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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 dicembre 2018 contro la decisione del 4 dicembre 2018 in materia di diffida per violazione degli obblighi di procedura. |
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, sono domiciliati a __________. Il signor RI 1 e suo fratello, __________, sono soci della __________, società in nome collettivo (qui di seguito S.N.C.) con sede a __________.
Con scritto del 2 ottobre 2018, la __________ ha trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 una richiesta di proroga per le dichiarazioni d’imposta di diversi contribuenti, fra cui la “__________, __________, n. registro 500.05.300.005”.
B. In data 9 ottobre 2018, l’UT ha inviato all’indirizzo __________, a RI 1, via __________, __________” uno scritto intitolato “dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017” nel quale indicava di concedere una proroga fino al 31 dicembre 2018 per presentare la dichiarazione d’imposta. La lettera in questione indicava inoltre il seguente n° di controllo: “500.05.300.5”.
C. In data 16 novembre 2018, l’UT ha inviato una diffida ai coniugi RI 1 e RI 2, al loro indirizzo di __________, in quanto, nonostante un precedente richiamo, non avevano ancora inoltrato la dichiarazione d’imposta. Nella diffida, l’UT ha attribuito ai contribuenti un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione fiscale, ponendo inoltre a loro carico una tassa di fr. 50.- giusta l’art. 198 LT. La lettera in questione indicava il seguente n° di controllo: “391.85.139.9”.
D. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 30 novembre 2018, segnalando quanto segue:
[…]
- In data 9.10.2018 abbiamo ricevuto la proroga fino al 31.12.2018 per inoltrare la dichiarazione d’imposta 2017 quali “__________” no. Controllo __________;
- Essendo una Società in nome collettivo la “__________” non ha una Dichiarazione d’imposta propria, ma il reddito e il capitale della stessa devono essere dichiarati dai soci e cioè da RI 1__________, e __________, __________;
- È pertanto indiscutibile che la proroga doveva riguardare la Dichiarazione di tassazione personale dei singoli soci.
Chiediamo pertanto che la proroga fino al 31.12.2018 riguardi le Dichiarazioni di tassazione RI 1 (n. controllo __________) e __________, __________.
E. Con decisione del 4 dicembre 2018, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, in quanto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta era stato prorogato fino al 30 settembre 2018 e, nel termine assegnato, i contribuenti non avevano presentato la dichiarazione fiscale né alcuna ulteriore richiesta di proroga. Considerato che in data 15 ottobre 2018 era stato inviato un richiamo, l’UT riteneva giustificata la diffida intimata il 16 novembre 2018.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti postulano nuovamente l’annullamento della diffida e chiedono che la proroga concessa sino al 31 dicembre 2018 per inoltrare la dichiarazione d’imposta, valga per i coniugi RI 1 e RI 2 e per il signor __________. A sostegno delle loro conclusioni, i contribuenti ribadiscono gli argomenti proposti nel reclamo e richiamano l’art. 9 cpv. 1 LT, secondo cui “le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi”. A mente dei ricorrenti, è inconfutabile che la proroga concessa alla “__________” vada in realtà concessa ai singoli soci (__________ e __________) in quanto le S.N.C. non soggiacciono all’imposizione fiscale.
G. Con osservazioni del 10 gennaio 2019, l’UT ha proposto di respingere il ricorso formulando le seguenti osservazioni:
Il rappresentante del contribuente ha richiesto una proroga SOLO per la presentazione della dichiarazione della società in nome collettivo in data 2 ottobre […]. In data 15 ottobre il contribuente è stato una prima volta richiamato e in data 16 novembre, considerata la sua mancata presa di posizione, è stato diffidato. Nessuna richiesta di proroga per la dichiarazione personale è stata presentata.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”.
1.2.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).
2. 2.1.
Va preliminarmente rilevato che, sebbene nell’atto di reclamo e di ricorso gli istanti (RI 1 e RI 2) formulino delle conclusioni che vanno a favore loro e del signor __________, questa Corte può unicamente chinarsi sulle controversie che riguardano le parti che sono legittimate a ricorrere avendo regolarmente preso parte alla procedura di tassazione/diffida, reclamo e, infine, ricorso.
2.2.
Contro la diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità di tassazione e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT).
Nella fattispecie, contribuenti sono solo i coniugi RI 1 e RI 1, come peraltro risulta in modo indiscutibile dalle decisioni impugnate. In effetti, sulla base delle tavole processuali agli atti, le sole persone cui sono state notificate la diffida e la decisione su reclamo sono i coniugi RI 1. Pertanto, le decisioni impugnate concernono unicamente questi ultimi.
Sebbene le conclusioni nei memoriali di reclamo e di ricorso menzionino sempre anche __________, gli atti non sono mai stati da lui firmati così come non risulta che egli abbia rilasciato ai coniugi RI 1 alcuna valida procura affinché lo possano rappresentare.
2.3.
Ne consegue che il ricorso, per quanto concerne __________, non adempie i requisiti di ricevibilità stabiliti dall’art. 227 cpv. 1 e 2 LT. Questa Corte esaminerà quindi il ricorso unicamente nella misura in cui concerne i coniugi RI 1 e RI 2.
3. 3.1.
Gli insorgenti contestano la diffida, e la relativa tassa messa a loro carico, argomentando che l’autorità fiscale aveva loro concesso una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta fino al 31 dicembre 2018. L’autorità di tassazione ritiene per contro che la proroga in questione si riferisca alla dichiarazione che doveva essere presentata dalla società di cui RI 1 è socio.
3.2.
Devono essere tenuti distinti fra loro l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione d’imposta, da un lato, e l’obbligo delle società di persone di presentare all’autorità di tassazione un’attestazione, dall’altro.
Per quanto concerne il primo aspetto, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. A tal fine, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Il contribuente, che omette d'inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 124 cpv. 1-3 LIFD; art. 198 cpv. 1-3 LT).
In merito al secondo aspetto, come giustamente rilevano i ricorrenti, le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi (art. 10 cpv. 1 LIFD; art. 9 cpv. 1 LT). Per questo motivo, le società semplici e le società di persone devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società (art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 203 cpv. 1 lett. c LT; v. anche la sentenza del TF 2C_325/2015 del 3 novembre 2015, consid. 2.3.).
3.3.
Se si considera che una S.N.C non è tenuta a presentare una dichiarazione d’imposta in quanto il reddito della società viene aggiunto a quello dei singoli soci, si deve concludere che una proroga del termine per inoltrare una “dichiarazione d’imposta” non avrebbe dovuto essere richiesta dalla società o dal suo rappresentante e neppure concessa dall’autorità competente.
Si deve pertanto ritenere che, quando il rappresentante della __________ SNC ha chiesto all’Ufficio di tassazione una proroga del termine per presentare la “dichiarazione d’imposta”, si riferisse all’obbligo di presentare l’attestazione prevista dai menzionati articoli 129 cpv. 1 lett. c LIFD e 203 cpv. 1 lett. c LT. L’autorità di tassazione esige infatti annualmente che le società di persone presentino, oltre al questionario 15, per i contribuenti con professione indipendente, anche il foglio ausiliario 15c per le società in nome collettivo o in accomandita.
In effetti, nella lettera con cui, il 2 ottobre 2018, la __________ aveva chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2018, aveva indicato come “contribuente” la __________ SNC di __________, con il numero di registro 500.05.300.005. Nulla lascia intendere che l’istanza di proroga in questione si riferisse, anche o esclusivamente, alla dichiarazione delle persone fisiche dei singoli soci e dei rispettivi coniugi.
In queste circostanze, si deve escludere che il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche dei coniugi RI 1 sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, come preteso dai ricorrenti.
4. 4.1.
Ci si potrebbe ancora chiedere se i ricorrenti potessero interpretare, in buona fede, la lettera del 9 ottobre 2018 [inviata alla “Fratelli __________, a RI 1, via __________, __________” in cui l’Autorità fiscale ha concesso una proroga fino al 31.12.2018 per presentare la dichiarazione d’imposta] come una valida proroga per presentare la dichiarazione d’imposta personale.
4.2.
Il principio della buona fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).
Secondo la giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:
- che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;
- che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che concerne persone determinate;
- che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;
- che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;
- che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;
- che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui l’informazione è stata rilasciata;
- che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento
(sentenza del TF 2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18.7.2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
In considerazione del rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).
4.3.
Come visto, la __________ ha chiesto una proroga per la dichiarazione d’imposta di diversi contribuenti, fra cui la __________.; richiesta che è poi stata accolta con una lettera inviata alla sede della società nella quale l’UT indicava di accordare una proroga fino al 31 dicembre 2018 per presentare la “dichiarazione d’imposta”.
Come dimostra la tesi sostenuta nel loro ricorso, i contribuenti erano a conoscenza del fatto che la società in nome collettivo non è tenuta a presentare una propria dichiarazione. Di conseguenza, ricevendo una proroga indirizzata alla __________, all’attenzione del signor RI 1, con l’indicazione del numero di registro “__________”, avrebbero dovuto perlomeno chiedersi la ragione di una simile proroga, se loro stessi non ne avevano richiesta alcuna per sé. Anche volendo ammettere che abbiano ipotizzato che la proroga fosse stata concessa ai singoli soci e non alla società, avrebbero in ogni caso dovuto nutrire dei dubbi, in quanto né l’indirizzo del destinatario né il numero di controllo sulla lettera corrispondevano ai loro dati personali. Quando poi, in data 15 ottobre 2018, hanno ricevuto un richiamo al domicilio di __________, ogni eventuale dubbio residuo avrebbe dovuto essere fugato. Come minimo, avrebbero dovuto prendere contatto con l’Autorità fiscale per chiedere informazioni e poi eventualmente chiedere una proroga per presentare la dichiarazione d’imposta personale. Questa conclusione si impone, a maggior ragione, se si tiene conto del breve lasso di tempo trascorso tra la lettera di proroga inviata alla sede della __________ il 9 ottobre 2018 e il richiamo inviato all’indirizzo dei contribuenti il 15 ottobre 2018.
4.4.
Pertanto, considerato che la proroga è stata inviata alla __________ S.N.C. alla sede di __________, che il richiamo per l’invio della dichiarazione fiscale è stato trasmesso all’indirizzo dei contribuenti a __________, che quest’ultimo scritto è stato spedito a pochi giorni di distanza dalla lettera inviata alla società e che i contribuenti, una volta ricevuto il richiamo, non hanno reagito in alcun modo, si può concludere che l’informazione rilasciata dall’Ufficio di tassazione alla S.N.C. non era atta a far sorgere un affidamento meritevole di tutela per i ricorrenti.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: