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Incarti n. 80.2020.196 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 7 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC e IFD 2013. |
Fatti
A. RI 1 (__________), cittadino__________, è giunto in Ticino dall’__________ il 1.10.2012, unitamente alla moglie __________ (__________), ottenendo dapprima un permesso di dimora (B) e dal 1.10.2017 un permesso di domicilio (C).
Al Modulo 1 della dichiarazione fiscale 2013, trasmessa il 26/27.2.2015 all’autorità fiscale, entrambi i coniugi indicavano di svolgere un’attività dipendente. In particolare il marito indicava di percepire dalla __________ (per il periodo 1.1. – 28.2.2013) la somma di fr. 1'723.-, dalla società __________ __________ € 69'437.- (fr. 85'095.-) e da __________ € 44'989.- (fr. 55'134.-), per complessivi fr. 141'952.-. __________ indicava inoltre un reddito pari ad € 803.22 (fr. 984.-) per una consulenza prestata alla __________. La moglie aveva percepito invece uno stipendio netto di fr. 50'934.- da parte della Città di __________ e uno di fr. 1'264.- da parte dello __________ (periodo 1.5.2013 – 31.12.2013).
Alla fine del Modulo 1, il contribuente riassumeva i redditi e la sostanza esteri. Dichiarava un reddito immobiliare estero netto di fr. 5'983.-, un reddito aziendale estero di fr. 55'134.- e sostanza immobiliare (lorda) per fr. 1'225'000.-.
B. Con decisione di tassazione del 4.5.2016, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava un reddito imponibile di fr. 137'800.- per l’IC (fr. 189'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e di fr. 136'000.- per l’IFD (fr. 186'900.- il reddito determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva stabilita in fr. 9'000.- (in fr. 170'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale stabiliva in fr. 138'392.- il reddito da “attività indipendente principale” di RI 1 e indicava altri redditi per fr. 53'921.-. In particolare, l’autorità fiscale indicava che lo stipendio netto percepito in Svizzera era quello esposto alla cifra 6.3., ossia “altri redditi” per fr. 53'921.- e che il reddito da attività indipendente era stato rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”. Dal riparto si evinceva che i redditi da attività lucrativa del contribuente venivano attribuiti nella misura di fr. 138'392.- al Ticino e gli “altri redditi”, per fr. 53'921.- (ossia il compenso da __________ di fr. 1'723.-, il reddito da attività dipendente della moglie di fr. 50'934.-, nonché il reddito da attività accessoria dipendente della moglie per fr. 1'264.-) venivano considerati per l’aliquota siccome già imposti alla fonte. Nessun reddito da attività lavorativa veniva per contro attribuito all’Italia.
C. Con reclamo 3.6.2016, RI 1, rappresentati dalla RA 1 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013.
Nel merito contestavano l’attribuzione totale dell’ammontare di fr. 138'392.- quale reddito da fonte svizzera e ribadivano che, “come da dichiarazione fiscale __________ in vostre mani, l’ammontare di fr. 55'134.- (€ 44'989.-) è già stato imposto in __________ e dev’essere considerato unicamente per la determinazione dell’aliquota (…). È invece da ritenere imponibile fiscalmente in Svizzera, la differenza di reddito percepita dal contribuente per consulenze da indipendente prestate da __________ e __________ per totali CHF 83'258.- (ammontare inclusivo di deduzione AVS)”. Per il resto i contribuenti asserivano di non comprendere per quali ragioni i redditi da fonte dipendente svizzera erano stati posti sotto la cifra “altri redditi”.
D. Con decisione del 1.7.2020 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 137'800.- per l’IC (fr. 160'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 135'800.- per l’IFD (fr. 173'900.- il reddito determinante per l’aliquota), con la seguente motivazione:
“Presa visione della contestazione inoltrata e dopo riesame della documentazione viene riconfermata l’imposizione in Svizzera del reddito da attività conseguito quale consulente indipendente per __________ (art. 5,7, e 14 CI Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica __________ per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). (…). Al punto 6.3. sono stati esposti i redditi soggetti a trattenuta d’imposta alla fonte e considerati per il calcolo dell’aliquota. Le deduzioni sociali chieste in deduzione in sede di reclamo vengono dedotti dai redditi soggetti a trattenuta alla fonte esposti al punto 6.3. della decisione”.
E. Con scritto 7.7.2020, la RA 1 si è rivolta all’UT, trasmettendo l’Istanza per il computo globale d’imposta per i diritti di licenza esteri maturati nel 2013 (Modulo DA-3), con la quale veniva chiesto il computo globale per i redditi di fonte __________, percepiti da RI 1 e sottoposti a ritenuta alla fonte __________ del 20%. Giustificavano l’inoltro solo il 7.7.2020 “l’evasione tardiva del reclamo inoltrato in data 3 giugno 2016”. Lo scritto veniva inviato, per competenza, alla Camera di diritto tributario il 22.10.2020.
F. Con scritto 22.10.2020 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla RA 1, chiedendo se lo scritto del 7.7.2020 dovesse essere considerato quale ricorso, indicando che la LT non prevede la possibilità di presentare un ricorso non motivato. Veniva assegnato un termine di 10 giorni per ripresentare il ricorso nelle modalità previste dalla legge.
G. Con scritto 5/6.11.2020, RI 1, rappresentato dalla RA 1, lamenta che il reddito da fonte __________, che ammonta a fr. 55'134.- (€ 44'989.-), sia stato sottoposto a doppia imposizione, sia in Svizzera che in __________. Inoltre, rimprovera all’Ufficio di tassazione di aver evaso il suo reclamo solo il 1°.7.2020, precludendogli la possibilità, entro il termine di 3 anni, di “avvalersi dell’istanza per il computo globale d’imposta al fine del recupero dell’imposta trattenuta”.
Secondo il ricorrente, sarebbe applicabile l’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere, in virtù della quale l’importo di fr. 12'422.90, corrispondente alle imposte trattenute in Italia, dovrebbe essergli restituito.
H. Con osservazioni del 17/18.11.2020, l’UT ripercorre i fatti all’origine del ricorso. In particolare con il reclamo del 3.6.2016, i rappresentanti dei ricorrenti avevano chiesto che i “redditi da attività indipendente per € 44'989.-“ ricevuti nel corso del 2013 venissero considerati soltanto ai fini dell’aliquota. Con la decisione su reclamo del 1.7.2020 era stata confermata l’imposizione della totalità dei redditi alle imposte in Svizzera, siccome legati all’attività indipendente svolta a domicilio. Con lettera del 7.7.2020 “(…) i rappresentanti dei contribuenti inoltravano i moduli DA-3 (che non sono i formulari corretti per i redditi in questione) chiedendo il computo delle imposte estere, richiesta ad oggi tenuta in sospeso, ma che è oggettivamente tardiva e su moduli errati”.
L’autorità fiscale confermava, secondo i dati a suo tempo disponibili, la valutazione circa l’assoggettamento in Svizzera degli importi dichiarati nel corso del 2013. Inoltre, l’autorità fiscale osservava che: “(…) per quanto riguarda il computo o il rimborso delle imposte estere il contribuente, o i suoi rappresentanti, avrebbero potuto e/o dovuto chiederne il computo, o il rimborso all’agenzia delle entrate estera, al momento della presentazione della dichiarazione d’imposta, sicuramente al più tardi al momento della decisione di tassazione 2013, ricevuta il 4 maggio 2016”. L’autorità fiscale aggiunge inoltre: “Non abbiamo certezza della corretta imposizione dei redditi percepiti in quanto né con la dichiarazione d’imposta né con il successivo reclamo sono stati inviati tutti i documenti necessari a definire chiaramente i redditi definiti “redditi da attività indipendente”. L’autorità fiscale indica che unicamente con lo scritto 7.7.2020 è stato presentato un documento che attesterebbe un prelievo in capitale della previdenza estera, da assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38.
Diritto
1. Nel caso di specie contestato è l’assoggettamento alle imposte federali e cantonali dei redditi versati al ricorrente nel 2013 da parte della __________, __________, da una parte, e dalla __________, __________, dall’altra. Il primo importo, corrispondente a € 28'558.68 lordi, corrisponde a un’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; il secondo, che ammonta a € 2'333.04, è costituito dalla liquidazione del conto della __________. ,
Secondo l’autorità fiscale, i redditi in questione, derivanti dall’attività di consulente indipendente, sarebbero imponibili interamente in Svizzera, in applicazione degli art. 5, 7 e 14 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41).
Il ricorrente lamenta per contro una doppia imposizione, in quanto i redditi litigiosi sarebbero già stati assoggettati all’imposta in __________, come risulterebbe dal modello Unico dei redditi per l’anno 2013, dalla quale si evince che sarebbe intervenuta una tassazione separata per l’importo di € 44'989.- (“redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva”) in applicazione dell’art. 17 lett. d del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Chiede pertanto l’applicazione dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere (RS 672.201) ed il rimborso di imposte per fr. 12'422.90.
2. 2.1.
Il ricorrente è assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3; RDAF 2015 II p. 144; Oberson, Taxation of Artistes and Sportsmen in Switzerland, in “International Taxation of artistes & sportsmen”, Basilea 2009, pag. 16).
La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).
2.2.
La doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale (RDAF 2015 II p. 144 e riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014, p. 49).
2.3.
In applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).
3. 3.1.
Secondo le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti i redditi derivanti dall’attività indipendente (quale consulente) esercitata da RI 1
Imponibili sono anche i redditi derivanti dalle fonti previdenziali.
In virtù del domicilio in Svizzera, egli vi è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.
Resta quindi da stabilire unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF 143 II 257, consid. 5.4.).
3.2.
Durante il periodo fiscale 2013, RI 1 ha percepito un corrispettivo pari a complessivi € 44'989.- da parte della Cassa di previdenza __________ (motivo del versamento “__________”) e da __________, a titolo di cessazione del rapporto di agenzia.
La Svizzera ha concluso con l’Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41) (di seguito CDI – I).
3.3.
Nel 2013, anno in cui RI 1 ha ricevuto il compenso in discussione dalla “__________” S.p.A., era domiciliato in Svizzera, dove svolgeva un’attività indipendente. In particolare, agli atti è reperibile lo scritto di motivazione che aveva presentato per ottenere il permesso di dimora. Il contribuente vi era così espresso: “(…). Ho quindi rassegnato le dimissioni da Agente Generale di __________ di __________ con effetto dal 15 ottobre dello scorso anno 2012, ed ho concordato, con un collega Agente Generale di __________, dott. __________ (titolare dell’agenzia __________, …), previa approvazione della Compagnia, la cessione e la sua acquisizione del mio ventennale portafoglio Clienti. Da qui è nata l’esigenza di assistere commercialmente, in modo indipendente e dall’Estero, la loro organizzazione agenziale ed anche i miei fidelizzati ex Clienti. Il lavoro di assistenza e di consulenza viene svolto dalla mia abitazione in Svizzera, (…), tramite internet, mail e telefonicamente in modo del tutto indipendente (…)”.
3.4.
Anche dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, il preponente può continuare a trarre vantaggio dalla clientela eventualmente procuratagli dall’agente, senza però che vi sia più l’obbligo di pagare la provvigione. Per tener conto della legittima posizione del proponente, ma anche dell’interesse dell’agente a vedere in qualche modo compensato il vantaggio di cui la controparte contrattuale continua a beneficiare, è previsto il pagamento dell’indennità di fine rapporto, in base all’art. 1751 del Codice civile della Repubblica Italiana (Daffra, Il rapporto di agenzia – Inquadramento giuridico e aspetti operativi, Milano 2021, p. 92 s.). Oltre al Codice civile e al diritto comunitario, anche gli Accordi economici collettivi disciplinano l’indennità di fine rapporto, la cui base di calcolo è composta da tutte le somme dovute all’agente nel corso del rapporto (Daffra, op. cit., p. 99).
Per quanto concerne il trattamento fiscale, secondo l’art. 56 comma 3 lett. a TUIR, “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone”, che a norma dell’art. 53 comma 2 lett. e TUIR rappresentano redditi di lavoro autonomo, sono soggette a tassazione separata a norma dell’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, con un’aliquota del 20% (Daffra, op. cit., p. 117).
3.5.
3.5.1.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 CDI-I, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
Secondo il capoverso 2, l’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
3.5.2.
Problematico, nel caso di specie, è il fatto che l’indennità per cessata attività è stata versata nel 2013, anno in cui il contribuente si era già trasferito in Svizzera ed aveva avviato la propria attività indipendente, mentre che in Italia non vi era più alcuna base fissa per l’esercizio della sua attività. Si tratta di comprendere se decisivo, per l’imponibilità, sia il momento della percezione dell’importo oppure quello in cui il diritto al compenso è maturato.
3.5.3.
Secondo la dottrina, il momento dell'afflusso del reddito da lavoro indipendente è irrilevante per l'attribuzione del diritto di imporre (cfr. von Ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 32 ad art. 14 M-OCSE, p. 1126 s., con riferimento alla giurisprudenza concernente la CDI fra Svizzera e Germania).
Ciò significa che anche per i redditi percepiti successivamente da attività lucrative indipendenti esercitate in precedenza o per i redditi ricevuti in anticipo per attività lavorative autonome svolte in un momento successivo, l’attribuzione del diritto di imporre ai rispettivi Stati deve avvenire sulla base della situazione esistente durante l'esercizio dell'attività. Il fattore decisivo è che la causa diretta del reddito risiede nell’esercizio dell’attività indipendente.
Queste questioni sorgono principalmente dopo che un contribuente ha trasferito la residenza in un altro Stato e percepisce successivamente dei redditi per un'attività esercitata nel precedente Stato di residenza, ragione per cui il diritto di imporre deve quindi essere delimitato tra i successivi Stati di residenza (von Ah, loc. cit.).
3.5.4.
Come si legge anche nel parere rilasciato dall’Agenzia delle entrate ad un interpello, presentato da un pensionato italiano trasferitosi in Portogallo il 1.1.2017 e che aveva percepito nel corso dell’anno l’indennità dalla casa mandante, le indennità di fine rapporto di agenzia sono costituite da somme maturate e accantonate nel corso degli anni di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del contribuente. Per quanto concerne il diritto tributario italiano, si applica l’art. 23 comma 2 lett. a TUIR, secondo cui si devono considerare come prodotti nel territorio italiano i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto, di cui all’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. L’Agenzia delle entrate ne ha dedotto che il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dell’Italia è costituito dalla residenza fiscale del soggetto erogante, prescindendo dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all’estero.
Per quanto concerne il diritto internazionale, l’Agenzia delle entrate ha poi assimilato l’indennità di fine rapporto di agenzia ai redditi da professioni indipendenti. Ha quindi ritenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 14 della Convenzione Italia-Portogallo, il quale prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva di tali redditi nello Stato di residenza del contribuente e come eccezione la tassazione concorrente nello Stato di residenza del contribuente ed in quello della fonte del reddito, nei casi in cui il residente dispone abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa ed il reddito è attribuibile a detta base o la permanenza si protrae per periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare. In base a tali criteri l’Agenzia ha ritenuto che si dovesse considerare la residenza del beneficiario dei redditi in esame durante l’intera vita lavorativa dello stesso contribuente, alla quale si riferisce la corresponsione delle suddette indennità di fine rapporto di agenzia. Nel caso concreto, in considerazione del fatto che il contribuente era, negli anni antecedenti al 2017, residente in Italia, ed ivi svolgeva la propria attività lavorativa, le quote parti delle indennità maturate e/o accantonate in tali anni dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia ai sensi del citato articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione
Le quote parti di indennità maturate e/o accantonate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, cioè dopo il trasferimento della residenza in Portogallo, dovevano invece essere assoggettate ad imposizione concorrente in Italia e Portogallo, con l’eliminazione dell’eventuale doppia imposizione in Portogallo (Stato di residenza del contribuente), ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 4 della convenzione, nell’ipotesi in cui tali redditi fossero attribuibili ad una base fissa situata Italia; viceversa nell’eventualità in cui non si verificasse tale ipotesi le predette quote parti di indennità, relative al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Portogallo, Stato di residenza del contribuente (Agenzia delle entrate, risposta all’Interpello 35 del 12.2.2019).
3.6.
Nel caso in esame, il ricorrente ha trasferito la residenza fiscale in Svizzera dal 1.10.2012 e ha percepito l’indennità per cessazione del rapporto di agenzia nel corso del 2013. Agli atti non è reperibile alcun atto, che concerna la definizione dell’indennità litigiosa. Non è noto, in particolare, su quali basi sia stata calcolata e quale sia il momento in cui è stato considerato concluso il rapporto contrattuale.
Alla luce dei criteri precedentemente esposti, si deve tuttavia ritenere che la maggior parte della prestazione sia maturata quanto l’insorgente aveva la propria residenza in Italia. In questa proporzione si giustifica l’imposizione in Italia.
La decisione deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché verifichi, in collaborazione con il contribuente, le date determinanti e adotti una nuova decisione conforme ai criteri previsti dal diritto interno e da quello internazionale. In Svizzera, l’importo esentato dall’imposta sarà preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota.
4. 4.1.
Si tratta ora di determinare l’imponibilità della liquidazione della Cassa di previdenza agenti della __________ (periodo dal 1.2.2003 al 2.5.2013), versata nel corso del 2013 a RI 1, quando quest’ultimo già si era trasferito in Svizzera.
4.2.
Secondo l’art. 18 della CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
La formulazione dell'art. 18 del Modello OCSE (al quale ci si può riferire nel concreto caso visto che ha il medesimo tenore dell’art. 18 CDI-I) chiarisce che le pensioni percepite da una precedente attività indipendente non rientrano nel suo campo di applicazione. Di regola, quest’ultime rientrano nell'art. 21 del Modello OCSE (Züger/von Ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 132 ad art. 18 M-OCSE).
4.3.
Secondo l’art. 21 cpv. 1 CDI-I, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il capoverso 2 prevede che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
L'art. 21 del Modello OCSE (al quale ci si può riferire visto lo stesso tenore dell’art. 21 CDI-I) può essere applicato se manca uno o l'altro elemento. Vi rientrano in primo luogo le pensioni e le remunerazioni analoghe legate ad un’attività indipendente precedente, nella misura in cui non si tratta di un reddito sostitutivo, al quale sarebbero applicabili gli articoli 7 o 14 del Modello di Convenzione OCSE (Helbing/Häni, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, n. 41 ad art. 21).
4.4.
Il reddito proveniente dalla liquidazione del conto individuale del ricorrente nella __________ è pertanto imponibile in Svizzera, Stato di residenza del contribuente al momento del versamento dello stesso, avvenuto nel 2013.
4.5.
4.5.1.
Nelle proprie osservazioni al ricorso, l’UT indica che né con la dichiarazione d’imposta né con il successivo reclamo il contribuente ha prodotto tutti i documenti necessari a definire chiaramente i redditi. Unicamente con lo scritto “(…) del 7.7.2020 è stato presentato un documento che attesterebbe almeno un prelievo in capitale della previdenza estera, quindi da assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38 (se assoggettabile alle imposte svizzere)”.
4.5.2.
L'art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L’aliquota minima è del 2 per cento.
L'art. 38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
L'aliquota è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).
4.5.3.
Come rilevato dall’autorità di tassazione, l’unico documento che concerne la prestazione della Cassa di previdenza __________ è rappresentato dal conteggio prodotto con il ricorso. Non si conoscono pertanto il regolamento della cassa in questione né i criteri in base ai quali la prestazione è stata erogata e determinata. Non è possibile pertanto pronunciarsi in merito all’applicabilità degli articoli 38 LIFD e 38 LT.
Spetterà pertanto all’UT valutare le modalità d’imposizione di tale reddito della previdenza, alla luce della ulteriore documentazione che il ricorrente produrrà.
5. 5.1.
RI 1 chiede, in applicazione dell’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (RS 672.201), il rimborso di fr. 12'422.90 sui redditi sottoposti a doppia imposizione.
5.2.
Come visto, per quanto attiene al reddito percepito a seguito della cessione dell’attività indipendente svolta in __________, lo stesso è imponibile, per la maggior parte, in __________: non vi è pertanto alcuna doppia imposizione. Lo stesso dovrà essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota (art. 7 LIFD e 6 LT; Paschoud/de Vries Reilingh, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1f e 1g ad art. 7 LIFD).
5.3.
5.3.1.
Per il resto, l’Ordinanza in questione non è applicabile al caso di specie per almeno due ragioni.
5.3.2.
In primo luogo, fra i metodi previsti dal modello di convenzione dell’OCSE per eliminare la doppia imposizione, tradizionalmente la Svizzera applica il metodo dell’esenzione con progressività. Le convenzioni riprendono pertanto in generale questo principio, quando la Svizzera è lo Stato di residenza. Tuttavia, per i suoi residenti, la Svizzera vuol mantenere la possibilità di imporre dividendi, interessi e canoni da loro percepiti, concedendo loro un computo delle imposte estere trattenute alla fonte (Oberson, Précis de droit fiscal suisse, 4a ed., Berna 2014, § 9, n. 695, p. 223).
L’art. 24 cpv. 3 CDI-I prevede effettivamente che, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimo-nio che, conformemente alle disposizioni della stessa Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenti da imposte detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma possa, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. La regola generale è pertanto quella dell’esenzione con progressione.
L’eccezione, prevista dall’art. 24 cpv. 4 CDI-I, concerne proprio il residente della Svizzera, che percepisce dividendi, interessi o canoni (“redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia”), e stabilisce che la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.
L’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza sul computo globale dell’imposta, nella versione in vigore fino al 31.12.2019, stabilisce che si considerino redditi, nel senso della stessa ordinanza, i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conchiusa.
I redditi litigiosi non sono né dividendi né interessi né canoni. Gli stessi sottostanno pertanto all’esenzione in Svizzera, secondo l’art. 24 cpv. 3 CDI-I, nella misura in cui sono imponibili in Italia. Non trovando applicazione le disposizioni del paragrafo 4 dell’art. 24 CDI-I, non vi è pertanto alcuno spazio per un sgravio delle imposte in Svizzera, in particolar modo mediante la procedura del computo globale d’imposta.
5.3.3.
In secondo luogo, come rilevato dallo stesso UT, l’art. 14 cpv. 2 dell’Ordinanza sul computo globale d’imposta prevede che il diritto al computo di imposte alla fonte estere si estingua se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.
Se anche i redditi conseguiti dal ricorrente fossero soggetti alla procedura del computo globale d’imposta, il relativo diritto sarebbe pertanto stato estinto da tempo, nel momento in cui l’istanza è stata presentata.
6. La decisione su reclamo è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché esenti dall’imposta sul reddito l’indennizzo per la cessazione dell’attività di agenzia, nella misura in cui lo stesso è maturato prima del trasferimento del ricorrente in Svizzera, e determini le modalità d’imposizione in Svizzera della liquidazione del conto di previdenza ricevuta dalla __________.
In considerazione del fatto che la documentazione relativa alle prestazioni litigiose è stata prodotta per la prima volta con il ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, secondo l’art. 231 cpv. 3 LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: