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Incarti n. 80.2018.48 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretario |
Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 6 marzo 2018 contro la decisione del 31 gennaio 2018 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. Nel periodo fiscale 2015 RI 1 era amministratrice unica dalla __________ (fino al 22 gennaio 2015) e della __________ (fino al 28 dicembre 2015) nonché membro del consiglio d’amministrazione della __________.
Non avendo la contribuente presentato la dichiarazione per il periodo fiscale 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 RS 1 (in seguito: UT), le notificava la decisione di tassazione IC/IFD 2015 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 83'700.– per l’IC e in fr. 84'900.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza complessiva veniva commisurato in fr. 0.–.
B. Con scritto del 15 novembre 2016 RI 1 trasmetteva all’UT una dichiarazione che, a suo dire, rispecchiava la sua reale situazione. La reclamante giustificava il ritardo, adducendo problemi di salute e un trasloco intervenuto alla fine del mese di luglio del 2016. Nella dichiarazione indicava redditi per complessivi fr. 27'633.–, cioè fr. 10'800.– provenienti dalla locazione di un immobile ai coniugi __________, fr. 14'309.70 quale remunerazione per la sua attività in seno alla __________ (grado di occupazione del 50%) e fr. 2'522.70 quale stipendio quale dipendente dell’avv. __________ (grado di occupazione del 15%).
C. L’UT considerava il predetto scritto 15 novembre 2016 quale reclamo contro la tassazione d’ufficio e, onde poterlo evadere, in data 13 ottobre 2017 inviava alla contribuente una richiesta di informazioni. In particolare l’autorità fiscale chiedeva a RI 1:
· una presa di posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un ammanco di disponibilità di fr. 15'140.–;
· il contratto di locazione della sua casa, stipulato con i signori __________ni, con la comprova del pagamento di almeno 3 mensilità;
· il contratto di locazione dell’appartamento da lei abitato, con __________, con la comprova dell’incasso di almeno 3 mensilità;
· il contratto di sottoscrizione delle azioni della __________ nonché l’accordo relativo alla funzione di membro con firma collettiva a due e all’eventuale remunerazione;
· la documentazione bancaria per il 2015 concernente tutti i movimenti dell’anno per il conto sul quale aveva ricevuto degli stipendi dalla __________ e dall’avv. __________, nonché la documentazione bancaria per qualsiasi altro conto bancario o postale intestato a RI 1.
L’UT avvertiva la contribuente che, se non avesse risposto entro il termine impartito, il reclamo sarebbe stato evaso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità.
D. Non avendo RI 1 dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale, in data 31 gennaio 2018 l’UT le notificava la decisione su reclamo, confermando integralmente la decisione di prima istanza.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la sua tassazione venga esaminata in quanto “spropositata ed ingiusta”. Allega gli estratti di due conti di cui è titolare presso la Banca __________ e una dichiarazione di __________, secondo cui il contratto di affitto concluso con la ricorrente avrebbe avuto “forma verbale e non scritta” e la pigione sarebbe stata pagata in contanti. La ricorrente, con un complemento al ricorso del 12 marzo 2018, ha prodotto il contratto di locazione, sottoscritto dall’inquilina __________, e uno scritto del 2 novembre 2017 con cui l’amministratrice della __________ dichiara che RI 1 non detiene alcuna azione e non percepisce alcuna retribuzione dalla società medesima.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
1.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, la ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, nonostante una diffida e una multa disciplinare.
Con il suo reclamo, la contribuente ha presentato una dichiarazione d’imposta, che tuttavia l’Ufficio di tassazione ha ritenuto incompleta, con la conseguenza che ha indirizzato alla reclamante una richiesta di collaborazione. Non avendo la contribuente dato seguito a quanto richiesto, l’autorità fiscale ha respinto il suo reclamo, confermando in tal modo la tassazione d’ufficio.
2.2.
Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Ora, il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo della contribuente, si sia rivolto a quest’ultima con una elaborata richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate dichiarate dalla contribuente non bastavano a giustificare il suo tenore di vita, calcolato peraltro tenendo conto del minimo vitale. Non solo. La reclamante, che risultava amministrare diverse società, non aveva dichiarato alcun reddito proveniente dalle stesse e non aveva allegato alcuna documentazione bancaria. Anche in relazione alla locazione, da una parte della sua casa, e, dall’altra dell’appartamento in cui abitava, mancava ogni documentazione in merito alle pigioni incassate e a quelle pagate.
Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso.
2.3.
L’Ufficio di tassazione ha verosimilmente ritenuto che il semplice fatto che la contribuente avesse presentato, con il reclamo, una dichiarazione d’imposta, sebbene incompleta, fosse sufficiente ad imporgli di intraprendere ulteriori atti istruttori.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Nel caso in discussione, la documentazione prodotta con il reclamo appariva, per le ragioni già evocate, chiaramente incompleta e inidonea pertanto a provare la manifesta inesattezza della controversa tassazione per apprezzamento.
2.4.
Il fatto che l’autorità di tassazione, confrontato con un reclamo interposto contro una tassazione d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso che la tassazione per apprezzamento debba essere sostituita con una tassazione ordinaria. Se infatti il fisco ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge, riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che consentono all’autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo ineccepibile, la tassazione d’ufficio sarà sostituita con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, allora viene mantenuta la tassazione d’ufficio e può unicamente esserne verificata la misura (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2276).
Interpretando con particolare benevolenza la ripresa della collaborazione da parte della contribuente – che peraltro non aveva presentato alcuna dichiarazione d’imposta neppure nei periodi fiscali precedenti – l’Ufficio di tassazione potrebbe pertanto aver ritenuto che fossero dati i presupposti per riprendere la propria attività istruttoria. A tal fine, ha indirizzato alla reclamante una richiesta di collaborazione. Tuttavia, come visto, la contribuente ha del tutto ignorato tale domanda.
In queste circostanze, l’autorità fiscale non poteva che confermare la tassazione d’ufficio.
2.5.
La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, si rivela pertanto legittima.
3. 3.1.
La ricorrente ha tuttavia prodotto nuovi documenti, che almeno in parte corrispondono a quelli richiesti dall’Ufficio di tassazione nell’ambito della procedura di reclamo, allegandoli al ricorso in esame.
3.2.
Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).
3.3.
Tornando alla fattispecie in esame, la documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Ma anche se lo fosse, la stessa non appare comunque idonea a provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Permangono infatti le incongruenze rivelate dal calcolo delle entrate e delle uscite e anche la documentazione bancaria finalmente prodotta è palesemente incompleta. Basti ricordare, come rilevato ancora nel corso dell’udienza tenutasi il 12 marzo 2019 dinanzi a questa Camera, che l’autorità di tassazione ha ricevuto dall’Ispettorato fiscale copia di fatture emesse dalla ricorrente, per sue prestazioni professionali, nelle quali è indicato un conto mai dichiarato.
3.4.
Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
4. La ricorrente non ha provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 1.4).
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale della ricorrente, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione del reddito imponibile della ricorrente, intrapresa dall’Ufficio di tassazione, possa essere considerata arbitraria. Ancora nel corso dell’udienza, la contribuente si è sostanzialmente limitata a lamentare il fatto che la tassazione d’ufficio contestata fosse nettamente superiore a quelle dei periodi precedenti. Una simile argomentazione è ben lungi dal dimostrare che l’autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione.
5. Il ricorso è respinto. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: