Incarto n.
80.2020.163

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

  RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 9 settembre 2020 contro la decisione del 30 luglio 2020 in materia di riscossione dell’imposta comunale 2017.

 

 

 

Fatti e diritto

 

 

                                     -   con ricorso al Consiglio di Stato del 9 settembre 2020, l’avv. RI 1 ha contestato una comunicazione del RS 1 del 30 luglio 2020;

 

                                     -   il ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, che, con decisione del 23 settembre 2020, ha rinviato gli atti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   il ricorso è stato notificato al marito della ricorrente, avv. PI 2, che ha presentato osservazioni con scritto del 17/18 dicembre 2020 dell’RA 1;

 

                                     -   con scritto 28/29.12.2020 l’avv. RI 1 ha comunicato alla Camera di diritto tributario di voler ritirare il ricorso da lei presentato ed ha chiesto “(…) che le ripetibili siano compensate e che non siano prelevate spese di giustizia”;

 

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   l’avv. __________, patrocinato nell’ambito della presente vertenza dal collega di studio, avv. __________fi chiede che gli venga riconosciuto il diritto a ripetibili, quantificandole in fr. 400.-;

 

                                     -   la prassi riconosce normalmente alla parte vincente in lite il diritto a ripetibili;

 

                                     -   tale diritto è riconosciuto anche nel caso in cui la parte è rappresentata da un collega (cfr. sentenza TF 9C_864/2007 del 30.4.2008, consid. 5.2 nella quale è stato riconosciuto il diritto a ripetibili anche nel caso di un avvocato patrocinato dal padre collega);

 

                                     -   il ricorso è stralciato dai ruoli, senza il prelievo di tassa di giustizia e spese processuali;

 

                                     -   l’avv. RI 1 verserà pertanto l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili all’avv__________, che, coinvolto nella precedente procedura, si è fatto patrocinare dal collega di studio __________, il quale ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 17/18.12.2020.

 


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                     

                                   3.   La parte ricorrente rifonderà all’avv. __________ patrocinato dall’avv. __________, la somma di fr. 300.- a titolo     

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: