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Incarti n. 80.2018.27 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretario |
Filippo Pfister, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’8 febbraio 2018 contro la decisione dell’8 gennaio 2018 in materia di revisione IC e IFD 2015. |
Fatti
A. RI 1 è titolare della __________, __________, nonché socio e gerente della __________.
Nonostante un richiamo e la diffida del 16 novembre 2016, RI 1 non inoltrava la dichiarazione fiscale 2015. Conseguentemente, il 16 dicembre 2016, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito: UT) gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 150.– e gli assegnava un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 1° febbraio 2017, l’UT notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2015, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'000.– per l’IC e in fr. 87'900.– per l’IFD. Il reddito del lavoro, in particolare, ammontava a fr. 80'000.– e quello dell’attività lucrativa indipendente a fr. 12'000.–. Il valore della sostanza imponibile complessiva veniva commisurato in fr. 64'000.–.
L’autorità osservava di avere proceduto con la tassazione d’ufficio poiché il contribuente non aveva fornito la documentazione necessaria. Lo avvertiva che poteva impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa fosse manifestamente inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, il che significava dover allegare “la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”
C. Il contribuente impugnava la precitata decisione con scritto del 5 aprile 2017, a cui faceva seguito l’invio della dichiarazione d’imposta solo parzialmente compilata. Il contribuente dichiarava di essere attivo sia in qualità di dipendente che di indipendente. Egli non dichiarava però alcun reddito da attività dipendente e una perdita di fr. 1'344.– da attività indipendente. La contabilità allegata, relativa alla __________, indicava invece una perdita da attività indipendente di fr. 1'308.17.
D. Con lettera del 25 aprile 2017, l’UT, che considerava lo scritto del 5 aprile 2017 come un reclamo, informava RI 1 che l’impugnativa era da considerarsi tardiva siccome inviata oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione e lo invitava a voler giustificare e documentare i motivi del ritardo entro il 5 maggio 2017.
Il ricorrente rispondeva con una lettera del 3 maggio 2017, indicando che il ritardo nella presentazione del reclamo era da ricondurre al fatto che la corrispondenza ricevuta in febbraio e marzo 2017 era depositata a causa di “grossi cambiamenti” nella sua situazione familiare. Alla lettera allegava copia dell’atto di nascita della figlia __________, nata il 24 gennaio 2017. RI 1 comunicava inoltre che il reddito da attività indipendente valutato dall’UT in fr. 80'000.– “non rispecchia nemmeno per poco a quando dichiarato all’AVS di Bellinzona”.
E. L’UT, con decisione del 16 maggio 2017, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. L’autorità osservava che lo scritto inoltrato dal contribuente il 3 maggio 2017, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di forma. La decisione su reclamo non veniva impugnata.
F. Con “istanza di intervento” del 2 agosto 2017, il contribuente comunicava all’UT che, stando al conteggio dell’Istituto delle assicurazioni sociali, il suo reddito da attività dipendente per il periodo fiscale 2015 non ammontava ai fr. 80'000.– valutati dall’autorità fiscale, bensì a fr. 32'374.–, cioè fr. 19'500.– ricevuti dalla __________ e fr. 12'874.– ricevuti dalla __________. RI 1 invitava dunque l’UT a rettificare le proprie decisioni. Egli riteneva che la decisione dell’autorità fiscale gli avesse causato un danno complessivo di fr. 18'299.95, pari cioè alla somma dell’IFD (1'894.95), dell’IC (7'342.25), dell’imposta comunale (fr. 6'689.45) e della tassa militare (fr. 2'373.30). RI 1 concludeva affermando che “fintanto che la questione della dichiarazione per l’anno 2015 non viene regolata, mi oppongo alla consegna della dichiarazione d’imposta per il 2016 e seguenti e faccio responsabili i diretti interessati del caso”.
G. L’UT rispondeva con scritto del 4 agosto 2017, nel quale comunicava al contribuente che le possibilità d’intervento sui contenuti delle decisioni di tassazione 2015 erano esaurite e, dopo avergli ricordato che già in passato era stato tassato d’ufficio per non aver prodotto la documentazione necessaria, lo informava della possibilità di richiedere delle facilitazioni per il pagamento del dovuto.
H. In una sua lettera dell’11 novembre 2017 RI 1 asseriva che il danno finanziario da lui subito a causa della decisione dell’UT ammontava a circa fr. 60'000.–. Egli specificava inoltre che “visto che le richieste di pagamento delle imposte a breve si trasformeranno o sono già in fase di pignoramento o peggio, sarò costretto a far stato a metodi illegali per in qualche modo recuperare tali cifre e in caso di una denuncia a mio favore per questi metodi coinvolgerò il vostro ufficio quale complice”. In conclusione, rifacendosi alla decisione del Tribunale federale n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, sosteneva che “le valutazioni fiscali eccessive sono nulle se i contribuenti sono stati criticamente valutati troppo alti”.
I. Con decisione del 22 novembre 2017, l’UT respingeva l’istanza di revisione del 3 agosto 2017 / 11 novembre 2017 non ritenendo adempiuti i requisiti posti dagli art. 232 LT e 147 LIFD.
RI 1 impugnava la precitata decisione con reclamo del 20 dicembre 2017. Egli ribadiva che la decisione di tassazione presa dall’UT era frutto di una valutazione completamente errata. A suo dire, l’autorità fiscale avrebbe potuto procurarsi i conteggi ufficiali presso l’Istituto delle assicurazioni sociali e avrebbe dovuto basarsi su tali dati. RI 1 concludeva chiedendo che venisse valutata l’entità del danno finanziario da lui subito, che venisse presa una nuova decisione corretta e che venisse concessa una proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale per il 2016 onde poter innanzitutto chiarire la situazione per il 2015.
L. L’UT, con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2018, respingeva il reclamo. L’autorità osservava che il contribuente aveva avuto a disposizione tutti i mezzi per ottenere una decisione di tassazione adeguata, ma aveva consegnato tardivamente la dichiarazione d’imposta e non aveva rispettato i termini per opporsi alla decisione di tassazione. L’UT rilevava inoltre che per l’anno precedente si era potuto giungere a un risultato aderente alla situazione finanziaria di RI 1, solo dopo che quest’ultimo aveva presentato tempestivo reclamo contro una tassazione operata d’ufficio a causa della mancata consegna della dichiarazione.
M. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che l’istanza di revisione venga accolta e che venga valutato il danno finanziario da lui subito. Il ricorrente ribadisce che, qualora la valutazione d’ufficio dell’autorità fiscale sia stata eseguita in modo erroneo, la decisione di tassazione va annullata anche se cresciuta in giudicato.
Diritto
1. 1.1
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Il ricorrente non invoca alcun motivo di revisione in particolare, ma sembra comunque fare riferimento alla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, in violazione delle prescrizioni essenziali di procedura. RI 1 afferma infatti che l’autorità di tassazione avrebbe facilmente potuto procurarsi i dati ufficiali dell’Istituto delle assicurazioni sociali, da cui sarebbe risultato l’ammontare delle rendite da egli realmente percepite.
2.2.
La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Inoltre il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l’autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).
2.3.
Nella fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per il periodo fiscale contestato, il contribuente ha omesso di interporre tempestivo reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.
Deve allora essere ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa della sua inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa. È dunque vero che il contribuente deve, nella misura in cui sia possibile, essere imposto su un reddito valutato che si avvicini quanto più è possibile alla sua effettiva capacità contributiva. L’autorità fiscale deve procedere a una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
2.4.
In queste circostanze, non si comprende come il ricorrente possa rimproverare all’Ufficio di tassazione di non essersi procurato i conteggi dell’Istituto delle assicurazioni sociali e di avere eseguito una valutazione erronea. RI 1 sembra infatti dimenticare che la decisione di tassazione per apprezzamento contestata è stata preceduta da un richiamo, da una diffida e dall’inflizione di una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali. Quando poi ha dovuto constatare che non c’era verso di ottenere la minima collaborazione del contribuente, l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima degli elementi imponibili, basandosi sugli elementi noti.
Proprio nella sentenza citata dal ricorrente, il Tribunale federale ha affermato che, sebbene la legge consenta all’autorità fiscale di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il certificato di salario, nel caso in cui il contribuente nonostante diffida non lo abbia prodotto (art. 127 cpv. 2 LIFD; v. anche l’art. 201 cpv. 2 LT), nondimeno essa può procedere ad una tassazione per apprezzamento, in caso di violazione degli obblighi procedurali, senza essere tenuta a richiedere al datore di lavoro il rilascio del certificato di salario (sentenza n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.1.3 e dottrina citata).
Già nei periodi fiscali precedenti, del resto, l’insorgente aveva più di un datore di lavoro ed aveva anche un’attività lucrativa indipendente. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione essenziale della procedura nella circostanza che l’autorità di tassazione abbia proceduto ad una stima del reddito del lavoro del ricorrente, senza rivolgersi ai datori di lavoro e/o all’Istituto delle assicurazioni sociali.
2.5.
Il ricorrente, rifacendosi alla decisione del Tribunale federale n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, sostiene che una decisione che si basa su una valutazione errata dell’autorità fiscale debba essere rivalutata anche se cresciuta in giudicato. Sennonché la citata giurisprudenza è stata relativizzata dalle più recenti decisioni del Tribunale federale n. 2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017 e n. 2C_252/2018 del 27 aprile 2018.
Nella sentenza n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 il Tribunale federale non ha adottato alcuna decisione di principio ma si è limitato a considerare le circostanze più che straordinarie del caso concreto con cui si è trovato confrontato, le quali non sono certo paragonabili con quelle del caso che qui ci occupa.
Qualora un contribuente con un reddito da attività dipendente non inoltri la dichiarazione fiscale, l’autorità fiscale non è tenuta a procurarsi motu proprio degli ulteriori documenti, potendo ella basarsi sulle decisioni prese per gli anni precedenti o variando leggermente rispetto a quanto deciso in precedenza. Il Tribunale federale ha inoltre sancito che non è però possibile considerare nulla una decisione solo perché l’autorità fiscale non si è procurata il certificato di salario o perché la tassazione d’ufficio è significativamente troppo alta. Nella sentenza n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 la nullità era stata accertata, in via del tutto eccezionale, per il fatto che, sebbene l’autorità fiscale avesse avviato delle procedure esecutive per l’incasso delle imposte dovute, ottenendo atti relativi ai pignoramenti dai quali risultava la reale situazione finanziaria della contribuente, ciononostante aveva continuato a stabilire il reddito imponibile della contribuente aumentandolo massicciamente di anno in anno, ignorando gli atti delle procedure esecutive. La precitata sentenza può quindi essere invocata solo nei casi in cui vi è un errore materialmente e proceduralmente grave. Inoltre, la sua portata è ancora più limitata nei casi in cui il contribuente esercita un’attività lucrativa indipendente (sentenze del Tribunale federale n. 2D_ 42/2017 del 28 novembre 2017, consid. 2.6. e n. 2C_252/2018 del 27 aprile 2018 consid. 3.4.)
2.6.
Abbondanzialmente, si osserva che nella decisione del Tribunale federale n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 citata dal medesimo RI 1, la ricorrente aveva dimostrato di non aver potuto inoltrare un tempestivo reclamo in quanto non aveva momentaneamente l’esercizio dei diritti civili a causa di disturbi di natura psicofisica chiaramente comprovati da svariati certificati medici e psichiatrici. Ella era quindi impedita da un disturbo tanto grave da rendere impossibile sia che la contribuente intraprendesse l’atto richiesto sia che ella autorizzasse un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Ciò che certo non si può dire del qui ricorrente, il quale, come detto, ha prodotto solo un certificato di nascita che non può certo dimostrare la sua impossibilità di rispettare il termine per interporre reclamo. Già solo per questo motivo il ricorso merita respingimento.
2.7.
Nella fattispecie il reddito da attività dipendente di RI 1, valutato in fr. 80'000.–, è in linea con quello accertato per il periodo fiscale precedente (fr. 75'019.–), non potendosi certo un aumento di fr. 4'981.– considerare non plausibile. Il reddito da attività indipendente è invece stato valutato in fr 12'000.– a fronte del risultato negativo (fr. -35'000.–) accertato per il periodo fiscale 2014.
Ora, il reddito dell’attività indipendente corrisponde all’utile della __________ di cui il qui ricorrente è titolare. Sennonché la contabilità prodotta da RI 1 per la sua ditta individuale – oltre ad essere stata fornita assai tardivamente – è di dubbia attendibilità privata. Basti dire, a titolo d’esempio, che il valore dei macchinari è il medesimo indicato nella contabilità dell’anno precedente, nonostante il contribuente abbia proceduto a importanti ammortamenti. Fra i ricavi inserisce poi i redditi del lavoro e fra i costi spese private (p. es. locazione, imposte e tasse). Del resto anche nella decisione su reclamo per il periodo fiscale 2014 l’UT ha dovuto estrapolare dai rendiconti tutte le voci relative all’attività dipendente separandole da quelle di natura privata. Per il periodo fiscale 2015 l’UT ha dovuto procedere con una decisione per apprezzamento non potendosi basare sulla contabilità prodotta dal contribuente e non avendo egli fornito altre e sufficienti informazioni sui suoi redditi. Non sussistendo, come si è visto, validi motivi di revisione, la valutazione del reddito operata d’ufficio non può che essere confermata.
3. Le argomentazioni sollevate nel ricorso, e in particolare la dichiarata impossibilità nel sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167 LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
4. Per quanto attiene alla richiesta di RI 1 di valutare il danno finanziario da lui subito, la questione non può essere esaminata da questa Camera, cui unico compito era quello di decidere se sussistessero o meno gli estremi per una revisione. In merito al presunto danno – che il ricorrente calcola dapprima in fr. 18'299.95 (cfr. scritto del 2 agosto 2017) e poi addirittura in fr. 60'000.- (cfr. scritto dell’11 novembre 2017) – non si può comunque non constatare come lo stesso RI 1 avrebbe potuto evitare l’insorgere del danno se solo avesse presentato per tempo una dichiarazione d’imposta completa. Mal si vede come egli pretenda ora di ascrivere all’autorità fiscale la responsabilità per questo – presunto – danno da lui subito.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: