Incarto n.
80.2018.7

Lugano

22 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

vicecancelliere

Filippo Pfister

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 8 gennaio 2018 contro la decisione del 4 dicembre 2017 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 è una società il cui scopo è la consulenza nel settore commerciale, finanziario e patrimoniale, il commercio di beni mobili di ogni genere, la prestazione di servizi nel campo del commercio internazionale, l'amministrazione di sostanza mobiliare e l'assunzione di mandati fiduciari. La società è iscritta al Registro di commercio del Cantone Grigioni.

 

 

                                  B.   Con decisione pregiudiziale sull’assoggettamento del 18 luglio 2017, l’RS 1 (di seguito UTPG) rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino di RI 1 per amministrazione effettiva a far tempo dal 2015.

 

 

                                  C.   In data 11 agosto 2017 RI 1 ha presentato reclamo avverso la predetta decisione dell’UTPG, contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino.

                                         L’autorità di tassazione, con successiva decisione del 4 dicembre 2017, confermava l’assoggettamento in Ticino per amministrazione effettiva dal periodo fiscale 2015.

 

 

                                  D.   Con ricorso dell’8 gennaio 2018 alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo concernente l’assoggettamento nel Canton Ticino, a suo dire ricevuta in data 12 dicembre 2017.

                                         La ricorrente contesta recisamente l’operato dell’autorità fiscale la quale ritiene che l’amministrazione della società sia esercitata nel Canton Ticino e che la sede formale a __________ sia da considerarsi puramente fittizia.

                                         A mente della ricorrente l’UTPG avrebbe, a torto, corroborato questa propria tesi asserendo che il fatto di aver eletto la propria sede statutaria presso la fiduciaria __________ SA, __________, la sottoscrizione di un contratto di domiciliazione, nonché l’esiguità dello stesso (CHF 600.- annui) siano elementi tali da escludere che l’amministrazione effettiva della RI 1 sia a __________. L’UTPG avrebbe omesso di considerare i rapporti commerciali e professionali tra le due società da cui discenderebbe l’esiguità dell’importo pagato. RI 1 ritiene altresì che sia “assolutamente pretestuoso” sostenere che il contratto di domiciliazione stato confezionato ad hoc “come asserito e contrario  dall’autorità fiscale ticinese”.

                                         L’insorgente, la quale ribadisce di esercitare concretamente la propria attività nel Canton Grigioni, ritiene inoltre che l’autorità fiscale abbia ulteriormente avvalorato la propria tesi sulla base di non meglio precisate informazioni “come asserito e contrario  dall’autorità ticinese”.

 

 

                                  E.   Nelle proprie osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG propone di giudicare irricevibile il ricorso di RI 1 in quanto tardivo.

                                         A mente dell’autorità fiscale la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 sarebbe stata recapitata allo sportello postale in data 5 dicembre 2017 e non il 12 dicembre 2017 come asserito dall’insorgente; RI 1 avrebbe quindi dovuto inoltrare il proprio ricorso entro il 4 gennaio 2018.

                                         L’UTPG, abbondanzialmente, sostiene inoltre di essere stata contattata dall’amministratore della società __________ in data 6 dicembre 2017 e di aver fissato un audizione con il medesimo che si sarebbe tenuta il giorno successivo. 

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa il ricorso contro la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 è stato trasmesso alla Camera con raccomandata dell’8 gennaio 2018. Si tratta di valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del gravame.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

 

                                         2.3.

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                         2.4.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’atto perviene all’autorità competente o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

                                         2.5.

                                         La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente con gravame dell’8 gennaio 2018 ha precisamente indicato di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC 2015 il 12 dicembre 2017. Sulla base di tali indicazioni il termine sarebbe iniziato a decorrere dal giorno successivo alla notifica della decisione, ossia il 13 dicembre 2017 e sarebbe giunto a scadenza l’11 gennaio 2018.

                                         Con le proprie osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG ha tuttavia indicato che la decisione su reclamo, notificata per raccomandata alla insorgente, sarebbe stata ritirata dalla medesima già il giorno 5 dicembre 2017 con la conseguenza che il suo gravame non sarebbe tempestivo.

 

                                         3.2.

                                         L’esame dell’insieme delle circostanze dimostra che la notifica della decisione è effettivamente avvenuta il 5 dicembre 2017.

                                         L’UTPG, in allegato alle proprie osservazioni scritte dell’11 gennaio 2018, ha infatti allegato copia dell’elenco delle raccomandate dal quale si evince il numero della raccomandata trasmessa a RI 1, nonché il tracciamento postale, dal quale si evince che la raccomandata sia stata recapitata allo sportello già il 5 dicembre 2017 alle ore 16:53 e non solo al 12 dicembre 2017 come asserito dall’insorgente.

                                         A tutto ciò, e a titolo abbondanziale, si aggiunga anche che l’insorgente, dopo aver ricevuto copia delle osservazioni dell’UTPG, non ha portato alcuna prova o indizio circa l’effettiva ricezione della decisione su reclamo in data 12 dicembre 2017. Egli non ha nemmeno contestato che in data 7 dicembre 2017 si sia tenuta l’audizione cui fa riferimento l’UTPG nelle proprie osservazioni; audizione che, in tutta evidenza, presuppone che il contribuente fosse in possesso della decisione.

 

                                         3.3.

                                         Ne consegue che dall’analisi dell’insieme delle circostanze, si può ritenere che, a differenza di quanto indicato nel gravame, la decisione sia stata notificata alla ricorrente il 5 dicembre 2017 e che pertanto il ricorso interposto tramite lettera raccomandata l’8 gennaio 2018 sia tardivo. 

 

 

                                   4.   Il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il vicecancelliere: