Incarti n.
80.2019.73

80.2019.74

Lugano

4 luglio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 7 febbraio 2019 contro la decisione del 7 gennaio 2019 in materia di revisione IC e IFD 2008-2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione del 7 gennaio 2019, l’RS 1 ha respinto un reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione del 16 novembre 2018, con la quale l’autorità di tassazione aveva respinto l’istanza di revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD dei periodi fiscali dal 2008 al 2015;

 

                                     -   la contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso alla Camera di diritto tributario, adducendo che fin dal 2008 avrebbe trascorso oltre sei mesi all’anno in __________, con la conseguenza che sarebbe venuto meno il suo assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera;

                                     -   su questo presupposto, l’insorgente chiede la revisione delle decisioni di tassazione già passate in giudicato, ritenendo che queste ultime siano viziate da un “errore fondamentale”, rilevato solo recentemente dalla figlia avvocato;

 

                                     -   in data 12 febbraio 2019 la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine fino al 6 marzo 2019 per versare un anticipo di 2'000 franchi a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese di procedura, avvertendola che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   con scritto del 6 marzo 2019, l’insorgente ha chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a causa del pignoramento di parte della rendita di invalidità che percepisce;

 

                                     -   con sentenza del 25 marzo 2019, la Camera di diritto tributario ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, ritenendo che non fossero date sufficienti probabilità di successo del ricorso;

 

                                     -   passata in giudicato la menzionata decisione, il 24 maggio 2019, il presidente della Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un nuovo termine di dieci giorni per ritirare il ricorso oppure per versare l’anticipo di fr. 2'000.–, avvertendola che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   con scritto del 13 giugno 2019, la ricorrente ha confermato di mantenere il ricorso, ribadendo tuttavia di non poter far fronte al pagamento dell’importo richiesto e chiedendo di conseguenza di ridurlo sensibilmente, “in subordine di volerle concedere una rateizzazione, oppure in ulteriore subordine ancora, di decidere con sentenza”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

 

                                     -   tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

 

                                     -   l’insorgente è residente all’estero;

 

                                     -   dopo aver respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente, questa Corte le ha attribuito un termine per il versamento dell’importo di 2'000 franchi a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali;

 

                                     -   entro il termine assegnato per il versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie i ricorrenti non ha dato seguito alla richiesta, chiedendo di “ridurre sensibilmente la somma richiesta, in subordine di volerle concedere una rateizzazione, oppure in ulteriore subordine ancora, di decidere con sentenza”;

 

                                     -   per economia di giudizio, si rinuncia a pronunciarsi sulla proposta di pagamento rateale dell’anticipo richiesto, per il fatto che l’istanza di revisione è manifestamente infondata e pertanto il ricorso deve essere respinto anche nel merito;

 

                                     -   la revisione di una decisione di tassazione cresciuta in giudicato presuppone infatti che siano stati scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, che l’autorità giudicante non abbia tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure che abbia altrimenti violato principi essenziali della procedura, o che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 147 cpv. 1 LIFD; art. 232 cpv. 1 LT);

 

                                     -   la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art. 232 cpv. 2 LT);

 

                                     -   come già rilevato nella sentenza del 25 marzo 2019, con cui è stata respinta l’istanza di assistenza giudiziaria, i mezzi di prova addotti dalla ricorrente a supporto della domanda di revisione consistono essenzialmente in un certificato di residenza rilasciato il 17 ottobre 2018 dall’autorità croata e in alcune bollette telefoniche;

 

                                     -   si tratta evidentemente di documenti insufficienti a comprovare il trasferimento del domicilio fiscale in __________, ritenuto che la contribuente è stata domiciliata a __________ senza interruzioni fino al 31.12.2017 e ha regolarmente adempiuto nel Canton Ticino i relativi obblighi fiscali;

 

                                     -   l’insorgente non spiega perché la sua tesi di aver trasferito il domicilio fiscale in Croazia nel 2008 debba costituire un fatto nuovo, tale da giustificare la revisione di decisioni di tassazione passate in giudicato, trattandosi con ogni evidenza di una circostanza che doveva esserle nota;

 

                                     -   va ricordato, in questo contesto, che un contribuente che si trasferisce all’estero deve continuare a pagare l’imposta federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio all’estero e che, sempre secondo l’Alta Corte, ciò significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato;

 

                                     -   secondo la Suprema Corte, un diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92);

 

                                     -   nella fattispecie, neppure la ricorrente pretende di aver pagato le imposte in __________ a partire dal 2008 né, in verità, successivamente, limitandosi per contro ad affermare che “sarà ben lieta di farsi assoggettare alle imposte __________ una volta che __________ l’avrà liberata per il periodo in questione”;

 

                                     -   d’altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un contribuente, che ha preso domicilio ed ha riconosciuto il suo assoggettamento illimitato in Svizzera, non può in seguito contestare tale aspetto nell'ambito di una procedura di recupero d'imposta risp. in una procedura penale fiscale, poiché un simile comportamento risulta contraddittorio e lesivo del principio della buona fede (cfr. la sentenza 2C_395/2011 del 6 dicembre 2011 consid. 5.3 e giurisprudenza e dottrina citate);

 

                                     -   per i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente ha sempre partecipato alle procedure di tassazione, presentando le relative dichiarazioni d’imposta e non contestando il proprio assoggettamento, nel momento in cui le venivano notificate le decisioni di tassazione, ragione per cui è esclusa una revisione di queste ultime;

 

                                     -   ne consegue che anche nel merito il ricorso si rivela del tutto destituito di fondamento;

 

                                     -   vista la situazione della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presen

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: