Incarti n.
80.2019.23

80.2019.24

 

Lugano

23 marzo 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

entrambi rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 28 dicembre 2018 contro la decisione del 28 novembre 2018 in materia di IC e IFD 2013, 2014 e 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         I coniugi RI 1 e __________ beneficiano entrambi di un permesso di dimora (B) con accordo UE/AELE valido fino al 29 settembre 2022 (v. Movpop – Movimento della popolazione, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione 23.02.2021). Il marito è di nazionalità tedesca mentre la moglie è austriaca. Entrambi sono pensionati. Dall’avviso di mutazione reperibile negli atti, __________ è stata iscritta al ruolo di contribuente a far tempo dal 30 settembre 2012 (in provenienza dall’estero; v. scheda avviso di mutazione emessa dal Comune di __________ il 29.10.2014). Il marito __________ unicamente dal periodo fiscale 2013. A __________ possiedono una casa unifamiliare, acquistata nel 1982 a nome di entrambi e recentemente (2017) donata interamente alla moglie, pur garantendo al marito l’usufrutto vita natural durante (v. SIFTI – Registro fondiario definitivo, mapp. n. __________). Nel 2003, la signora __________ ha acquistato l’immobile da reddito adiacente alla propria casa unifamiliare (v. SIFTI – Registro fondiario definitivo, mapp. n. __________ RFD __________).

 

                                         b.

                                         La dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2013 è stata presentata il 13 febbraio 2015. I contribuenti dichiaravano un reddito da attività lucrativa indipendente della moglie di fr. 28'000.‑ (€ 24'000.‑ al cambio di 1.20); due rendite pensionistiche di fr. 41'967.‑ (€ 34’972.85) risp. fr. 7'820.‑ e redditi della sostanza immobiliare per fr. 58'955.‑. Chiedevano in deduzione fr. 14'739.‑ per le spese di gestione e manutenzione di immobili e fr. 21'463.‑ di interessi passivi privati. Quale sostanza dichiaravano la sostanza immobiliare (fr. 474'753.‑) e i debiti privati pari a fr. 810'000.‑. Chiedevano la deduzione sociale per coniugi.

 

                                         c.

                                         La dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2014 è stata presentata il 4 marzo 2016. I contribuenti dichiaravano un reddito da attività lucrativa indipendente della moglie di fr. 28'000.‑ (€ 24'000. ‑ al cambio di 1.20); due rendite pensionistiche di fr. 42'618.‑ (€ 35’515.32) risp. fr. 7'212.‑ e redditi della sostanza immobiliare per fr. 59'355.‑. Chiedevano in deduzione fr. 11'791.‑ per le spese di gestione e manutenzione di immobili e fr. 24'775.‑ di interessi passivi privati. Quale sostanza dichiaravano la sostanza immobiliare (fr. 474'753.‑) e i debiti privati pari a fr. 810'000.‑. Chiedevano la deduzione sociale per coniugi.

 

                                         d.

                                         La dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2015 è stata presentata il 15 marzo 2017. I contribuenti dichiaravano un reddito da attività lucrativa indipendente della moglie di fr. 26'160.‑ (€ 24'000. ‑ al cambio di 1.09); due rendite pensionistiche di fr. 40'073.‑ (€ 36'765.‑) risp. fr. 7'256.‑ e redditi della sostanza immobiliare per fr. 65'115.‑. Chiedevano in deduzione fr. 13'023.‑ per le spese di gestione e manutenzione di immobili e fr. 14'580.‑ di interessi passivi privati. Quale sostanza dichiaravano la sostanza immobiliare (fr. 474'753.‑) e i debiti privati pari a fr. 810'000.‑. Chiedevano la deduzione sociale per coniugi.

 

                                  B.   a.

                                         Il 3 agosto 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2013. In aggiunta a quanto dichiarato, l’Ufficio di tassazione concedeva una deduzione di fr. 8'000.‑ per l’IC risp. fr. 5'250.‑ per l’IFD relativa ad oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio e motivava il suo operato con “importo valutato in mancanza di documentazione” (per l’IC) risp. “deduzioni accordate in applicazione ai disposti LIFD” (per l’IFD).

 

                                         b.

                                         Il 13 settembre 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai contribuenti sia la decisione di tassazione IC/IFD 2014 sia la decisione di tassazione IC/IFD 2015. In aggiunta a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione concedeva una deduzione di fr. 8'000.‑ per l’IC risp. fr. 5'250.‑ per l’IFD relativa ad oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio e motivava il suo operato con “importi rettificati secondo dati in nostro possesso” (per l’IC) risp. “deduzioni accordate in applicazione ai disposti LIFD” (per l’IFD). Unicamente per il periodo fiscale 2014, l’autorità di tassazione correggeva la deduzione per le spese di gestione e manutenzione immobili da fr. 11'791.‑ a fr. 11'871.‑.

 

 

                                  C.   Il 7 settembre 2017 risp. il 2 ottobre 2017, i coniugi __________ interponevano reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Il primo reclamo non era motivato, mentre quelli contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e IC/IFD 2015, presentati dalla __________, contestavano l’imposizione delle rendite pensionistiche “che fino al 2012 venivano considerate dall’autorità fiscale “altri redditi” ed esposte nel riparto internazionale quali redditi della __________ e considerati soltanto ai fini del calcolo dell’aliquota da applicare sui redditi del Cantone Ticino. Dal 2013 sono invece stati considerati redditi da tassare in Svizzera e non è più stato fatto un riparto tra Svizzera e Germania”. Di conseguenza, chiedono che “le decisioni di tassazione 2014 e 2015 vengano rettificate ed emesse come da sempre effettuato fino al 2012”. Oltre alla procura limitata alle pratiche di natura fiscale, al reclamo sono allegate una copia del permesso di dimora (B) valido fino al 29.09.2017 e rilasciato dalla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione il 18.10.2014 e la copia dell’attestazione di grande invalido rilasciata dalle autorità tedesche ad __________ il 18.11.2002, con grado di invalidità all’80 per cento. Il 10 ottobre 2017, quale complemento di informazioni, la rappresentante dei contribuenti inviava all’Ufficio di tassazione l’attestazione di una rendita assicurativa __________ per __________, e più precisamente la comunicazione dell’adeguamento della rendita (“Rentenanpassung zum 01.07.2017”), e, per entrambi i coniugi, una “Erweiterte Meldebescheinigung”, redatta il 19 settembre 2017, nella quale la Città di __________), Einwohnerbüro, certificava che dal 01.03.1986 __________ e dal 28.04.1997 __________ vivono in __________.

 

 

                                  D.   a.

                                         Per poter decidere i reclami presentati, il 24 novembre 2017 (per Posta A Plus), l’autorità di tassazione richiedeva alla rappresentante dei contribuenti la documentazione fiscale tedesca completa per gli anni 2013-2015 come pure “ogni e qualsiasi documentazione a comprova delle rendite estere (attestazione rendite versate, ente che eroga le rendite, decisione di fissazione, finanziamento delle stesse ecc.)”, diffidando i reclamanti che se non avessero risposto entro il termine impartito, prorogato fino al 5.7.2018, i reclami sarebbero stati decisi sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità e le decisioni di prima istanza sarebbero state confermate.

 

                                         b.

                                         Il 28 novembre 2018, l’autorità di tassazione emanava le decisioni di tassazione IC/IFD 2013, 2014 e 2015 respingendo i reclami. A motivo, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ adduceva:

                                         “nel merito viene contestata l’imposizione delle rendite estere chiedendo di considerare le stesse unicamente per il calcolo delle aliquote.

                                         Con lettera del 15.6.2017 l’autorità fiscale chiedeva al rappresentante dei contribuenti la documentazione necessaria all’evasione del reclamo concedendo un termine fino al 5.7.2018. Malgrado l’ingiunzione a procedere non è stato ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta ragione per cui l’autorità fiscale [s]i vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima istanza”.

 

                                         c.

                                         Il 17 dicembre 2018, il nuovo rappresentante dei contribuenti inviava all’Ufficio di tassazione della documentazione aggiuntiva relativa alla rendita infortunistica (“Unfallversicherung”) percepita dal luglio 2011 dal signor __________ ed i relativi adeguamenti fino al 2017; la conferma redatta il 22.11.2018 dal __________ dell’imposizione illimitata in Germania di entrambi i coniugi in virtù del loro domicilio a __________ e nella quale si precisava che “zum derzeitigen Zeitpunkt keine Abgabeverpflichtung für eine Einkommensteuererklärung besteht” e i numeri di identificazione fiscale rilasciati in data 9.11.2018 dal Bundeszentralamt für Steuern di __________. Erano allegati anche i certificati di registrazione all’Einwohnerbüro, già trasmessi in sede di reclamo.

 

 

                                  E.   Il 28 dicembre 2018, la __________, in rappresentanza dei ricorrenti, presenta ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013, 2014 e 2015 emesse il 28 novembre 2018. Dopo aver ripercorso i fatti, la rappresentante dei ricorrenti sostiene che i coniugi __________ siano da considerare illimitatamente imponibili in Germania in virtù del loro domicilio e che, come fatto fin dall’acquisto degli immobili di __________, solo limitatamente imponibili in Ticino e in Svizzera. Affermano che, sebbene non vi siano stati “particolari cambiamenti nella situazione personale o finanziaria dei coniugi” a partire dal periodo fiscale 2013, ciononostante “l’autorità fiscale ha effettuato un drastico cambiamento a partire dalla decisione di tassazione riguardante l’anno 2013” (v. ric., p. 4, n. 9). A dimostrazione di quanto sostenuto, allegano al ricorso i conteggi delle spese della casa di __________, dove i coniugi __________ vivrebbero da oltre trent’anni. Affermano che le relazioni personali ed economiche più intense sarebbero in __________ dove vivono i figli e i nipoti, con cui intrattengono delle frequentazioni regolari. In Ticino verrebbero solo per trascorrere le vacanze, sempre più sporadicamente in quanto lo stato di salute di entrambi sta peggiorando. Sarebbero curati da medici in __________. I ricorrenti rimproverano all’UT di non aver determinato “d’ufficio gli elementi di fatto costitutitivi del domicilio (dimora) fiscale dei contribuenti dimostrandone l’esistenza” (v. ric. p. 7, n. 20). Infine sostengono che la signora __________ non avrebbe beneficiato di alcun reddito aziendale durante gli anni litigiosi. Al ricorso allegano copiosa documentazione di cui verrà detto in seguito per quanto necessario.

 

 

                                  F.   Il 14 gennaio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha presentato le sue osservazioni al ricorso affermando che “negli anni precedenti i contribuenti erano effettivamente tassati limitatamente agli immobili, l’autorità di tassazione però ritiene che i contribu[…]enti sono sempre stati domiciliati a __________ (a comprova ad esempio veicoli, permesso di domicilio e intestazione lettera di reclamo) e tale assoggettamento limitato sia stato un errore, che è stato sanato a seguito dell’iscrizione illimitata per arrivo dall’estero in data 30.09.2012. Inoltre segnaliamo che nel reclamo contro le decisioni di tassazione 2013-2015 i contribuenti non hanno mai contestato l’assoggettamento illimitato, ma piuttosto singoli elementi della decisione e l’imponibilità o meno di una pensione __________”.

 

 

                                  G.   Il 20 febbraio 2019, il rappresentante dei contribuenti ha replicato sostenendo che quanto osservato dall’Ufficio di tassazione di Lugano non pare “presentare la necessaria intensità e rilevanza” atta a dimostrare il centro degli interessi vitali dei contribuenti e che “nessun ulteriore elemento è stato prodotto a comprova che il centro degli interessi vitali dei contribuenti si trova a __________ e nel Canton Ticino”.

 

 

                                  H.   Il 22/25 marzo 2019, lo Studio legale tributario __________ invia alla Camera di diritto tributario uno scritto ricevuto da parte del Comune di Oberursel Taunus, con il quale il Municipio si complimenta per l’imminente traguardo del 90esimo compleanno di Harald Winter e comunica la possibilità di una visita personale da parte di un rappresentante del Municipio con possibilità di pubblicazione dell’evento sulla stampa locale. Secondo i rappresentanti del contribuente: “(…) questa manifestazione viene effettuata unicamente per i cittadini domiciliati che partecipano alla comunità locale”, a dimostrazione che il centro degli interessi vitali, e soprattutto personali, dei coniugi __________ è situato in __________.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         I ricorrenti contestano le decisioni dell’UT laddove, a far tempo dal periodo fiscale 2013 li avrebbe considerati, diversamente dai periodi fiscali precedenti, nei quali già erano a beneficio di un permesso di dimora, illimitatamente imponibili e non più imponibili per appartenenza economica.

                                         I coniugi __________ sostengono che, con ogni evidenza il centro dei loro interessi è la __________, dove risiedono del resto la famiglia e la cerchia delle loro amicizie e dove abitano da quasi quarant’anni nella casa che era appartenuta ai genitori del marito, nella città di __________. Soffrendo di diverse patologie, gli stessi sarebbero inoltre costantemente in cura presso medici specialisti germanici. Inoltre RI 1 sarebbe molto legata all’associazione “__________, che si occupa della “(…) tutela e protezione degli animali in __________”.

 

                                         1.2.

                                         L’UT osserva che nei periodi fiscali precedenti i contribuenti erano stati erroneamente tassati limitatamente agli immobili. Tuttavia l’autorità fiscale è dell’avviso che i coniugi RI 1 siano da sempre domiciliati a __________ (veicoli immatricolati in Ticino, permesso di dimora, intestazione della lettera di reclamo). L’autorità fiscale sottolinea inoltre che, nel reclamo contro le decisioni di tassazione 2013-2015 i contribuenti non avevano contestato l’assoggettamento illimitato, ma piuttosto singoli elementi della decisione e l’imponibilità o meno di una pensione __________.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve constatare d’ufficio che una decisione di tassazione è passata in giudicato, anche se nella procedura di reclamo l’autorità di tassazione non se ne è avveduta (Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 2 ad art. 143 LIFD, p. 1505).

 

                                         2.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che linosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Nel caso in disamina la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 3.8.2017 è stata intimata ai ricorrenti presso l’indirizzo da loro indicato “__________”. I coniugi RI 1 hanno presentato contro la stessa reclamo, tramite invio raccomandato ricevuto dall’UT l’11.9.2017. In calce al gravame i contribuenti indicavano: “Eravamo assente durante il mese di Agosto e per questo motivo siamo in ritardo per il reclamo contro la decisione di tassazione 2013”. Rappresentati poi dalla __________ per il reclamo contro i periodi fiscali 2014 e 2015, con scritto del 12.10.2017 s’indicava –a proposito del reclamo del 2013 – “il reclamo contro la decisione di tassazione 2013 era stato fatto direttamente dai sigg. __________, ma in ritardo in quanto passano molto tempo all’estero. Su consiglio di un funzionario dell’Ufficio di tassazione, i sigg. __________ hanno ugualmente interposto il reclamo”.

 

                                         2.3.2.

                                         Ora, l’UT ha comunque considerato tempestivo il reclamo del 2013, respingendolo nel merito. Questa Camera ritiene, al contrario, che vi siano dei forti dubbi circa la tempestività del gravame. In effetti sono stati gli stessi contribuenti ad indicare che il reclamo era tardivo, siccome assenti durante il mese di agosto. In una simile circostanza, ritenuto che gli atti devono comunque essere retrocessi all’UT per ulteriori approfondimenti, dei quali si dirà in seguito, appare corretto rinviarli all’autorità fiscale affinché si determini nuovamente sulla tempestività del reclamo per l’anno 2013, dopo aver garantito ai ricorrenti il diritto di essere sentiti.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La fattispecie ha carattere internazionale. Giusta l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62) l'espressione "residente in uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte. Di conseguenza, va dapprima esaminato se, in base al diritto svizzero, siano date le condizioni per un assoggettamento all'imposta dei ricorrenti in virtù della loro appartenenza personale. Se sì, va poi verificato se la CDI CH-DE limiti il diritto d'imposizione del fisco svizzero (sentenze 2C_1066/2017 del 19.9.2019 consid. 4.1. e 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.1; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 6 delle "Vorbemerkungen zu Art. 3-15").

 

 

 

                                         3.2.

                                         Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD). Per domicilio, si intende di principio il domicilio civile, ovvero il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LIFD) rispettivamente il luogo in cui si situa il centro dei suoi interessi (DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305 seg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36; sentenza 2C_793/2013 del 7 maggio 2014 consid. 4.2). Per giurisprudenza, questo luogo non si determina in funzione delle dichiarazioni del contribuente, bensì di riferimenti oggettivi; in questa misura, la libera scelta del proprio domicilio fiscale non è quindi possibile (DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305 segg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 35 seg.).

 

                                         3.3.

                                         L'esistenza del domicilio fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1 LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che hanno valore di indizio (DTF 132 I 29 consid. 4.1 pag. 35 seg; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e 2C_627/2011 del 7 marzo 2012 consid. 4.2). Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (DTF 138 II 300 consid. 3.4 pag. 307 seg.; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e 2C_1139/2014 del 20 luglio 2015 consid. 4.3).

 

                                         3.4.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Riguardo al permesso di dimora di __________ quest’ultimo è giunto in Svizzera dalla __________ il 30.9.1999 ottenendo un permesso di dimora (B), che è poi stato rinnovato il 20.8.2007, il 18.10.2014 ed il 23.8.2018. La moglie, __________ (14.1.1945) è cittadina __________ ed è con lui coniugata dal 1°.12.1979. Quest’ultima è giunta in Ticino, in arrivo dalla __________ il 1°.1.1995, dopo aver già in precedenza ottenuto un permesso di dimora di breve durata (permesso L, con prima entrata in Svizzera nel 1991). La stessa ha poi ottenuto un permesso di dimora (B) dal 1°.1.1995, che poi è stato rinnovato il 30.9.1999, il 20.8.2007, il 18.10.2014 ed il 23.8.2018.

 

                                         4.2.

                                         In Ticino __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD __________ (sino al 6.12.2017 detenuto in comproprietà con il marito), immobile destinato ad uso proprio, e del mapp. __________ RFD __________ acquistato già nel 2003 e in affitto a terzi (quattro inquilini).

 

                                         4.3.

                                         Immatricolati con targa ticinese (TI __________), a nome di RI 1, vi sono veicoli a far tempo dall’8.4.2005: e meglio una __________ dall’8.4.2005 al 30.9.2014, una __________ 1.3 dal 22.9.2006 al 9.5.2011, una __________ 1.6 dal 2.9.2011 al 1°.2.2016, una __________ dal 4.1.2016 al 21.9.2018. Dai dati attualizzati al 15.1.2019, immatricolati con targhe ticinesi, rispettivamente TI __________ vi erano ancora una __________ e una __________.

 

                                         4.4.

                                         Dagli atti si evince inoltre che la signora __________ ha beneficiato di una rendita AVS pari a fr. 4'284.- annui nel 2015.

 

                                         4.5.

                                         L’indirizzo dei contribuenti riportato nelle loro dichiarazioni fiscali è sempre stato “__________”. La dichiarazione fiscale del 2015 è stata sottoscritta a __________ il 30.4.2017 e spedita mediante una busta con mittente il nome dei coniugi e il recapito di __________. La dichiarazione fiscale 2014 è stata firmata il 28.12.2015 a __________. Anche nel reclamo contro la decisione del 2013, la carta intestata riportava “__________”.          

 

                                         4.6.

                                         4.6.1.

                                         Lo stesso comportamento dei contribuenti, che ora sostengono di essere da sempre illimitatamente imponibili in __________, si è rivelato del tutto contraddittorio in più occasioni (che verranno di seguito indicate), configurando, talvolta, un venire contra factum proprium.

 

                                         4.6.2.                                                                      

                                         Nello scritto di reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013 indicano, a giustificazione del ritardo dell’invio del gravame: “Eravamo assente durante il mese di Agosto e per questo motivo siamo in ritardo per il reclamo contro la decisione di tassazione 2013”. Ora, a prescindere dal fatto che appare assai bizzarro assentarsi dalla casa di vacanza (di solito ci si assenta dalla residenza primaria e non il contrario), si rileva che se i contribuenti effettivamente avessero risieduto per la maggior parte del tempo in __________, avrebbero dovuto, proprio per tutelare il loro diritto a presentare ricorso contro le decisioni intimate, farsi rappresentare dinanzi alle autorità fiscali ticinesi, rispettivamente indicare l’indirizzo postale germanico. Invero, in applicazione dell’art. 191 LT il fisco stesso avrebbe dovuto esigere la designazione di un rappresentante in Svizzera. Nelle circostanze descritte, si può ritenere che, se gli stessi contribuenti non hanno mai chiesto all’autorità fiscale di notificar loro gli atti in Germania, è proprio perché non ne ravvisavano la necessità, risiedendo loro a __________.

                                         I coniugi __________ si sono fatti rappresentare unicamente in sede di reclamo contro le decisioni di tassazione 2014 e 2015 dalla __________ (il reclamo contro la 2013 era stato presentato direttamente dai contribuenti) per poi conferire, in seguito, mandato a __________. La procura, conferita dai ricorrenti alla __________ è stata sottoscritta a __________ il 13.9.2017 e quella conferita a __________ il 13.12.2018, sempre a __________.

                                         Come correttamente indicato dall’UT, i coniugi __________ hanno inoltre contestato l’assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera unicamente in sede ricorsuale: nella procedura di reclamo si erano limitati a qualche precisazione relativa ad elementi di reddito, da considerare per l’aliquota.

 

                                         4.6.3.

                                         Sempre per quanto attiene al comportamento dei contribuenti, si rileva come, in merito al ritardo nel presentare il reclamo contro la decisione di tassazione 2013__________ forniva la seguente spiegazione: “(…) il reclamo contro la decisione di tassazione 2013 era stato fatto direttamente dai sigg. __________, ma in ritardo in quanto passano molto tempo all’estero”. Ora mal si comprende tale formulazione: sarebbe invero bastato, se così fosse stato vero, indicare che i contribuenti risiedevano all’estero.

 

                                         4.6.4.

                                         Sempre la __________, chiedendo una proroga il 12.12.2017, per la presentazione della documentazione fiscale __________ per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle rendite estere, specificava: “(…) facendo riferimento alla vostra lettera del 24 novembre u.s., i sigg. __________ ci hanno comunicato che la documentazione oggetto della vostra richiesta si trova in __________ e quindi non riusciranno purtroppo a rispettare il termine del 14 dicembre 2017. Per ragioni di salute (in fase di valutazione) è probabile che andranno in __________ soltanto nel corso del mese di febbraio 2018, per subire controlli medici (e il marito un intervento operatorio)”.

                                        

                                         4.6.5.

                                         Ora secondo quanto affermato dai ricorrenti in sede ricorsuale, essi hanno indicato che l’ottenimento del permesso di dimora si sarebbe reso necessario: “(…) in quanto i coniugi desideravano trascorrere nel Canton Ticino gran parte della stagione estiva e quindi avrebbero potuto rimanere nel nostro territorio per periodi superiori ai 90 giorni annuali”.

                                         Diversamente da quanto hanno indicato i ricorrenti, il tenore degli scritti inviati all’autorità fiscale, non lascia alcun dubbio circa la loro presenza in Ticino su tutto l’arco dell’anno e non unicamente in estate.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         D’altro canto, per i periodi fiscali sub judice i contribuenti non hanno saputo comprovare dei legami con la Germania.               

                                         In effetti a due riprese (e meglio il 24.11.2017 e il 15.6.2018 con scritti alla__________l’autorità fiscale ha richiesto ai contribuenti di voler trasmettere: la documentazione fiscale germanica completa per gli anni 2013, 2014 e 2015 come pure “(…) ogni e qualsiasi documentazione a comprova delle rendite estere”.

 

                                         5.2.

                                         I coniugi __________ hanno presentato dei documenti intitolati “Erweiterte Meldebescheinigung” rilasciati dal comune di __________ in data 19.9.2017 che attestano unicamente che “__________ ist hier aktuell gemeldet” come pure che “__________ ist hier aktuell gemeldet”. Nulla dicono in relazione ai periodi fiscali sottoposti a giudizio.

 

                                         5.3.

                                         I nuovi patrocinatori dei ricorrenti, RA 1, hanno poi presentato un attestato da parte del __________ del 22.11.2018, rilasciato a seguito di un loro scritto del 14.11.2018 (che non viene tuttavia prodotto agli atti), dal seguente tenore: “(…) hiermit wird bestätigt, dass Sie aufgrund Ihres Wohnsitzes in o.g. Adresse in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind § 1 Abs. 1 S. 1 EStG i.V.m. § 8 AO”.

                                         Nello scritto si poteva inoltre leggere, che al momento attuale non sussisteva alcun obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi. Tuttavia i contribuenti venivano avvisati che nel caso in cui il loro futuro reddito fosse cambiato in modo tale da diventare rilevante ai fini fiscali, vi sarebbe stato l’obbligo di presentare la corrispondente dichiarazione dei redditi.

                                         Dallo scritto in questione si può tutt’al più desumere che i contribuenti si sono annunciati al fisco tedesco nel mese di novembre 2018. Del resto, tale circostanza sarebbe pure avvalorata dal fatto che il __________ ha comunicato, il 9.11.2018, di aver loro assegnato il numero di identificazione fiscale.

 

                                         5.4.

                                         Neppure conclusivo per l’assoggettamento illimitato per i periodi fiscali dal 2013 al 2015 è lo scritto inviato dalla città di __________ con il quale il vengono presentati gli auguri per il 90esimo compleanno di __________. Secondo i rappresentanti del ricorrente “(…) questa manifestazione viene effettuata unicamente per cittadini domiciliati che partecipano alla comunità locale”. Lo scritto in questione risale infatti unicamente al 7.3.2019: non si può desumere alcuna conclusione circa il domicilio fiscale dei contribuenti per i periodi fiscali qui sottoposti a giudizio.

 

 

                                         5.5.

                                         5.5.1.

                                         In sede ricorsuale i coniugi RI 1, per dimostrare il loro domicilio fiscale in Germania hanno altresì indicato di essere seguiti da medici in Germania, a causa dei loro problemi di salute. In particolare __________ ha prodotto il certificato medico rilasciato dal dr. __________ ha avuto un incidente sul posto di lavoro il 24.2.1990, riportando un grave trauma alla testa e alla spina dorsale. __________ è stato curato e ha potuto seguire la riabilitazione sotto le cure del dr. __________. In seguito il medico ha attestato quanto segue: “Danach habe ich Sie über viele Jahre immer wieder nachuntersucht und Therapieempfehlungen gegeben. Es kann bestätigt werden, dass schwerwiegende neurologische Unfallfolgen verblieben sind, die Ihre Mobilität bis zum heutigen Tage erheblich einschränken. Die Nachuntersuchungen mussten daher in den lezten Jahren an ihrem Wohnort erfolgen”.

                                        

                                         5.5.2.

                                         Il certificato medico del dr. __________ non è determinante per attestare che il contribuente sia stato seguito regolarmente (più volte alla settimana o al mese) dallo specialista in questione nei periodi fiscali sub judice.

 

                                         5.5.3.                             

                                         In tal senso neppure è determinante il certificato medico rilasciato a RI 1 dalla Prof. Dr. __________ di __________ (città che dista quasi 500 km da __________): in effetti esso attesta come dal 2012 la contribuente si sottoponga a visite mediche regolarmente ogni tre mesi e non che la stessa debba recarsi dallo specialista più volte al mese o alla settimana.

 

                                         5.6.

                                         5.6.1.

                                         In relazione ai legami affettivi e ideali con la Germania, si rileva che __________ e la sua famiglia risultano domiciliati a Monaco di Baviera (quindi molto distanti dai contribuenti), mentre la figlia __________ (nata __________) risiede a sud di __________. Se con la figlia sembrerebbero più ipotizzabili incontri frequenti, non vale il medesimo discorso per il figlio che vive a molti chilometri di distanza da __________. Il discorso inerente i legami affettivi, non è pertanto determinante per ritenere l’assoggettamento illimitato in __________.

 

 

 

                                         5.6.2.

                                         In sede ricorsuale è stato inoltre affermato che __________ è molto legata all’associazione “__________, che si occupa della tutela e della protezione degli animali in __________. S’indicava che “(…) nonostante i problemi di salute abbiano diminuito la sua partecipazione attiva in seno all’associazione, la signora RI 1 cerca di rendersi utile il più possibile partecipando a vari eventi e riunioni”.

                                         Gli insorgenti hanno prodotto – a suffragio dell’impegno profuso a favore della Fondazione – una conferma sottoscritta da __________ (in calce allo scritto si riportava il sito internet www.eselinnot.de). Dalla consultazione del sito internet della pagina tedesca della Fondazione risulta tuttavia che non viene menzionato il nominativo della signora RI 1. Quest’ultima viene, al contrario menzionata visualizzando l’indirizzo internet della pagina svizzera: __________ viene infatti definita quale __________” e quale recapito viene indicato “__________, con altresì un numero di telefono svizzero ed uno germanico.

                                         La Fondazione è peraltro iscritta a Registro di commercio del Canton __________, dal 17.11.2015, e RI 1 figura addirittura iscritta quale membro del Consiglio di fondazione con diritto di firma collettiva a due, dal 6.6.2019. Nelle indicazioni personali inerenti la contribuente si legge: “RI 1, __________ Staatsangehörige, in __________”.

                                         Ora, come visto, la contribuente ha fornito al registro l’indicazione del suo domicilio, che è appunto __________: non si vede il motivo per il quale non avrebbe potuto segnalare il domicilio tedesco (come fatto da un’altra persona membro del Consiglio di Fondazione). Va per il resto rilevato, che secondo l’art. 24b cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), a proposito dei “Dati per l’identificazione”, sulla base del documento d’identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio tra gli altri dati anche il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato. Il capoverso 3 dell’art. 24b ORC specifica inoltre che la pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1 (ORC). L’art. 937 CO indica che ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta (v. anche l’art. 27 ORC, di identico tenore).

 

                                         5.7.

                                         Di nessuna rilevanza i dati relativi al consumo di acqua e di gas germanici: gli stessi infatti non sono comparabili (non sono forniti i dati dell’abitazione di __________ e non si conoscono le dimensioni delle abitazioni; cfr. anche sentenza CDT inc. n. 80.2019.43 del 25.7.2019, consid. 7.2.) e sono in parte relativi a periodi fiscali posteriori a quelli qui sottoposti a giudizio. Inoltre, nella casa in Germania sarebbe presente la signora __________, cognata e la stessa sarebbe in parte riscaldata mediante l’utilizzo di un camino (cfr. ricorso pag. 5).

 

                                         5.8.

                                         Pure senza rilievo il fatto che l’autorità fiscale abbia, per errore, considerato i coniugi RI 1, dal 1999 al 2012 unicamente limitatamente imponibili.

                                         Si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

 

                                         5.9.

                                         Ne consegue che, soppesati tutti gli elementi convergenti sopra descritti, il centro degli interessi dei contribuenti per i periodi fiscali dal 2013 al 2015 era in Svizzera e nel Canton Ticino a __________, motivo per cui essi sono imponibili illimitatamente in Svizzera in applicazione degli articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Dall’esame delle decisioni impugnate, si può notare come l’autorità fiscale non abbia proceduto al riparto internazionale del reddito e della sostanza. I contribuenti non hanno fornito indicazioni circa l’esistenza di redditi e sostanza all’infuori della Svizzera. Tuttavia, in sede di ricorso indicano ad esempio: “In Germania sono domiciliati nella città di __________, dove risiedono da quasi quarant’anni nella casa che era dei genitori del marito (…)”.

 

                                        6.2.

                                         Secondo gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà dindagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n.8 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

 

                                         6.3.

                                         Ora non è dato sapere se la casa in Germania sia di proprietà dei coniugi __________. In assenza d’indicazioni - determinanti per stabilire l’aliquota – l’autorità dovrà procedere ad un ulteriore accertamento avvalendosi della collaborazione dei contribuenti, ritenuta, in caso contrario, la possibilità di utilizzare le aliquote massime. Su questo punto le decisioni devono essere annullate e gli atti rinviati all’autorità fiscale affinché proceda con le verifiche del caso.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         In sede di ricorso i contribuenti aggiungono che, nelle dichiarazioni fiscali 2013 – 2015, la contribuente avrebbe erroneamente indicato un reddito da attività lucrativa che in realtà non ha conseguito. __________ aveva sottoscritto un contratto di collaborazione con la società __________, di __________, con una rimunerazione pari ad € 2'000.- mensili per la ricerca di nuovi prodotti. A causa di un peggioramento dello stato di salute della contribuente, la collaborazione non avrebbe avuto luogo. Motivo per il quale veniva prodotta un’attestazione del 27.12.2018, rilasciata dal datore di lavoro, in relazione ad un contratto di “freelance” dal seguente tenore: “We herewith confirm that there was no collaboration between Ms. RI 1 and our company since 2013 and therefore no payments been executed”.

 

                                         7.2.

                                         Ora, tale indicazione risulta in contraddizione con un altro documento prodotto dai ricorrenti, e meglio il “Contract of collaboration” del 31.8.2014 sottoscritto tra la __________ e __________. Appare strano che il datore di lavoro indichi che dal 2013 non vi è stata più alcuna collaborazione con la contribuente, quando, nel 2014 è stato siglato un nuovo contratto. Non è neppure immediatamente evincibile se si tratti della stessa tipologia di lavoro. A ciò va pure aggiunto che i contribuenti, che avevano riempito autonomamente le loro dichiarazioni fiscali, hanno indicato per tutti i periodi fiscali qui sottoposti a giudizio il reddito da attività dipendente della contribuente, specificando che __________ era attiva quale “indipendente”. Hanno poi prodotto la nuova dichiarazione della __________ unicamente in sede di ricorso.

                                         Questo comportamento sembrerebbe contrario al principio della buona fede. A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2a ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, le affermazioni ricorsuali si potrebbero configurare come un venire contra factum proprium (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2002.23 del 24 marzo 2004, in RtiD II-2004 n. 18t; inoltre CDT n. 80.2011.117 del 28 agosto 2012 consid. 2.5).

 

                                         7.3.

                                         Posto come la decisione deve già essere rinviata all’autorità precedente affinché stabilisca il reddito e la sostanza determinanti per l’aliquota, come pure la ricevibilità del reclamo per il 2013, appare giustificato permettere ai contribuenti di voler meglio specificare la loro posizione in relazione ai rapporti contrattuali con la __________ per tutti i periodi fiscali considerati.

 

 

                                    8.   Le decisioni su reclamo IC/IFD 2014 – 2015 sono confermate per quanto attiene all’assoggettamento illimitato per appartenenza personale dei contribuenti. Su questo punto il ricorso è quindi respinto. Le decisioni sono invece annullate e gli atti sono rinviati all’UT affinché stabilisca la ricevibilità del reclamo per il 2013, il reddito e la sostanza determinante per l’aliquota e l’esistenza o meno del reddito da attività indipendente di RI 1.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.    l ricorso è respinto in relazione all’assoggettamento illimitato per appartenenza personale dei contribuenti per i periodi fiscali 2013 – 2015.

                                         1.2.    Gli atti sono rinviati all’UT affinché stabilisca la ricevibilità del reclamo per il 2013, il reddito e la sostanza determinanti per l’aliquota per i periodi fiscali 2013-2015 nonché l’esistenza o meno del reddito da attività indipendente della contribuente.

 

                                   2.   Le spese processuali (già anticipate dai ricorrenti) consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’500.–

                                         sono a carico dei ricorrenti in ragione di 4/5 (fr. 2'000.–).

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: