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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’11 febbraio 2019 contro la decisione del 13 dicembre 2018 in materia di diffida a adempiere gli obblighi di procedura. |
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, entro il termine prorogato al 30 settembre 2018, l’RS 1 le ha notificato dapprima un richiamo (15 ottobre 2018) e quindi una diffida (16 novembre 2018), con la quale ha posto a suo carico la tassa di fr. 50.–;
- il 10 dicembre 2018 la contribuente ha ritornato all’Ufficio di tassazione la diffida, con delle annotazioni manoscritte, affermando di aver inoltrato la dichiarazione entro il termine, di volerne inoltrare un’altra copia entro la fine del mese e di non pagare la tassa di diffida “visto che avete perso voi la mia corrispondenza”;
- con decisione del 13 dicembre 2018, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, affermando che entro il termine prorogato non era stata presentata la dichiarazione né era stata chiesta un’ulteriore proroga;
- con ricorso dell’11 febbraio 2019, RI 1 ribadisce di aver inoltrato la dichiarazione entro il termine del 30 settembre 2018 e rimprovera all’Ufficio di tassazione di aver smarrito il suo invio;
- circa la tempestività del ricorso, la ricorrente argomenta di aver ricevuto la decisione impugnata solo l’8 febbraio 2019.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- contro la diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- come anticipato, la contribuente ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione solo il 10 febbraio 2019, sebbene la stessa sia stata inviata con raccomandata del 13 dicembre 2018;
- secondo il tracciamento postale, la destinataria è stata avvisata per il ritiro il 21 dicembre 2018 e la Posta italiana ha rispedito al mittente l’invio, non ritirato, il 25 gennaio 2019;
- il 29 gennaio 2019, poi, l’Ufficio di tassazione ha proceduto ad un nuovo invio, questa volta per posta semplice;
- ci si potrebbe domandare se la decisione non sia stata notificata il settimo giorno di giacenza, applicando le regole concernenti la cosiddetta notificazione fittizia, secondo cui un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro) (p. es. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3);
- nella fattispecie, tuttavia, la notificazione della decisione è avvenuta all’estero e, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di territorialità previsto dal diritto internazionale esclude che uno Stato possa esercitare atti d’imperio, quali la notifica di atti ufficiali, sul territorio di un altro Stato, senza il consenso di quest’ultimo (cfr. p. es. la sentenza 2C_827/2015, 2C_828/2015 del 3 giugno 2016 consid. 3.2);
- è anche vero che la stessa Alta Corte ha già avuto modo di escludere che un privato possa invocare una violazione del diritto internazionale, poiché si tratta di una violazione del diritto internazionale, che concerne i rapporti fra gli Stati (p. es. sentenza del TF 2A.79/2006 del 15 agosto 2006 consid. 3.4.3; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 51 ad art. 116 LIFD);
- va d’altra parte precisato che il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore anche per la Svizzera la Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1), che all’art. 17 par. 3 consente ad uno Stato di procedere direttamente per mezzo posta alla notifica di un documento a una persona che si trova sul territorio di un altro Stato;
- la suddetta convenzione è in vigore anche per l’Italia dal 1° maggio 2012;
- ne consegue che la notificazione della decisione su reclamo direttamente per mezzo posta era conforme al diritto in vigore fra la Svizzera e l’Italia;
- può essere lasciata aperta la questione se la decisione si possa presumere essere stata notificata il settimo giorno di giacenza, per il fatto che in ogni caso la ricorrente riconosce di averne preso conoscenza l’8 febbraio 2019;
- anche la questione della tempestività del ricorso può di conseguenza rimanere indecisa, per il fatto che il gravame è in ogni caso infondato nel merito;
- i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);
- il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);
- secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245);
- per quanto attiene all’imposta cantonale, la legge tributaria precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;
- per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo;
- poiché, nonostante il termine per il suo inoltro fosse stato prorogato sino al 30 settembre 2018, la ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarla, prima di infliggerle un’eventuale multa disciplinare;
- la tesi dell’insorgente, secondo cui avrebbe inoltrato la dichiarazione prima della scadenza del termine, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;
- secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. la sentenza CDT n. 80.2015.250 del 28.12.2015; inoltre: Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 2173; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1367 e giurisprudenza citata);
- nella fattispecie, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione è ostacolata dalla circostanza che la contribuente, per sua stessa ammissione, si sarebbe servita della posta semplice e avrebbe inviato la dichiarazione dall’Italia;
- a tale riguardo è ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio per raccomandata: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri obblighi;
- tornando al caso in esame, sapendo che il termine prorogato scadeva il 30 settembre 2018, spettava alla ricorrente fare in modo che la dichiarazione pervenisse tempestivamente all’Ufficio di tassazione e non si può negare che la scelta di procedere all’invio per posta semplice dall’Italia non fosse la più sicura;
- va ricordato anche che, il 15 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha inviato alla contribuente un richiamo, con cui la informava di non avere ancora ricevuto al sua dichiarazione e la avvertiva che, se non l’avesse inviata entro venti giorni, sarebbe stata diffidata;
- in simili circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendole un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggerle una multa;
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: