Incarti n.
80.2019.184

80.2019.185

Lugano

17 marzo 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 6 giugno 2019 contro la decisione del 8 maggio 2019 in materia di IC e IFD 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Per il periodo fiscale 2017, RI 1, di professione informatico indipendente, dichiarava 34 azioni della __________ del valore di fr. 0.8893 per titolo (sostanza dichiarata al 31.12.2017: fr. 0.‑) e una quota di partecipazione del 25% nella __________l per un valore fiscale pari a fr. 5'000.‑ (stato al 31.12.2017). Entrambe le partecipazioni non hanno prodotto reddito nel corso del 2017 (v. Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” e Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”, allegati alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 delle persone fisiche).

 

                                  B.   La decisione di tassazione IC 2017 è stata notificata al contribuente con data 17 aprile 2019. Per la sostanza, rispetto a quanto dichiarato, l’RS 1 (di seguito: RS 1) aveva corretto l’importo dei titoli e capitali da fr. 39'571.‑ a fr. 98'608.‑ (con un aumento pari a fr. 59'037.‑) ed aveva aggiunto gli attivi (fr. 4'210.‑) e i passivi (fr. 6'000.‑) della ditta individuale. Dalla decisione di tassazione IC 2017 si evince che la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 61'000.‑, ciò che comportava un dovuto d’imposta pari a zero franchi. L’RS 1 sosteneva così il suo operato:

                                         “valore delle azioni o quote sociali della ditta __________ definite in fr. 6.8074 l’una, sulla base delle disposizioni emanate dalla competente Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

                                         Valutazione d’ufficio azioni __________ in mancanza di una documentazione (30'000 franchi)”.

 

 

                                  C.   Il 16 aprile 2019, il contribuente, rappresentato dalla RA 1, presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC 2017. Contestava in particolare il valore delle quote della __________, così come stabilito dall’autorità di tassazione, e l’accertamento d’ufficio del valore delle azioni della __________, apprezzamento effettuato senza disporre della documentazione contabile necessaria. Chiedeva che le quote della __________ fossero esposte al loro valore nominale pari a fr. 5'000.‑ e le azioni della __________ a fr. 1 pro memoria. A sostegno delle proprie asserzioni, il rappresentante del contribuente allegava le decisioni di tassazione IC/IFD 2015, 2016 e 2017 della __________ e il bilancio e il conto economico 2017-2018 della __________.

 

 

                                  D.   L’8 maggio 2019, l’RS 1 dichiarava il reclamo irricevibile in quanto il contribuente non ha dimostrato “di avere un interesse alla modifica della decisione”. Infatti, “per quanto riguarda la sostanza, […] esente da imposte, è chiaro che manca un interesse attuale ad ottenere una decisione sulla commisurazione della sostanza imponibile, in quanto un’eventuale riduzione della stessa non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta che rimarrebbe comunque a zero franchi”.

 

 

                                  E.   Con il ricorso datato 5 giugno 2019, RI 1 chiede nuovamente che sia preso in considerazione il valore nominale delle quote sociali della __________ e che non sia esposto alcun valore per le azioni della __________ poiché la società è in perdita. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, che non è entrata nel merito della decisione di tassazione IC 2017, gli interessi del contribuente sarebbero lesi poiché ‑ beneficiando del sussidio della cassa malati calcolato in base alla sostanza determinata dall’autorità di tassazione – questi ne perderebbe una parte.

 

 

                                  F.   Così richiesto, in data 12 giugno 2019, l’RS 1 trasmetteva l’incarto alla Camera di diritto tributario senza presentare osservazioni ma evidenziando che avrebbero inviato unicamente le notifiche delle decisioni di tassazione 2017 e di quella dopo reclamo per l’imposta cantonale in quanto “il reclamo verteva unicamente contro l’imposta cantonale”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Poiché nella fattispecie l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo, questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione.

 

                                         1.3.

                                         Va ulteriormente precisato che, sebbene l’insorgente dichiari di impugnare la decisione che concerne sia l’imposta cantonale sia l’imposta federale diretta, le sue contestazioni si riferiscono solo all’imposta cantonale sulla sostanza.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

 

                                         2.2.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

                                         In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·     l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·     il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

 

                                         2.3.

                                         Secondo la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo data-ta 8 maggio 2019, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è evi-dente che il contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla com-misurazione della sostanza imponibile (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

 

                                         2.4.

                                         Il ricorrente non era quindi leso nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non era pertanto legittimato a interporre reclamo (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc. 80.2016.292/293 del 22.12.2016).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         L’insorgente attira tuttavia l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione potrebbe avere su quella dell’Istituto delle assicurazioni sociali e, in particolare, sulla potenziale e parziale perdita del sussidio per i premi dell’assicurazione contro le malattie.

 

                                         3.2.

                                         In effetti, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), per determinare il reddito disponibile di riferimento per l’eventuale concessione del sussidio considera anche una quota parte della sostanza netta così come accertata dalle autorità fiscali (art. 31 Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL 853.100]). La decisione di tassazione IC 2017 funge da base di calcolo per la riduzione di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2020 (art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2020 del 6 novembre 2019 [RL 853.310]).

 

                                         3.3.

                                         Tuttavia, ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti sulle decisioni dell’IAS, nel caso in esame, è la stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.

                                         Secondo il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali, proprio perché non sussistono i presupposti per impugnare la decisione di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si fonda la decisione contestata (cfr. le sentenze del Tribunale federale H 38/05 del 10 giugno 2005, consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 del 11 aprile 2007 consid. 4 e 4.1; inoltre la sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino n. 39.2009.15 del 22 marzo 2010, consid. 2.9).

 

                                         3.4.

                              In una sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.

                                         In una recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).

                                         La Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile anche il ricorso interposto da un contribuente contro una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, sebbene tali elementi potessero implicare un ordine di restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia (CDT n.80.2014.243 del 23 ottobre 2014).

 

                                         3.5.

                                         Il contribuente ha dunque la possibilità di richiedere all’Istituto delle assicurazione sociali che il reddito determinante al fine della concessione o meno del sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie sia accertato in maniera autonoma (art. 30 cpv. 2 LCAMal; art. 14 cpv. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie [RLCAMal; RL 853.110]; cfr., al proposito, TCA, sentenza n. 36.2007.172 del 28 febbraio 2008 in: RtiD II-2008, 13; TCA, sentenza n. 36.2009.85 del 12 ottobre 2009 in: RtiD I-2010, 18).

 

 

                                   4.   Di conseguenza, a causa della mancanza di legittimazione il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: