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Incarti n. 80.2019.246 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’8 agosto 2019 contro la decisione del 10 luglio 2019 in materia di IC e IFD 2012. |
Fatti
A. Con decisione del 19 dicembre 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e IFD 2012, allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr. 106'400.– per l’IC e in fr. 112'200.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 94'500.– per l’IC e in fr. 100'300.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata “il controvalore dei debiti contratti con la __________”, nella misura di fr. 523'900.–, per il fatto che tali mutui bancari erano “serviti a rimborsare i debiti verso la __________ AG e la __________ SA”, i quali a loro volta non erano stati fiscalmente riconosciuti”, in quanto “erano serviti a suo tempo per rimborsarne degli altri verso la __________ di __________”. L’Ufficio di tassazione aveva anche stralciato il numerario di fr. 135'000.–, dichiarato dai contribuenti, “non essendo[ne] stata comprovata la provenienza”. Fra le spese di manutenzione immobiliare, aveva inoltre stralciato le prestazioni effettuate dallo stesso proprietario/usufruttuario (fr. 40'750.–) e i costi per l’acquisto di “materiali all’estero non debitamente comprovati” (fr. 12'983.–).
B. Con reclamo 15.1.2019, i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2012 del 19.12.2018, lamentando il mancato riconoscimento dei lavori di manutenzione svolti al mapp. __________ RFD __________, l’aggiunta di fr. 6'000.- quali altri redditi derivanti dall’utilizzo dell’autovettura intestata alla __________. In relazione al prestito contratto con la figlia __________, il ricorrente ribadiva come lo stesso fosse reale e non presunto: gli interessi come anche il rapporto debito/credito con la figlia __________ andava riconosciuto ritenuto come si fosse accollata l’integralità del mutuo con __________. Per quanto concerneva invece la provenienza di numerario pari a fr. 135'000.- (che in origine era di fr. 165'733.40), la stessa era, secondo i ricorrenti stata comprovata in molteplici occasioni ed era legata alla “(…) differenza richiesta e ricevuta in contanti per le note difficoltà economiche ACB e precetti dall’avv. __________, tra quanto egli ha ricevuto dalla ____________________: chf. 1'860'000.- meno chf. 1'237'366.60 versati all’UBS in data 17.2.2011, meno chf. 306'900.- versati a __________ in data 17.02.2011 e meno chf. 150'000 riversati alla __________ che ha preteso di lasciarli bloccati sul conto per emergenze”.
Da ultimo gli insorgenti indicavano come il debito/valore di stima dell’immobile in __________ non dovesse essere più preso in considerazione, siccome, con scrittura privata il 9.11.2010 lo stesso era di fatto “stato ceduto” all’ex inquilino, il quale “(…) ha provveduto a pagare le rate del mutuo e ci ha permesso di recuperare eu 55'000, serviti anch’essi per il sostentamento degli anni successivi”.
C. Con decisione del 10 luglio 2019, l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo dei contribuenti, ammettendo in deduzione spese di manutenzione per fr. 4'794.– e riducendo la ripresa per l’uso privato di un’automobile intestata a una società.
D. Con ricorso 8/9.8.2019 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano il riconoscimento dei “debiti contratti con la __________ dalla figlia __________ nel febbraio 2011 e quello contratto dalla figlia __________ nel gennaio 2012” e la deduzione dei relativi interessi passivi, la deduzione delle “spese per acquisto materiali in Italia presso la ditta __________ per chf. 12'276.60, serviti per la manutenzione del mapp. __________ di __________”, e infine l’imposizione del numerario di fr. 135'000.–.
Per quanto concerne i debiti contratti con le figlie __________, a seguito della stipula, da parte di quest’ultime di ipoteche presso la __________, gli insorgenti rilevano che “(…) le ipoteche di cui sopra sono servite ad estinguere tutti i debiti privati ed aziendali, oltre a farci avere un capitale prelevato in contanti, indicato alla voce numerario, per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a venire, divenendo ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per le cifre figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”. Per quanto concerne invece i materiali edili acquistati in Italia presso la ditta __________ per provvedere alle spese di manutenzione dell’immobile di cui al mapp. __________ RFD __________, i coniugi RI 1 indicano di aver puntualmente fornito all’autorità fiscale le fatture del 10.4.2012 e del 31.7.2012 con indicate le “date delle singole forniture e con la conferma dei singoli pagamenti”. Viene inoltre rispiegata la provenienza del numerario pari a fr. 135'000.-.
Nel loro ricorso, i contribuenti chiedono anche “l’esonero da anticipo spese per il [loro] stato d’indigenza in subordine la concessione dell’assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio al fine di salvaguardare un’equa giustizia, in subordine limitare al minimo la richiesta”.
E. a.
Con decisione 9.10.2019 (n. CDT 80.2019.247) la Camera di diritto tributario ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dai coniugi RI 1 ritenendo non adempiuti i presupposti per poterla ottenere, siccome la vertenza appariva “indiscutibilmente destinata all’insuccesso”.
b.
Contro la sentenza in ambito di assistenza giudiziaria, i ricorrenti si sono aggravati, il 7.11.2019 al Tribunale federale (n. 2C_943/2019, sentenza del 2.11.2019). La Suprema Corte svizzera ha confermato la decisione della Camera di diritto tributario negando l’assistenza giudiziaria ai contribuenti.
c.
Con scritto 29.11.2019, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti, dopo aver ricevuto la sentenza del Tribunale federale. In particolare veniva assegnato un termine di 5 giorni per comunicare se intendevano o meno mantenere il ricorso e in caso affermativo per versare un anticipo di fr. 2'000.-. I contribuenti, con scritto 2/3.12.2019 chiedevano una proroga per il versamento dell’importo richiesto che veniva concessa sino al 20.12.2019. L’importo in questione veniva versato il 18.12.2019 da parte della figlia __________ che aveva “(…) concesso un prestito e che in caso di esito favorevole ad essa devono essere restituiti”. Il contribuente chiedeva di essere convocato ad un’udienza.
F. Il 15.4.2021 si è svolta presso la Camera di diritto tributario un’udienza, alla quale hanno partecipato il ricorrente e l’UT di Mendrisio. In tale occasione, RI 1 ha ribadito la perfetta buona fede sua e di sua moglie: hanno contratto debiti avvalendosi delle prestazioni professionali dell’avv. __________. Chiedono pertanto che l’autorità fiscale riconosca i debiti sottoscritti con le figlie.
Il contribuente ha inoltre ribadito, per quanto concerne le spese di manutenzione, la richiesta di riconoscere quanto pagato a contanti alla ditta __________ di __________. I pavimenti sono stati posati dal signor __________ e dallo stesso contribuente del mappale __________ RFD __________. Da ultimo il ricorrente postula che sia riconosciuta l’esistenza del numerario dichiarato nella misura di fr. 135'000.- trattandosi di importi percepiti a contanti dall’avv. __________. L’autorità fiscale ha per contro richiesto la conferma della decisione impugnata.
Diritto
1. I ricorrenti contestano tre aspetti della decisione impugnata: il riconoscimento dei prestiti contratti con le figlie __________ e gli interessi passivi corrisposti in costanza di tali debiti. Chiedono poi che vengano riconosciuti i costi di acquisto del materiale effettuato in Italia a contanti, necessario per eseguire lavori di manutenzione al mapp. __________ RFD __________. Infine postulano il riconoscimento, nella sostanza, dell’importo di fr. 135'000.- a titolo di “numerario”, essendone comprovata la provenienza. Di diverso avviso l’autorità fiscale che chiede la conferma della decisione impugnata.
Di seguito verranno pertanto analizzati i tre aspetti censurati dagli insorgenti.
2. 2.1.
Per quanto concerne l’esistenza dei prestiti/debiti contratti con le figlie __________ si rileva che il tema è già stato oggetto di numerose pronunce sia della Camera di diritto tributario (in particolare sentenze CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997; n. 80.2008.18/19 del 25 giugno 2012; CDT n. 80.2014.24-33 del 9 maggio 2014) sia del Tribunale federale (sentenze TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997 del 4 giugno 1998; 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013; 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014; inc. CDT 80.2019.247 del 9.10.2019; sentenza TF 2C_943/2019 del 22.11.2019). Le decisioni che si sono succedute negli anni hanno negato il riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti ____________________ prima, e __________ __________ SA __________ (____________________ poi. Nella sua sentenza del 9 febbraio 2018, questa Corte ha in particolar modo respinto un’istanza di assistenza giudiziaria, presentata dai ricorrenti nell’ambito del ricorso contro la tassazione per il periodo fiscale 2011, adducendo che, così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società grigionesi erano subentrate alla società del Liechtenstein (a tale riguardo, cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice fatto che alla società grigionese è poi subentrato un istituto di credito.
2.2.
2.2.1.
A tal proposito si rileva che il Tribunale federale, nella sentenza di cui agli inc. 2C_578/2014 e 2C_579/2014, in particolare ai consid. 3.4. e 3.6. ha indicato:
3.4
Pronunciandosi sulla questione del mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati alle società di __________, la Corte cantonale ha osservato che detta problematica era già stata da lei esaminata con sentenza del 25 giugno 2012, confermata poi dal Tribunale federale il 18 febbraio 2013 (causa 2C_823/2012 e 2C_824/2012 citata), quando si era pronunciata sui periodi fiscali precedenti, ossia i bienni 1997/1998 (quando il creditore era __________) e 1999/2000 (allorquando alla__________ era subentrata, sempre nella veste di creditore, la __________). In proposito ha rammentato che in quel contesto si era ampiamente confrontata con le conseguenze del trasferimento del debito dalla __________, segnatamente ha ricordato che, nel menzionato giudizio del 25 giugno 2012, era giunta alla conclusione che la sola circostanza che la __________ fosse subentrata alla __________ quale creditore non bastava a comportare il riconoscimento del debito. Pur ammettendo che le esigenze probatorie erano più rigorose nei confronti di entità giuridiche estere, allorché quando il creditore domiciliato in Svizzera era di regola sufficiente indicarne il nome e l'indirizzo, ha rilevato che aveva giudicato che il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società finanziaria estera implicava, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________, i quali sarebbero serviti per l'appunto a rilevare i primi. Al riguardo aveva aggiunto che i contribuenti non erano stati in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l'avvenuto trasferimento delle somme di denaro, così come non erano stati in grado di provare in modo inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall'avv. __________ dovevano essere considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che era lui all'origine dell'intero costrutto giuridico. Detto avvocato rappresentava del resto, oltre alla pretesa creditrice del __________, anche altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte la __________, di cui era presidente, ma anche la __________, sempre con sede a __________. Nel caso concreto, dato che le censure sollevate dai contribuenti erano le stesse di quelle con cui essa si era confrontata nel giudizio del 25 giugno 2012, ne derivava che neppure gli interessi passivi pagati nei periodi fiscali 2001/2001 e dal 2003 al 2006 erano deducibili dal reddito imponibile.
(…)
3.6
I ricorrenti sostengono inoltre che, contrariamente a quanto oggetto di disamina nella sentenza cantonale del 25 giugno 2012, poi confermata da questa Corte il 18 febbraio 2013, i debiti ora in discussione non sono stati contratti con società straniere bensì con società svizzere, motivo per cui le prove da loro offerte andavano ammesse, le situazioni non essendo paragonabili. Sennonché, come già loro ricordato (causa 20_849/2013 del 30 dicembre 2013, consid. 5.2.1), essi dimenticano che il giudizio reso in precedenza aveva per oggetto anche un periodo fiscale in cui alla __________, con sede a __________, era già subentrata la __________, con sede nel __________ Anche in proposito la censura si dimostra infondata e va quindi respinta.
2.2.2.
Questa Camera, nell’ambito della sentenza di cui all’inc. CDT 80.2017.304 del 9.2.2018, consid. 1.4. e relativa al periodo fiscale 2011 (cfr. anche sentenza TF 2C_943/2019 del 22.11.2019, consid. 2.4.) ha stabilito:
1.4.
Rispetto ai periodi fiscali precedenti, la sola differenza è che il debito dei ricorrenti nei confronti della __________ sarebbe stato parzialmente estinto, mediante accensione di un mutuo con la __________). Coerentemente con le decisioni di tassazione relative ai periodi precedenti, l’Ufficio di tassazione ha stabilito “che la parte di mutuo ipotecario concesso dalla __________, servita a rimborsare un debito verso la __________, non può essere fiscalmente riconosciuta”. Così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società __________ erano subentrate alla società del Liechtenstein (a tale riguardo, cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice fatto che alla società __________ è subentrato un istituto di credito.
2.2.3.
Nel ricorso ora interposto contro la tassazione IC/IFD 2012, gli insorgenti si limitano a chiedere che “almeno da quando i debiti sono stati assunti dalla banca __________ nel 2011 e 2012, dovevano e dovrebbero essere integralmente riconosciuti senza alcun’altra ripresa”.
Non si vede come, per rapporto al periodo fiscale precedente, le conclusioni possano mutare: in effetti come indicato dagli stessi ricorrenti in sede ricorsuale, i mutui accesi dalle figlie sulle proprietà di cui ai mapp. __________ RFD __________ (di proprietà RI 2) e __________ RFD __________ (già di proprietà di RI 2, successivamente di __________ ed attualmente __________, cfr. www.siftipub.ti.ch, sito consultato il 15.6.2021) sono serviti ad estinguere i debiti contratti con le società __________. Di fatto, l’impegno finanziario contratto con le figlie altro non è che un debito a catena che è servito a saldare i debiti accesi in origine con le società estere, mai riconosciuti dall’autorità fiscale. Motivo per il quale, a giusta ragione, l’autorità fiscale non ha riconosciuto né l’esistenza dei debiti né tantomeno gli interessi passivi corrisposti.
3. 3.1.
I ricorrenti postulano inoltre il riconoscimento, quali spese di manutenzione, di fr. 12'276.- per la fornitura di “pavimenti per interni” utlizzati al mapp. __________ RFD __________, pagati alla ditta __________ (I). Il mapp. __________ RFD __________ era nel 2012 in usufrutto ai contribuenti.
A comprova dell’acquisto in parola, RI 1 ha prodotto le seguenti “fatture” accompagnate dalle ricevute dei pagamenti a contanti, intestate a __________:
· Del 10.4.2012 intestata a __________ dell’importo di € 4'917.50 (e riassuntiva di 20 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.- / 240.- cadauna);
· Del 31.7.2012 intestata a __________ dell’importo di € 5'105.- (e riassuntiva di 22 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.- / 240.- cadauna).
3.2.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
L’art. 9 cpv. 3 LAID ha pressoché l’identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, precisa che i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. L’art. 9 cpv. 3 lit. a LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
3.3.
Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione solo dal 1.1.2020.
La Divisione delle contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Tale Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare 7/2020 entrata in vigore il 1.1.2020.
3.4.
3.4.1.
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
Secondo l’attuale versione della Circolare 7/2020 in vigore dal 1.1.2020, nel caso in cui i contribuenti (persone fisiche con immobili privati) affidano l’esecuzione di lavori a ditte con sede all’estero, l’autorità di tassazione si trova nell'impossibilità di poter effettuare controlli incrociati destinati a verificare la correttezza dei dati dichiarati. Per questa ragione la deducibilità delle spese di manutenzione (art. 31 LT) e, per quanto concerne l’imposta sugli utili immobiliari, delle spese di miglioria (art. 134 LT) sostenute dai contribuenti che si avvalgono delle prestazioni di fornitori con sede all’estero, è subordinata alla produzione quale mezzo di prova, dei contratti e dei bonifici bancari (sentenza TF
2C_162/2008 del 7 luglio 2008).
3.4.2.
Confrontato con due fatture che menzionavano ciascuna una ventina di forniture di merce per l’importo di circa 240 € a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, l’Ufficio di tassazione ha chiesto ai contribuenti la “comprova dello sdoganamento della merce”, ottenendo la risposta che “sono stati fatti diversi acquisti, ma tutti al di sotto della franchigia di chf. 300, di conseguenza non abbiamo sdoganato”. Non vi è pertanto alcuna prova del pagamento delle pretese spese di manutenzione, che sarebbe avvenuto in occasione della singola fornitura. Neppure vi è la prova che il materiale acquistato in Italia sia poi servito alla manutenzione del mapp. __________ RFD ________. Si rammenta a tal proposito che la ditta __________ non ha posato il pavimento: i ricorrenti sostengono di aver unicamente comprato il materiale presso tale rivenditore.
Si rileva anche che la merce sarebbe stata pagata a contanti e che i pretesi giustificativi riportano tutti il nome di __________ (figlia dei ricorrenti).
Ora, oltre a non esistere bonifici bancari o quantomeno prova dell’avvenuto pagamento a contanti (per esempio con l’indicazione da quale conto sono stati prelevati i soldi che hanno permesso di saldare la fattura), si rileva i contribuenti non hanno comprovato in alcun modo né il pagamento da parte loro né l’esistenza dei lavori di manutenzione al mapp. __________ RFD __________, trattandosi, come visto di un semplice acquisto di materiale, del quale non è nota la destinazione.
Motivo per il quale bene ha fatto l’autorità fiscale, sulla base delle prove fornite, a non accordare la deduzione in questione.
4. 4.1.
Censurato è altresì il mancato riconoscimento, nel calcolo dell’imposta sulla sostanza (per cui l’imposta è stata stabilita in fr. 0.-), di un numerario di fr. 135'000.-. In particolare l’autorità fiscale ha ritenuto che non era stata comprovata la provenienza del numerario in questione, motivo per il quale lo stesso è stato stralciato. In ogni caso, sempre secondo l’UT, “(…) come risulta dai contratti di prestito/mutuo” stipulati con le figlie, i capitali ricevuti sono serviti per rimborsare dei debiti e quindi dovrebbero essere stati completamente consumati”.
I contribuenti indicano che le ipoteche contratte dalle figlie __________ presso __________ sono servite “(…) ad estinguere tutti i debiti privati ed aziendali, oltre a farci avere un capitale prelevato in contanti, indicati alla voce numerario, per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a venire, divenendo ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per le cifre figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”.
4.2.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
4.3.
Secondo la decisione di tassazione IC 2012 dopo reclamo data-ta 10 luglio 2019, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è evi-dente che i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne avevano alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla com-misurazione della sostanza imponibile e in particolare sul mancato riconoscimento del “numerario” (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
5. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti (che le hanno anticipate).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del ricorrente, che li ha già anticipati.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: