Incarto n.
80.2020.173

Lugano

1 dicembre 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. dall’  RA 1 __________

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 1° ottobre 2020 in materia di tassa di collaudo.

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 è un diplomatico che ha lavorato all’ambasciata svizzera a __________ per conto del Dipartimento federale degli Affari esteri (DAFE), dal settembre 2015 al luglio 2019. Nell’estate 2019, a seguito di un trasferimento per conto del DAFE, trasportava con sé in Svizzera, tra le altre cose, un veicolo modello __________, sdoganandolo come masserizia di trasloco.

                                         Successivamente il ricorrente richiedeva l’immatricolazione e il collaudo del veicolo, procedura conclusasi il 10 agosto 2020. Con fattura n. __________ del 12 agosto 2020 la Sezione della circolazione intimava quindi il pagamento della Tassa di collaudo, per un importo di CHF 500.00.

                                  B.   In data 24 agosto 2020, mediante messaggio di posta elettronica, RI 1 dichiarava di voler interporre reclamo contro tale decisione, contestando l’importo della tassa e chiedendo spiegazioni in merito alla sua commisurazione.

                                         Il 25 agosto 2020, dopo un breve scambio di e-mail, al ricorrente veniva comunicato che la tassa di CHF 500.00, da applicare indistintamente ai collaudi in caso di veicolo sdoganato come masserizia di trasloco, sarebbe “stata decisa a suo tempo dal Consiglio di Stato”.

                                         Il medesimo giorno, RI 1 si rivolgeva nuovamente alla Sezione della circolazione chiedendo ulteriori lumi e in particolare che gli venisse indicata la decisione del Consiglio di Stato che stabilisce l’ammontare dell’importo e la relazione dello stesso con la tipologia di sdoganamento.

 

 

                                  C.   Con e-mail del 1° settembre 2020, la Sezione della circolazione confermava l’importo di CHF 500.00 della fattura n. __________ del 12 agosto 2020. Ribadiva a questo proposito che si trattava di una “tassa di collaudo dal costo fisso”, applicata alle automobili importate privatamente con modulo doganale 18.44 (masserizia di trasloco senza imposizione IVA). Per giustificare tale ammontare proponeva il seguente “calcolo di riferimento”:

·         preparazione incarto (20 minuti) CHF 80.00;

·         analisi incarto (50 minuti) CHF 180.00;

·         disposizione (20 minuti) CHF. 80.00;

·         collaudo del veicolo (40 minuti) CHF 160.00;

                                         precisando che “in considerazione dell’elevato numero di casi trattati è… inattuabile la fissazione della tassa caso per caso”. Ad ulteriore giustificazione dell’ammontare della tassa, la Sezione della circolazione rilevava comunque che, prima del collaudo vero e proprio, doveva in particolare essere attentamente verificata ed esaminata la compatibilità del veicolo importato alle numerose normative vigenti in Svizzera, ciò richiedendo l’impiego di due settori distinti dell’Ufficio Tecnico e di più personale.

                                         Il messaggio di posta elettronica si concludeva con la seguente frase:

                                         Contro la fattura è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario, Via Pretorio 16, 6900 Lugano entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’importo di CHF 500.00, ritenuto contrario al principio dell’equivalenza, in quanto non sarebbe “in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita”. Lamenta inoltre una violazione del principio della buona fede, per il fatto che la Sezione avrebbe dapprima sostenuto che l’ammontare della tassa era stato determinato dal Consiglio di Stato, per poi proporre invece “un (opinabile) calcolo per arrivare all’importo posto a carico del ricorrente”. A questo proposito il ricorrente così si esprime:

                                         L’applicazione di un importo pauschal di CHF 500.00, ovvero il massimo previsto dal RIC-TI, è lesivo del principio di legalità e del principio d’equivalenza, e quindi arbitrario in quanto, per stessa ammissione della Sezione della circolazione, non si attiene alla prestazione eseguita, caso per caso.

                                         Egli censura pure il calcolo proposto dalla Sezione della circolazione, sia laddove la stessa applica delle tariffe orarie di CHF 240.00 l’ora per semplici attività amministrative, sia per l’aver fatturato la tassa del collaudo CHF 160.00, in luogo dei CHF 80.00 previsti dal Regolamento di applicazione della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (art. 6 lett. a cifra 8).

                                         Il ricorrente domanda quindi che la decisione del 1° settembre 2020 della Sezione della circolazione sia riformata, riducendo la tassa di collaudo a CHF 180.00 e, in via subordinata, chiede che la predetta decisione sia annullata e l’incarto rinviato alla Sezione della circolazione per una nuova decisione.

 

 

                                  E.   Con osservazioni 14 ottobre 2020 la Sezione della circolazione postula la reiezione del ricorso, ribadendo le motivazioni espresse nella decisione su reclamo del 1° settembre 2020.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L’art. 9a della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).

                                         La citata disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Ci si domanda dapprima se sia ricevibile il ricorso, interposto dal debitore della tassa contro una comunicazione per posta elettronica dell’autorità di tassazione. Lo stesso reclamo a quest’ultima, del resto, era stato presentato in forma elettronica.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 9a LIC, che ha disciplinato il reclamo e il ricorso contro le decisioni della Sezione della circolazione in materia di imposte e tasse di circolazione, non precisa quali siano le norme procedurali applicabili.

                                         Può entrare in considerazione, in primo luogo la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), che si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone (art. 1 cpv. 1 LPAmm).

                                         Nel caso del ricorso alla Camera di diritto tributario, potrebbe anche entrare in considerazione l’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100), che disciplina la procedura di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (art. 227 ss. LT). Lo stesso art. 1 cpv. 2 LPAmm riserva infatti le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

                                         La questione può essere lasciata aperta, in quanto entrambe le procedure non ammettono la notifica degli atti per via elettronica.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Secondo il Tribunale federale, la notifica degli atti per via elettronica, nell’ambito della procedura giudiziaria e amministrativa presuppone una base legale specifica (DTF 142 V 152 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).


 

                                         2.3.2.

                                         Ora, per l’art. 17 cpv. 1 LPAmm, l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato. È vero che l’art. 18 cpv. 1 LPAmm ammette che la notificazione di atti possa essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. In tal caso, tuttavia, richiede che le decisioni siano munite di una firma elettronica riconosciuta. Inoltre, l’art. 18 cpv. 2 LPAmm delega al Consiglio di Stato la disciplina delle esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica. L’art. 115 cpv. 2 LPAmm, che concerne l’entrata in vigore della legge in questione, prevede che l’entrata in vigore dell’art. 18 sia differita e sia fissata successivamente. La notifica per via elettronica non è pertanto possibile, non essendo l'art. 18 LPAmm ancora in vigore (cfr. anche la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.2016.438 del 5.4.2018).

 

                                         2.3.3.

                                         Per quanto concerne la procedura prevista dalla Legge tributaria, secondo l’art. 189 cpv. 1 LT le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici. Questa disposizione corrisponde all’art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), secondo cui le decisioni di tassazione vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi giuridici. In considerazione del requisito della forma scritta, stabilito dal diritto federale, è controverso se il diritto cantonale possa prevedere una notificazione per via elettronica (sul tema: Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea 2016, n. 16d ad art. 41 LAID, p. 1269; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, § 126, n. 4a, p. 1282). La legge tributaria ticinese non ha comunque previsto una simile facoltà.

 

                                         2.4.

                                         Nel caso in esame, al reclamo, presentato in forma elettronica dal debitore della tassa, la Sezione della circolazione ha risposto con una presa di posizione per via elettronica. Quest’ultima si conclude con l’indicazione che contro la “fattura” è dato ricorso alla Camera di diritto tributario, “entro 30 giorni dal ricevimento della presente”.

                                         La “fattura” non è certamente suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. La stessa equivale a una decisione con cui viene posta a carico del detentore del veicolo la tassa per il suo collaudo ed è pertanto impugnabile con reclamo secondo l’art. 9a cpv. 1 LIC.

                                         Un ricorso ex art. 9a cpv. 2 LIC è dato invece contro la “decisione su reclamo” della Sezione della circolazione.

                                         Il messaggio di posta elettronica del 1° settembre 2020 non può essere considerato una decisione su reclamo, impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario, non essendo stata notificata “mediante invio postale” o perlomeno per iscritto. Come visto, infatti, né la LPAmm né la LT ammettono che una decisione possa essere validamente notificata per via elettronica.

 

                                         2.5.

                                         La forma adottata dalla Sezione della circolazione per respingere il reclamo del debitore della tassa è problematica anche da un altro punto di vista.

                                         Secondo l’art. 3 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 172.220), una decisione deve essere firmata con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto (lett. a); è sufficiente la firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi (lett. b).

                                         Nel caso in esame, il messaggio di posta elettronica del 1.10.2020, con cui è stato respinto il reclamo, proviene da un collaboratore amministrativo dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione. Anche volendo ignorare la questione della forma scritta della decisione, la stessa non risulterebbe sottoscritta dal funzionario dirigente dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione.

 

                                         2.6.

                                         Ne consegue che il “ricorso” del 1° ottobre 2020 è irricevibile.

                                         Un ricorso sarà possibile tutt’al più quando la Sezione della circolazione avrà notificato al ricorrente una decisione su reclamo in forma scritta.

 

 

                                   3.   Alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione, perché adotti una decisione su reclamo conforme ai requisiti di forma prescritti dalla legge.

                                         Spetterà alla stessa autorità verificare la ricevibilità del reclamo del 24.8.2020, che a sua volta era stato presentato solo in forma elettronica.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §    Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione, perché si pronunci sul reclamo del 24 agosto 2020 con una decisione in forma scritta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di CHF 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-    ;

-  .

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: