Incarti n.
80.2018.38

80.2018.39

Lugano

5 settembre 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 23 febbraio 2018 contro le decisioni del 25.1.2018 in materia di IC/IFD 2011-2012.

 

 

 

Fatti

 

 

A.    La RI 1RI 1 (già __________, __________, __________), iscritta a registro di commercio dal 28.4.2008 aveva come scopo, sino al 18.6.2012, la gestione patrimoniale e la consulenza finanziaria per clientela di ogni tipo, nonché ogni altra attività atta a perseguire lo scopo sociale. Dal 18.6.2012 in poi, scopo della società è divenuta l’analisi e la ricerca finanziaria, la consulenza e i servizi finanziari anche relativi a risk management e compliance e ogni altra prestazione di servizi, essendo esclusa ogni attività di gestione patrimoniale per conto terzi. La società può acquisire beni mobili e immobili in Svizzera e all’estero e aprire succursali in Svizzera e all’estero (www.zefix.ch, sito consultato il 31.7.2019).

 

 

                                  B.   LaRI 1, il 9.5.2008 aveva presentato all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) un’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione come gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 13 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31). La RI 1 era stata costituita “(…) con lo scopo di richiedere tale autorizzazione e dedicarsi all’attività di gestione di investimenti collettivi di capitale. I piani della società prevedevano che RI 1 avrebbe dovuto assumere la gestione di Motus SICAV e, in un secondo momento, occuparsi anche della gestione patrimoniale della clientela individuale” (decisione FINMA 7.6.2012 in re __________ e RI 1, pag. 7). Con decisione provvisionale del 28.7.2011 gli avvocati __________ e __________ sono stati incaricati dell’inchiesta ai sensi dell’art. 36 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) con il compito di svolgere delle verifiche a proposito del perimetro di consolidamento del __________ e dell’attività svolta (decisione FINMA, pag. 9). Con decisione del 7.6.2012 la FINMA ha stabilito come RI 1 non avesse fornito la garanzia di un’attività irreprensibile e ha imposto il divieto di svolgere attività soggette all’obbligo di autorizzazione. Per quanto concerne la __________ è stata inoltre sancita la sua immediata liquidazione.

 

 

                                  C.   a. Periodo fiscale 2011

                                         Per il periodo fiscale 2011 la RI 1 presentava la propria dichiarazione fiscale il 24/25.9.2012 facendo valere una perdita di fr. – 174'500.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 600’000.-.

 

                                         b. Periodo fiscale 2012                                            

                                         Per il periodo fiscale 2012 la RI 1 presentava la propria dichiarazione fiscale il 24/30.9.2013 facendo valere una perdita d’esercizio di fr. – 388'443.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 600'000.-.        

 

 

                                  D.   L’UTPG dava mandato all’Ispettorato fiscale di eseguire una verifica di RI 1 per i periodi fiscali 2011 e 2012. L’Ufficio preposto consegnava il proprio rapporto in data 11.2.2015.

 

 

                                  E.   a. Periodo fiscale 2011

                                         Con decisione dell’11.6.2015 l’autorità fiscale accertava l’utile imponibile complessivo in fr. 3'388'200.- sia per l’IC che per l’IFD ed il capitale imponibile in fr. 600'000.-.                                                      

                                         In particolare, per rapporto ai dati dichiarati, l’UTPG, basandosi sulla verifica da parte dell’Ispettorato fiscale modificava come segue gli elementi imponibili della contribuente:

 

Risultato d’esercizio

- 174'500

+

Ammortamenti non ammessi

 

 

Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali

44'050

+

Costi non ammessi

 

 

Contributo a __________ (__________)

3'000

+

Distribuzioni dissimulate di utile e prestazioni a prezzi di favore 

 

 

Cifra d’affari insufficiente per gestione patrimoniale

3'388'089

 

Cifra d’affari insufficiente per risk management e altri servizi

97'500

 

Quota privata dei veicoli privati utilizzati da __________

9'368

 

Quota privata dei veicoli privati utilizzati da __________

5'754

 

Quota privata dei telefoni aziendali

15'000

 

Risultato imponibile

3'388'261

                                         Da ultimo, nella decisione veniva indicato che la posizione a bilancio relativa alle “immobilizzazioni immateriali” comprendeva l’importo di fr. 117'615.-, che sarebbero in realtà onorari fatturati dallo Studio legale e notarile __________ che non sarebbero di competenza di __________ in liquidazione, bensì di __________. Motivo per cui non veniva ammesso l’ammortamento di fr. 44'050.- contabilizzato su tale posizione. Sull’importo residuo di fr. 73'565.- veniva costituita una riserva negativa tassata, la quale avrebbe comportato il mancato riconoscimento degli ammortamenti futuri.

 

                                         b. Periodo fiscale 2012

                                         Sulla base della verifica dell’Ispettorato fiscale, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr. 985'968.- ed un capitale imponibile di fr. 600'000.-. In particolare l’autorità resistente modificava come segue i dati imponibili della ricorrente:

 

Risultato d’esercizio

- 388’443

+

Ammortamenti non ammessi

 

 

Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali

73’565

+

Distribuzioni dissimulate di utile e prestazioni a prezzi di favore 

 

 

Cifra d’affari insufficiente per gestione patrimoniale

1'173'224

 

Cifra d’affari insufficiente per risk management e altri servizi

97'500

 

Quota privata dei veicoli privati utilizzati da __________

9'368

 

Quota privata dei veicoli privati utilizzati da __________

5'754

 

Quota privata dei telefoni aziendali

15'000

 

Risultato imponibile

985'968

 

 

                                  F.   a. Periodo fiscale 2011                                     

                                         Con reclamo 16/17.6.2015, la RI 1RI 1, rappresentata da __________ (liquidatrice), contestava le riprese nell’utile operate da parte dell’autorità fiscale. In particolare, per quanto atteneva alla “cifra d’affari insufficiente per gestione patrimoniale”, la contribuente indicava che la motivazione, oltre ad essere “scarna”, non suffragata da altre spiegazioni, era riferita ad un’attività che la società non aveva mai svolto. In merito alla “cifra d’affari insufficiente per risk management e altri servizi”, per fr. 97'500.-, la reclamante precisava che la società aveva negoziato a valori di mercato i contratti con terze parti per i servizi di risk management e di consulenza svolti. Nella decisione non veniva per il resto spesa una parola in merito a tale modifica. RI 1 contestava anche il fatto di aver assunto costi di pertinenza di __________, sostenendo che tale affermazione, sulla base delle informazioni in possesso alla liquidatrice, non appariva corretta. __________ avrebbe fornito prestazioni sia per RI 1 sia per __________, che si erano divise i costi, nella misura comunicata dallo studio legale citato, incaricato dalla FINMA. Da ultimo contestati erano pure altri costi non ammessi e/o distribuzioni dissimulate di utili (e meglio prestazioni a prezzi di favore) per un totale di fr. 33'122.-.

 

                                         b. Periodo fiscale 2012

                                         Con reclamo 23/24.6.2015 la RI 1RI 1, sempre rappresentata dalla liquidatrice RA 1, contestava pure la notifica di tassazione per il 2012, ponendo l’accento sulla ripresa di fr. 1'173'224.- in relazione alla “cifra d’affari insufficiente per gestione patrimoniale”, nonché di fr. 97'500.- relativi al reintegro ritenuto a causa di una “cifra d’affari insufficiente per risk management e altri servizi”. Analogamente al reclamo presentato per il periodo fiscale 2011, contestava di aver assunto dei costi di pertinenza di __________. Da ultimo venivano censurati i costi non ammessi e/o distribuzioni dissimulate di utili (e meglio prestazioni a prezzi di favore) per un totale di fr. 30'122.-.

 

 

                                  G.   Il 20.10.2017 si svolgeva un incontro tra i rappresentanti della ricorrente, l’UTPG e l’Ispettorato fiscale in relazione ai reclami presentati contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2011 e 2012. A seguito della discussione, con scritto 17.11.2017, l’UTPG si rivolgeva alla RA 1, chiedendo di voler fornire, entro il 10.12.2017: conti e schede contabili per i periodi 2011 e 2012 di (a) __________; (b) __________; (c) __________ Inoltre, per queste società, l’autorità resistente chiedeva la produzione della documentazione bancaria completa comprensiva degli estratti conto dettagliati, tutti gli avvisi di addebito e accredito dal 1° gennaio al 31 dicembre. In calce alla missiva veniva inoltre specificato che, qualora la documentazione richiesta non fosse stata trasmessa entro il termine fissato, la decisione su reclamo sarebbe stata confermata ad eccezione della posizione “CA insufficiente”, ricalcolata con un saggio dell’1.5% sul NAV medio del fondo. La cifra d’affari insufficiente ripresa sarebbe pertanto ammontata, per il 2011 a fr. 1'576'515.- e per il 2012 in fr. 538'043.-. L’utile imponibile IC/IFD sarebbe stato stabilito per il 2011 in fr. 1'576'687.- e per il 2012 in fr. 350'787.-. Veniva inoltre specificato che il nuovo saggio era stato ottenuto dopo “(…) attenta valutazione dei singoli prospetti del fondo; lo stesso è stato applicato al NAV medio annuo (Eur 155 Mio nel 2011 e Eur 125 Mio ca. per i 5 mesi del 2012) con una riduzione forfettaria del 5% per spese generali”. Per quanto concerne la ripresa per “Risk Management e altri servizi”, questa non era stata oggetto di un contratto e di una specifica rimunerazione, motivo per cui veniva considerata prudenzialmente un’unità a tempo pieno del valore di fr. 75'000.- con un margine del 30% da rifatturare. Anche per quanto riguardava i “vantaggi auto”, l’autorità resistente indicava di essersi basata sui parametri usuali indicati dall’AFC. In relazione ai vantaggi telefonici era stato ripreso il 50% del costo allibrato. Da ultimo veniva specificato che il contributo a __________ era stato ripreso poiché l’ente in questione non era esentato fiscalmente in Svizzera.

 

 

                                  H.   a. Periodo fiscale 2011                                     

                                         Con decisione su reclamo del 25.1.2018, l’UTPG confermava la modifica della decisione di tassazione, secondo quanto preannunciato con lo scritto del 17.11.2017. L’autorità resistente indicava che, dalla documentazione raccolta da parte dell’Ispettorato fiscale, era emerso quanto segue, in relazione alla contribuente: “(…) l’unico cliente della stessa è __________, Lux, di cui __________ si definisce l’anima. RI 1 fornisce a __________ servizi di consulenza e di investimenti per il comparto denominato __________, servizi di marketing e promozione della SICAV indirizzati al mercato __________, l’allestimento di facts sheets, attività di risk management, consulenza in securities lending e servizi amministrativi di supporto”. Sulla base dei dati estrapolati dal Rapporto e della decisione della FINMA l’autorità fiscale era giunta alla conclusione che il fondo __________ aveva beneficiato di una serie di prestazioni di servizio da parte della RI 1 (di cui era l’unico cliente). Inoltre __________, oltre ad essere il dominus della RI 1, era anche il perno di tutta la struttura. Nella decisione veniva indicato anche che “(…) i proventi del fondo __________ sono stati fatti transitare da società che non hanno praticamente svolto alcuna prestazione (o solo parziale) e fatti confluire su società domiciliate in Paesi a bassa (o inesistente) fiscalità riconducibili a persone vicine alla contribuente, le quali non erano in grado di svolgere le prestazioni di servizio in quanto prive di struttura (uffici e personale). Si è pertanto concluso che l’attività è stata interamente svolta dal personale di RI 1, la quale – rinunciando alla corretta rimunerazione per i servizi resi – ha effettuato una distribuzione dissimulata di utile in favore dei propri azionisti e/o persone vicine (…)”. Per il resto, e meglio per la ripresa per i costi di risk management, per il costo degli onorari dello Studio__________ nell’ambito della procedura FINMA, per l’utilizzo dei telefoni aziendali a scopo privato effettuato dai signori __________ e da __________, per la quota privata dei veicoli aziendali messi a disposizione ai dipendenti __________ e __________, nonché per il versamento al __________, veniva riconfermato il contenuto dello scritto del 17.11.2017, ritenuto come la reclamante non avesse presentato l’ulteriore documentazione richiesta.

 

                                         b. Periodo fiscale 2012

                                         Con decisione su reclamo del 25.1.2018, l’UTPG riproponeva le medesime argomentazioni esposte per il periodo fiscale precedente e si riconfermava nel contenuto dello scritto del 17.11.2017. In assenza di ulteriore documentazione l’autorità resistente commisurava l’utile imponibile in fr. 350'787.- ed il capitale imponibile in fr. 600'000.- (veniva modificata unicamente la posizione inerente la cifra d’affari insufficiente tenendo conto di un tasso del 1.5% sul NAV medio del fondo, anziché il precedente 2.5%).

 

 

                                    I.   Con due distinti ricorsi – dal pressoché identico tenore - entrambi del 23/26.2.2018, la RI 1, rappresentata da RA 1 insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2011 e 2012. Nell’esposto ricorsuale vengono censurate le riprese sulla cifra d’affari mancante, legata alla gestione patrimoniale, e quella legata all’utilizzo a scopo privato dei telefoni aziendali.

                                         Contrariamente a quanto indicato dall’autorità fiscale, la RI 1 indica di non aver svolto alcuna attività di gestione del Fondo __________, né tantomeno di aver espletato tutte le attività delegate dalla Direzione del Fondo a __________.

                                         Più precisamente, in relazione alla prima contestazione, la ricorrente precisa che l’incaricato FINMA avrebbe accertato che la direzione del fondo __________ non era localizzata in Svizzera. Non sarebbe pertanto possibile affermare che la RI 1 abbia mai esercitato la direzione del fondo ai sensi degli art. 28 LICol.

                                         Nei periodi fiscali dedotti in giudizio, il ruolo di Investment Manager del __________ sarebbe stato ricoperto dalla __________, __________. Questa società non era correlata alla RI 1 e, per questa attività, la ricorrente riteneva che fosse stata pagata dalla Direzione del Fondo. L’UTPG non sarebbe riuscita a stabilire una correlazione tra il dominus di __________, e meglio __________, e la RI 1: in effetti nel periodo di riferimento quest’ultimo non era né amministratore, né dipendente né azionista della RI 1. In questo senso la ricorrente afferma che gli atti non permetterebbero di ritenere che la RI 1 abbia sostanzialmente svolto tutte le attività formalmente affidate a __________. La ricorrente, citando una sentenza del Tribunale federale (inc. 2C_272/2011 del 5.12.2011) indica che non si vede quale vantaggio avrebbero ottenuto gli azionisti di RI 1 nell’arricchire __________, società nella quale non avrebbero alcuna interessenza. L’UTPG non avrebbe dimostrato in maniera oggettiva «(…) sulla base di uno schema chiaro e condivisibile, in quale misura e per quali motivi tale remunerazione avrebbe dovuto essere superiore; ha semplicemente asserito che “l’attività è stata interamente svolta da personale di RI 1” attribuendo ad RI 1 tutte le commissioni pagate dal Fondo, incluse quelle che indubbiamente sono invece servite per remunerare l’attività di società terze indipendenti quali __________, __________, distributori e anche __________».

                                         In relazione alla seconda contestazione, e meglio l’utilizzo a scopo privato dei telefoni aziendali, si indica che sarebbe da tempo prassi delle autorità fiscali cantonali e federali “(…) accettare i costi di telefonia mobile riferibili a dipendenti come costi deducibili non da segnalare nel certificato di salario come “vantaggio in natura”.

 

 

                                  L.   Con osservazioni 23.3.2018, l’UTPG chiede che i ricorsi vengano respinti e che le decisioni su reclamo vengano confermate. In particolar modo l’autorità resistente ritiene che __________, contrariamente alla tesi sostenuta, sia persona vicina alla RI 1 Già nella decisione su reclamo, si rimandava al Rapporto FINMA dal quale si poteva evincere questa circostanza. In particolare sarebbe emersa l’influenza economica di quest’ultimo sulle sorti societarie della RI 1 (cfr. pag. 21 e 22 del Rapporto FINMA). Dal documento FINMA risulta inoltre come __________ sia perfino stato definito “perno centrale” nel gestire i diversi rapporti intrasocietari che riguardavano direttamente la contribuente (cfr. pag. 23 Rapporto FINMA).

                                         Per quanto concerne invece la ripresa della “totalità delle commissioni generate dal fondo” nell’utile della RI 1, l’UTPG, riallacciandosi al contenuto delle pag. 67-68 del Rapporto FINMA, indica che la rimunerazione derivante dall’attività di consulenza negli investimenti dà diritto al 100% delle management fees. Tale diritto è stato concesso o attribuito per intero a __________, __________, tuttavia dal punto di vista materiale quest’ultima società non ha strutture o personale proprio, come emerge dal rapporto FINMA. In questo senso __________ sarebbe stata interposta a scopi puramente fiscali, come esposto in sede di reclamo: “(…) tramite l’interposizione della società __________, __________ è non solo in grado di controllare i sub-advisor del fondo ma anche di canalizzare a condizioni fiscali vantaggiose verso se stesso ed i suoi soci una parte cospicua dei ricavi generati dall’attività del fondo” (cfr. anche pag. 23 del rapporto FINMA).

                                         L’UTPG indica pertanto che dietro a __________, quale azionista ed amministratore vi è __________; dietro a __________ (subadvisor) vi erano __________ (azionista al 30% di __________), __________ (azionista del 30% di __________ e azionista/dipendente della RI 1), __________ (azionista al 20% di __________ e azionista/dipendente di RI 1 e __________ (azionista al 20% di __________ e azionista/dipendente di RI 1). A titolo completivo l’UTPG rilevava che, seppur non di pertinenza dei periodi fiscali impugnati, solo nel periodo 2009/2010 __________ aveva versato a __________ 1.93 Mio di Euro a titolo di sub-advisory fees. Anche __________ non disporrebbe di uffici e personale propri (pag. 10-11 del Rapporto FINMA). L’autorità fiscale precisa che, domandandosi chi abbia effettuato fisicamente e materialmente prestazioni di consulenza agli investimenti che danno diritto all’incasso totale della management fee citata al punto precedente, la risposta si trova analizzando la struttura amministrativa ed il personale presente nella RI 1 “(…) premesso che il rapporto di vicinanza tra __________ è inequivocabilmente dato” (osservazioni 23.3.2018, pag. 4). Sempre l’UTPG rileva che __________ era azionista di __________ e, unitamente a __________, __________ e __________i (dipendenti ed azionisti della RI 1), era pure detentore delle quote societarie di __________. L’autorità resistente indica che appare quantomeno insolita la necessità di avvalersi di società estere per prestazioni di consulenza agli investimenti, pagando cospicue somme ad una società priva di struttura, avente sede nel __________ (ossia una società di comodo), quando la RI 1 già poteva contare sulle persone di riferimento che erano poi le medesime figure che fungevano da subadvisor. L’UTPG conclude sostenendo che sia poco verosimile, in un reale rapporto tra terzi, che una persona giuridica rinunci a percepire delle importanti remunerazioni per consulenza avendone svolto integralmente il lavoro tramite le sue persone di riferimento ed il suo personale. Secondo l’autorità fiscale è corretto concludere che il diritto all’intera rimunerazione dell’attività di consulenza agli investimenti spetti alla contribuente presso la quale erano accorpate tutte le competenze personali e decisionali.

                                         Da ultimo, l’UTPG, in relazione alla quota privata dei telefoni aziendali, propone di stralciare la ripresa, indicando che ad ogni modo, laddove ravvisato, un eventuale utilizzo privato dei telefoni aziendali deve essere oggetto di ripresa.

 

 

                                  M.   Le osservazioni dell’UTPG sono state trasmesse il 26.3.2018 ad RA 1, la quale non ha replicato.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, secondo l’autorità fiscale, RI 1, non avrebbe contabilizzato una parte della cifra d’affari legata alle prestazioni da lei fornite sia in qualità di gestore del fondo __________ __________ (__________) che in qualità di direzione del medesimo: queste funzioni le sarebbero state subdelegate da parte della __________ (__________). L’UTPG ritiene che si sia in presenza di una distribuzione dissimulata di utile a favore di azionisti/ persone vicine alla contribuente. Per giungere a tale conclusione, l’autorità resistente si è basata sul Rapporto degli incaricati d’inchiesta per conto dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del 4.10.2011, sulla decisione della FINMA del 7.6.2012 con la quale è stata, tra le altre cose, negata la possibilità ad RI 1 (RI 1) di operare quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 13 LICol, e sul Rapporto dell’Ispettorato fiscale dell’11.2.2015.

                                         Di parere avverso la ricorrente, che nega di aver svolto una qualsivoglia funzione direttiva o di gestione del fondo __________ e che quindi vi sia stata alcuna distribuzione dissimulata di utile.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT.

 

                                         1.3.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

a.     il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.     tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

      -    ...[omissis]...

      -    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

                                         Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.     i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

                                         1.4.

                                         Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

                                         1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

                                         2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

                                         3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

                                         4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

                                         (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

 

                                         1.5.

                                         Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

 

                                         1.6.

                                         1.6.1.

                                         Nelle procedure fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art. 200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del 5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

                                         Di principio, il grado di prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

                                         Se, nonostante la collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).

 

                                         1.6.2.

                                         Nell’ambito delle prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid. 4.1.).

 

 

                                   2.   Prestazione senza controprestazione corrispondente

 

                                         2.1.

                                         Si tratta pertanto di verificare se nel caso di specie siano adempiute le condizioni per ritenere data, nel caso di specie, una distribuzione dissimulata di utile.

 

                                        2.2.

                                         Nella decisione del 7.6.2012 della FINMA si può leggere, in merito alla contribuente che, costituita dapprima con la ragione sociale RI 1, era stata fondata a __________ il 28.4.2008 (il cambio del nome era anche stato deciso come misura per “suffragare maggiormente l’indipendenza di RI 1” da __________, cfr. decisione FINMA pag. 2). Scopo sociale della stessa era la gestione patrimoniale e la consulenza finanziaria per clientela di ogni tipo, nonché ogni altra attività atta a perseguire lo scopo sociale. Al momento della costituzione, il CdA era composto da __________ (Presidente), __________ (Vice Presidente), __________ (membro), __________ (membro), __________ (membro) e __________ (membro).

 

                                         2.3.

                                         La relazione della ricorrente con __________ (società d’investimento a capitale variabile di diritto ____________________, il cui CdA era composto da __________ [in veste di Presidente], __________ [anche membro di __________] e __________ [attivo anche presso __________]) è spiegata nella decisione FINMA, come peraltro ben rilevato pure dall’autorità fiscale.

                                         In particolare, a pagina 6 della decisione viene indicato che, secondo le informazioni ricevute da parte della stessa RI 1, la società avrebbe dovuto dedicarsi in un primo momento alla gestione di __________ ed in seguito proporsi anche come gestore di clientela privata. La RI 1, secondo i prospetti informativi, sarebbe sub-advisor di __________, unitamente ad altre società. Advisor del fondo è la __________, una società di tipo holding di diritto __________, che è detenuta al 100% da __________ (pag. 3 decisione FINMA).

 

                                         2.4.

                                         Sempre dalla decisione della FINMA (pag. 10) emerge che l’unico cliente dRI 1 è “(…) __________ di cui __________ si definisce l’anima (…). RI 1 fornisce a __________ servizi di consulenza negli investimenti per il comparto denominato __________, servizi di marketing e di promozione della SICAV indirizzati al mercato __________, l’allestimento di fact sheets mensili, attività di risk management, consulenza nel securities lending e servizi amministrativi di supporto”.

 

                                         2.5.

                                         Dal Rapporto dell’Ispettorato fiscale dell’11.2.2015 emerge come __________, oltre ad essere dominus della RI 1, fosse pure il perno di tutta la struttura con due rami di attività distinti ma interconnesse tra loro. Per ogni ramo di attività __________ si era attorniato di soci in parte comuni ed in parte distinti. In particolare, con riferimento alla RI 1, dal documento in questione emerge come “(…) tramite l’interposizione della società __________, __________ è non solo in grado di controllare i sub-advisor del fondo ma anche di canalizzare a condizioni fiscali vantaggiose verso sé stesso ed i suoi soci una parte cospicua dei ricavi generati dall’attività del fondo” (pag. 10 del Rapporto IF). L’Ispettorato fiscale ha potuto ricostruire come, tramite una serie di contratti e deleghe, l’accordo principale il “Management Company Services Agreement” del 13.7.2009 concluso tra __________ e __________ che regolava i servizi di gestione patrimoniale, servizi amministrativi e servizi di marketing/distribuzione e vendita sia stato interamente delegato. In particolare la __________ ha delegato la gestione patrimoniale il 13.7.2009 tramite subdelega a __________ __________. __________ ha a sua volta delegato lo stesso giorno la gestione patrimoniale a __________, società senza spazi e personale proprio (come costatato pure dalla FINMA, cfr. pag. 12 della decisione). Sulla base dell’analisi della FINMA è emerso che __________ non svolge alcuna attività e pertanto nessuna gestione patrimoniale. La __________, secondo i conti annuali “(…) ristorna tutte le fees incassate, di cui solo il 24% tramite __________, alla contribuente (0.6% su 2.5%). Il direttore di __________, secondo i conti annuali è __________. Motivo per cui, secondo quanto emerso dai dati e dagli atti visionati, l’Ispettorato fiscale addiveniva alla seguente conclusione (Rapporto dell’Ispettorato fiscale dell’11.2.2015, pag. 12):

                                         “È infatti appurato che tramite l’interposizione della società __________, __________ è non solo in grado di controllare i sub-advisor del fondo ma anche di canalizzare a condizioni fiscali vantaggiose verso sé stesso ed i suoi soci una parte cospicua dei ricavi generati dall’attività del fondo (…).

                                         Poiché vi sono società estere la cui identità di beneficiari economici è perfetta rispetto a dipendente e decision maker (__________) di tutta la struttura, possiamo affermare da un punto di vista fiscale quanto riscontrato è di natura elusiva. Gli utili derivanti dall’attività di gestione patrimoniale sono infatti generati in Svizzera ma sfuggono ampiamente all’imposizione sulla base delle strutture riscontrate. La remunerazione di cui beneficia la contribuente è palesemente insufficiente: essa è unicamente tarata per fornire alla contribuente il minimo dei mezzi finanziari sufficienti a fare funzionare l’intera struttura e a pagare gli stipendi previsti. Infatti le società estere oggetto di discussione non dispongono di strutture e spazi e personale proprio. Dal momento che la gestione patrimoniale è effettivamente svolta dalla contribuente essa è manifestamente impoverita rispetto ai servizi erogati. Ad essa competono tutte le management fees incassate dalla __________. Poiché le due società appena citate sono considerate vuote di spazi e di personale e che __________ aveva delegato tutta la gestione patrimoniale alla __________, anch’essa vuota, la quale ha successivamente delegato la gestione patrimoniale alla __________, ne discende quanto segue:

                                         -   nella misura in cui tutte le management fees incassate non sono state pagate alla contribuente, risulta una distribuzione dissimulata di utile in capo alla contribuente con conseguente imposizione dei beneficiati (compreso __________) a titolo di prestazione valutabile in denaro;

                                         -   quanto appena affermato vale in ogni caso per il 2011 ed i primi 5 mesi del 2012. In seguito tutti i dipendenti cardine della contribuente sono passati alla “__________”, __________, svolgendo ora lì la gestione patrimoniale.   

                                         2.6.

                                         La ricorrente, nel proprio gravame, ritiene come non sia possibile sostenere che la RI 1 abbia svolto sostanzialmente tutte le attività di gestione del fondo. In particolare ricorda che secondo gli Incaricati FINMA, la direzione del Fondo non era localizzata in Svizzera. Nel periodo di riferimento il ruolo di Investment Manager del Fondo __________ era ricoperto dalla società __________ di __________, società “pacificamente non correlata ad __________, che per la sua attività è stata sicuramente remunerata dalla Direzione del Fondo”.

 

                                         2.7.

                                         Ora, la posizione dei ricorrenti non trova riscontro negli atti: come visto, emerge in maniera solida dall’incarto (in particolare con riferimento alle pagine 67-68 del Rapporto FINMA) che __________, alla quale erano state subdelegate le funzioni di gestore patrimoniale del fondo __________ da parte della __________, ha a sua volta, nel medesimo giorno, e meglio il 13.7.2009, concluso un contratto di consulenza negli investimenti – per tutti i comparti del fondo – con la società __________. In virtù di questo contratto, la __________ riconosce alla __________ un onorario (retrocessione) pari al 100% delle management fees percepite dal fondo, nonché al 100% delle performance fees dovute. Motivo per cui, gli incaricati di inchiesta della FINMA hanno concluso che __________ non ha svolto alcuna attività di gestione patrimoniale propriamente detta: questa società si è limitata a “(…) trattare ed eseguire i “consigli” applicando le sue procedure (…)” (Rapporto FINMA, pag. 69).

                                         Ora, venendo alla __________, la stessa non ha strutture o personale proprio (cfr. pag. 8 del Rapporto FINMA), motivo per cui ha concluso contratti (di sub-consulenza) con una rete di sub-advisor, tra i quali ritroviamo anche la contribuente oltre che __________ (cfr. pag. 70 Rapporto FINMA). I servizi amministrativi e la tenuta di registro sono stati subdelegati alla __________. Per quanto concerne le funzioni di marketing, di distribuzione e di vendita le stesse sono state in gran parte effettuate da parte di __________ (pag. 70-71 del Rapporto FINMA) e per la rimanente parte direttamente da __________.

 

                                         2.8.

                                         Visto il numero di funzioni svolte in concreto da parte della RI 1 a favore delle società che avevano ottenuto contrattualmente la gestione del fondo (ma che erano prive sia di personale che di spazi), l’autorità fiscale ha giustamente aggiunto parte della cifra d’affari mancante e relativa alle funzioni svolte – al lato pratico – da parte della RI 1__________ che nel periodo fiscale 2011 faceva valere una perdita d’esercizio di fr. 174'500.- e nel 2012 di fr. 388'443.-, all’utile della contribuente.

 

 

                                   3.   Prestazione concessa ad un azionista o a una persona vicina

 

                                  3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, come visto sopra, per il tramite di una serie di subdeleghe, la gestione del fondo __________, affidata a __________, è stata poi svolta - in concreto - dalla qui contribuente.

 

                                         3.2.

                                         Come visto in precedenza e come già dettagliatamente emerge dal Rapporto degli incaricati FINMA e dell’Ispettorato fiscale vi è una stretta interconnessione tra le società a cui è stata delegata la gestione di __________ e per appunto il fondo: perno centrale di tutto il meccanismo è __________. In particolare, a pag. 23 del Rapporto FINMA viene espressamente indicato: “(…) tramite l’interposizione della società __________, __________ è non solo in grado di controllare i sub-advisor del fondo ma anche di canalizzare a condizioni fiscali vantaggiose verso sé stesso ed i suoi soci una parte cospicua dei ricavi generati dall’attività del fondo”.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         In merito alla persona di __________ basti rilevare che questi era: Presidente del CdA della __________, azionista unico e amministratore unico di __________, azionista di __________. In relazione alla sua posizione nella RI 1 si rileva pure che questi è uscito dalla compagine azionaria di RI 1 con effetto al 31 luglio 2009 e non fa più parte del CdA di questa società dall’autunno dello stesso anno. Nondimeno, sempre dal Rapporto FINMA emerge come __________ eserciti un’influenza importante sulle sorti della società RI 1: “(…). Tale potere gli deriva principalmente dal fatto che RI 1 ha un unico “cliente” e cioè il fondo __________, di cui __________ è una figura centrale, anzi l’anima, come lui stesso ha affermato. Infatti, nella struttura che governa e amministra il fondo __________ __________ riveste importanti funzioni: è Presidente del Consiglio d’amministrazione della __________ ed è azionista unico e amministratore unico della __________, società che in sostanza controlla il flusso dei redditi generati dal fondo” (pag. 20-21 Rapporto FINMA). Nel rapporto viene espressamente indicato che il potere decisionale di __________ nei confronti della RI 1 non era millantato ma che si trattava di una facoltà decisionale vera, così come del resto confermato proprio da quest’ultimo anche agli incaricati FINMA (decisione FINMA pag. 10). A titolo di esempio si citano due e-mail, posteriori alla sua uscita dalla società, dai quali ciò traspare. In tal senso, la RI 1 aveva continuato a pagare a __________ i voli su __________, anche a seguito delle dimissioni di questi dal CdA (cfr. pag. 19 del Rapporto FINMA).

                                         Nella prima comunicazione e-mail del 15.7.2010, __________, indirizzandosi a __________, con copia a __________, __________ e __________ (tutti questi sono azionisti della RI 1, cfr. decisione FINMA pag. 3) scrive (dopo che verosimilmente gli era stato chiesto di non più includere __________ nelle comunicazioni di posta elettronica):

                                         “__________ invece continuerò ad includerlo nelle comunicazioni relative alla __________ perché, tralasciando gli aspetti formali che potete raccontare a FINMA e revisori, di fatto sappiamo tutti esattamente quale sia il suo ruolo ed il suo peso specifico in __________”.

                                         In un’ulteriore comunicazione e-mail del 28 luglio 2011, ore 7:46 (qualche ora prima dell’intervento degli incaricati d’inchiesta FINMA), __________, nella sua funzione di Presidente della __________, scrive a __________, Presidente del CdA RI 1:

                                         “Al Presidente della RI 1, La informo che il Direttore della RI 1 __________ mi ha comunicato che nella giornata odierna rassegnerà le dimissioni (sic). Vorrei conoscere come intende riorganizzare la società in quanto è mia intenzione valutare attentamente il cambio, nell’ambito del prospetto della Sicav, della RI 1 con un altro soggetto che ricopra il ruolo di consulente. (…)”.

 

                                         3.3.2.

                                         Non va inoltre dimenticato che, nei periodi fiscali di riferimento, alle dipendenze della RI 1 vi era pure __________(cfr. pag. 16 del Rapporto dell’Ispettorato fiscale; cfr. banca dati www.movpop.ti.ch). A proposito di quest’ultimo, risulta essere attualmente impiegato presso la __________, __________, che gestisce il fondo __________ (che in precedenza altro non era che __________; cfr. https://__________l, sito consultato il 26.8.2019).

 

 

                                         3.3.3.

                                         __________ (di cui __________ è azionista e amministratore) sia chiaramente una persona giuridica vicina alla __________, proprio per il tramite di __________ (risultato il vero dominus di __________), e che questa non disponesse né di spazi propri né di personale, permette di concludere che la __________ non avrebbe mai effettuato tutte le prestazioni subdelegate da parte di __________, senza pretendere un’adeguata rimunerazione (ossia tutto il compenso spettante a quest’ultima società per svolgere le mansioni gestionali del fondo), se non con il motivo che i servizi resi erano effettuati a favore di una persona vicina.

                                         Emerge in maniera non equivoca anche dal Rapporto della FINMA questa vicinanza, alla quale la ricorrente non ha saputo dare, tramite supporto probatorio, alcuna diversa lettura (in merito anche Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, 2a ed., Basilea 2017, n. 202-206; inoltre sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.6-7.7).

                                         Ad ogni modo, come giustamente indicato dall’UTPG, il Tribunale federale ha affermato che non è necessaria la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e riferimenti).

 

 

                                   4.   Commisurazione della prestazione valutabile in denaro

 

                                         4.1.

                                         In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero ed aperto (sentenze 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3; 2C_876/2012 del 3.4.2014, consid. 5.4; 2C_788/2010 del 18.5.2011 consid. 4.1; 2C_275/2010 del 24.8.2010 consid. 3.1; DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

 

                                         4.2.

                                         L’Ispettorato fiscale, ha calcolato in fr. 3'388'089.- la cifra da reintegrare nell’utile della società per il periodo fiscale 2011 ed in fr. 1'173'224.- quella relativa al 2012. In particolare, l’autorità fiscale è giunta a tali importi considerando: “(…) la media del NAV giornaliero (AUM), la percentuale di spettanza della contribuente (2.5% è lo stesso saggio incamerato __________)” (Rapporto, pag. 13).

 

                                         4.3.

                                         A seguito di un’audizione tenutasi tra i rappresentanti della contribuente e le autorità fiscali, __________, relativamente al tasso percentuale del 2.5% indicato nella decisione, precisava (cfr. decisioni su reclamo del 25.1.2018, p. 4): “(…) i singoli comparti remuneravano le management company con un tasso effettivo del 1.5% e che il tasso di remunerazione utilizzato dall’autorità fiscale (2.5%) – benché figurasse sui prospetti d’emissione dei singoli comparti come remunerazione possibile massima (“up to”, “fino a”), - non è in realtà mai stato raggiunto”.

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Come visto, ritenuto come gli elementi agli atti indichino in maniera chiara che le prestazioni che avrebbe dovuto svolgere __________ sono invece state effettuate dalla RI 1 (che tra l’altro viene segnalato come “advisor del fondo” unitamente alla stessa RI 1, cfr. prospetto di __________, allegato 2 al ricorso) è giustificato riprendere nell’utile della contribuente il medesimo compenso percepito da __________ per i servizi resi da quest’ultima.

 

                                         4.4.2.

                                         Gli incaricati FINMA, nel loro Rapporto indicavano a tale proposito (cfr. pag. 8): “__________ è attiva nel settore finanziario svolgendo (…) un’attività di consulente per gli investimenti per tutti i comparti del fondo __________. In tale ambito __________ percepisce dalla società incaricata della gestione patrimoniale (__________, __________) il 100% delle management fees ed il 100% delle performance fees, dedotta la quota riconosciuta ai distributori __________”.

                                     

                                         4.4.3.

                                         In sostanza, l’autorità fiscale, basandosi anche sul Rapporto dell’Ispettorato della FINMA (pag. 8), ha ritenuto giustificato riprendere lo stesso saggio percentuale (ossia il 2.5.%) ricevuto da __________ ed applicarlo al valore dell’attivo netto (NAV) del fondo __________. La percentuale del 2.5% è stata prevista nel contratto denominato Management Company Services Agreement concluso il 13.7.2009 tra la __________ e la società __________ (che è poi stata subdelegata a __________, cfr. pag. 67 in calce). Alle pagine 66-67 del Rapporto degli incaricati FINMA emerge che il tasso massimale per le management fees era del 25%, per le performance fees sino ad un massimo del 20% dell’aumento del valore netto delle azioni di ciascun comparto interessato. Sempre dal documento in questione emerge pure come gli incaricati di inchiesta avessero chiesto a __________ di voler produrre una lista aggiornata delle management fees applicate in concreto. Il documento consegnato, si legge nel Rapporto: “(…) è datato gennaio 2010 e non corrisponde alla situazione aggiornata al 14 aprile 2011, approvata in una circular resolution RA 1 rinvenuta dagli incaricati d’inchiesta. (…) Si segnala che __________ – al quale era stato richiesto di consegnare tutte le decisioni del Consiglio d’amministrazione della RI 1 – non ha trasmesso tale documento agli incaricati d’inchiesta”.

 

                                         4.5.

                                         Durante l’incontro tenutosi tra l’autorità fiscale e i rappresentanti della ricorrente, come visto, è stato deciso che fosse corretto applicare la percentuale dell’1.5% sul NAV medio del fondo. In particolare, la RA 1 ha precisato che il saggio massimale del 2.5% non era mai stato raggiunto.

                                         Proprio per poter stabilire la corretta rimunerazione della contribuente, l’autorità fiscale, in data 17.11.2017 si era rivolta ad __________ al fine di poter ottenere conti e schede contabili, per i periodi 2011 e 2012 di __________, __________, __________. Era stato inoltre chiesto di voler produrre la documentazione bancaria completa, comprensiva degli estratti conto dettagliati, degli avvisi di addebito e di accredito.

                                         Alla richiesta in questione, non veniva dato alcun seguito.

 

                                         4.6.

                                         4.6.1.

                                         Ora ritenuta l’interconnessione di tutte queste società – come dimostrato dagli incaricati FINMA (cfr. ad esempio pag. 7 del relativo Rapporto) – non avrebbe dovuto affatto costituire una “missione impossibile” la produzione di quanto richiesto alla contribuente per chiarire la sua corretta rimunerazione in riferimento ai servizi resi nell'ambito del fondo __________ Stando così le cose, l’autorità fiscale si è mostrata finanche generosa ad accettare – senza peraltro esigere alcuna prova da parte della ricorrente – l’applicazione della percentuale del 1.5% al NAV.

                                        

                                         4.6.2.

                                         Del resto, a fronte dei sufficienti indizi raccolti dall’autorità fiscale, che palesavano l’esistenza della sproporzione tra i servizi resi dalla contribuente e la rimunerazione ricevuta per gli stessi, le spettava stabilire l’esattezza delle sue affermazioni contrarie, secondo l’onere della prova.

 

 

                                   5.   Carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile

 

                                         5.1.

                                         Per quanto concerne le due ultime condizioni che devono essere riunite per ritenere l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile, e meglio il fatto che la prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni e che la sproporzione tra prestazione e controprestazione era palese al punto che gli organi della società avrebbero dovuto rendersi conto del vantaggio che concedevano, si rileva quanto segue.

 

                                         5.2.

                                         Secondo la giurisprudenza il carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile è presunto se la disproporzione tra le prestazioni è manifesta (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8.).

 

                                         5.3.

                                         Nel caso che qui ci occupa, senza voler nuovamente esporre quanto riscontrato nei relativi Rapporti dell’Ispettorato fiscale e della FINMA (compresa la decisione), emerge in maniera chiara che RI 1 non avrebbe mai accettato – in un rapporto tra terzi indipendenti – di svolgere di fatto la gestione del fondo, che era stata delegata ad altri formalmente, percependo unicamente una minima parte delle relative fees. Evidentemente, l’esistenza di una commistione di persone, azionisti e organi societari, tra le società coinvolte nella gestione del fondo d’investimento RI 1, fa sì che fosse perfettamente chiaro a tutte le entità coinvolte il meccanismo di subdeleghe ed il relativo pagamento delle prestazioni. Di fatto, così come rilevato anche dall’Ispettorato fiscale e dagli incaricati della FINMA, emerge una sovrapposizione di società all’unico scopo di eludere il corretto pagamento delle imposte e di far confluire una parte cospicua dei ricavi generati dal fondo verso __________ ed i suoi soci (pag. 10 Rapporto dell’Ispettorato fiscale e pag. 23 Rapporto FINMA).

 

                                         5.4.

                                         Motivo per cui l’autorità ha correttamente ritenuto l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile, comprovandone anche l’ampiezza. Per sua parte la ricorrente, contravvenendo all’onere probatorio che le incombeva, non è riuscita a stabilire uno scenario diverso da quello solidamente documentato da parte dell’autorità fiscale.

 

 

                                6.   Ripresa per l’uso privato dei telefoni aziendali

 

                                      6.1.

                                         Nel proprio ricorso, l’insorgente si aggrava anche contro la ripresa legata alla quota parte privata delle spese per l’utilizzazione dei telefoni aziendali. In particolare, facendo riferimento alla prassi di autorità fiscali cantonali e federali, sostiene che sarebbe usuale accettare i costi di telefonia mobile riferibili a dipendenti come costi deducibili da non segnalare nel certificato di salario.

 

                                         6.2.

                                         Nelle proprie decisioni, l’autorità resistente ritiene che __________, __________ e __________ abbiano beneficiato di un vantaggio economico per l’uso privato dei telefoni cellulari aziendali, quantificato in fr. 5'000.- ciascuno.

                                         In sede di osservazioni 23.3.2018 al ricorso, l’autorità fiscale ha proposto, dopo ulteriore valutazione, di stralciare tale ripresa.

 

                                         6.3.

                                         Nel Rapporto dell’Ispettorato fiscale, in relazione alla quota parte privata dell’utilizzo dei telefoni aziendali viene indicato:

                                         “Riscontriamo 2 numeri telefonici fissi “ISDN Business” e 15 numeri di Natel con fatturazione prima presso Swisscom e in seguito presso Sunrise (cambiamento di compagnia effettuato solo per alcuni abbonamenti Natel il 07.02.2012). Si decide di aggiungere i seguenti vantaggi economici per uso privato del telefono/internet mobile: __________ CHF 5'000 (residente in __________), __________ CHF 5'000 (residente in __________), __________ CHF 5'000 (…)”.

 

                                         6.4.

                                         Nello scritto del 17.11.2017 veniva in particolar modo indicato, per quanto attiene al vantaggio relativo all’utilizzo privato dei telefoni: “In relazione ai vantaggi telefonici, alla stregua dei numeri di cellulari rilevati (15), abbiamo ripreso forfettariamente il 50% del costo allibrato”.

 

                                         6.5.

                                         La giustificazione commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

 

                                         6.6.

                                         Il carattere commerciale di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

                                         Appartiene invece al fisco dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del 26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

                                         6.7.

                                         Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 433; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741; v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n. 6B_755/2012 consid. 2.4.1).

 

                                         6.8.

                                         Nel caso che qui ci occupa, dal rapporto dell’Ispettorato fiscale emerge, in relazione ai costi per telefoni, la somma di fr. 29'253.- per il 2011 e di fr. 30'746.- per il 2012. Ora la ricorrente non giustifica l’ammontare di tale spesa, ritenuto come, per il periodo fiscale 2011, poteva contare su una media annua di 8 dipendenti, mentre che nel 2012 l’unico dipendente presente tutto l’anno era __________ mentre che per il resto si poteva contare su una media di 6 dipendenti (con alcuni mesi tra maggio e settembre 2012 che ve ne erano unicamente 2; cfr. Rapporto dell’Ispettorato fiscale, pag. 16).

 

                                         6.9.

                                         L’autorità fiscale, dopo aver correttamente rilevato un’anomalia nell’avere a disposizione un numero così elevato di utenze telefoniche ha giustamente concluso che i costi esposti non fossero commercialmente giustificati. Da parte sua, la ricorrente non ha speso una parola in merito a tali costi né ha indicato per quali ragioni fosse necessario disporre di così tante utenze di telefonia mobile. Motivo per cui si deve concludere che la ricorrente ha disatteso l’onere della prova che le incombeva, impedendo in tal modo all’autorità fiscale di poter accertare che tali prestazioni non siano dettate dagli stretti legami personali o economici tra la società ed il beneficiario.

 

 

                                   7.   Il ricorso è respinto. Di conseguenza le decisioni su reclamo IC/IFD 2011 – 2012 sono confermate. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 7’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 7’500.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: