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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 3 maggio 2018 contro la decisione del 6 aprile 2018 in materia di interessi di ritardo. |
Fatti
- in data 13 febbraio 2018 l’RS 1 ha trasmesso ai coniugi RI 2 e RI 1 un conteggio da pagare relativo agli interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2015 dell’importo di fr. 817.70;
- con scritto del 6 marzo 2018, i coniugi RI 2 e RI 1 hanno domandato all’RS 1 di trasmettere loro il dettaglio del conteggio eseguito e/o di essere convocati, evidenziando parimenti di avere in ogni caso l’abitudine di versare gli acconti e i conguagli delle imposte richiesti entro i termini stabiliti dall’autorità;
- con risposta del 21 marzo 2018, il predetto ufficio ha informato i contribuenti che la richiesta di pagare interessi di ritardo era dovuta al mancato pagamento degli acconti dell’IC 2015 nei termini stabiliti dall’apposito decreto esecutivo;
- con successiva lettera del 3 aprile 2018, i contribuenti hanno contestato tale conteggio, sostenendo in particolare di aver pagato, per l’imposta cantonale 2015, le tre rate (la prima scadente il 31 maggio 2015, la seconda scadente il 31 luglio 2015 e la terza scadente il 30 settembre 2015, dell’importo di fr. 4'678.– cadauna), tramite un unico versamento avvenuto il 30 aprile 2015, così come di aver saldato il relativo conguaglio (scadente il 30 novembre 2017), in data 29 novembre 2017;
- con decisione del 6 aprile 2018, l’RS 1 ha respinto il suddetto reclamo, rilevando che:
A seguito di un vostro inserimento errato del pagamento tramite e-banking (vedi no. di riferimento __________), è stato accreditato automaticamente sulla partita fiscale 2013 (vedi vostra conferma di pagamento), l’acconto di fr. 14'034.00 versato a valere sull’imposta cantonale 2015 con valuta 30 aprile 2015. Lo stesso importo è poi stato restituito automaticamente in data 16 giugno 2015 (accredito sul vostro conto in banca il 18 giugno 2015);
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 contestano in sostanza la decisione impugnata, esponendo in particolare quanto segue:
… Ci viene data la colpa di avere inserito un numero di riferimento errato, per cui il nostro pagamento degli anticipi è stato messo in un “cassetto sbagliato” per poi arrivare al posto giusto dopo parecchio tempo. La polizza di versamento è attaccata alla richiesta di acconto. E in e-banking se non si usa esattamente il numero di riferimento presente sulla polizza di versamento non si riesce a fare il pagamento. Quindi non è stato un “nostro inserimento errato del pagamento”, bensì un errore tecnico dell’RS 1 che ha dotato la polizza di versamento di un codice errato. Egregi Signori, non ci sembra giusto di venir penalizzati per ritardi che non sono dovuti a noi.
- con osservazioni del 20 giugno 2018, l’PI 1 ha proposto la reiezione del gravame;
- con scritto del 1° febbraio 2019, la Divisione delle contribuzioni ha comunicato di aver annullato il conteggio degli interessi di ritardo per l’imposta cantonale 2015.
Diritto
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
- mentre la legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
- l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
- il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;
- il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie in discussione, il 1° febbraio 2019 la Divisione delle contribuzioni ha comunicato di aver adottato una nuova decisione, con la quale ha annullato il controverso conteggio degli interessi di ritardo, conformemente alla decisione n. 2C_239/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 3 del Tribunale federale (cfr. anche Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2018, p. 468, n. 28);
- di conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto;
- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: