Incarti n.
80.2018.58

80.2018.59

Lugano

16 maggio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 21 marzo 2018 contro la decisione del 21 febbraio 2018 in materia di IC e IFD 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione dell’8 febbraio 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2015, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 258'700.– per l’IC e in fr. 262'200.– per l’IFD;

 

                                     -   rispetto alla dichiarazione prestata, l’autorità di tassazione non aveva ammesso in deduzione un debito (fr. 180'000.–), che il contribuente avrebbe avuto nei confronti del fratello __________, e i relativi interessi passivi (fr. 3'600.–) ed aveva aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 220'000.–, con la seguente motivazione:

                                         Aggiunta prestazioni valutabili in denaro in mancanza della comprova del prestito da persone residenti all'estero tramite documentazione del prelevamento bancario dell'importo da parte del creditore ed al suo relativo trasferimento in Svizzera su di un conto del debitore in quanto fiscalmente non basta a documentare gli asseriti trasferimenti di denaro dall'Italia alla Svizzera una scrittura privata;

 

                                     -   il contribuente ha interposto reclamo in data 9 marzo 2017, contestando il mancato riconoscimento del debito nei confronti del fratello, in relazione al quale produceva in particolar modo un brevetto della notaia RA 1, dal quale risultava che __________ confermava di aver prestato l’importo litigioso al fratello;

 

                                     -   con scritto del 5 maggio 2017, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a produrre documentazione bancaria e/o postale attestante in modo inequivocabile gli addebiti dal conto del fratello domiciliato in Italia ed i corrispettivi accrediti bancari su un conto intestato al contribuente;

 

                                     -   il reclamante ha prodotto copiosa documentazione, con lettere del 24 maggio 2017 e del 10 giugno 2017;

 

                                     -   l’8 febbraio 2018 si è tenuta un’udienza dinanzi all’Ufficio di tassazione, al termine della quale le parti hanno sottoscritto un verbale così formulato:

                                         In sede di audizione, tenuto conto che la documentazione presentata non consente una diversa valutazione, l’ufficio riconfermerà in sede di reclamo la decisione di tassazione emessa con data 8 febbraio 2017;

 

                                     -   con decisione del 21 febbraio 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Reclamo deciso come a verbale in sede di audizione del 8 febbraio 2018;

 

                                     -  con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il mancato riconoscimento del debito fatto valere nei confronti del fratello e ritiene che i casi precedentemente esaminati dalla giurisprudenza differiscono dal suo per il fatto che l’esistenza del mutuo sarebbe stata provata mediante brevetto notarile;

 

                                     -   il ricorrente contesta pure la misura delle spese di manutenzione dell’immobile e gli oneri assicurativi, che non sarebbero stati ammessi nella misura da lui rivendicata;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 30 aprile 2018, l’RS 1 propone di respingere il ricorso, richiamando la “costante giurisprudenza della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale in materia di pretesi aiuti finanziari da persone residenti all’estero e, come nella fattispecie, la conseguente sproporzione che si genera fra le entrate e le uscite del contribuente”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, su cui si fonda la decisione impugnata, si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito;

 

                                     -   è pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (cfr. p. es. la sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t);

 

                                     -   secondo l’Alta Corte, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a);

 

                                     -   sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte;

 

                                     -   ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t);

                                     -   come ricordato in narrativa, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, nella procedura di reclamo, invitandolo a produrre documentazione bancaria a comprova della movimentazione sui conti del preteso mutuante e del preteso mutuatario, ai fini della prova dell’esistenza del debito fatto valere dal contribuente;

 

                                     -   il contribuente ha prodotto, almeno a due riprese, abbondante documentazione bancaria (__________e __________);

 

                                     -   è verosimile che tale documentazione sia stata esaminata dall’autorità fiscale e che sia poi stata considerata nell’ambito dell’audizione tenutasi l’8 febbraio 2018 dinanzi all’Ufficio di tassazione;

 

                                     -   nella motivazione della decisione impugnata tuttavia non viene fatto alcun riferimento a quanto prodotto dal reclamante né si spiega per quali ragioni la documentazione sia stata ritenuta inidonea a provare l’esistenza del preteso debito;

 

                                     -   come ricordato, la decisione su reclamo si limita a rinviare al verbale dell’udienza dell’8 febbraio 2018;

 

                                     -   tuttavia, anche il verbale in questione non illustra i motivi per cui “la documentazione presentata non consente una diversa valutazione”, rispetto a quella su cui si fondava la decisione di tassazione contestata;

 

                                     -   l’autorità di tassazione, adita dal contribuente con reclamo, ha il dovere di prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

 

                                     -   per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

 

                                     -   la motivazione deve consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2015.49 del 4 dicembre 2015 consid. 4.4);

                                     -   tornando al caso in esame, l’Ufficio di tassazione non ha minimamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse conforme ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza;

 

                                     -   nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale ha correttamente fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, senza tuttavia confrontarsi con la fattispecie concreta;

 

                                     -   una motivazione che si limita a esporre il diritto applicabile, senza prendere in considerazione la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta, non adempie i requisiti minimi che derivano dall’art. 29 Cost., che impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

 

                                     -   è vero che il contribuente non ha contestato la carente motivazione della decisione impugnata ed ha presentato un ricorso motivato, ma quest’ultimo si limita ad richiamare il mezzo di prova costituito dal brevetto notarile, nel quale il fratello del contribuente ha confermato di avergli concesso il prestito litigioso;

 

                                     -   contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tuttavia, il brevetto notarile non prova l’esistenza del debito;

 

                                     -   il contenuto di un brevetto notarile non può infatti godere di forza probante qualificata già per il fatto che il notaio ha svolto esclusivamente il ruolo di verbalizzante, ma non ha riferito nulla che abbia personalmente sperimentato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 2 febbraio 2000, in Rep. 2000 p. 221);

 

                                     -   l’esistenza del citato brevetto non esime pertanto il contribuente dall’onere della prova dell’esistenza del preteso debito (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.1999.223 del 29 novembre 1999 consid. 5.5);

 

                                     -   ne consegue che, per quanto attiene alla deduzione del debito e dei relativi interessi e all’imposizione degli “altri redditi”, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata;

 

                                     -   il ricorrente ha tuttavia postulato anche la deduzione delle spese di manutenzione nella misura di fr. 4'000.–, come chiesto nella dichiarazione d’imposta, anziché fr. 392.–, come ammesso dall’Ufficio di tassazione, come pure la deduzione degli oneri assicurativi nella misura di fr. 16'400.–;

 

                                     -   anche a tale riguardo la decisione impugnata è silente, sicché l’Ufficio di tassazione si pronuncerà anche su questi aspetti;

 

                                     -   a proposito delle spese di manutenzione immobiliare, è comunque il caso di sottolineare che l’Ufficio di tassazione le ha ridotte da fr. 4'000.– a fr. 392.– a dipendenza del fatto che ha ridotto il valore locativo da fr. 12'000.– (importo dichiarato) a fr. 1'960.–, per tener conto del fatto che il contribuente si è trasferito nell’appartamento acquistato solo nel mese di settembre del 2015;

 

                                     -   di conseguenza, l’autorità fiscale ha ammesso le spese di manutenzione nella misura del 20% (fr. 392.–), ritenendo che in mancanza di ogni giustificativo si giustificasse la deduzione forfetaria;

 

                                     -   quanto agli oneri assicurativi, sono stati ammessi in deduzione nella misura di fr. 5'200.–, così come postulato dal contribuente stesso nella sua dichiarazione, e d’altra parte tale importo rappresenta anche il limite massimo secondo l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT;

 

                                     -   con l’evasione del gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

 

                                     -   si ricorda tuttavia che il termine di pagamento delle imposte non muta anche se il contribuente ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (articoli 161 cpv. 5 LIFD e 240 cpv. 6 LT);

 

                                     -   di conseguenza, gli interessi di mora sono dovuti dal debitore d’imposta per gli importi che non ha versato entro il termine prefissato, in base agli art. 243 LT e 164 LIFD, sicché né il reclamo né il ricorso hanno effetto sospensivo in questo senso;

 

                                     -   nella procedura d’esecuzione, tuttavia, solo le decisioni di tassazione cresciute in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (articoli 165 cpv. 3 e 244 cpv.3 LT);

 

                                     -   se l’obiettivo del ricorrente era di sospendere la procedura esecutiva, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo era dunque superflua;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali e al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 21 febbraio 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: