettorato fiscale ha, in particolar modo, esaminato i crediti registrati a bilancio al 31.12.2013 e 31.12.2014, rilevando che si trattava delle società appartenenti allo stesso gruppo, cioè la __________ SA e la __________ ________. Per questa ragione, ha ritenuto che non fosse ammesso l’accantonamento delcredere, che ammontava a fr. 41'276.– alla fine del 2013 e a fr. 33'029.– alla fine del 2014. Nel rapporto, si leggono a tale proposito le seguenti considerazioni:
“I crediti infragruppo devono essere garantiti dal fatto che il controllo delle persone giuridiche appartenenti al gruppo è il medesimo. Nel caso in cui le società appartenenti al gruppo non fossero in grado di onorare il loro credito infra-gruppo, non si potrebbe far valere la perdita su crediti; l’organo direttivo dovrebbe infatti chinarsi su un’eventuale attuazione della procedura per la rinuncia del credito vantato, da vedersi nell’ottica del risanamento infragruppo oppure di un apporto di capitale. Motivo per cui il delcredere allibrato infragruppo non è accettato e ripreso tramite RT.”
Il 2 marzo 2017 si è poi tenuta un’audizione, al termine della __________, all’epoca amministratore unico della contribuente, si è rifiutato di firmare il verbale finale, non accettando le riprese prospettate dall’Ispettorato.
B. Con due decisioni del 13 aprile 2017, l’UTPG ha notificato alla RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2013 e 2014, riprendendo tramite riserva tassata l’accantonamento delcredere relativo ai crediti infragruppo.
Per il periodo fiscale 2013, l’utile e il capitale imponibili sono stati così stabiliti:
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Risultato dichiarato |
28’287.- |
Capitale azionario |
100'000.- |
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+ RT delcredere |
41’277.- |
Riserva legale da utili |
240.- |
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Utile imponibile IC/IFD |
69'564.- |
Risultati riportati e d’esercizio |
32’835.- |
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+ RT delcredere |
41’277.- |
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Capitale imponibile IC |
174’352.- |
Per l’anno 2014 invece, l’utile e il capitale imponibili sono stati definiti come segue:
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Risultato dichiarato |
39’811.- |
Capitale azionario |
100'000.- |
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+ RT delcredere |
33’030.- |
Riserva legale da utili |
240.- |
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Utile imponibile IC/IFD |
72’841.- |
Risultati riportati e d’esercizio |
72’647.- |
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+ RT delcredere |
74'307.- |
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Capitale imponibile IC |
247’194.- |
C. Il 12 maggio 2017 __________ ha interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, contestando la ripresa dell’accantonamento delcredere. A suo avviso, “secondo i consigli pratici dell’Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna… le autorità fiscali cantonali accettano un delcredere forfetario del 5% su clienti svizzeri e un 10% su clienti esteri”, anche se “nella pratica le autorità fiscali accettano nella maggior parte… il 10% sull’intera posizione debitori”. La reclamante ha sottolineato che “nei consigli pratici, l’Amministrazione federale delle contribuzioni di Berna non menziona assolutamente il fatto che i debitori devono o meno fare parte di un gruppo oppure siano di terzi”.
D. Con decisioni del 18 ottobre 2018, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, con la seguente motivazione:
“L’UTPG respinge il reclamo della contribuente riconfermando le motivazioni avanzate dall’Ispettorato fiscale: “I crediti infragruppo devono essere garantiti dal fatto che il controllo delle persone giuridiche appartenenti al gruppo è il medesimo. Nel caso in cui le società appartenenti al medesimo gruppo non fossero in grado di onorare il loro credito infra-gruppo, non si potrebbe far valere la perdita su crediti. Motivo per cui il delcredere allibrato infra-gruppo non è accettato e ripreso tramite RT [riserva tassata]”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente lo stralcio della ripresa del delcredere per gli anni 2013 e 2014, rifacendosi ai “consigli pratici” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e ribadendo che a suo avviso “il rischio di insolvenza delcredere può scaturire indipendentemente che sia un debitore di un gruppo o un debitore terzo”.
L’insorgente ritiene che la motivazione delle decisioni impugnate sia “in contrasto con quanto affermato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e nella prassi generalmente consentita”.
F. Con osservazioni del 21 gennaio 2019, la Divisione delle contribuzioni, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha proposto di respingere il ricorso. Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie rilevante, l’UTPG ha argomentato quanto segue:
“Per prassi l’UTPG non concede accantonamenti su crediti verso enti pubblici (sent. Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello del 13.1.1970) e su crediti verso società dello stesso gruppo, come neppure su crediti assicurati (per la parte coperta dall’assicurazione).
La giustificazione commerciale dell’accantonamento deve basarsi sul rispetto del principio della buona fede e sulla fondatezza per rapporto all’attività aziendale. È chiaro che le operazioni commerciali tra soggetti terzi soggiacciono ad entrambi i principi in quanto il creditore non ha né la capacità di determinare il buon esito (incasso) o la perdita del credito. Tutt’al più non gli rimane che adire alle vie legali per fare valere il credito.
Nel nostro caso i rapporti tra società sorelle non possono essere definiti “rapporti fra terzi indipendenti”, infatti i coniugi __________ erano ben consci della situazione patrimoniale delle società (ricorrente, RI 1 ed __________) in quanto azionisti delle prime due società al 50% cadauno (e 51% indiretto in __________). In tale caso non vi sono più i presupposti per ammettere una [sic] abbattimento forfetario in quanto il rischio di insolvibilità è ben valutabile e in caso di una situazione deficitaria, ci si deve porre il quesito del risanamento pena l’applicazione della teoria del triangolo in caso di abbandono (ammortamento) del credito.
Tra le altre censure, l’abbandono di un credito tra società sorelle, che non è equiparabile a terzi e pertanto non giustificato dall’uso commerciale, riveste un aspetto fiscale di distribuzione di utile e apporto di capitale (teoria del triangolo) e soggiace alla circ. n. 32 AFC del 23 dicembre 2010.
Bisogna pure annoverare che l’abbandono di credito per risanare una società è ammesso unicamente se vi è una situazione deficitaria. Tale situazione non è presente in entrambi gli anni fiscali (2013 e 2014) né in capo alla ricorrente e neppure presso la RI 1.
Sulla base di quanto precede ed in assenza di ulteriori elementi, l’UTPG ritiene tuttora che la società contribuente non abbia economicamente giustificato l’accantonamento “Delcredere”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale (lett. b) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1.).
1.2.
Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).
In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 883).
1.3.
Secondo il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una violazione di tale principio, va di conseguenza operata una correzione fiscale (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.2; Locher, op. cit., n. 82 ad art. 58 LIFD, p. 275; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 890).
2. 2.1.
Giusta l’art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD (di egual tenore l’art. 72 cpv.1 lett. b LT), sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori.
2.2.
A differenza degli ammortamenti che corrispondono alla registrazione di una perdita di valore che si è verificata in modo definitivo sul patrimonio aziendale, l’accantonamento rappresenta una voce del passivo di bilancio, cioè una rettifica dell’attivo, contabilizzata per far fronte ad un rischio di perdita non ancora quantificabile con precisione e quindi a carattere provvisorio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 152).
2.3.
In applicazione dell’art. 960 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31.12.2012), gli elementi dell’attivo non possono essere iscritti a bilancio per un valore superiore a quello che rappresentano per l’azienda alla data del bilancio. Per l’art. 960a CO, in vigore dal 1.1.2013, alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 1); nelle valutazioni successive, fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi, il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 2). In materia di valutazione degli attivi, uno dei principi più importanti è quello della prudenza (art. 662a cpv. 2 cifra 3 CO, in vigore fino al 31.12.2012; dal 1.1.2013: art. 958c cpv. 1 cifra 5 CO e art. 960 cpv. 2 CO). Ciò implica che, nel dubbio, i conti saranno presentati nella forma meno favorevole all’impresa, tenuto conto del margine d’incertezza e dei limiti legali entro i quali deve essere esercitato il potere di apprezzamento.
Il rischio di perdita su un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore. Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid. 6.2.; sentenza TF 2C_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II p. 70; Danon, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 30 ad art. 63 LIFD, p. 1241).
Alla fine di ogni esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti (Bernardoni/Bortolotto, op. cit, p. 166).
2.4.
La solvibilità del debitore deve essere valutata in base a fatti passati o presenti, per esempio in funzione di ritardi intervenuti nei pagamenti, dell’evoluzione anteriore della situazione finanziaria, dello stato delle procedure di esecuzione in corso, oppure della qualità delle eventuali garanzie. Quando viene costatato un rischio di perdita, una correzione di valore, ossia un accantonamento per rischio delcredere, deve essere registrata nei conti.
Per il rischio generale di credito (rischio d’inadempienza residuo, dopo costituzione di correzioni di valore per i rischi individuali identificabili), la pratica ammette, senza altra giustificazione commerciale, un delcredere del 5% per i debitori svizzeri e del 10% per i debitori stranieri, fatta eccezione per i crediti nei confronti di istituzioni di diritto pubblico e di crediti con garanzia integrale. Una correzione di valore effettiva per i crediti particolarmente dubbiosi ed una rettifica di valore forfettaria per gli altri crediti è stata ammessa dalla giurisprudenza (Danon, op. cit., n. 30-31 ad art. 63 LIFD, p. 1241).
3. 3.1.
Nel caso in esame, l’Ispettorato fiscale ha rilevato che fra gli attivi a bilancio figuravano crediti nei confronti di due società del gruppo, cioè della __________ SA, __________, e della __________, __________, per un ammontare di fr. 877'205.– al 31.12.2013 e di fr. 1'166'891.– al 31.12.2014. Trattandosi di prestiti infragruppo, l’autorità di tassazione ha ritenuto che fosse esclusa l’ammissibilità di accantonamenti delcredere e ha proceduto alla ripresa dell’importo di fr. 41'276.– nel periodo fiscale 2013 e di fr. 33'030.– nel 2014.
La decisione dell’UTPG non è condivisa dalla ricorrente, secondo cui la prassi delle autorità fiscali svizzere, di ammettere un delcredere forfetario del 5% per debitori svizzeri e del 10% per debitori stranieri troverebbe applicazione anche ai prestiti infragruppo.
3.2.
Nel caso di rettifiche di valore su prestiti tra società appartenenti ad un gruppo, si pone la questione se esse siano giustificate dall’uso commerciale o se debbano essere considerate distribuzioni mascherate di utile. La questione deve essere valutata anche in questo caso secondo il principio della piena concorrenza (“Dealing at arm's length”), cioè bisogna chiedersi se anche una società indipendente, che avesse concesso un prestito a un partner commerciale a condizioni di mercato, potrebbe procedere a una simile rettifica di valore.
In ogni caso, i prestiti tra società appartenenti a un gruppo non sono generalmente suscettibili di una rettifica di valore; spetta infatti alla società madre (o agli azionisti) garantire che i crediti reciproci non siano minacciati: se una società sorella sembra non essere più solvibile, deve essere dotata di fondi propri sufficienti per ripristinare la sua solvibilità. Solo se un credito è minacciato a causa di circostanze, che si trovano al di fuori della sfera di influenza della società madre (o degli azionisti) e che giustificherebbero una rettifica di valore anche fra società indipendenti, una tale misura è giustificata dall’uso commerciale nel caso di società appartenenti ad un gruppo (Locher, op. cit., n. 29 ad art. 63 LIFD, p. 570 s.).
3.3.
3.3.1.
Nella giurisprudenza di altri Cantoni si trovano casi simili, di cui si sono occupate le autorità giudiziarie cantonali.
3.3.2.
La Prima Commissione di ricorso fiscale del Canton Zurigo, in una sentenza del 23 settembre 1999 (in StE 2000 B 72.14.2 n. 25), ha giustificato la ripresa di un delcredere, che era stato registrato nei conti di una società, che aveva un credito nei confronti una società sorella con sede in Liberia. Ricordato che, nei rapporti fra società di un gruppo, generalmente non è ammessa una rettifica delcredere, poiché compete ai comuni azionisti di far sì che i crediti reciproci non siano messi in pericolo, ha tuttavia ammesso un’eccezione nel caso in cui un credito è minacciato da circostanze che sfuggono al controllo dei comuni azionisti e che comporterebbero una rettifica di valore del credito anche nei rapporti fra società indipendenti. Queste circostanze eccezionali devono tuttavia essere addotte e comprovate dallo stesso contribuente, trattandosi di fattori che diminuiscono il debito nei confronti del fisco. Pur riconoscendo che una guerra civile nello Stato in cui ha sede la società sorella possa costituire una simile eccezione, la Commissione di ricorso zurighese ha tuttavia respinto il ricorso della società svizzera, ritenendo che quest’ultima non avesse sufficientemente comprovato il rischio di perdita cui era esposto il suo credito.
3.3.3.
Nello stesso senso si è pronunciato, il 16 novembre 2000, anche il Tribunale amministrativo del Canton Argovia (in AGVE 2000 p. 148), secondo cui generalmente la rettifica delcredere non è ammessa nei rapporti infragruppo, con la sola eccezione dei casi in cui la solvibilità della società debitrice è compromessa da circostanze che si situano al di fuori della sfera di influenza dei comuni azionisti. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per ritenere data una simile eccezione.
3.3.4.
Il Tribunale amministrativo speciale del Canton Argovia (sentenza n. 3-RV.2015.138 del 25 febbraio 2016, in AGVE 2016 p. 352) si è occupato di una società anonima che aveva registrato un delcredere di fr. 38'989.- (10% di fr. 389'889.-) con riferimento a crediti nei confronti della società madre con sede in Germania e di una società sorella con sede in Austria. Riprese le considerazioni contenute nella sentenza del 16 novembre 2000, ha sottolineato che la questione se la rettifica del valore sia da ammettere va analizzata singolarmente e in base alle circostanze concrete del caso specifico, posto comunque che non esiste un diritto assoluto alla concessione del delcredere. Nel caso in esame, la Corte argoviese ha quindi confermato la decisione dell’istanza precedente, che aveva ripreso il delcredere, ritenuto che la ricorrente non era stata in grado di dimostrare l’esistenza di rischio concreto di insolvibilità delle società vicine.
4. 4.1.
Nel caso di specie, dall’analisi dell’Ispettorato fiscale è risultato che la contribuente è una società attiva nel ramo della gestione patrimoniale. Gli azionisti sono al 50% __________ e suo marito __________. Le azioni sono tuttavia detenute a titolo fiduciario da __________ (membro del Consiglio d’amministrazione della società __________). Gli stessi sono inoltre azionisti, sempre al 50%, della società sorella __________. La società ricorrente detiene inoltre il 51% del capitale della società italiana __________, il cui presidente del Consiglio d’amministrazione __________. Entrambe le società svizzere sono state iscritte al Registro di commercio del Canton Ticino il 23 maggio 2012.
4.2.
Ora, dall’Allegato 1 del rapporto dell’Ispettorato fiscale del 16 marzo 2017 si evince che la totalità dei debitori della contribuente registrati a bilancio al 31.12 degli anni fiscali rilevanti sono la società sorella RI 1 e la società italiana __________ (cfr. anche Rapporto ispettorato 116/2015, pag. 14). Ritenuto inoltre come gli azionisti di entrambe le società siano gli stessi e, oltretutto, coniugati tra loro, è pacifico che fossero coscienti della situazione patrimoniale di entrambe le società, come pure della società italiana __________. Ne consegue che, a ragione, l’Ispettorato fiscale e l’UTPG hanno concluso che i crediti e debiti tra queste società fossero “infragruppo”.
5. 5.1.
Nei periodi fiscali in esame, la RI 1 ha registrato accantonamenti per rischio delcredere su debitori svizzeri ed esteri, senza meglio precisare i motivi alla base di tale richiesta. La ricorrente si limita a contestare la decisione dell’UTPG adducendo che, secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/l-insolvenza-dei-clienti.html consultato il 20.07.2021), sarebbe concesso un delcredere forfetario del 5%, per i debitori svizzeri, e del 10%, per i debitori esteri.
5.2.
Come precedentemente rilevato, i debitori di __________ sono la società sorella RI 1 e la società italiana __________, detenuta al 51% dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i rapporti fra le società in questione, nel rapporto dell’Ispettorato fiscale (pagina 14) si legge che i ricavi registrati nel conto economico della ricorrente si riferiscono a fatture emesse nei confronti della società sorella __________ e che “i rapporti di fatturazione, considerato che la contribuente non ha una struttura propria ed è considerata “vuota”, servono esclusivamente per “incanalare” verso la sorella RI 1 i ricavi provenienti dall’Italia (fatture emesse dalla contribuente verso la __________); da noi rilevato il fatto che gli azionisti procedono poi al prelievo presso la stessa RI 1 (come stipendio o come prelievo “correntista attivo”!)”. Le fatture sarebbero “solo in parte onorate”, ciò che contribuirebbe “a formare la posizione di credito a Bilancio infragruppo; posizione che nel corso degli anni aumenta”.
In questo contesto, l’Ispettorato ha anche preannunciato alla ricorrente che “dal 2015, considerando che gli importi non vengono corrisposti, anzi aumentano, i crediti vantati verso la società sorella __________ SA saranno considerati fiscalmente alla stregua di un prestito attivo concesso alla medesima (finanziamento)”, con la conseguenza che “sulla posizione saranno… da conteggiare annualmente gli interessi attivi minimi sanciti dalla circolare AFC” (cfr. rapporto dell’Ispettorato fiscale, pagina 7).
I crediti vantati dalla contribuente nei confronti della società sorella aumentano dunque di anno in anno, per il fatto che la ricorrente rinuncia a esigere il pagamento dei compensi che le spettano. In simili circostanze, non è comprensibile come possa pretendere di far valere un rischio di perdita a causa dell’insolvibilità delle debitrici.
5.3.
Come già accennato (v. supra, consid. 3.3.), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La giurisprudenza e la prassi delle autorità fiscali non ammettono la rettifica di valore di un credito (delcredere), nei rapporti fra società appartenenti ad un gruppo, poiché compete agli azionisti di far sì che i crediti reciproci non siano messi in pericolo. Un’eccezione è ammessa solo nel caso in cui un credito sia minacciato da circostanze che sfuggono al controllo degli azionisti una rettifica di valore del credito sarebbe ammessa anche nei rapporti fra società indipendenti. L’onere della prova dell’esistenza di simili circostanze eccezionali è a carico del contribuente.
Nella fattispecie, l’insorgente non ha apportato alcuna prova a supporto della propria pretesa, limitandosi a invocare la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, che non escluderebbe il riconoscimento della deduzione forfetaria nei rapporti infragruppo. Nella misura in cui con questa argomentazione la ricorrente invocasse il principio della buona fede, la questione sarà esaminata in seguito (v. infra, consid. 6).
5.4.
La contribuente non è stata quindi in grado di spiegare per quale motivo sussista un rischio in merito al recupero dei propri crediti, né ha preteso che tale rischio dipenda da circostanze al di fuori della sfera di influenza degli azionisti comuni. Al contrario, dall’esame degli atti si rileva che un eventuale rischio dipenderebbe proprio dagli azionisti comuni, che ammettono che le fatture emesse nei rapporti infragruppo non siano pagate, andando a incrementare debiti e crediti.
È quindi condivisibile la conclusione a cui è giunto l’UTPG, che non ha riconosciuto l’accantonamento delcredere fatto valere dalla ricorrente.
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6. 6.1.
Laddove la ricorrente lamenta l’incongruenza fra la motivazione della decisione impugnata e la prassi dell’AFC, ci si potrebbe domandare se essa non sostenga di aver riposto fiducia nelle raccomandazioni pubblicate sul sito ufficiale della Confederazione Svizzera, da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, secondo cui l’autorità fiscale dovrebbe accettare, secondo la prassi, un delcredere forfetario del 5%, per i debitori svizzeri, e un delcredere forfetario del 10%, per i debitori esteri.
6.2.
In queste circostanze, si può ritenere che la contribuente eccepisca la violazione del principio della buona fede. Questi discende direttamente dall’art. 9 Cost. fed. e vale per l’insieme dell’attività statale, proteggendo il cittadino nella fiducia legittima che ripone nelle assicurazioni ricevute da parte delle autorità statali, allorquando egli ha definito il proprio comportamento secondo il tenore di decisioni, di dichiarazioni oppure di un comportamento determinato adottato dall’amministrazione. Affinché il cittadino possa invocare la protezione della buona fede, è necessario che l’autorità che ha dato delle rassicurazioni fosse competente per poterlo fare, oppure che il cittadino abbia potuto considerarla come tale (sentenza TF 2C_74/2014 del 26.5.2014, consid. 3.4; CDT 80.2016.226 dell’11 ottobre 2017, consid. 3.1).
6.3.
Secondo la giurisprudenza, un’indicazione oppure una decisione errata da parte dell’amministrazione può obbligare quest’ultima ad accordare ad un amministrato un vantaggio che è di per sé contrario alla regolamentazione in vigore a condizione che (a) le informazioni siano state date senza porre riserve, (b) che l’autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, (c) che l’autorità in questione abbia agito oppure ritenga d’aver agito nei limiti delle sue competenze e (d) che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre ancora necessario che l’amministrato si sia fondato sulle rassicurazioni ricevute per (e) adottare delle disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, (f) che la regolamentazione non sia cambiata dopo il momento in cui l’assicurazione è stata data e (g) che l’interesse all’applicazione del diritto positivo non sia predominante per rapporto alla tutela dell’affidamento (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.).
Il principio della buona fede vale anche nelle relazioni tra le autorità fiscali ed i contribuenti. Tuttavia il diritto fiscale è dominato dal principio della legalità, sicché il principio della buona fede ha una portata di per sé molto limitata, soprattutto nel caso in cui esso entra in conflitto con il principio della legalità (cfr. anche DTF 131 II 627, consid. 6.1.; 118 Ib 312, consid. 3b). Il contribuente può quindi beneficiare di un trattamento fiscale che deroga alla legge solo nel caso in cui le condizioni sopra evocate – che devono essere interpretate in maniera restrittiva – siano adempiute in maniera chiara e senza equivoci (sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4; sentenza TF 2C_382/2007 del 23.11.2007 del 23.11.2007 consid. 3).
6.4.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non solo non ha dato alla ricorrente alcuna rassicurazione in merito al riconoscimento degli accantonamenti “delcredere”, ma la contribuente non si era nemmeno attivata per chiedere informazioni a tale riguardo. Nessuna delle condizioni, perché la ricorrente possa invocare la propria buona fede, è adempiuta. In particolare, l’AFC non è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, ma si è limitata a comunicare una prassi generale.
Il semplice fatto che sul sito della Confederazione vengano fornite determinate informazioni non equivale a ricevere delle rassicurazioni, che potrebbero obbligare l’autorità ad accordare ad un amministrato un vantaggio che è di per sé contrario al diritto in vigore.
Ne discende che neppure tale argomentazione ricorsuale trova tutela.
7. Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso è pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 2’300.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: