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Incarti n. 80.2019.250 |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 luglio 2019 contro la decisione del 21 giugno 2019 in materia di IC e IFD 2016 e 2017. |
Fatto
- con due decisioni del 21 giugno 2019, l’RS 1 (UTPG) ha dichiarato irricevibile il reclamo, interposto dalla RI 1 contro le decisioni del 4 aprile 2019, con cui quest’ultima era stata sottoposta a tassazione d’ufficio, per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta;
- l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo, in considerazione del fatto che la contribuente non aveva prodotto il bilancio e il conto economico, sebbene con le decisioni impugnate fosse stata avvertita che una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo perché è manifestamente errata e solo motivando il reclamo e indicando i mezzi di prova;
- con scritto del 31 luglio 2019, la RI 1 si è rivolta alla capoufficio dell’UTPG, chiedendo di “ricalcolare” le imposte “secondo i bilanci regolarmente presentati all’organo a suo tempo competente”, cioè l’autorità fiscale del Canton Zugo, “e non secondo delle presunzioni inesatte stabilite dal Suo ufficio”;
- il 9 agosto 2019 l’UTPG ha trasmesso la lettera in questione alla Camera di diritto tributario, essendo le decisioni su reclamo impugnabili mediante ricorso;
- con lettera del 12 agosto 2019, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla contribuente un termine di dieci giorni per confermare la volontà di interporre ricorso contro le decisioni su reclamo e, in tal caso, per presentare un ricorso motivato, come pure per prendere posizione sulla tempestività del gravame;
- l’insorgente era avvertita che in caso di mancata risposta entro il termine indicato il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- la contribuente ha risposto con lettera del 26 agosto 2019, inviata dall’Italia.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- nel caso in esame, la ricorrente ha inviato alla capoufficio dell’UTPG una lettera, con cui ha contestato due decisioni su reclamo, sostenendo di avere inviato il bilancio e il conto economico alle autorità fiscali del Canton Zugo;
- per verificare la volontà di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario e per consentire alla contribuente di presentare un gravame motivato conformemente ai requisiti di legge, come pure per prendere posizione sulla dubbia tempestività della contestazione, questa Corte le ha attribuito un termine di grazia di dieci giorni, avvertendola che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- la lettera in questione, inviata per raccomandata il 12 agosto 2019, è stata recapitata alla destinataria il 13 agosto 2019, sicché il termine di dieci giorni, attribuito alla ricorrente, scadeva il 23 agosto 2019;
- la risposta è stata spedita dall’Italia (__________) il 26 agosto 2019, ma dal tracciamento dell’invio postale risulta che la consegna alla Posta svizzera, cioè l’arrivo alla frontiera del paese di destinazione, si è verificata solo il 28 agosto 2019;
- poiché è determinante la data in cui la Posta svizzera ha preso in consegna l’invio (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_245/2013 del 25 marzo 2013), il termine di dieci giorni non è stato rispettato, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- se anche la motivazione del ricorso fosse pervenuta nel termine attribuito alla ricorrente, l’esito del ricorso non sarebbe comunque stato diverso;
- il reclamo, che l’UTPG ha dichiarato irricevibile con le decisioni impugnate, è infatti riferito a due decisioni di tassazione d’ufficio;
- come peraltro indicato nella motivazione delle decisioni stesse, la tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;
- il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;
- tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
- ne consegue che, non avendo la reclamante allegato al reclamo il bilancio e il conto economico, l’autorità fiscale non poteva che dichiarare irricevibile il gravame;
- una diversa conclusione non è giustificata neppure dall’argomentazione della ricorrente, secondo cui quest’ultima avrebbe trasmesso il bilancio e il conto economico, rispettivamente il 17 marzo 2018 e il 30 settembre 2018, “all’organo allora competente, che in pendenza della sentenza della… Camera tributaria del 28 gennaio 2019, che [sic] era l’Ufficio di tassazione del Canton Zugo”;
- in primo luogo, le decisioni di tassazione d’ufficio sono state notificate alla contribuente dall’UTPG il 4 aprile 2019, quindi dopo che la sentenza della Camera di diritto tributario cui la ricorrente fa riferimento le era già stata intimata ed era anche ormai passata in giudicato;
- se anche l’insorgente avesse ritenuto che il fisco del Canton Zugo fosse “organo competente” per la sua tassazione “in pendenza” della procedura di ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario, è evidente che questa sua opinione aveva perduto ogni fondamento dopo il 28 gennaio 2019;
- ma anche ignorando questa incongruenza, la ricorrente dimentica che, con la citata sentenza del 28 gennaio 2019, la Camera di diritto tributario non ha affatto respinto un suo ricorso contro la decisione di assoggettamento alle imposte cantonali nel Canton Ticino, ma ha unicamente respinto una sua domanda di revisione, fondata sulla doppia imposizione intercantonale per il periodo fiscale 2015;
- come si evince dalla motivazione della sentenza del 28 gennaio 2019, infatti, “la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 era senz’altro passata in giudicato nel momento in cui è stata inoltrata l’istanza di revisione del 30 gennaio 2018”;
- anche ammettendo che le dichiarazioni d’imposta con gli allegati indicati siano state inviate al fisco del Canton Zugo alle date menzionate, non si comprende pertanto su quali presupposti la ricorrente potesse considerare l’autorità fiscale del Canton Zugo “organo competente” per la procedura di tassazione relativa alle imposte cantonali del Canton Ticino;
- visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. C Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: