Incarti n.
80.2018.78

80.2018.79

Lugano

11 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 26 aprile 2018 contro la decisione del 15 marzo 2018 in materia di IC e IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione del 15 marzo 2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la tassazione d’ufficio IC/IFD 2016 del 28 giugno 2017;

 

                                     -   il 26 aprile 2018 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   il 30 aprile 2018 la Camera di diritto tributario si è rivolta al rappresentante del ricorrente, attribuendogli un termine di dieci giorni per pronunciarsi in merito alla tempestività del ricorso, alla luce del fatto che, dall’estratto del tracciamento postale relativo al recapito della decisione impugnata, risultava che quest’ultima gli fosse stata recapitata venerdì 16 marzo 2018;

 

                                     -   il rappresentante del 9 maggio 2018, argomentando di aver “erroneamente intestato l’istanza come ‘ricorso’ (che era l’intenzione originale) invece di ‘domanda di revisione’”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

 

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale;

 

                                     -   il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

 

                                     -   per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

 

                                     -   nella fattispecie, come anticipato in narrativa, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & trace) risulta che la decisione del 15 marzo 2018 dell’RS 1 è stata recapitata il 16 marzo 2018 alle ore 10.51;

 

                                     -   l’invio postale A Plus, a differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track& Trace);

 

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010);

 

                                     -   ne consegue che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 17 marzo 2018 ed è scaduto lunedì 16 aprile 2018;

 

                                     -   come anticipato all’insorgente, nello scritto del 13 aprile 2018, il suo ricorso, inoltrato solo il 26 aprile 2018, si rivela pertanto tardivo;

 

                                     -   il ricorrente riconosce perlomeno implicitamente di non aver rispettato il termine di ricorso, nella misura in cui, nel suo scritto del 9 maggio 2018, chiede che lo stesso sia considerato come un’istanza di revisione della decisione già passata in giudicato;

 

                                     -   aldilà dell’intestazione del ricorso, la sua motivazione non rispetta peraltro i requisiti di un’istanza di revisione, non essendo neppure indicati i “fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi” che sarebbero stati scoperti (articoli 147 cpv. 1 lett. a LIFD e 232 cpv. 1 lett. a LT);

 

                                     -   in ogni caso, la competenza a pronunciarsi su un’eventuale istanza di revisione non sarebbe della Camera di diritto tributario;

 

                                     -   gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono infatti la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

 

                                     -   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

 

                                     -   in materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1b ad art. 149 LIFD, p. 2488 s.);

 

                                     -   è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex a quo, ossia a quella autorità che ha adottato la decisione della quale si postula la revisione;

 

                                     -   anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

 

                                     -   ne consegue che un’eventuale istanza di revisione avrebbe dovuto essere inoltrata all’Ufficio di tassazione;

 

                                     -   il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: