Incarto n.
80.2018.30

Lugano

16 maggio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello­

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretario

Filippo Pfister, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 16 febbraio 2018 contro la decisione del 19 febbraio 2018 in materia di imposte alla fonte 2008-2012.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nell’ambito di una verifica avvenuta il 30 ottobre 2013 presso i RI 1 a __________, l’ispettora­to fiscale rilevava alcune irregolarità sulla trattenuta delle imposte alla fonte. Il rapporto di revisione, datato 15 novembre 2013, evidenziava che i termini per i conteggi annuali e per i riversamenti delle imposte non erano sempre stati rispettati, che il questionario per i dipendenti coniugati non era sempre stato allestito correttamente e che le retribuzioni per gli anni dal 2008 al 2012 erano errate. In particolare l’ispettore rilevava errori nel calcolo a conguaglio, nella determinazione dei redditi determinanti, nella notifica e imposizione degli assegni famigliari, nonché nella ricostruzione dei redditi netti e lordi.

 

 

                                  B.   Sulla scorta del succitato rapporto di revisione dell’ispettorato del 15 novembre 2013 (inc. n. __________), con decisione di medesima data, l’Ufficio delle imposte alla fonte disponeva nei confronti dei RI 1 una ripresa a favore del fisco pari a fr. 13'221.– a titolo di pagamento per gli arretrati d’imposta alla fonte ed interessi di ritardo per il per i periodi fiscali 2008-2012.

 

 

                                  C.   I RI 1, rappresentati da __________, impugnavano la suddetta decisione con scritto del 10 dicembre 2013, postulandone l’annullamento. Essi contestavano in particolare il calcolo applicato per l’annualizzazione del reddito ai fini del calcolo dell’aliquota. Richiamando la Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio in vigore per il periodo fiscale 2010, sostenevano che per il calcolo del reddito determinante occorresse procedere dividendo il salario versato per il numero di giorni effettivi e moltiplicandolo poi per 240 e non per 360. Essi asserivano altresì che questo calcolo su 240 giorni, gli sarebbe stato indicato, in passato, da medesimo ispettorato.

                                         I RI 1 sostenevano che ci fossero due metodi per calcolare il reddito imponibile: il primo consistente nel suddividere il reddito imponibile per il numero di giorni di lavoro e moltiplicarlo poi per 240, in considerazione del fatto che i giorni lavorativi annui non possano essere 360; il secondo consistente invece nel calcolare, oltre ai giorni lavorativi, anche le ore di lavoro supplementare nonché i giorni liberi e di vacanza a cui avrebbero avuto diritto i lavoratori che hanno lavorato ininterrottamente all’alpe, suddividendo poi il reddito per il risultato così ottenuto e moltiplicandolo infine per 360.

 

 

                                  D.   Con decisione del 19 gennaio 2018, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo respingeva il surriferito gravame. L’autorità fiscale, richiamando gli art. 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT, riteneva che il reddito dovesse forzatamente essere riportato su base annua dividendolo per il periodo lavorativo e moltiplicandolo per 360, ritenuto che la retribuzione giornaliera sarebbe già stata comprensiva di vacanze e che non sarebbero stati previsti giorni festivi non lavorativi.

 

                                 E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1, chiedono di annullare la decisione avversata riproponendo le argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Essi chiedono inoltre che venga attestata la denegata giustizia dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra il reclamo e la decisione su reclamo.

 

 

                                  F.   Con le proprie osservazioni del 16 marzo 2018, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo postula la reiezione del gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni 2008-2012. A suo giudizio sarebbe possibile annualizzare il reddito moltiplicando il reddito giornaliero per 240 solo qualora il rapporto di lavoro preveda un impiego mensile di 20 giorni, mentre nei casi oggetto del gravame, corrispondendo i giorni di lavoro al numero dei giorni del mese, occorrerebbe moltiplicare per 360. A mente dell’autorità fiscale non sarebbe sostenibile neppure la seconda opzione di calcolo proposta dai ricorrenti in quanto eventuali giorni relativi a vacanze e a altri festivi non goduti ma pagati, non sono da considerare quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro.

                                         L’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo nega inoltre di aver mai detto al segretario dei RI 1 che per il calcolo del reddito determinante occorre dividere il salario per il numero di giorni lavorativi e moltiplicare per 240, e sostiene che già in un rapporto di revisione del 2002 aveva chiaramente indicato che l’aliquota va stabilita tenendo conto di un salario corrispondente a un’attivi­tà annua completa di 360 giorni.

                                         In merito alla denegata giustizia, l’autorità fiscale osserva di aver avuto dei contatti telefonici con l’allora rappresentante dei RI 1, signora __________, e di non avere ricevuto alcuna sollecitazione nel periodo trascorso tra l’inoltro del reclamo e la sua evasione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il ricorso in esame, gli insorgenti lamentano un diniego di giustizia, per il fatto che l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha emanato la decisione su reclamo oltre quattro anni dopo la ricezione del reclamo presentato dai RI 1.

 

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l’altro violata se un’autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n. 2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2).

                                         Secondo la giurisprudenza, spetta all’amministrato, in base al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), di intraprendere quanto in suo potere affinché l’autorità si attivi, o invitandola ad accelerare la procedura o interponendo, se necessario, un ricorso per denegata giustizia; sarebbe infatti in contrasto con tale principio che un amministrato potesse validamente sollevare tale censura davanti all’autorità di ricorso, quando non ha intrapreso alcun passo dinanzi all’autorità precedente, per rimediare a tale situazione. Inoltre, una volta che l’autorità ha deciso, l’amministrato perde ogni interesse giuridico a far constatare un eventuale ritardo nella decisione (cfr. p. es. la sentenza 2C_1080/2016 del 18.12.2017 consid. 7.2 con riferimenti).

 

                                         1.3.

                                         Nelle circostanze concrete, anche volendo ammettere che l’autorità di tassazione abbia necessitato di un certo tempo per intraprendere i necessari controlli e approfondimenti nonché per prendere contatto con il contribuente, come sostiene di aver fatto, tuttavia è discutibile che ciò giustifichi una durata della procedura superiore ai quattro anni. I ricorrenti hanno peraltro sollevato la questione solo dopo aver ricevuto la decisione su reclamo e non risulta, né gli insorgenti medesimi lo sostengono, che essi abbiano sollecitato la trattazione del reclamo presso l’autorità fiscale. Non si comprende pertanto quale interesse abbiano ancora i ricorrenti a far constatare un eventuale ritardo nella decisione, dopo che la stessa è stata adottata.

                                         Su questo aspetto, il ricorso non merita quindi accoglimento.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

                                         L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 33 LAID, la ritenuta d’imposta è fissata in base alle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali (cpv. 1). Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la ritenuta d’imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo (cpv. 2). Le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfetariamente (cpv. 3).

                                         In sintonia con tale normativa, l’art. 86 cpv. 1 LIFD prevede che la tariffa tenga conto di importi forfetari per le spese professionali (art. 26 LIFD) e i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36 LIFD). Analogamente, l’art. 107 cpv. 1 LT dispone che le aliquote d’imposta alla fonte tengano conto, in forma forfetaria delle spese professionali (art. 25 LT) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g LT), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a LT). L’allestimento delle aliquote è di competenza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni per l’imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD) e del Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).

 

                                         2.3.

                                         Sebbene il diritto svizzero dell’imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell’imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell’imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell’imposizione alla fonte vengono tuttavia presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell’imposizione, vengono valutate soltanto in misura limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall’altro, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all’imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt’al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell’imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 42 ad introduzione agli articoli 83-101 LIFD, p. 1776; Pedroli, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 83-101 LIFD).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie non viene contestato il principio dell’annualizza­zione dei redditi da lavoro quanto piuttosto il metodo di calcolo da applicarsi.

                                         Come esposto in narrativa, l’autorità fiscale, nel procedere al calcolo dell’imposta alla fonte del ricorrente, considerato che i rapporti di lavoro che legavano il personale impiegato all’alpe con i RI 1 non prevedeva un impiego mensile per i canonici 20 giorni bensì per un numero di giorni corrispondenti a quelli del mese, ha riportato il salario percepito a 360 giorni con il seguente calcolo:

                                         (retribuzione percepita) / (giorni di lavoro) x 360.

                                         Gli insorgenti, richiamandosi alla Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, sostengono che il calcolo andasse fatto riportando il salario a 240 giorni, essendo gli alpigiani impiegati titolari di un permesso L. In alternativa, i RI 1 ritengono che si dovrebbe procedere ricalcolando i giorni effettivi di lavoro – assommando quindi ai giorni registrati le ore di lavoro supplementari, le giornate libere e le vacanze non percepite – e riportando poi la retribuzione giornaliera a 360 giorni.

 

                                         3.2.

                                         Siccome l’imposta alla fonte sul reddito delle persone fisiche costituisce un onere fiscale definitivo per i redditi dell’attività lucrativa dipendente, il principio di uguaglianza esige che l’onere fiscale degli stranieri, che non hanno un permesso di domicilio, non differisca in modo importante da quello dei contribuenti imposti secondo la procedura ordinaria. L’imposta trattenuta alla fonte sul salario dei lavoratori stranieri è sempre progressiva, ad eccezione tuttavia dei redditi di poca importanza (tariffa D concernente in particolare i redditi accessori) (cfr. Pedroli, op. cit., n. 3 ad art. 85 con riferimenti).

                                         Le aliquote d’imposta annuali sono adatte ad un contribuente che esercita in Svizzera un’attività lucrativa principale durante tutto l’anno. Una simile struttura di aliquota non si addice tuttavia a tutti i casi, soprattutto alle attività accessorie, poiché condurrebbe a errori e complicazioni a causa delle difficoltà di calcolo per i datori di lavoro; un’imposizione conforme di tali prestazioni implicherebbe che siano presi in considerazione gli altri redditi o, nel caso di una prestazione unica, una conversione della progressione su un reddito annuale, cosa difficile da realizzare e che non si può pretendere che faccia un datore di lavoro. Per le piccole attività accessorie, è dunque stata prevista una tariffa speciale, sotto forma di un’aliquota proporzionale (Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, Réglementation cantonale harmonisée en matière d’impôt à la source, Berna 1994, p, 133).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         L’art. 1 cpv. 1 OIFo, nella versione in vigore fino alla fine del 2013, prevede che la ritenuta d’imposta alla fonte fosse operata sulla base di una delle seguenti tariffe:

·     tariffa A per contribuenti soli;

·     tariffa B per contribuenti coniugati e persone ad essi parificate;

·     tariffa C per coniugi esercitanti entrambi un’attività lucrativa principale in Svizzera;

·     tariffa D per contribuenti che esercitano un’attività accessoria.

                                         L’art. 1 cpv. 3 seconda frase OIFo dispone che, per la determinazione dell’aliquota, i proventi periodici siano calcolati su un anno.

 

                                         3.3.2.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività (continuativa) a tempo pieno (durante un periodo limitato di tempo) o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

                                         Il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale. È infatti, evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

                                         In un altro caso, relativo ad un dipendente del Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Corte ha stabilito che l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in re P., in RDAT II-2001 n. 6t).

                                         Dunque, quando un contribuente, assoggettato all’imposta alla fonte, esercita un’attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, si giustifica l’annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l’anno civile. In quest’ultimo caso, infatti, l’annualizzazione comporterebbe l’applicazione di un’aliquota calcolata includendo un reddito “virtuale”, che avrebbe cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno.

                                         In una decisione più recente, questa Corte ha stabilito che, per stabilire la ritenuta d’imposta alla fonte di un lavoratore frontaliere, non si giustifica l’annualizzazione del suo reddito del lavoro, conseguito quale lavoratore interinale per 265 giorni. L’esistenza, fra un periodo e l’altro, di settimane intere senza lavoro indica infatti che non ha avuto uno stipendio durante i periodi in cui l’agenzia non lo ha collocato (sentenza CDT n. 80.2016.260 del 20.3.2017).

 

                                         3.3.3.

                                         Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UIF ha menzionato anche le disposizioni che concernono le basi temporali dell’imposta sul reddito, quando viene applicata la procedura di tassazione ordinaria.

                                         Secondo gli articoli 209 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT, per periodo fiscale si intende l’anno civile. Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota di imposta si determina tuttavia in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT).

                                         Se un reddito ha influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva) durante l’intero periodo di assoggettamento, questo reddito ha carattere periodico; se, per contro, ha influenzato la situazione economica del contribuente solo durante una parte del periodo di assoggettamento, si deve considerare non periodico (Bugnon, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913).

                                         Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico (König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003).

 

                                         3.4.

                                         Nel caso in esame, agli atti non sono reperibili i contratti di lavoro stipulati con i dipendenti dei RI 1. Secondo le spiegazioni fornite nel ricorso, peraltro basate a loro volta sullo scritto del dottor __________, vicepresidente della Società Ticinese di Economia Alpestre (STEA), i contratti con il personale assunto durante la stagione alpestre sarebbero stipulati ancora in forma orale e il salario sarebbe definito in un importo fisso per ogni giorno lavorativo. In considerazione delle particolari condizioni di lavoro, segnatamente della settimana lavorativa di sette giorni, il salario terrebbe conto delle ore supplementari, dei giorni di libero e delle vacanze.

                                         Gli insorgenti ritengono pertanto che debba trovare applicazione quanto previsto dalla Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni, concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, secondo cui l’annualizzazione del reddito avviene riportando il salario su 240 giorni lavorativi. L’RS 1 contesta tale tesi, argomentando che l’annualizzazione sulla base di 240 giorni si fonderebbe sul presupposto che il salario sia giornaliero, ossia stabilito per ogni singola giornata lavorativa, e che il rapporto di lavoro preveda un impiego mensile per i canonici 20 giorni al mese. La cifra di 240 giorni è stabilita infatti moltiplicando il numero di giorni di lavoro mensili ipotetici (20) per il numero di mesi in un anno (12). Nella fattispecie invece l’impiego mensile supererebbe abbondantemente i 20 giorni ed equivarrebbe anzi al numero dei giorni del mese medesimo. L’applicazione del metodo di calcolo auspicato dai ricorrenti avrebbe come conseguenza quella di parificare fiscalmente l’attività dei loro dipendenti per 30 o 31 giorni al mese a quella di un lavoratore con la medesima retribuzione giornaliera impiegato però per soli 20 giorni mensili.

 

                                         3.5.

                                         Le obiezioni dell’autorità fiscale non possono essere condivise.

                                         In primo luogo, non si comprende per quale ragione l’Ufficio imposte alla fonte ritenga determinante il numero di giorni di lavoro mensili. Come ricordato, le aliquote d’imposta annuali sono configurate in base al presupposto che il contribuente eserciti in Svizzera un’attività lucrativa principale durante tutto l’anno (v. supra, consid. 3.2). Il reddito determinante per l’aliquota deve di conseguenza essere stabilito in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. Il criterio su cui si fonda il calcolo proposto dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni potrebbe giustificarsi se l’imposta fosse calcolata per ogni singolo mese di lavoro anziché per l’intero anno.

                                         In secondo luogo, non si vede perché sia esclusa l’applicazione del criterio di calcolo proposto dalla Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni. Secondo il fisco cantonale, l’annualizzazione del reddito giornaliero, sulla base di 240 giorni lavorativi, sarebbe giustificata solo “per quei casi in cui il reddito è stato percepito per i canonici 20 giorni mensili” e non anche “per i casi come quello in esame in cui il reddito giornaliero è elargito per ogni giorno del mese”, laddove invece si dovrebbe “riportare il reddito a 12 mesi (o a 360 giorni)”. Seguendo questa impostazione, dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento differente due lavoratori pagati con stipendio giornaliero, a dipendenza del momento in cui godono delle vacanze e dei giorni liberi. Il dipendente che prende i giorni liberi ogni settimana avrebbe diritto al calcolo dell’imposta sulla base di 240 giorni lavorativi, mentre quello che prolunga il periodo di lavoro per poi godere dei giorni liberi in un momento successivo dovrebbe essere imposto con l’aliquota calcolata su 360 giorni di lavoro.

                                         Mentre, nel caso in cui lo stipendio è mensile, lo stesso comprende anche il tempo libero e i giorni festivi, nel caso in cui il dipendente viene invece retribuito a ore o a giorni, vengono considerati solo i giorni o le ore effettivi (cfr. p. es. Riemer-Kafka/Krenger, Arbeitsrecht – Kommentierte Tafeln, Berna 2012, p. 53). In presenza di una retribuzione giornaliera, si deve pertanto tener conto del fatto che il dipendente avrà giorni liberi e vacanze, nei quali non percepirà uno stipendio. Questa particolarità giustifica che il calcolo del reddito annuale, sulla cui base stabilire l’aliquota, avvenga considerando non 360 ma solo 240 giorni lavorativi.

                                         Venendo al calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso si propone l’esempio di un dipendente che ha lavorato per 90 giorni (dal 13.6.2012 al 10.9.2012), conseguendo un reddito lordo (compresi vitto e alloggio) di fr. 29'279.– e ha ritenuto in tal modo che il reddito determinante per l’aliquota corrispondesse a fr. 117'116.– (29'279 : 90 x 360). Ora, il lavoratore in questione ha percepito uno stipendio giornaliero di fr. 325.30 (29'279 : 90). Il calcolo dell’RS 1 presuppone che il dipendente in discussione possa lavorare per ben 360 giorni all’anno, senza giorni liberi e senza vacanze.

                                         La particolarità del caso degli insorgenti sta nel fatto che, come spiegato nel ricorso, il lavoro all’alpe si svolge sette giorni alla settimana. Lo stipendio concordato fra le parti “tiene dunque conto delle ore supplementari, dei giorni di libero e delle vacanze a cui il personale avrebbe diritto” (cfr. la lettera dell’8.12.2013 del dottor __________ alla RI 1). Il fatto che i lavoratori rinuncino a godere dei giorni liberi che gli spettano, nell’interesse dello svolgimento dei lavori sugli alpeggi, non implica certamente che essi lavorino 360 giorni all’anno.

                                         Per analogia, può anche essere menzionata una sentenza del Tribunale federale, nella quale si trattava di determinare il guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita spettante ad un operaio che si era infortunato lavorando su un alpeggio. Il lavoratore in questione percepiva un salario giornaliero di 130 franchi al giorno, cui si aggiungevano vitto e alloggio. La Suprema Corte ha commisurato in 163 franchi al giorno il guadagno assicurato e in fr. 43'032.– il guadagno assicurato annuale. Il calcolo si è basato sul presupposto che il lavoro aveva una durata settimanale di 50 ore, ripartite sul cinque giorni e mezzo, per 48 settimane (163 x 5,5 x 48). Il Tribunale federale ha così respinto il ricorso dell’assicurato, che chiedeva in particolar modo che il guadagno assicurato fosse calcolato moltiplicando il suo salario giornaliero per 365 giorni, siccome il suo lavoro non prevedeva giorni liberi (cfr. la sentenza 8C_716/2015 del 13.6.2016 consid. 5).

 

                                         3.6.

                                         Tornando alla fattispecie in esame, i ricorrenti hanno proceduto all’annualizzazione del reddito dei loro dipendenti moltiplicando lo stipendio lordo per 240 giorni lavorativi. Tale modalità di calcolo si rivela conforme al diritto applicabile e alle modalità di calcolo della retribuzione. Per le ragioni poc’anzi esposte, non si giustifica per contro il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale nella decisione impugnata, che ha considerato 360 giorni lavorativi.

                                         Il ricorso deve pertanto essere accolto.

                                         Per quanto concerne il calcolo dei pagamenti arretrati e degli interessi, gli atti sono rinviati all’RS 1. L’esito del ricorso non consente infatti di annullare del tutto le decisioni contestate, per il fatto che le stesse prevedevano anche altre rettifiche, di minore importanza. L’autorità di tassazione procederà ad un nuovo calcolo.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, può essere lasciata aperta la questione della violazione del principio della buona fede, lamentata dai ricorrenti, secondo i quali, in occasione di una precedente revisione da parte del medesimo Ispettorato, all’allora segretario dei RI 1, __________, era stato spiegato che per calcolare il reddito occorreva dividere il salario versato per il numero di giorni lavorativi effettivi e moltiplicare per 240.

 

 

                                   5.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 gennaio 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1, perché proceda ad un nuovo calcolo delle rettifiche della ritenuta d’imposta alla fonte, mantenendo l’annualizzazione del reddito sulla base di 240 giorni lavorativi all’anno.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: