Incarti n.
80.2019.370

80.2019.371

Lugano

7 luglio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

tutti rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 27 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC/IFD 2016.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         Il signor RI 1, cittadino germanico e sua moglie RI 2, cittadina italiana, sono entrambi al beneficio di un permesso di domicilio (lui dal 15.03.2020, lei dal 09.04.2020; v. sito MOVPOP, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 26.04.2021). Il contribuente è amministratore unico della __________ SA mentre la moglie vi svolge l’attività di contabile. La __________ SA con sede a __________, di cui i ricorrenti detengono l’intera quota di partecipazione, è attiva nella produzione di accessori elettronici per autoveicoli e di automazioni industriali; lo studio, la progettazione e la realizzazione di innovazioni tecnologiche, la compravendita di brevetti, la concessione dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale e la concessione di utilizzo di know-how delle stesse e di prodotti similari; l’assunzione, la concessione e lo sfruttamento in genere di marchi e licenze (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino; ultima consultazione: 26.04.2021).

 

                                         b.

                                         Per quanto qui d’interesse, nella Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016 presentata il 12 aprile 2017, i contribuenti dichiaravano un reddito da sostanza mobiliare (titoli e capitali) pari a fr. 657'560.‑. Chiedevano in deduzione fr. 49'580.‑ quali spese di amministrazione dei titoli, allegando l’estratto fiscale redatto dalla __________ cui era annesso un “dettaglio delle spese” suddiviso in “diritti di custodia” per complessivi fr. 15'180.05; “commissione di gestione” per complessivi fr. 31'599.99 e “servizi bancari” per complessivi fr. 2'800.‑. Al 31.12.2016, gli averi in deposito presso la suddetta Banca ammontavano a fr. 5'266'763.‑ (v. ET 2016 allegato alla DI 2016).

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2016 notificata il 10 agosto 2017, l’RS 1 (di seguito: RS 1) rettificava il reddito da titoli e capitali da fr. 657'560.‑ a fr. 659'611.‑ con la motivazione “valori rettificati in base agli importi effettivi” e ammetteva solo parzialmente la deduzione delle spese di amministrazione dei titoli in ragione di fr. 16'919.‑, suddivisi in fr. 15'800.‑ corrispondenti al 3‰ del valore degli averi depositati presso la __________ __________ e in fr. 1'119.‑ relativi a “spese su altri conti” intestati ai contribuenti. L’autorità di tassazione giustificava il proprio operato sostenendo che

                                         “a titolo di spese di amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate tali le spese di custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso, d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli come, ad esempio, commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazione d’imposta e simili”.

 

                                         L’RS 1 tassava i contribuenti accertando un reddito imponibile IC di fr. 876'700.‑ (identico per l’aliquota) e per l’IFD in ragione di fr. 873'900.‑ (identico per l’aliquota). Il dovuto d’imposta sul reddito si attestava per l’IC a fr. 120'682.15 mentre per l’IFD a fr. 100'169.05. Per la sola imposta cantonale, l’autorità di prime cure accertava una sostanza imponibile di fr. 29'216'000.‑ che comportava un dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza pari a fr. 100'516.‑.

 

 

                                  C.   a.

                                         Il 29 agosto 2017, la società __________ SA a nome e per conto dei contribuenti presentava reclamo contro le suddette decisioni, contestando in particolare la parziale concessione della deduzione delle spese di amministrazione dei titoli, in ragione di fr. 16'919.‑ a fronte dei fr. 49'580.‑ richiesti conformemente all’“importo […] determinato dalla banca depositaria e suddiviso” in diritti di custodia (fr. 15'180.‑), commissione di gestione (fr. 31'600.‑) e servizi bancari (fr. 2'800.‑). Per i reclamanti, erano da riconoscere quali spese deducibili i “diritti di custodia”, trattandosi “di spese direttamente riconducibili alla custodia dei titoli”; la “commissione di gestione” poiché relativa all’amministrazione e alla gestione effettiva dei titoli senza includere “altre attività quali consulenza all’acquisto o la vendita” e i “servizi bancari” trattandosi di “spese bancarie direttamente connesse alle commissioni d’incasso e alle tasse d’amministrazione relative ai titoli”. Al reclamo allegavano una lettera, indirizzata al contribuente e datata 24 agosto 2017, nella quale la __________ confermava che “la denominazione “commissione di gestione” […] si riferi[va] all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito titoli”.

 

 

                                  D.   a.

                                         Il 24 settembre 2019, per Posta A Plus, l’RS 1 si rivolgeva ai rappresentanti dei contribuenti chiedendo di trasmettere

                                         “nel dettaglio, separatamente e comprovatamen[t]e per il deposito __________

-       i costi di amministrazione propriamente detta dei titoli, ossia le spese di custodia e gerenza ordinaria

-       le commissioni e spese di negoziazione, acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e imposte, ecc.”.

 

                                         In caso contrario, l’autorità di tassazione avrebbe riconfermato “l[a] deduzione forfettaria del 3% [recte: 3‰] del rispettivo patrimonio”.

 

                                         b.

                                         La rappresentante dei contribuenti rispondeva il 10 ottobre 2019. Allegava una lettera della __________ che ribadiva come “la denominazione “commissione di gestione” […] si riferis[se] all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito titoli” mentre “le spese “servizi bancari” rappresenta[ssero] le spese di tenuta di conto”. L’istituto bancario confermava che entrambe le denominazioni “si riferi[vano] unicamente alle spese inerenti alla gestione patrimoniale e non includ[evano] le spese di acquisto e vendita titoli”.

 

                                         c.

                                         Con decisione notificata il 30 ottobre 2019, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo relativo alla deduzione per le spese di amministrazione dei titoli effettivamente sostenute e confermava l’importo ammesso in deduzione pari a fr. 16'919.‑. Oltre a quanto già addotto in sede di tassazione, l’RS 1 spiegava di non poter “stabilire in quale misura gli importi fatturati dalla banca [fossero] da qualificare quali spese di amministrazione deducibili” e, di conseguenza, confermava la “deduzione del 3 per mille del patrimonio dichiarato”.

 

 

                                  E.   Con il ricorso presentato il 27 novembre 2019, i ricorrenti postulano il riconoscimento della deduzione delle spese di amministrazioni dei titoli in ragione di fr. 49'580.‑. In subordine, chiedono la deduzione di almeno fr. 46'780.04, corrispondenti alle spese di gestione (fr. 31'599.99) assommate ai diritti di custodia (fr. 15'180.05). Ribadiscono che le “commissioni di gestione” sono da ricondurre “esclusivamente a spese relative alla gestione patrimoniale e, dunque, all’amministrazione […] Tali spese sono connesse esclusivamente al conseguimento del reddito da parte di terzi al fine della conservazione del proprio patrimonio” (ric., n. 10). A questo proposito, sottolineano che “la gestione patrimoniale […] presenta un profilo di rischio molto basso e conservativo [trattandosi di] investimenti obbligazionari” (ric., n. 11, v. anche n. 12). Di conseguenza “mal si concilia con l’attività di “acquisto e vendita di titoli” (ric., n. 11). Concludono evidenziando che, come attestato anche dalla Banca depositaria, “le spese sostenute [sono] da ricomprendersi esclusivamente a costi relativi alla gestione patrimoniale non includendo in alcun modo le spese di acquisto e vendita di titoli” (ric., n. 16). Per quanto attiene invece all’onere della prova, affermano che “a carico del contribuente è […] la dimostrazione che quei costi [sono] riconducibili a spese di amministrazione e gestione […] non anche il modo in cui essi debbano essere prodotti”. Infine, chiedono di essere sentiti.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni al ricorso, l’RS 1 “si riconferma nella propria posizione” in quanto

                                         “contrariamente a quanto preteso dai rappresentanti dei contribuenti, [è] poco chiara la distinzione tra costi deducibili e non.

                                         Infatti sembra esserci un distinguo solo tra costi vivi rifatturati dalla banca alla voce “Servizi bancari”, costi fissi alla voce “Diritti di custodia” e amministrazione e gestione del portafoglio alla voce “Commissione di gestione”. La banca stessa nello scritto del 9 ottobre 2019 comunica che “la denominazione “commissione di gestione” […] si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del suo deposito titoli” poi “Le diciture “commissione di gestione” e “servizi bancari” si riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione patrimoniale e non includono le spese di acquisto e vendita titoli”.

                                         La Banca quindi sembra confermare che la voce “Commissione di gestione” esclude spese di acquisto e vendita ma non spese di consulenza”.

 

 

                                  G.   Nel corso dell’udienza tenutasi davanti alla Camera di diritto tributario il 16 marzo 2021, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni. Da un lato,

                                         “I rappresentanti dei ricorrenti sostengono che tutte le spese fatte valere servono semplicemente alla conservazione del patrimonio in titoli dichiarato e che i contribuenti non hanno conferito alla banca un mandato di gestione. Dall’estratto conto risulta del resto che si tratta di obbligazioni. Per quanto riguarda i contratti sottoscritti dai contribuenti con la banca i ricorrenti non li hanno messi a disposizione dei rappresentanti. I rappresentanti dei ricorrenti ritengono che la deduzione dei diritti di custodia sia pacifica e che è ingiustificata la totale negazione della deduzione della commissione di gestione che dovrebbe per contro essere almeno parzialmente riconosciuta”.

                                         Dall’altro, invece,

                                         “L’UT ritiene per contro che rispetto ad altri contribuenti le spese per questo tipo di tenuta di conti da parte della banca siano nettamente eccessive. Chiede pertanto la conferma della deduzione forfettaria, in mancanza di una prova precisa della natura dei singoli costi chiesti in deduzione”.

 

 

                                  H.   Con lettera datata 26 aprile 2021 e indirizzata alla Camera di diritto tributario, la RA 1 ribadisce la richiesta di riconoscere ai ricorrenti la “deduzione delle spese effettivamente sostenute” o almeno parte di esse. Afferma che “l’ammontare dei costi sostenuti dai contribuenti non può essere un parametro per giudicare in merito alla loro deducibilità” e che, nel rispetto del principio della buona fede e dell’obbligo di collaborazione sono stati prodotti due documenti bancari che attestano che i costi sostenuti sono inerenti all’amministrazione dei depositi titoli senza che sussista una “attività di consulenza (ad opera della stessa banca)”: prova ne siano le “solamente 13 operazioni di acquisto/vendita” intervenute nel corso del 2016. I ricorrenti lamentano il fatto che sia loro richiesto di dimostrare un “fatto negativo” ovvero “la non sussistenza di costi di consulenza”, ciò che “collide con il divieto della prova negativa”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).

                                         Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare:

                                         a)  le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

                                         b)  [abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016]

                                         c)   le spese per l’estinzione di debiti;

                                         d)  le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

                                         e)  le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD).

 

                                         1.2.

                                         Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).

 

                                         1.3.

                                         In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).

                                         Rientrano in questa categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi creditori (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una diminuzione del reddito della sostanza (Locher, op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).

                                         I costi per la consulenza in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro, spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).

 

                                         1.4.

                                         Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti possano avvalersi, invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di una deduzione complessiva.

                                         La prassi consolidata del Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547). Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1); le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).

 

                                         1.5.

                                         Come questa Camera ha già avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n. 80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2016, la prassi cantonale ticinese è così riassunta:

                                         Sono deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰ (che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non derivano spese di custodia o gestione.

                                         Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta, ecc.).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         2.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli depositati presso la ____________________, pari a fr. 49'580.‑. Di diverso avviso l’autorità di tassazione che, non ritenendo possibile distinguere chiaramente tra costi deducibili e non, ha concesso unicamente la deduzione forfetaria del 3‰ ‑ corrispondente a fr. 15'800.‑ ‑ del valore del deposito (fr. 5'266'763.‑).

 

                                         3.2.

                                         Per poter beneficiare della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non (solo) della deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi cantonale), tutto ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e dimostrato (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD, p. 948). In casu, tutto ciò che eccede fr. 15'800.‑. Poiché la deduzione delle spese di amministrazione dei titoli da parte di terzi è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario, spetta al contribuente dimostrarne la natura e l’entità (v. p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. c).

 

                                         3.3.

                                         Ora, ci si chiede se la documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di amministrazione dei titoli richiesta.

                                         In particolare, alfine di verificare se non fossero inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la vendita dei titoli ‑ non deducibili ‑ ai ricorrenti è stato chiesto di specificare le diciture “commissione di gestione” e “servizi bancari” riportate nel dettaglio delle spese annesso all’Estratto fiscale 01.01.2016-31.12.2016 e trasmesso con la Dichiarazione d’imposta 2016.

 

                                         3.3.1.

                                         Gli insorgenti hanno presentato all’autorità di tassazione due attestazioni, praticamente identiche, redatte dalla Banca depositaria e datate 24.08.2017 rispettivamente 09.10.2019, nelle quali si afferma che “la denominazione “commissione di gestione […] si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito titoli [mentre le] spese “servizi bancari” rappresentano le spese di tenuta di conto”. [Entrambe] le diciture […] si riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione patrimoniale e non includono le spese di acquisto e vendita titoli” (v. allegati ricorsuali n. 6 e n. 7).

                                         Ambedue le attestazioni bancarie sono state trasmesse all’autorità di tassazione durante la procedura di reclamo: la prima con lo scritto di reclamo; la seconda dopo che l’autorità di tassazione aveva espressamente richiesto ai contribuenti di esporre “separatamente e comprovatamen[t]e per il deposito ____________________ i costi di amministrazione propriamente detta dei titoli, ossia le spese di custodia e gerenza ordinaria” e “le commissioni e spese di negoziazione, acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e imposte, ecc.”.

                                         Sulla base della citata documentazione, l’RS 1 non ha tuttavia ritenuto possibile “stabilire in quale misura gli importi fatturati dalla banca [fossero] da qualificare quali spese di amministrazione deducibili” ed ha respinto il reclamo confermando la “deduzione del 3 per mille del patrimonio dichiarato”, così come ammesso dall’autorità di prime cure.

 

                                         3.3.2.

                                         In sede di udienza ‑ espressamente richiesta dalla rappresentante dei ricorrenti ‑ quest’ultima spiegava che il deposito titoli presso la ____________________ era costituito da titoli obbligazionari, per loro natura gestiti in modo prevalentemente “statico” e che, di conseguenza, non necessitavano di alcuna consulenza per l’acquisto e la vendita. Con lettera del 28 aprile 2021, indirizzata all’autorità giudicante, la rappresentante dei ricorrenti ribadiva nuovamente che nell’importo chiesto in deduzione non erano incluse né spese legate all’acquisto e alla vendita di titoli (le operazioni intervenute nel corso dell’anno erano state “solamente 13”) né spese legate all’attività di consulenza, in considerazione appunto delle “pochissime movimentazioni effettuate”.

 

                                         3.4.

                                         Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 230 cpv. 2 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD).

                                         Dalla documentazione versata agli atti, compresi il verbale di udienza e la lettera all’attenzione dell’autorità giudicante del 26.04.2021, non è possibile evincere chiaramente quali prestazioni bancarie siano contemplate dalle diciture “commissione di gestione” risp. “servizi bancari” ed in particolare se non siano inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la vendita dei titoli. Per poter chiarire la fattispecie, in sede di udienza, è stato espressamente richiesto alla rappresentante dei ricorrenti di voler esibire il contratto stipulato con la Banca in relazione alla gestione e all’amministrazione del deposito dei titoli. La rappresentante ha tuttavia sostenuto “che i contribuenti non hanno conferito alla banca un mandato di gestione” e che i ricorrenti non hanno messo a disposizione della rappresentante gli eventuali “contratti sottoscritti […] con la banca” (v. verbale di udienza del 16.03.2021).

                                         Non è stato neppure presentato un estratto dettagliato del conto dal quale sia possibile evincere le “solamente 13 operazioni di acquisto/vendita” effettuate. Quest’ultima affermazione è contenuta nella lettera del 26 aprile 2021 inviata all’attenzione della Camera di diritto tributario e sembra piuttosto confermare che verosimilmente una consulenza ci sia stata, anche se solo per “le pochissime movimentazioni effettuate” (“l’acquisto di nuovi titoli risulta essere marginale”; v. ric., n. 11). A questo proposito si ricorda che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili, trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2).

                                         Sia come sia, il principio inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht) dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).

                                         Considerato il comportamento reticente dei ricorrenti nel presentare la documentazione richiesta a più riprese sia in sede di tassazione sia in sede di ricorso (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizeriches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 19 n. 6, p. 280) e non potendo di conseguenza stabilire con precisione quali tra le spese sostenute siano dei costi fiscalmente deducibili e quali no, la decisione dell’autorità di tassazione di non concedere la deduzione effettiva delle spese di amministrazione dei titoli, qui impugnata, appare corretta.

 

                                         3.5.

                                         Come già ricordato, la prassi delle autorità fiscali ticinesi ammette una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. La deduzione forfetaria del 3‰ non è infatti ammessa a prescindere dall’entità delle spese sostenute, ma rappresenta unicamente un’agevolazione probatoria, quando vi sono costi che eccedono il 3‰ e che sono composti da costi deducibili e non deducibili, difficilmente separabili. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno potuto (o voluto) specificare in modo dettagliato le diciture “commissione di gestione” risp. “servizi bancari”, mancando di dimostrare la natura dei costi sopportati e di distinguere in maniera chiara ed esatta quali fossero le spese di amministrazione direttamente necessarie al conseguimento del reddito (nesso causale diretto; v. supra, consid. 1.3). L’UT Lugano ha pertanto applicato il forfait del 3‰ a prescindere dalla natura delle spese sostenute. Il suo operato merita pertanto di essere tutelato: la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo notificata il 30 ottobre 2019 deve essere confermata.

 

 

                                   4.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Non è loro riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: