La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 21 dicembre 2018 contro la decisione del 14 novembre 2018 in materia di IC e IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                            A.  I coniugi RI 1 e __________, entrambi pensionati, abitano in una casa unifamiliare di cui al mappale no. __________ del RFD di __________, di proprietà esclusiva della moglie (cfr. il relativo estratto del RFD del Comune di __________; cfr. anche modulo 7, p. 12, della dichiarazione d’imposta 2016).

 

                                  Nella dichiarazione d’imposta 2016, i contribuenti hanno attribuito all’immobile in questione un valore locativo di fr. 15'760.–, con alcune osservazioni manoscritte (di cui si dirà in corso di motivazione).

 

                            B.  Notificando loro la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 17 gennaio 2018, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 22'000.– per l’IC e in fr. 27'600.– per l’IFD. L’autorità fiscale ha in particolare ridotto il valore locativo a fr. 15'000.– "tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona".

 

 

                            C.  RI 1 ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 16 febbraio 2018, ritenendo che il calcolo del reddito imponibile sia per l’IC, sia per l’IFD, sarebbe "da rifare perché risulta errato, in quanto non conforme alla verità", e ciò con riferimento al valore locativo commisurato dall’autorità fiscale in fr. 15'000.–. A suo avviso, detto reddito sarebbe inesistente, immaginario e fittizio, in quanto non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Ha inoltre censurato che nelle deduzioni non sia stata inserita la pigione annuale di complessivi fr. 12'600.–, versata a titolo di "affitto" per il "locale falegnameria" a __________, allegando copia delle polizze di versamento che riguardano l’anno 2017. Ha al proposito asserito che "così tutti gli anni, sino a quando non avrò trovato un falegname che ritira il tutto, sino ad allora io dovrò pagare l’affitto anche se da un po’ non produco più, per via dei problemi di salute, per la quale sarò costretto a subire, minimo 4 interventi chirurgici".

 

 

                            D.  L’RS 1, con decisione del 14 novembre 2018, ha respinto il reclamo con le seguenti motivazioni:

                                  Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2016, a motivo dell’imposto valore locativo per l’immobile di __________, e della mancata deduzione per l’affitto del laboratorio di falegnameria di __________, esaminato quanto presentato in sede di reclamo nonché la dichiarazione d’imposta inoltrata dal contribuente, constatato che la contestazione del valore locativo non è riferita all’importo tassato e che l’imposizione dello stesso è giustificata dall’art. 20 cpv. 1 let. b Legge tributaria, rispettivamente art. 21 cpv. 1 let. b Legge federale sull’imposta federale diretta; che l’affitto per il magazzino di __________ non è collegato a un reddito d’attività lucrativa, bensì come dichiarato dal contribuente "… viene usato per lavori privati per casa nostra!", il reclamo non può essere ammesso, e la decisione di prima istanza viene riconfermata.

 

 

                            E.  Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il fatto che al "reddito reale" di complessivi fr. 33'600.– sarebbe stato aggiunto un valore locativo di fr. 15'000.–, considerato come si tratterebbe in particolare di un falso reddito, di un’entrata irreale e inesistente, di denaro invisibile e non tangibile, mediante il quale non si potrebbe nemmeno acquistare una caramella. Evidenzia che "tale presunta entrata sfalsa tutto il calcolo dell’imponibile dando un risultato, che danneggia gravemente la mia situazione economica", in particolar modo con riferimento alla richiesta di sussidio per la Cassa malati e alla relativa deduzione dei premi. Lamenta inoltre (e ancora) la mancata deduzione dell’affitto annuale di fr. 12'600.– per il magazzino, che "dovrò continuare a pagare sino a quando non avrò trovato un giovane falegname che possa continuare la creatività con il mio laboratorio". Ritiene, in conclusione, che il valore locativo deve essere abolito, mentre che al locatario deve essere riconosciuta la deduzione del canone di locazione.

 

 

                             F.  Nelle proprie osservazioni del 2 gennaio 2019, l’RS 1 propone la reiezione del gravame. Rileva anzitutto che il valore locativo indicato dai contribuenti nella dichiarazione d’imposta è stato ridotto nella decisione di tassazione del 17 gennaio 2018. La mancata deduzione della pigione per i locali a __________, "nei quali il contribuente svolgeva l’attività di Falegname", sarebbe da ricondurre al fatto che "l’attività è conclusa, quindi l’affitto è considerato di natura privata". Ritiene di aver rispettato i principi sanciti dalla LT e dalla LIFD, osservando parimenti che, per quanto concerne l’IFD, l’imposta dovuta dai contribuenti ammonta a zero franchi.

 

 

                            G.  Con replica del 9 gennaio 2019, RI 1 espone in particolare le seguenti argomentazioni:

                                  … 1- I dati da me forniti: Il valore locativo non è conteggiato nel totale delle entrate, come potete constatare sulla nota delle entrate del 20.09.2017 allegata alla presente, inoltre il valore locativo è lo stesso, hanno semplicemente corretto anziché fr. 15'760. come da me erroneamente segnalato a parte (e non nella colonna delle entrate) lo hanno arrotondato a fr. 15'000. su tale nota delle entrate, è stato sottolineato due volte, che non è un reddito e non va aggiunto al totale delle entrate.                                                                        2.- Concerne "LA DED(D)UZIONE DELL’AFFITTO" del magazzino, la somma di fr. 12'600. annui, finché non si trova un acquirente, il costo dell’affitto dovrà essere dedotto per il semplice fatto che, quando sarà venduto, dovrò dichiarare l’importo incassato, sul(la) quale mi faranno pagare le tasse, se ora il costo dell’affitto non mi viene scalato, è logico che poi non dovrò dichiarare l’incasso della vendita. Anche se l’attività più che conclusa è sospesa per problemi di salute momentaneamente a prescindere, esiste un impianto di falegnameria per lavori artigianali, con vario materiale utile per chi ha la destrezza e la crea(t)tività, e soprattutto la voglia di fare.                                 PER CUI NON SI PUÒ PRETENDERE CHE SICCOME PER IL MOMENTO NON SI PRODUCE; SI PRENDE IL TUTTO E SI BUTTA NELLA DISCARICA? SAREBBE UNA PAZZIA!                                                                                                            3. - In quanto alla mia osservazione plus, ritengo richiamare l’attenzione ai signori tassatori che, se nel reddito imponibile complessivo di fr. 22'000. si deducono il valore locativo "-FALSO REDDITO-" IL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO DIVENTA FR. 7'000.. Da tale risultato, io potrò ricevere un maggiore aiuto per la riduzione di premio cassa malati __________ dandomi così la possibilità di ritornare a pagare un premio contenuto e più adeguato alle mie entrate, per pagare tutti i mesi il premio dovuto. …

 

 

Diritto

 

 

                             1.  Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

 

                                  L’RS 1, nella decisione qui impugnata, ha commisurato in zero franchi il debito dei contribuenti per l’imposta federale diretta. Sotto questo profilo il ricorso si rivela irricevibile, poiché il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – non è debitore di alcuna imposta per l’IFD per il periodo fiscale contro il quale si aggrava (2016). Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                  Per il fatto che i coniugi RI 1 e __________ ricevono asseritamente meno sussidi per la Cassa malati a causa dell’imposizione del valore locativo, va ricordato che il principio secondo cui gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato prevede un’eccezione per il caso in cui dalla tassazione risulta che non è dovuta alcuna imposta (cfr. p. es. la sentenza del TF n. 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 6.5. e giurisprudenza citata).

 

                                  Ne consegue che per l’imposta federale diretta il ricorso è irricevibile.

 

 

                             2.  Come visto, nella fattispecie in esame, il ricorrente (anche in rappresentanza della moglie), in primo luogo non contesta il calcolo del valore locativo della propria abitazione, bensì la sua imposizione. In secondo luogo, censura la mancata deduzione della pigione annuale versata per la locazione di un locale falegnameria/magazzino a __________.

 

 

                             3.  Quo all’imposizione del valore locativo

 

                                  3.1.

                                  Nella dichiarazione d’imposta dell’anno 2016, e meglio nella versione stampata elettronicamente il 28 dicembre 2017 alle ore 10:50, i coniugi RI 1 e __________ hanno indicato un valore locativo di fr. 15'760.– riguardo all’immobile di cui al mappale no. __________ del RFD di __________, da loro utilizzato come abitazione primaria e di cui è proprietaria la moglie (cfr. punto 5.1, p. 3; modulo 7, punto 3, p. 12). I contribuenti hanno inoltre inserito fr. 4'200.– quale reddito da attività indipendente accessoria del marito, fr. 16'476.– quale rendita AVS del marito, fr. 12'924.– quale rendita AVS della moglie, giungendo a un reddito complessivo di fr. 49'360.– (cfr. p. 3).

 

                                  Nel modulo 1 (dichiarazione d’imposta originale, da compilare a mano), i contribuenti hanno ricopiato i suddetti dati, ma accanto al valore locativo di fr. 15'760.– hanno aggiunto le seguenti note manoscritte: "falso reddito!", "Non può essere aggiunto come reddito! Perché non è un reddito!!". Come reddito totale hanno indicato fr. 33'600.– ("tot. Fr. 33'600.– "), anziché fr. 49'360.–, tralasciando il valore locativo della propria abitazione primaria. Nell’ulteriore documentazione allegata alla dichiarazione d’imposta 2016, i contribuenti hanno nuovamente rilevato che il valore locativo di fr. 15'760.– sarebbe un "falso reddito", "perché è un reddito fittizio e non reale!". Hanno altresì sostenuto che il valore locativo non poteva essere considerato come reddito, stante anche la definizione della parola "reddito" fotocopiata da un dizionario italiano (cfr., al proposito, foglio 1 del "20.09.2017" e foglio 5, entrambi annessi alla dichiarazione d’imposta 2016).

 

                                  Sia in sede di reclamo, sia in questa sede, RI 1 sostiene la medesima tesi: a suo dire, il valore locativo sarebbe qualificabile come un falso reddito, come un’entrata che in realtà non esiste e come denaro invisibile e intoccabile, da non calcolare nelle entrate complessive. L’aggiunta del valore locativo al reddito danneggerebbe inoltre la loro situazione finanziaria, specialmente riguardo ai sussidi percepiti per la Cassa malati e alla relativa deduzione dei premi.

 

                                  Di diverso avviso l’RS 1, secondo cui l’aggiunta del valore locativo al reddito complessivo degli insorgenti sarebbe conforme ai principi enunciati dalla LIFD e dalla LT. A ragione.

 

                                  3.2.

                                  Giusta l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD rispettivamente l’art. 7 cpv. 1 LAID in relazione con l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT, di ugual tenore, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

 

                                  A livello federale, dal 1° gennaio 1995, gli articoli 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 32 cpv. 2 e cpv. 4, 33 cpv. 1 lett. a e 34 lett. a e d LIFD costituiscono la base legale per l’imposizione del valore locativo dell’abitazione propria (la cosiddetta "Eigenmietwertbesteuerung"). Tali norme rispecchiano un solido principio dell’ordinamento fiscale secondo cui il valore locativo dell’immobile destinato all’uso personale è imponibile. Tale principio è anzitutto in stretta connessione con la facoltà di poter porre in deduzione gli interessi ipotecari e le spese di gestione e manutenzione ("Liegenschaftskosten"). L’imposizione del valore locativo dell’abitazione propria costituisce inoltre un corollario di un altrettanto solido principio, secondo il quale i canoni di locazione non sono deducibili, in quanto sono inglobati nei costi della vita privata, un ambito fiscalmente irrilevante (Locher, Beiträge zur Methodik und zum System des schweizerischen Steuerrechts, Berna 2014, p. 334 e 335).

                                  L’imposizione del valore locativo dell’immobile destinato all’uso personale trova applicazione anche a livello cantonale, in virtù della LAID e delle norme cantonali (Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 16 ad art. 21 LIFD, p. 545).

 

                                  3.3.

                                  Il Tribunale federale ha già più volte stabilito che il valore locativo dell’immobile destinato all’uso personale non rappresenta un introito fittizio, bensì un reddito reale in natura (decisione TF n. 2C_5/2007 del 21 giugno 2007 consid. 2.3; decisione TF n. A.254/1996 del 13 febbraio 1998 consid. 2b, in ASA 67, p. 713; decisione TF n. 2A.126/1992 del 19 febbraio 1993 consid. 2a, in ASA 63, p. 157 e riferimenti).

                                  In una recente decisione del 12 gennaio 2017 (n. 2C_519/2015 che corrisponde alla DTF 143 I 137), l’Alta Corte ha altresì evidenziato e confermato che l’imposizione del valore locativo dell’abitazione propria si fonda sul principio dell’uguaglianza fiscale, come sancito dagli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. Secondo le disposizioni legali in vigore in Svizzera, le persone che abitano in un immobile di loro proprietà possono dedurre una considerevole parte delle spese ivi connesse (interessi ipotecari, spese di mantenimento, ecc.). Una simile deduzione non viene però concessa ai locatari nonostante questi ultimi debbano versare una pigione per l’ente locato, sobbarcandosi delle spese rispettivamente partecipando al finanziamento (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 123 II 9 consid. 3; DTF 112 Ia 240 consid. 3c). Senza l’imposizione del valore locativo dell’abitazione propria, l’inquilino avente le stesse entrate e deduzioni, verrebbe tassato con un reddito fiscale maggiore rispetto a una persona che vive in un immobile di sua proprietà (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 131 I 377 consid. 2.1.). L’abolizione integrale e indistinta dell’imposizione del valore locativo senza provvedimenti compensativi avvantaggerebbe in modo tale i proprietari che vivono in un immobile di loro proprietà rispetto ad altri contribuenti con la stessa capacità finanziaria da non essere più compatibile con gli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (DTF 143 I 137 consid. 3.2.; DTF 131 I 377 consid. 2.1.; DTF 124 I 145 consid. 4a; DTF 123 II 9 consid. 3; DTF 112 Ia 240 consid. 5a).

 

                                  3.4.

                                  Come visto, il valore locativo di un immobile destinato all’uso personale – nel caso in esame la casa unifamiliare di cui al mappale no. __________ del RFD di __________ di proprietà della moglie e utilizzata dai contribuenti come abitazione primaria – è imponibile e si fonda su una base legale, sia a livello federale, sia a livello cantonale, in particolare sugli art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID in relazione con l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT, così come sul principio dell’uguaglianza fiscale (art. 8 cpv. 1 e 127 Cost.), come peraltro confermato recentemente dall’Alta Corte.

                                  Va inoltre tenuto presente che, come detto, secondo il Tribunale federale il valore locativo rappresenta un reddito reale in natura, e non un introito fittizio.

                                  In queste circostanze, l’imposizione del valore locativo dell’abitazione in questione da parte dell’RS 1 è giuridicamente corretta e condivisibile, e ciò indipendentemente dalla situazione finanziaria dei contribuenti. Ne discende che l’argomentazione di RI 1 secondo cui l’imposizione del valore locativo rappresenterebbe in particolare un falso reddito, un’entrata irreale/inesistente è e resta un’affermazione di parte. La sua richiesta di non imporre il valore locativo non può dunque essere accolta.

 

 

                             4.  Quo alla censura della mancata deduzione della pigione annuale

 

                                  4.1.

                                  L’insorgente lamenta dipoi la mancata deduzione della pigione annuale dell’ammontare di fr. 12'600.– per la locazione di un magazzino/locale falegnameria.

                                  Dalla dichiarazione d’imposta 2016, non emerge alcuna richiesta di deduzione per la pigione annuale versata per un ente locato dell’ammontare di fr. 12'600.–. Nella documentazione ivi annessa i contribuenti hanno prodotto una lista delle spese generali, da cui risulta l’importo complessivo di fr. 12'600.–, suddiviso in dodici rate mensili di fr. 1'050.– cadauna per "__________" e la seguente spiegazione: "Fino a quando non sarò riuscito a vendere l’attrezzatura, macchinari e materiali; l’affitto del magazzino, è da considerare un costo per deposito falegnameria anche se viene usato per lavori privati per casa nostra! Ognitanto!".

                                  Nella decisione di tassazione del 17 gennaio 2018, tale somma non è stata presa in considerazione dall’autorità fiscale, proprio perché non è stata postulata in deduzione nella dichiarazione d’imposta. In sede di reclamo, RI 1 lamenta che detto importo non è stato posto in deduzione dall’autorità fiscale, sostenendo in particolare che egli è costretto a versare detta somma quale pigione per la locazione del "locale falegnameria" fino a quando non avrà "trovato un falegname che ritira il tutto", nonostante egli da un po’ di tempo e per motivi di salute, non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa ("anche se da un po’ non produco più").

                                  Nella decisione qui impugnata, l’RS 1 ha negato la postulata deduzione, considerato come il versamento di tale importo a titolo di locazione per il magazzino di __________ non sarebbe in connessione con un reddito di attività lucrativa, stante che "viene usato per lavori privati per casa nostra!". L’autorità fiscale evidenzia che RI 1 ha svolto, in passato, la sua attività professionale di falegname presso locali da lui affittati a __________. Ha tuttavia negato la deduzione del suddetto importo, considerato come detta attività sarebbe terminata e di conseguenza "l’affitto è considerato di natura privata".

                                  Il ricorrente sostiene di vedersi costretto "a pagare sino a quando non avrò trovato un giovane falegname che possa continuare la creatività con il mio laboratorio…".

 

                                  4.2.

                                  In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (art. 27 cpv. 1 LIFD; art. 10 cpv. 1 LAID; art. 26 cpv. 1 LT). Fra le spese per il conseguimento del reddito deducibili rientrano anche le spese per la locazione, nella misura in cui si tratti di spese aziendali e professionali giustificate (cfr. p. es. la sentenza del TF n. 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.2).

                                  Se si tratti di una spesa giustificata fiscalmente è una questione che deve essere verificata nel singolo caso. Delle spese si considerano giustificate commercialmente, quando economicamente presentano una relazione diretta e immediata (organica) con il reddito conseguito (sentenza del TF n. 2C_374/2014 cit., consid. 2.2.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

 

                                  4.3.

                                  Questa Corte – alla luce di quanto sopra esposto – non può far altro che confermare la tesi sostenuta dall’autorità fiscale.

                                  È pacifico e incontestato che RI 1 abbia cessato la propria attività lavorativa di falegname. Di conseguenza, il canone di locazione annuale di fr. 12'600.– da lui versato per il magazzino di __________ non può avere alcun legame con un reddito da attività lucrativa. Lo stesso ricorrente riconosce di utilizzare (a volte) il magazzino a scopi privati.

                                  Neppure il fatto che RI 1 sia apparentemente alla ricerca di un potenziale acquirente per "un impianto di falegnameria per lavori artigianali, con vario materiale utile per chi ha la destrezza e la creat(t)ività, e soprattutto la voglia di fare" può giustificare la deduzione del canone di locazione in questione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 2 LIFD; art. 17 cpv. 2 LT). Avendo cessato l’attività lucrativa indipendente, non si vede come l’insorgente possa ancora avere beni commerciali. In ogni caso, non ha dichiarato alcun attivo commerciale ma unicamente beni privati. In queste circostanze, si deve ritenere che eventuali beni, ancora depositati nel magazzino preso in locazione, rientrino nella sua sostanza privata.

 

 

                             5.  Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Il gravame è irricevibile per l’IFD ed è respinto per l’IC. La tassa di giustizia e le spese processuali, contenute al minimo stante la sua situazione finanziaria, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  1.1. Il ricorso in materia di IFD è irricevibile.

                                  1.2. Il ricorso in materia di IC è respinto.

 

                             2.  Le spese processuali consistenti:

                                  a. nella tassa di giustizia di                           fr.   100.–

                                  b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     80.–

                                  per un totale di                                             fr.   180.–

                                  sono a carico del ricorrente.

 

                             3.  Contro il presen          Copia per conoscenza:

                                  - municipio di

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                La segretaria: