Incarti n.
80.2020.178

80.2020.179

Lugano

30 maggio 2022        

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso dell’8 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di IC e IFD 2017 e 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

A.    L’Immobiliare RI 1, __________, è una società il cui scopo è “l'acquisto, la vendita, la costruzione, l'amministrazione e la gestione di immobili. Può investire in attività di qualsiasi ramo, in particolare la partecipazione ad altre società, in special modo società operanti in campo immobiliare; compiere operazioni e prestare servizi e consulenza di qualsiasi genere nel campo commerciale, amministrativo, finanziario e nell'intermediazione, nel commercio e nel rinnovamento di immobili. Essa può compiere tutte le operazioni ritenute utili o connesse al raggiungimento dello scopo sociale” (www.zefix.ch, consultato il 17.5.2022). Amministratrice unica della società è la signora __________, __________.

B.    a. Periodo fiscale 2017

Nella dichiarazione fiscale 2017, la contribuente dichiarava un utile imponibile di fr. 65'595.– ed un capitale proprio imponibile di fr. 497'681.–.

 

b. Periodo fiscale 2018

Nella dichiarazione fiscale 2018, la società contribuente dichiarava un utile imponibile di 4'164.– ed un capitale imponibile di fr. 483'274.–.

 

 

                                  C.   Con decisioni del 9.7.2020, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito: UTPG) commisurava l’utile imponibile, rispettivamente in fr. 82'159.– per il 2017 e in fr. 20'399.– per il 2018, per effetto di una ripresa per interessi attivi insufficienti, aggiunti al risultato d’esercizio dichiarato dalla contribuente, ovvero fr. 16'564.– per il 2017 e fr. 16'235.– per il 2018.

 

 

D.   Con reclamo del 30.7.2020, la contribuente, per il tramite della RA 1, Lugano, contestava le riprese in entrambe le tassazioni. Secondo la tesi dell’insorgente, si trattava di prestiti erogati agli azionisti e finanziati tramite fondi propri a un tasso di interesse dello 0.75% annuo, ovvero 0.25% relativo al tasso minimo previsto dalla circolare AFC per i prestiti ai soci e 0.5% di marginalità a favore della società. L’autorità fiscale avrebbe invece preso come riferimento, per calcolare gli interessi attivi insufficienti, il tasso di interesse legato al prestito di terzi, nel caso specifico quello previsto dal contratto di mutuo ipotecario concluso con la __________. Il finanziamento della banca non sarebbe stato tuttavia un credito commerciale bensì un mutuo ipotecario destinato unicamente all’acquisto dell’immobile.

 

 

                                  E.   Con separate decisioni su reclamo IC/IFD 2017 e 2018, datate 10.9.2020, il reclamo della contribuente veniva respinto. In particolare, l’UTPG rilevava che le decisioni erano state emesse in base alla circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni inerente i tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti ed era pertanto stato correttamente applicato lo spread dello 0.5% al tasso ipotecario in essere dell’1.85%. Tale aggravio si applica infatti nel caso i cui prestiti sono finanziati tramite fondi di terzi, in casu la __________

                                         Il tasso calcolato invece dalla contribuente sarebbe stato applicabile unicamente se i prestiti fossero stati finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse fosse stato dovuto su capitale dei terzi.

 

 

F.    Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, per il tramite della rappresentante __________ SA, impugna le decisioni su reclamo IC/IFD 2017 e 2018, argomentando che la ripresa effettuata dall’UTPG non terrebbe conto del fatto che l’interesse legato al prestito di terzi è riferito ad un mutuo ipotecario risalente al 2012 con scadenza al 7.12.2022, destinato unicamente all’acquisto dell’immobile e senza possibilità di effettuare ammortamenti fino alla scadenza, se non con il pagamento di “esose penali”. L’insorgente postula dunque l’annullamento delle riprese fiscali fatte dall’UTPG, invocando nel contempo il diritto di essere sentita.

 

 

G.   Con osservazioni al gravame 19.10.2020, l’UTPG ha ribadito quanto già sostenuto nelle decisioni su reclamo, ovvero di aver applicato la circolare AFC summenzionata. L’autorità fiscale, in particolare, fa leva sul fatto che lo spread dello 0.5% viene applicato a tutti i prestiti ad azionisti o soci finanziati tramite fondi di terzi e se è dovuto un interesse su detto capitale, senza alcuna distinzione quanto alla tipologia del prestito (ipotecario ad un tasso fisso o a carattere commerciale). Nel caso specifico viene corrisposto un interesse su capitale dei terzi, che corrisponde al tasso fisso dell’1.85%, mentre, su prestiti attivi, viene conteggiato un tasso dello 0.75%. Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale del “dealing at arm’s lenght” deve vigere il medesimo trattamento tra terzi indipendenti, in quanto difficilmente una società andrebbe a finanziare un terzo ad un tasso inferiore a quanto pagato per finanziarsi. L’UTPG postula la reiezione integrale del gravame.

 

 

H.   Il 7.6.2021 si è tenuta un’udienza in presenza dei rappresentanti della ricorrente e dell’UTPG. In particolare, la RI 1 ha rilevato che il mutuo ipotecario della __________ sarebbe servito integralmente per finanziare l’acquisto di un immobile e che d’altra parte “(…) la Banca non avrebbe mai ammesso l’uso del finanziamento ipotecario per concedere un prestito ai soci”. Il finanziamento sarebbe pertanto avvenuto con mezzi propri e non con mezzi di terzi. I fondi prestati ai soci proverrebbero dal reddito della gestione dell’immobile stesso. Per sua parte, l’autorità fiscale ha chiesto la conferma della decisione impugnata, conforme alla Lettera-Circolare dell’AFC: a suo avviso, un finanziamento senza garanzie e alle condizioni pattuite non sarebbe stato concesso a terzi.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Contestata nel caso sub judice è la ripresa, rispettivamente, di fr. 16'564.– nel 2017 e di fr. 16'235.– nel 2018, quali interessi attivi insufficienti sui prestiti erogati dalla società. La RI 1 censura in particolar il fatto che l’autorità fiscale abbia preso come punto di riferimento il tasso di interesse dell’1.85%, previsto dal prestito di fr. 6'790'000.– contratto con la __________, al quale è stato aggiunto lo spread dello 0.5%, poiché si tratta di un mutuo ipotecario.

                                         In sede di udienza la ricorrente ha argomentato che i prestiti effettuati non sarebbero stati finanziati tramite fondi di terzi (in casu quelli concessi dalla __________), bensì mediante fondi propri.

                                         Di parere avverso l’autorità fiscale che, applicando il punto 1.2. della Lettera-Circolare relativa ai tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri (nelle versioni in vigore nel 2017 e nel 2018), ha stabilito che gli interessi da corrispondere dovevano essere calcolati applicando il tasso del 2.35%, ossia aggiungendo al tasso di interesse del prestito in essere con la __________ (1.85%) lo spread dello 0.5%.

                                         Si tratta pertanto di verificare se l’operato dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sia o meno corretto.

 

                                     

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT.

                                        

                                         2.2.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nel periodo fiscale 2017) prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

a.     il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.     tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

      -    ...[omissis]...

      -    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;

c.     i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’art. 64. Il trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa è parificato alla liquidazione.

                                         2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

                                         1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

                                         2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

                                         3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

                                         4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

                                         (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

 

                                         2.4.

                                         Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

                                     

                                         2.5.

                                         2.5.1.

                                         Nelle procedure fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art. 200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del 5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

                                         Di principio, il grado di prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

                                         Se, nonostante la collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).

                                     

                                         2.5.2.

                                         Nell’ambito delle prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid. 4.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La questione se sussista o meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”). Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length") è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Occorre determinare come debba essere stabilito il valore venale del bene ceduto o del servizio prestato. Se esiste un libero mercato, i prezzi sono determinanti e consentono un confronto effettivo fra i prezzi applicati fra le società associate. Se non vi è un libero mercato che permetta una comparazione effettiva, si deve allora procedere secondo il metodo della comparazione con una transazione comparabile (o metodo del prezzo comparabile), che consiste nel procedere ad un confronto con il prezzo praticato fra terzi in una transazione che presenta le stesse caratteristiche, tenendo conto dell’insieme delle circostanze determinanti. In mancanza anche di una transazione comparabile, la determinazione del prezzo di piena concorrenza avviene allora secondo altri metodi, quali il metodo del costo maggiorato («cost plus») o quello del prezzo di rivendita, che rientrano, insieme al metodo della transazione comparabile, nei metodi tradizionali fondati sulle transazioni secondo la classificazione intrapresa dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il metodo del costo maggiorato, in particolare, consiste nel determinare i costi sopportati dalla società che esegue la prestazione, aggiungendovi un margine appropriato, in modo tale da ottenere un utile adeguato, tenuto conto delle funzioni esercitate e delle condizioni del mercato (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; v. anche  Pedroli, Novità giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RtiD II-2014 p. 584 s.).

 

                                         3.2.2.

                                         Il prestito di una società al suo azionista non rispetta il principio di piena concorrenza se il tasso d’interesse applicato è inferiore al tasso di mercato o se è concesso senza interessi. La misura della prestazione valutabile in denaro corrisponde allora alla differenza fra il tasso d’interesse conforme al principio di piena concorrenza e il tasso effettivamente applicato.

                                         Per facilitare l’attuazione del principio di piena concorrenza, ogni anno l’AFC pubblica una lettera-circolare con i tassi d’interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro. Sebbene rientri fra le istruzioni e le direttive interne all’amministrazione, che come tali non vincolano né il contribuente né l’autorità fiscale e neppure il Tribunale federale, la lettera-circolare mira a garantire un’applicazione uniforme del diritto, sicché si giustifica di discostarsene solo nella misura in cui non concretizza in modo convincente le disposizioni legali applicabili (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 5.1.2. e giurisprudenza citata).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         La lettera-circolare applicabile sia per il periodo fiscale 2017 che per l’anno 2018 prevede delle disposizioni per i prestiti ad azionisti o soci (punto 1) e delle disposizioni per i prestiti degli azionisti o soci (punto 2). Per quanto concerne il punto 1, vengono distinte due ipotesi:

                                                                                                                              Tassi d’interesse

1        Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):            almeno:

1.1     finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse

         è dovuto su capitale di terzi:                                       ¼         %

1.2     finanziati tramite fondi di terzi:               oneri propri + ¼ - ½   % *

                                                                     almeno           ¼         %

 

                                             *    - fino e compreso CHF 10 mio     ½ %

                                                  - superiori a CHF 10 mio             ¼ %

 

                                         3.3.2.

                                         Perché sia applicabile la cifra 1.1. della lettera-circolare devono essere adempiute due condizioni cumulative: in primo luogo, il prestito deve essere finanziato mediante fondi propri e, in secondo luogo la società mutuante non deve pagare nessun interesse su capitali di terzi. Basta pertanto che nel bilancio della società mutuante siano registrati capitali di terzi che comportano il pagamento di interessi perché il tasso d’interesse minimo si debba calcolare conformemente alla cifra 1.2., indipendentemente dalla questione se tali capitali di terzi siano effettivamente serviti per procurare i fondi prestati. Le lettere-circolari 2017 e 2018 presuppongono dunque implicitamente che la società mutuante abbia finanziato il prestito concesso al suo azionista mediante un mutuo e che, per rispettare il principio di piena concorrenza, una tale operazione debba condurre al conseguimento di un utile. È per questa ragione che il tasso di interesse minimo in questo caso è stabilito non facendo riferimento ad un tasso fisso, come previsto dalla cifra 1.1., ma con riferimento “agli oneri propri” della società mutuante, aggiungendo poi un margine dello 0.5% o dello 0.25% a dipendenza dell’ammontare del prestito, in modo tale che sia realizzato un margine di utile (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 6). 

 

                                         3.4.

                                         Nella sentenza DTF 140 II 88, l’Alta Corte svizzera, dopo aver ricordato di aver più volte riconosciuto adeguati i tassi d’interesse per i prestiti della società all’azionista, previsti dalla lettera-circolare dell’AFC, ha rilevato di aver applicato il metodo della comparazione con una prestazione comparabile per stabilire il tasso d’interesse che sarebbe stato applicato ad un prestito fra terzi indipendenti. Si tratta del metodo auspicato anche dall’OCSE quando il problema dei prezzi di trasferimento concerne un prestito in denaro, in considerazione del fatto che è agevole da mettere in pratica in questo contesto.

                                         La Corte ha riconosciuto di non essersi preoccupata, nella propria giurisprudenza precedente, della situazione finanziaria della società mutuante né della fonte del finanziamento, per determinare il tasso d’interesse conforme al principio di piena concorrenza. Si tratta tuttavia di elementi importanti, poiché una società che è essa stessa indebitata non ha in linea di principio delle ragioni economiche per prestare dei fondi all’azionista, invece di destinare tali fondi al rimborso del debito, a meno che questa operazione non si riveli proficua. La cifra 1.2 della Lettera circolare consente proprio di verificare che l’operazione consenta alla società di conseguire un margine di guadagno, poiché il tasso di interesse minimo del prestito concesso all’azionista deve essere superiore nella misura dello 0.25% e dello 0.5% al tasso d’interesse pagato dalla società sui suoi oneri d’interesse (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 6.2).

 

                                         3.5.

                                         Nella stessa sentenza, il Tribunale federale – che trattava il caso di una distribuzione dissimulata di utile tra due società appartenenti al medesimo gruppo tra le quali era stato contratto un mutuo di oltre fr. 650'000.– remunerato con il pagamento di interessi di fr. 17'471.– ha accertato che la società mutuante presentava a bilancio prestiti ipotecari per un totale di fr. 1'450'000.–, che avevano comportato un onere di interessi corrispondenti ad un tasso globale del 3.441% durante l’esercizio 2009. Il TF ha pertanto riconosciuto che il tasso d’interesse minimo applicabile al prestito che ha concesso all’azionista, calcolato secondo la cifra 1.2. della lettera-circolare, ammontava al 3.941% (3.441% + 0.5%), come stabilito correttamente dalle precedenti istanze cantonali (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 6.5).

 

                                         3.6.

                                         Il Tribunale federale, sempre nella stessa pronuncia, ha esaminato anche la possibilità, per la contribuente di confutare la presunzione dell’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile. In particolare, ha ricordato che i tassi d’interesse stabiliti dall’AFC costituiscono delle semplici “safe harbour rules”: se non vengono rispettati sorge unicamente una presunzione confutabile dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro, che ribalta tuttavia sulla società contribuente l’onere di provare che la prestazione concessa è comunque conforme al principio di piena concorrenza.

                                         Due sono i modi in cui una società può provare che il tasso d’interesse, applicato al prestito concesso al suo azionista ed inferiore a quello previsto dalla cifra 1.2. della Lettera – Circolare, corrisponde tuttavia al principio di libera concorrenza:

·         in primo luogo, può svelare all’autorità fiscale la situazione economica completa del suo azionista e dimostrare che essa avrebbe concesso un prestito alle stesse condizioni ad un terzo che si trovasse in una situazione economica comparabile a quella di quest’ultimo;

·         in secondo luogo, può provare di aver rispettato il principio di piena concorrenza anche se l’operazione si fosse conclusa con una perdita: ciò potrebbe verificarsi se la società mutuante non potesse ammortizzare il suo prestito a causa di clausole contrattuali che glielo impedissero o che lo subordinassero al pagamento di un premio il cui ammontare fosse superiore all’interesse pagato dall’azionista (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 7).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Ritornando al caso di specie, è indubbio che i fatti siano del tutto simili a quello di cui si è occupato il Tribunale federale nella citata sentenza DTF 140 II 88. In entrambi i casi, il tasso d’interesse preso come punto di riferimento è quello previsto da un mutuo ipotecario acceso dalla società mutuante. Ne consegue che l’UTPG ha correttamente applicato il punto 1.2. della lettera-circolare, aggiungendo al tasso di interesse dell’1.85% (ossia quello praticato da __________) la differenza dello 0.5%.

                                         Si tratta ora unicamente ancora di verificare se la ricorrente abbia comprovato che il tasso di interesse applicato ai prestiti erogati ai soci sia comunque rispettoso del principio di piena concorrenza.

 

                                         4.2.

                                         La contribuente, a sostegno della conformità col principio di piena concorrenza del tasso di interesse dello 0.75%, applicato ai prestiti erogati ai suoi soci, si è limitata ad indicare quanto segue (ricorso 9/8.10.2020, pag. 2):

                                         L’autorità è invece partita dal tasso di interesse legato al prestito di terzi, nel caso specifico del mutuo ipotecario rilasciato da __________. Riteniamo che tale applicazione non sia obiettiva in quanto il finanziamento erogato dalla banca non è un credito commerciale che si evolve a dipendenza della necessità di cassa. Essendo un mutuo ipotecario tale finanziamento è stato utilizzato e destinato unicamente all’acquisto dell’immobile. Come si evince dal contratto allegato, il mutuo infatti risale al 2012 con scadenza 7.12.2022. Le condizioni del contratto di mutuo non permettevano alcun ammortamento in caso di avanzo di cassa se non dietro pagamento di esose penali bancarie. Pertanto una eventuale eccedenza di cassa non avrebbe permesso alcun risparmio di interessi passivi. La liquidità oggetto dei prestiti agli azionisti ha generato negli anni un reddito finanziario, che al contrario se invece lasciata in conto corrente, quindi non impiegata, non avrebbe generato”.

                                     

                                         4.3.

                                         Limitandosi ad accennare genericamente alla natura ipotecaria e non commerciale del credito bancario e al rischio di esporsi a “esose penali bancarie”, la contribuente non è riuscita a comprovare che i prestiti concessi fossero conformi al principio di piena concorrenza (DTF 140 II 88 consid. 7.1.1.).

 

                                         4.4.

                                         L’esistenza di una prestazione valutabile in denaro presuppone ancora che la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione sia manifesta, di modo che potesse essere riconoscibile da parte degli organi societari (DTF 140 II 88 consid. 8; sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8). Ora con ogni evidenza, la differenza tra il tasso d’interesse applicato ai prestiti concessi dello 0.75% e quello che invece avrebbe dovuto essere richiesto sulla base della lettera-circolare, ossia del 2.35% era manifesto ed ha comportato due riprese negli utili importanti sia per il 2017 che per il 2018: in particolare nel 2018, l’UTPG ha rilevato che se fosse stato applicato il tasso d’interesse corretto, la società avrebbe dovuto contabilizzare, nei ricavi, l’importo di fr. 20'953.– anziché i contabilizzati fr. 4'718.– (con una ripresa di fr. 16'235.–). Nel 2017 la società avrebbe dovuto incassare fr. 21'393.– dai prestiti erogati anziché i fr. 4'829.– contabilizzati (con una conseguente ripresa di fr. 16'564.–). Motivo per il quale anche questa condizione per ritenere una distribuzione dissimulata di utili è data e le decisioni IC/IFD 2017 e 2018 su reclamo dell’UTPG meritano piena tutela.

 

 

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’500.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: