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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente) |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 2 maggio 2018 contro la decisione del 4 aprile 2018 in materia di esenzione dall'imposta di successione e donazione. |
Fatti
A. La RI 1, iscritta a registro di commercio il __________, è un’associazione religiosa senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC, con sede a __________. Lo scopo principale della RI 1 è quello di partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e di perseguire la missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate in Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno (cfr. estratto del registro di commercio; cfr. anche l’art. 2 degli Statuti del __________ (di seguito Statuti) inseriti nell’incarto fiscale).
B. Il 6 gennaio 2008 è deceduta __________, domiciliata a __________, che aveva designato quale erede testamentaria la RI 1, lasciandole un attivo netto di fr. 299'460.–. Con scritto del 20 novembre 2014, richiamando la lettera del 20 ottobre 2014 dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione, l’allora rappresentante della RI 1, ha in particolare comunicato alla predetta autorità che la sua assistita è esonerata dal pagamento delle imposte nel Canton __________, dove è ubicata la sua sede (cfr., al proposito, copia decisione del 15 maggio 2006). Ha parimenti contestato la sua proposta di essere tassata nell’ambito della successione della defunta __________, postulandone l’esenzione. L’Ufficio delle imposte di successione e donazione, con decisione del 20 novembre 2014, ha commisurato l’imposta dovuta dalla RI 1 in fr. 91'525.55. Nella motivazione allegata ha esposto le seguenti considerazioni:
CONSIDERATO COME, MALGRADO I RICHIAMI, SIA SCRITTI CHE TELEFONICI, INVIATI AL RAPPRESENTANTE DELL’EREDE, E CURATORE DELLA DECUJUS, SIG. __________, __________, IL MOD. __________ (INVENTARIO) NON SIA MAI STATO RITORNATO ALL’AUTORITÀ FISCALE, L’UFFICIO SI VEDE COSTRETTO AD EFFETTUARE UNA TASSAZIONE PER APPREZZAMENTO.
LE OSSERVAZIONI AL NOSTRO PROGETTO DEL 20.10.2014, PRESENTATE DALL’AVV. RA 1, __________, IN RAPPRESENTANZA DELL’EREDE TESTAMENTARIO (VEDI PROCURA DEL 31.10.2014) VENGONO, DOPO ATTENTO ESAME, ACCETTATE DALL’AUTORITÀ FISCALE. PERTANTO L’ATTIVO NETTO IMPONIBILE A CARICO DELL’EREDE AMMONTA A FR. 499'460.- ./. DEBITO IPOTECARIO FR. 200'000.- FR. 299'460.-- ===========
PER QUANTO ATTIENE ALL’ESENZIONE FISCALE, SI RIBADISCE QUANTO SPIEGATO ALL’AVV. RA 1 IN OCCASIONE DELLA CONVERSAZIONE TELEFONICA DEL 03.11.2014, OSSIA CHE LA DECISIONE PRESENTATA (DATATA 05.02.1998) CONSIDERA UNICAMENTE LE IMPOSTE ORDINARIE CANTONALI E NON È RIFERITA ALLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE. PERTANTO L’EREDE RISULTA, A TUTTI GLI EFFETTI, IMPONIBILE.
LA TASSAZIONE VIENE INVIATA DIRETTAMENTE ALL’EREDE TESTAMENTARIO, CON COPIA, PER CONOSCENZA, AL SUO PRECITATO RAPPRESENTANTE.
C. Con decisione del 28 febbraio 2018, l’RS 1 ha respinto l’istanza di esenzione dal pagamento delle imposte di successione del 20 novembre 2014 presentata in relazione alla successione della defunta __________. Ha in particolare ritenuto che nel caso concreto i requisiti d’esenzione previsti dall’art. 154 cpv. 3 lett. b LT non sarebbero adempiuti, considerato come la RI 1 persegue principalmente scopi di culto. A suo giudizio, non sarebbe nemmeno applicabile l’art. 154 cpv. 1 lett. g LT (recte l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT), poiché è un ente di culto con sede in un altro Cantone. Con reclamo del 20 marzo 2018, la RI 1, per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1, ha postulato di accertare l’esenzione da ogni e qualsiasi imponibilità nella successione in questione. Ha in particolar modo evidenziato che dal 1984 il Canton __________ l’ha esonerata dall’imposta di successione, basandosi sull’esclusivo fine di culto che essa persegue. Con decisione su reclamo del 4 aprile 2018, l’RS 1 ha integralmente confermato la sua precedente decisione del 28 febbraio 2018.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, sempre per il tramite del suo patrocinatore avv. RA 1, chiede di annullare la decisione impugnata e anche la precedente decisione del 28 febbraio 2018, e di concederle l’esenzione fiscale in relazione alla successione della defunta __________. Evidenzia in particolar modo che essa non persegue unicamente fini di culto, bensì anche scopi di pubblica utilità ("organizzando corsi sulla salute, di educazione e di etica …"), rinviando anche al contenuto del sito internet dell’associazione.
E. Con le proprie osservazioni del 13 giugno 2018, l’RS 1 propone la reiezione del gravame, confermando contestualmente la decisione impugnata. Rileva in particolare che il Canton __________ ha riconosciuto la RI 1 "come ente esente per fini di culto", sia per le imposte dirette, sia per quelle di successione e donazione. Di conseguenza, il fisco ticinese l’ha considerata un’associazione che persegue fini di culto. Non contesta che essa persegue anche scopi di pubblica utilità, ma "il perseguimento dei fini di culto rimane comunque in primo piano …" e pertanto l’art. 154 cpv. 3 lett. b LT non può trovare applicazione, non essendo la RI 1 qualificabile come ente beneficiario dedito in modo esclusivo o predominante a scopi di pubblica utilità (che riveste parimenti carattere nazionale o internazionale).
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 154 cpv. 1 LT sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;
d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
f) il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.
Il cpv. 2 dello stesso articolo precisa che gli enti di cui al capoverso 1 lett. d soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Secondo il cpv. 3, infine, l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
1.2.
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
2. Tra il Canton Ticino e il Canton __________ esiste un accordo di reciprocità in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni del 30 agosto 2011, entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2011 (RL __________). In particolare, l’art. 2 lett. b di detto accordo prevede l’esenzione fiscale reciproca che concerne le liberalità fatte a favore delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio. Sennonché il suddetto accordo non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, poiché è entrato in vigore tre anni dopo l’apertura della successione in questione, avvenuta il __________ con il decesso di __________ (art. 537 cpv. 1 CC).
3. 3.1.
La domanda d’esenzione va pertanto giudicata in base all’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
3.2.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.
Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:
· lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;
· il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;
· la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. sentenza CDT n. 80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).
3.3.
Come esposto in narrativa, la RI 1, con sede nel Canton __________, è un’associazione religiosa senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Il suo scopo principale consiste nel partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e nel perseguire la missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate in Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno. Per raggiungere tale scopo, la RI 1 coordina in particolare il ministero pastorale, il ministero dell’insegnamento, della salute e delle pubblicazioni (art. 2 degli Statuti; cfr. anche il relativo estratto del registro di commercio). Il suo territorio comprende la Svizzera romanda e il Canton Ticino (art. 2 degli Statuti). I membri della RI 1 sono le chiese e i gruppi organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale di Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttore (art. 5 cifra 1 degli Statuti). Le chiese e i gruppi sono composti da persone che hanno accettato tutti i principi del Vangelo e quelli sui quali la chiesa si fonda (art. 5 cifra 2 degli Statuti). Dal suo sito internet emerge in particolar modo che la RI 1 s’impegna attivamente in ambito umanitario, ma anche ).
La Divisione giuridica e legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte di __________, che in data 15 maggio 2006 ha deciso di esonerare la RI 1 dall’imposta cantonale ai sensi della LIC, dall’imposta federale giusta l’art. 56 LIFD e dalle imposte di successione e donazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. d LMSD e dell’art. 3 lett. c LMSD (a determinate condizioni), dopo aver citato l’art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 degli Statuti, si è così espressa:
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la RI 1 doît être considérée comme une personne morale visant des buts culturels et non de pure utilité publique. Son intervention dans les domaines social, humanitaire, éducatif et sanitaire découle en effet de son engagement religieux qui est le but central quell’elle poursuit.
3.4.
Alla luce di quanto sopra esposto, in primo luogo non si può ritenere che la RI 1 sia un’associazione dedita al perseguimento di uno scopo di esclusiva pubblica utilità, già per il fatto che si rivolge ai suoi membri che formano una cerchia ristretta di persone nella Svizzera romanda e nel Canton Ticino, unite in chiese e in gruppi, che hanno accettato i principi del Vangelo e quelli sui quali la chiesa si fonda, organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale di Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttore. La sua attività non è dunque di interesse generale per la collettività.
In secondo luogo, la Divisione giuridica e legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte di __________, che con decisione del 15 maggio 2006 ha esonerato la RI 1 dall’imposta cantonale, dall’imposta federale dall’imposte di successione e donazione, l’ha definita come una persona giuridica avente obiettivi di culto, e non di esclusiva pubblica utilità. Ha inoltre ritenuto che il suo intervento in ambito sociale, umanitario, educativo e sanitario è la conseguenza del suo impegno religioso che è lo scopo principale che essa persegue.
3.5.
Va al proposito ricordato che dalla pubblica utilità (e anche dallo scopo pubblico che non è censurato dalla ricorrente) occorre distinguere lo scopo ideale. In linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non mirano al bene di terzi.
L’esenzione fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di quartiere, studentesche, ecc.).
Con la revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni, in: RtiD I-2008, p. 335). In una sentenza risalente all’8 marzo 1999, il Tribunale federale aveva stabilito che un’associazione di diritto privato, avente scopi di culto (inerenti alla pratica della religione __________ nel Canton Ticino), era da riconoscere quale ente che persegue fini ideali e, di conseguenza, andava esentata dalle imposte di successione e donazione (decisione TF n. 2P.143/1998 dell’8 marzo 1999, in: Rep. 1999, p. 89 ss., e in: RDAT II-1999 n. 15t; sentenza tradotta in tedesco in: Pra 90 (2001) Nr. 1; cfr. anche Barbuscia-Genini, op. cit., p. 335).
3.6.
Applicando detta giurisprudenza al caso concreto, si può concludere che la RI 1 persegue un fine ideale, poiché svolge principalmente un’attività di culto. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, questa Camera, pur riconoscendo l’alto valore morale dell’attività svolta dalla ricorrente, non può riconoscerle l’esenzione dall’imposta di successione, difettando il requisito della pubblica utilità, in applicazione dell’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, così come il requisito della sua sede nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 154 cpv. 1 lett. d LT.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: