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Incarti n. 80.2019.151 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Cristiana Balestra Gamboni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 aprile 2019 contro la decisione del 27 marzo 2019 in materia di IC e IFD 2013. |
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Fatti |
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A. a.
Nel giugno 2005, RI 1 acquistava l’intero pacchetto azionario ‑ suddiviso in 50 azioni da fr. 1'000.‑ ‑ della __________ SA con sede a __________ (GR). Ne ha cambiato immediatamente la ragione sociale in __________ SA.
Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Grigioni si evince che RI 1 e sua moglie, __________, sono stati attivi in seno alla società ricoprendo differenti funzioni con procura e/o firma individuale: il ricorrente fino al 2009, per poi riprendere nel marzo 2013; la moglie costantemente fino al 2019.
b.
Il 1° settembre 2012, il contribuente vendeva a __________ l’intero pacchetto azionario della __________ (il cui capitale sociale era di fr. 50'000.‑) per fr. 15'000.‑, da pagarsi a contanti (v. contratto di compravendita firmato il 1° settembre 2012). Lo stesso giorno, __________ vendeva a RI 1 la __________ SA (capitale sociale: fr. 100'000.‑), con sede a __________. Il prezzo della compravendita di quest’ultima società è incerto in quanto nel preambolo del contratto era stabilito in fr. 10'000.‑, mentre al capitolo 2 del medesimo contratto intitolato “Kaufpreis” era fissato a fr. 15'000.‑ (v. contratto di compravendita firmato il 1° settembre 2012). Era concordato che entrambe le operazioni fossero valide retroattivamente a partire dal 1° settembre 2011.
Il 25 gennaio 2013 __________ ritornava a RI 1 tutte le azioni della __________ SA, insieme a quelle di un’altra società, la __________ Ltd con sede a __________, “als Gegenleistung für deine Arbeit, welche du für mich erledigt hast, und vor allem für deine moralische Unterstützung”.
Nel febbraio 2013, __________ si toglieva la vita.
Dal marzo 2013, il contribuente era nuovamente iscritto a Registro di commercio con la funzione di membro della __________ SA con firma individuale.
c.
Nella dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2013, presentata il 23 dicembre 2014, i coniugi RI 1 e __________ dichiaravano di aver percepito salari netti per, rispettivamente, fr. 67'623.‑ il marito e fr. 38'006.‑ la moglie, dalla __________ SA. Dichiaravano, inoltre, quale sostanza mobiliare, “titoli e capitali” in ragione di fr. 269'412.‑. Dai Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” e Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”, annessi alla DI 2013, si evince che al 31.12.2013 detenevano la totalità delle azioni della __________ SA, della __________ SA con sede a __________ (GR) e della __________ Ltd con sede a __________.
B. Con decisione del 30 agosto 2017, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, aggiungendo in particolare ai proventi dichiarati l’importo di fr. 115'000.‑, quale reddito da attività dipendente principale del contribuente, con la seguente motivazione:
Sulla base degli art. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi di un’attività indipendente [sic!]. L’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di azioni da parte di collaboratori è imponibile come reddito derivante dall’attività lucrativa. Esso corrisponde alla differenza tra il valore venale dei titoli ed il minor prezzo pagato al momento della sottoscrizione.
Nello specifico il reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo seguente:
Valore fiscale dei titoli oggetto di transazione (50 azioni) fr. 115'000.-
Prezzo d’acquisto fr. -.-
Reddito imponibile fr. 115'000.-.
Per la sola imposta cantonale sulla sostanza, l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 118'500.‑ ai “titoli e capitali”, rettificando il “valore imponibile delle azioni”.
Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era pari a fr. 214’200.‑ (determinante anche per l’aliquota) e la sostanza imponibile era stata fissata in fr. 179'000.-.
Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 229'400.‑.
C. Il 1° settembre 2017, contro la suddetta decisione, il contribuente presentava tempestivo reclamo, specificando unicamente che “desider[ava] oppor[si] alla […] decisione di tassazione” e chiedendo un colloquio con l’autorità di tassazione.
D. a.
Il 6 febbraio 2019, per Posta A Plus, l’autorità di tassazione dopo aver spiegato ai reclamanti che la differenza positiva tra il valore venale delle azioni, calcolato sulla base della Circolare CSI n. 28, e il loro prezzo di acquisto costituiva un vantaggio valutabile in denaro imponibile secondo lo stesso principio d’imposizione delle azioni ai collaboratori e che “il vantaggio conseguito dall’acquisto di azioni a prezzo di favore, non congruo o non rappresentativo, è imponibile come reddito”, li invitava ad
• indicar[e] i motivi, sostenendoli con della documentazione a comprova, per cui il prezzo di acquisto delle azioni “__________ SA” è stato definito a 0.- fr.
e a voler fornire
• copia del libro delle azioni della “__________ SA” pre e post acquisto azioni;
• patti parasociali tra azionisti e/o eventuali accordi scritti supplementari tra venditore ed acquirente presenti prima e dopo la transazione;
• eventuali altre informazioni e documentazione a sostegno che il valore delle azioni determinato rappresenta il valore venale della società.
b.
Il 22 febbraio 2019, il contribuente rispondeva che la __________ SA era appartenuta al signor __________, per alcuni anni suo socio in affari. Quest’ultimo soffriva di depressione e il contribuente aveva cercato di aiutarlo sia personalmente sia economicamente, prestandogli dei soldi, quantificati dallo stesso __________ in circa fr. 24'000.‑. Alla fine del 2012, per sdebitarsi, il signor __________ aveva proposto al contribuente di riprendersi il pacchetto azionario della __________ SA, ciò che il contribuente aveva accettato poiché era dipendente della società e avrebbe voluto dare una “continuità nei rapporti con la clientela” e “nei contratti con le assicurazioni/AVS/AI etc”, non sapendo però che “il costo (a [suo] carico) nel[l’]accettare la società [sarebbe] stato così alto in fatto di calcolo di tassazione”.
Per quanto attiene invece alla richiesta del libro dei soci, faceva notare che la relativa disposizione legale era entrata in vigore solo nel 2015, per cui forniva “solo per vostra esigenza”, un elenco degli azionisti, dal quale si evince che __________ era stato azionista unico della __________ SA nel 2011 e nel 2012, trasmettendo poi l’intero pacchetto azionario al reclamante. Aggiungeva inoltre che non erano stati stipulati accordi parasociali.
c.
In data 27 marzo 2019, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
A fronte della richiesta di documenti effettuata con lettera del 6.2.19 e sulla base della risposta ricevuta con lettera del 22.2.19, la presente autorità fiscale non può che riconfermare la decisione di prima istanza per i seguenti motivi: negli atti a nostra disposizione (in particolare lo scritto del 25.1.13 per il ritiro delle azioni __________ AG) viene chiaramente indicato che il valore pattuito nella transazione pari a 0.- fr. è stato motivato come controprestazione per il lavoro svolto (“Gegenleistung für deine Arbeit”), pertanto da un punto di vista fiscale questo comporta un vantaggio valutabile in denaro derivante dall’acquisto di azioni di collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e 17b LIFD. Il valore venale considerato ai fini del calcolo di tale vantaggio (stato al 31.12.12) è stato esperito dall’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni sulla base della circolare no. 28 della Conferenza svizzera delle imposte.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula che il reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 115'000.‑ sia stralciato e che la sostanza imponibile sia ridotta ed adeguata “alla tassazione del 2011 quando [aveva] ceduto la società”. Ribadisce che il defunto __________ gli ha ceduto le azioni della __________ SA, che aveva da lui acquistato nel settembre del 2012. La decisione di retrocedergli il controllo della società sarebbe stata determinata da “motivi di salute e di incapacità di concentrazione”, che gli impedivano di “gestire contabilmente la società”. Con la cessione delle azioni, __________ avrebbe “colma[to] il debito accumulato dal 2009 nei [suoi] confronti e che non riusciva a estinguere con il suo lavoro”. Tanto [è] vero che il 14 febbraio 2013, sia per motivi di salute che per motivi di “stato emotivo” si sarebbe tolto la vita.
Prima che la cedesse a __________, la __________ sarebbe sempre stata di sua proprietà, anche se “nell’anno 2011 [aveva] omesso di dichiarare la società in [suo] possesso”. Avrebbe pure “omesso, reputando forse erroneamente, essendo in buona fede e agendo da amico di __________”, di “iscrivere come prestito quanto consegnato in questi anni” allo stesso __________. A quest’ultimo riguardo, l’insorgente rileva tuttavia che l’ammontare del suo credito nei confronti di __________, “sommando a quando [già] dichiarato, non avrebbe superato la soglia di imponibile di tassazione”.
F. Invitato a pronunciarsi in merito al ricorso, RS 1 ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni, rimandando alla motivazione della decisione impugnata.
G. a.
Con scritti del 16 giugno 2020 e del 24 giugno 2020, la Camera di diritto tributario ha chiesto assistenza amministrativa alle autorità del Cantone dei Grigioni ai sensi dell’art. 39 LAID, rivolgendosi dapprima all’Amministrazione fiscale grigionese (sezione delle persone giuridiche) alfine di verificare chi fossero i dipendenti della __________ SA e quali fossero i salari e le indennità per gli amministratori corrisposti dalla società durante gli anni 2010-2013 e, di seguito, interpellando l’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Grigioni alfine di recuperare i conteggi 2010-2013 redatti dalla __________ __________ SA relativi ai salari determinanti, con i nominativi dei dipendenti.
b.
Il 23 giugno 2020, l’autorità di tassazione grigionese inviava per posta elettronica la documentazione richiesta, tra cui le “Attestazioni relative a prestazioni a favore di azionisti/soci, membri dell’amministrazione, della direzione e persone loro vicine (Modulo 12)” e la documentazione contabile dei periodi fiscali 2010-2013.
Anche l’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Grigioni, a breve giro di posta, inviava quanto richiesto.
c.
Il 3 luglio 2020, per lettera raccomandata – con copia all’RS 1‑, la Camera di diritto tributario trasmetteva al contribuente la documentazione raccolta dalle autorità grigionesi e gli impartiva un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni. Essendo ritornata al mittente, la lettera è stata rinviata per posta semplice in data 20.07.2020. Ad oggi, i ricorrenti non hanno presentato ulteriori osservazioni.
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Diritto |
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1. Il ricorso verte sull’imposizione della prestazione valutabile in denaro proveniente dall’acquisizione gratuita della partecipazione nella __________ SA da parte del contribuente.
L’autorità di tassazione ha ritenuto che l’acquisizione del pacchetto azionario da parte del ricorrente fosse da trattare quale prestazione valutabile in denaro ed ha aggiunto al reddito dell’attività lucrativa dipendente principale del ricorrente fr. 115'000.-, ovvero il valore delle azioni al 31.12.2012, stabilito dall’autorità fiscale del Cantone dei Grigioni.
Inoltre, per il calcolo dell’imposta cantonale sulla sostanza, l’UT ha aggiunto l’importo di fr. 118'500.- quali “titoli e capitali”, rettificando il valore imponibile di tutte le partecipazioni detenute dai contribuenti. In particolare, il valore delle azioni della __________ SA era stato stabilito in fr. 90'000.-.
Secondo il ricorrente, tuttavia, il reddito e la sostanza derivanti dalla cessione gratuita delle azioni da parte di __________ (azionista unico) non dovrebbero essere imposti.
2. 2.1.
Per quanto concerne il calcolo dell’imposta sulla sostanza, sebbene l’autorità fiscale abbia elevato il valore delle azioni della __________ SA al 31.12.2013 a fr. 90'000.‑, il debito d’imposta ammonta comunque a fr. 0.‑.
2.2.
Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
2.3.
Ne consegue che il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.
3. 3.1.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT).
3.2.
Per gli articoli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza TF 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
3.3.
Anche prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in: StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in: StE 2008 B 22.1 n. 5).
3.4.
Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).
Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
4. 4.1.
Venendo al caso in esame, per stabilire se il ricorrente, attraverso l’acquisizione gratuita dell’intero pacchetto azionario della __________ SA dall’azionista unico __________, avvenuta il 25 gennaio 2013, abbia beneficiato di una donazione oppure di una prestazione valutabile in denaro, si deve verificare anzitutto se i diritti di partecipazione gli siano stati ceduti in relazione ad un rapporto di lavoro che lo lega alla società ceduta.
4.2.
Come già ricordato, alla fine del periodo fiscale 2012, azionista unico della __________ SA era __________, amico e socio in affari del ricorrente. Le azioni gli erano state vendute dallo stesso ricorrente nel settembre 2012 per il prezzo pattuito di fr. 15'000.‑. Non è dato sapere se tale prezzo sia stato effettivamente pagato oppure se sia stato compensato con la cessione del pacchetto azionario di un’altra società, la __________ SA, avvenuto tra le parti il medesimo giorno. Nella definizione del prezzo di vendita di quest’ultima, il contratto stipulato tra le parti si contraddice: nel preambolo sono pattuiti fr. 10'000.- mentre nel capitolo dedicato al prezzo si legge fr. 15'000.- da pagarsi a contanti.
In una lettera del 20 dicembre 2012, __________ anticipava al ricorrente la volontà di ritornargli la __________ SA (“Sie gehörte immer Dir und du hast das Recht sie wieder zu bekommen”) quale compensazione dei prestiti da lui ricevuti (“fast 24.000,00 Sfr”). La cessione delle partecipazioni avveniva gratuitamente (“die Übergabe erfolg Unentgeltlich”) in data 25 gennaio 2013, come pattuito (“wie zwischen uns schon vereinbart”) e quale controprestazione per il lavoro svolto (“als Gegenleistung für deine Arbeit, welche du für mich erledigt hast”). Il contribuente avrebbe accettato di rilevare la società in quanto “dipendente” ed “anche per un fatto di continuità nei rapporti con la clientela [e] nei contratti con le assicurazioni/AVS/AI etc” (cfr. lettera del 22 febbraio 2019 all’UT).
4.3.
Per quanto concerne i rapporti fra la società e il ricorrente, le sole indicazioni reperibili negli atti trasmessi dall’UT alla Camera di diritto tributario sono due comunicazioni di prestazioni valutabili in denaro erogate dalla __________ SA, una relativa al ricorrente e l’altra relativa alla moglie. Tuttavia, le distribuzioni dissimulate di utili per il ricorrente concernono l’anno fiscale 2013, quando l’insorgente deteneva l’intero pacchetto azionario della società. Le prestazioni in favore della moglie, invece, si riferiscono ai periodi 2011 e 2012. Si tratta di “stipendio/salario, ecc.” versato dalla __________ SA alla moglie del ricorrente che, come attestato, non deteneva alcuna partecipazione al capitale azionario (v. Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, comunicazioni del 30.06.2014 e del 04.05.2015).
4.4.
Per approfondire la questione, la Camera di diritto tributario ha chiesto assistenza amministrativa alle autorità fiscali e amministrative del Canton Grigioni, a norma dell’art. 39 LAID, per verificare se negli anni precedenti la cessione del pacchetto azionario, in particolare nei periodi fiscali 2011 e 2012, l’insorgente fosse dipendente della società che gli è stata poi ceduta. Al termine dell’istruttoria, la Camera di diritto tributario ha invitato i ricorrenti a volersi pronunciare sui risultati dell’inchiesta (art. 143 cpv. 1 LIFD; art. 230 cpv. 2 LT), senza esito.
In base alle informazioni raccolte presso le assicurazioni sociali e l’Amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni, si può concludere che, prima del 25 gennaio 2013, sia il ricorrente sia la moglie erano alle dipendenze della __________ SA. Nei periodi fiscali 2011 e 2012, la moglie del ricorrente ricopriva la funzione di membro del Consiglio di amministrazione (v. Modulo 12, attestazione 2011 e 2012 relativa a prestazioni a favore di azionisti/soci, membri dell’amministrazione, della direzione e persone loro vicine inviate all’autorità fiscale del Cantone dei Grigioni il 24.01.2014 e il 3.11.2014). All’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni avevano dichiarato di aver percepito, per il 2011, rispettivamente, fr. 95'618.‑ il marito e fr. 34'845.‑ la moglie, mentre, dal 1° gennaio al 2 dicembre 2012, rispettivamente fr. 13'841.56 il marito e fr. 7'030.08 la moglie (v. conteggio dei salari anni 2011 e 2012, presentati a SVA il 05.01.2012 e il 13.05.2012).
4.5.
Si può pertanto concludere che l’acquisizione gratuita dei diritti di partecipazione nella __________ SA da parte del ricorrente sia una diretta conseguenza dell’attività lavorativa svolta per quest’ultima. Esiste dunque un nesso causale sufficiente per ricondurre la prestazione dell’azionista unico al rapporto di lavoro che lega(va) il ricorrente alla società che gli è stata ceduta.
5. 5.1.
Assodato pertanto che il ricorrente ha ricevuto le azioni in ragione della sua attività lucrativa per la __________ SA, resta da calcolare il vantaggio valutabile in denaro che ne deriva.
5.2.
Secondo gli articoli 17b cpv. 1 seconda frase LIFD e 16b cpv. 1 seconda frase LT, la prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
Nel diritto tributario, il valore venale è il valore oggettivo di mercato di un bene. Tale valore corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe di-sposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso di titoli non quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono scambiati o lo sono solo raramente, il valore di mercato deve essere determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la determinazione più affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono contenute nella Circolare n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008, valida per le valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008; cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inol-tre, il 16 dicembre 2010, la CSI ha pubblicato un Commentario alle Istruzioni, che da allora viene pubblicato annualmente in una versione modificata (cfr. www.steuerkonferenz.ch; loc. cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere uniforme in Svizzera la valutazione dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza. Le Istruzioni sono finalizzate all'armonizzazione fiscale tra i Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo le Istruzioni, per la valutazione si deve distinguere in base al tipo di impresa.
Le Istruzioni non rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma costituiscono semplici ordinanze amministra-tive. Non stabiliscono alcun diritto né alcun obbligo, ma preve-dono unicamente regole amministrative interne per l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza con-solidata del Tribunale federale, le Istruzioni sono considerate un metodo affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate in generale per determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa, ma che una deroga a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò consente di meglio stabilire il valore venale (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Queste regole trovano applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).
5.3.
Secondo la cifra 2 capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i quali non è nota la quotazione corri-sponde al valore intrinseco. In generale viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi che rappresentano il valore venale.
Il valore delle azioni non quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società, la liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del va-lore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con que-sti principi, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, de-terminante per stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e di servizi, deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, se-condo il cosiddetto metodo pratico, ponderando due volte il valo-re di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza (Istru-zioni, cifra 34 e seguenti).
Il valore di reddito si ricava dall'utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La base per la determi-nazione del valore patrimoniale netto è il bilancio annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e seguenti). Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).
5.4.
5.4.1.
Deve dapprima essere escluso che nella fattispecie possa essere considerato quale valore venale il prezzo pagato dallo stesso __________, il 1° settembre 2012, per acquistare la partecipazione poi ritornata al ricorrente.
Il prezzo ottenuto in occasione di una cessione sostanziale tra terzi deve tuttavia essere preso in considerazione solo se consente di determinare un valore venale rappresentativo e plausibile della società, situazione che deve essere esaminata tenendo conto dell’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 5.4, con riferimento alla Circolare n. 28 capitolo A/2, cifra 5 e commentari della circolare).
Ora, il 1° settembre 2012 fra il ricorrente e __________ sono stati sottoscritti due contratti: con uno il ricorrente ha venduto a __________ la partecipazione nella __________ SA (valore nominale fr. 50'000.-) al prezzo di fr. 15'000.‑; con l’altro __________ ha venduto al ricorrente la partecipazione nella __________ SA (valore nominale fr. 100'000.-) al prezzo di fr. 10'000.-.
Il fatto stesso che lo stesso giorno vi sia stata una vendita incrociata di partecipazioni fra le stesse parti e che il prezzo di vendita sia stato in entrambi i casi nettamente inferiore al valore nominale delle partecipazioni scambiate impone di concludere che il prezzo pattuito non si può considerare un valore venale rappresentativo e plausibile della società.
Del resto, il 19 febbraio 2015, l’autorità di tassazione del Canton Grigioni, luogo di sede della __________ SA, ha attribuito alla società un valore venale al 31.12.2012 di fr. 2'300.‑ per azione, applicando i criteri di stima previsti dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza. Tale valutazione non è stata contestata dalla società, la sola eventualmente autorizzata a farlo, ed è pertanto passata in giudicato.
5.4.2.
Appurato che il valore venale stabilito nel contratto di vendita non può essere preso in considerazione per calcolare la prestazione imponibile, l’autorità di tassazione non poteva che basarsi sul valore fiscale stabilito ufficialmente, applicando i dettami della Circolare CSI n. 28, per il 31.12.2012, pari a fr. 115'000.‑.
La prassi istituita dalla Circolare AFC n. 37 prevede che se il valore stabilito sulla base della formula viene calcolato soltanto una volta all’anno, esso può essere considerato come valore fiscale determinante unicamente se la consegna delle azioni di collaboratore avviene entro sei mesi dalla data della stima. In caso contrario occorre tener conto in maniera adeguata del valore stabilito sulla base della formula della prossima data di stima (p. 7). Nella fattispecie, l’autorità di tassazione si è fondata sulla stima del 31.12.2012 e la cessione della partecipazione è intervenuta il 25 gennaio 2013, cioè meno di un mese dopo.
5.5.
5.5.1.
Per calcolare il vantaggio valutabile in denaro imponibile, resta ancora da determinare l’eventuale prezzo d’acquisto (articoli 17b LIFD e 16b LT). Nella fattispecie, la cessione è avvenuta gratuitamente, quale controprestazione per il lavoro prestato dal contribuente, ragione per cui l’UT ha considerato quale reddito dell’attività lucrativa dipendente l’intero valore di fr. 115'000.‑. Nella lettera del 25 gennaio 2013, con cui gli restituisce le azioni, __________ afferma infatti di farlo «als Gegenleistung für deine Arbeit, welche du für mich erledigt hast, und vor allem für deine moralische Unterstützung».
5.5.2.
A questo proposito, il ricorrente avrebbe voluto che l’autorità di tassazione considerasse il fatto che __________ gli aveva ceduto le azioni della __________ SA per compensare i prestiti che gli aveva concesso nel corso degli anni, stimati attorno ai fr. 24'000.‑, sulla base di un’affermazione contenuta nella lettera inviatagli da __________ __________ il 20 dicembre 2012 (“Ich habe mal um den Daumen gerechnet was du alles in diesen Jahren für mich aufgekommen bist. Falls ich nicht falsch liege fast 24.000,00 Sfr”). Sulla base di quanto prodotto dal ricorrente, tuttavia, non è possibile comprovare l’esistenza di tale prestito. Il contribuente stesso riconosce, nel ricorso, di aver “omesso, reputando forse erroneamente, essendo in buona fede e agendo da amico di __________, non iscrivere come prestito quanto consegnato in questi anni”.
L’esistenza del prestito nei confronti di __________ è un elemento atto a ridurre il valore della prestazione imponibile e, conseguentemente, il debito dei ricorrenti nei confronti dell’erario. Spettava quindi al ricorrente dimostrarne e comprovarne l’esistenza per il tramite dei giustificativi adatti, quali bonifici bancari, attestazioni o altro. Non avendolo dimostrato, l’autorità di tassazione non lo ha potuto considerare quale controprestazione alla cessione del pacchetto azionario.
5.6.
La prestazione imponibile ammonta di conseguenza a fr. 115'000.‑, come stabilito dall’autorità di tassazione.
6. Di conseguenza, nella misura in cui concerne l’imposta cantonale e federale sul reddito, il ricorso è respinto. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, è irricevibile.
Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico del ricorrente, che le ha già anticipate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale e federale sul reddito, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2'800.‑
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.‑
per un totale di fr. 3'000.‑
sono a carico del ricorrente, che le ha anticipate.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: