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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi-Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso
dell’11 gennaio 2019 contro la decisione del 12 dicembre 2018 in materia di IC
e IFD 2011 e 2012; |
Fatti
- con decisioni del 12 dicembre 2018, l’RS 1 ha respinto i reclami presentati da RI 1 contro le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2011 e 2012;
- la contribuente ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario in data 11 gennaio 2019, postulando l’annullamento delle decisioni impugnate;
- con scritto del 23 gennaio 2019, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine fino al 14 febbraio 2019 per procedere al versamento dell’importo di fr. 5'000.– a titolo di garanzia del pagamento delle tasse di giustizia e delle spese di procedura, avvertendola che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- in seguito a una richiesta del 23 gennaio 2019, il termine è stato prorogato di 10 giorni;
- con scritto del 25 febbraio 2019, la ricorrente ha comunicato di essere in attesa del rilascio, da parte del Comune di domicilio, del Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria;
- in data 12 marzo 2019, l’insorgente ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto dalle autorità comunali, le quali hanno negato la conformità delle informazioni fornite dall’istante, precisando che, a causa della “documentazione incompleta”, le “autorità comunali, come pure l’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona non possono ancora esprimersi in merito alle entrate della Signora”, con la conseguenza che “non è possibile fare un preavviso favorevole”;
- l’istante ha prodotto anche l’estratto di un conto bancario, il contratto di locazione della sua abitazione e un estratto del registro delle esecuzioni, concludendo che, non potendo versare l’anticipo richiesto, le verrebbe precluso di fatto l’accesso alla giustizia, “dato pure il fatto che la decisione di tassazione non poggia su elementi soggettivi (sic) e se non corretta [la] porrebbe in una grave situazione economico/finanziaria”;
Diritto
- secondo l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo;
- ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
- per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti);
- secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]);
- l’istante non ha provato in modo ineccepibile la propria indigenza: come anticipato, l’autorità comunale, cui ha sottoposto per un preavviso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, non ha confermato la conformità delle informazioni ivi riportate, precisando poi che l’incompletezza della documentazione le precluderebbe la possibilità di preavvisare favorevolmente la domanda;
- la contribuente, da parte sua, lamenta il fatto che il comune non abbia precisato a quale documentazione faccia riferimento e ha prodotto documentazione che a suo avviso dovrebbe provare la sua indigenza, non esercitando alcuna attività lucrativa e avendo due figli a carico;
- la ricorrente risulta tuttavia essere proprietaria di sostanza immobiliare oltre che azionista della __________ SA di __________;
- in queste circostanze, la sua pretesa indigenza non può essere facilmente ammessa;
- la questione non necessita tuttavia di essere risolta, dovendo l’istanza essere comunque respinta, in mancanza di un ulteriore presupposto, cioè quello della probabilità di successo del ricorso;
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame “prima facie” che l’autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l’esistenza di sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo (cfr. p. es. la sentenza 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2.2 con rinvii);
- nel caso in esame, si deve escludere che sia dato il requisito del “fumus boni iuris”;
- la controversia che ha dato luogo al ricorso trae sostanzialmente origine da un rilevante ammanco di liquidità emerso nell’ambito della procedura di tassazione dei periodi litigiosi: come si evince dai calcoli delle entrate e delle uscite allestiti dall’Ufficio di tassazione (allegati alle osservazioni del 18 gennaio 2019), per effetto dell’aumento del conto correntista della __________ SA, intervenuto nel corso del 2011, nel solo periodo fiscale 2011 si è rivelato un ammanco di ben fr. 1'460'639.–;
- a tale riguardo, l’autorità di tassazione ha tenuto conto anche di una dichiarazione del 24.5.2012, prodotta dalla contribuente, nella quale quest’ultima dichiara, in particolare, “di essere unica correntista e socia della __________ SA” e “di avere immesso nella __________ SA un importo di fr. 2'280'000.–“;
- nel ricorso, si contesta “che tali somme siano attribuibili alla ricorrente” e si fa riferimento ad un procedimento penale in corso, nel cui ambito le sarebbero, tra l’altro, contestati i reati di truffa e riciclaggio di denaro;
- la ricorrente non spiega peraltro da dove provengano i fondi, che, secondo la sua stessa dichiarazione del 2012, lei stessa avrebbe immesso nella società, e non produce alcuna documentazione che possa confutare gli accertamenti su cui sono fondate le decisioni impugnate;
- l’insorgente si limita per contro a pretendere che “l’UT, prima di emettere le decisioni qui impugnate, avrebbe potuto attendere la definizione dell’incarto penale così da poter suffragare le proprie tesi”;
- a quest’ultimo riguardo, non si può ignorare il lungo tempo già trascorso dalla fine dei periodi fiscali litigiosi né il fatto che, come ammesso dalla stessa autorità di tassazione nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2019, a determinate condizioni, le decisioni di tassazioni potrebbero successivamente essere sottoposte a revisione;
- ne consegue che l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente è respinta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: