Incarti n.
80.2020.217

80.2020.218

Lugano

7 luglio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

RI 2

tutti rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC-IFD 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   a.

                                         La defunta RI 2 (deceduta il 27.5.2019) domiciliata in via __________ a __________, fu socio amministratore e rappresentante della società di capitali italiana __________, con sede a __________, cui scopo era la gestione di beni immobili.

 

                                         b.                                   

                                         Con atto pubblico __________ del 22.9.2017 __________ veniva trasformata, mantenendo inalterato il proprio scopo sociale, nella __________ di __________” (con sede sempre a __________). Dopo la trasformazione il capitale sociale ammontava ad € 50'000.- e la partecipazione di ciascun socio rimaneva inalterata (la contribuente aveva una quota nella società semplice pari al 21.22 %). In calce al rogito della notaia __________ veniva indicato: “Spese ed imposte del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società”. Al punto 8 del patto sociale allegato all’atto pubblico s’indicava che “Gli utili e le perdite verranno ripartiti tra i soci in proporzione al capitale da ciascuno posseduto”.

 

 

                                  B.   In data 29.1.2019, la contribuente inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (di seguito UT) la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2017, indicando, in Svizzera, un reddito imponibile complessivo pari a fr. 0.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 11'380'361.-. Per quanto concerneva reddito e sostanza imponibili all’estero (Italia e Francia) la contribuente dichiarava un reddito immobiliare (netto) pari a fr. 187'626.-, un reddito aziendale (netto) di fr. 10'075.- ed una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 3'203'411.-.

 

 

                                  C.   Il 26.8.2019 l’UT si rivolgeva alla contribuente invitandola a trasmettere, entro il 16 settembre 2019, la seguente documentazione:

·       copia della modifica dell’atto costitutivo della __________ ora __________;

·       copia del bilancio di apertura della __________;

·       copia del bilancio 27.09 – 31.12.2017 della __________;

·       copia dei conteggi relativi ai dividendi incassati nel corso del 2017 sulle azioni __________.

                                         La reclamante, tramite la propria rappresentante, rispondeva con scritto dell’11.9.2019, producendo copiosa documentazione.

 

 

                                  D.   a.

                                         Con decisione del 16.10.2019 l’UT commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 424’300 (in fr. 620’800.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 11'379'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 425’100.- (in fr. 622'000.- il reddito determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati da RI 1, l’autorità fiscale aggiungeva l’importo di fr. 425'644.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” con la seguente motivazione:

                                         “Imposizione della distribuzione di dividendo in seguito alla trasformazione della società di capitale”.

 

                                         b.

                                         L’importo pari a fr. 425'644.- (ossia l’utile di liquidazione corrispondente alla quota parte di __________) veniva calcolato come segue (cfr. e-mail UT a __________ del 14.10.2019; ricorso 5/6.11.2021 pag. 1):

 

                                         Riserva legale                                                       €       15'232.47

                                         Versamenti in conto capitale                              €     232'405.60

                                         Riserva di rivalutazione immobile                     €  3'082'562.14

                                         Perdita d'esercizio                                            –  €     318'483.17

                                         Utile di liquidazione complessivo                      €  3'011'717.04

 

                                         Controvalore in CHF                                            fr. 3'343'100.00

                                         Quota parte della contribuente                          fr.    709'406.00

                                         Attenuazione per partecipazioni qualificate –  fr.    283'762.00

                                         Utile di liquidazione imponibile                          fr.    425'644.00

 

 

                                  E.   Gli eredi, tramite l’allora rappresentante legale __________, impugnavano la summenzionata decisione con reclamo del 6/8.11.2019, contestando la ripresa fiscale effettuata di fr. 425'644.- riguardante la distribuzione di dividendo in seguito alla trasformazione della società di capital__________ in società semplice. A tal proposito consideravano totalmente errato valutare, quale presunto dividendo, la voce passiva di bilancio “versamenti in conto capitale” di € 232'405.60.-, in quanto corrispondevano a versamenti aggiuntivi effettuati dagli azionisti a titolo di aggio e non di riserve da utili. Proseguivano informando che, in base alla legislazione italiana, il finanziamento soci in conto capitale viene esposto tra le voci di capitale proprio e non nel capitale di terzi come debito, come di solito viene fatto in base al diritto svizzero. Di conseguenza non vi era nessuna distribuzione di utile, bensì il semplice rimborso di quanto precedentemente versato dai soci.

                                         Inoltre, la riserva di rivalutazione sull’immobile di € 3'082'562.14.- veniva registrata onde allineare il valore contabile dello stesso ai prezzi reali fissati dal mercato. Detta riserva veniva dunque già integralmente tassata nel 2017 in __________ in base al diritto fiscale locale per un ammontare di € 400'733.-. Risultava di conseguenza errato imporre nuovamente in Svizzera lo stesso reddito già imposto in Italia. Concludevano dichiarando che la riserva legale di € 15'323.47.- era stata totalmente erosa dalla perdita conseguita nel 2017 e di conseguenza non bisognava considerarla. Si chiedeva, alla luce del fatto che non vi era stata alcuna distribuzione di utili, lo stralcio dell’intero importo di fr. 425'644.-. Si chiedeva inoltre di essere ascoltati.

 

 

                                  F.   Con decisione IC/IFD 2017 del 7.10.2020, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo presentato dalla contribuente con le seguenti motivazioni:

                                         “Con la trasformazione della società di capitale __________ in società semplice viene a cadere il principio della doppia imposizione economica (tassazione come utile presso la società e come dividendo di liquidazione presso l’azionista).

                                         Di conseguenza l’eccedenza di liquidazione presso il titolare dei diritti di partecipazione corrisponde alla totalità delle riserve occulte e palesi (mobiliari e immobiliari). Nel caso specifico il rimborso del capitale di euro 232'405.60 pari a euro 49'316.45 per la sua quota di proprietà del 21.22%, tenuto conto della documentazione fornita, è qualificata come riserva da apporto di capitale il cui rimborso viene parificato al rimborso di capitale azionario, pertanto dedotto in sede di reclamo.

                                         Per le restanti riserve invece a causa della trasformazione da società Srl a società semplice, si determina la realizzazione sistematica che porta all’imposizione delle stesse in capo agli azionisti.

                                         Il reclamo è pertanto ammesso parzialmente con la rettifica del reddito da fr. 425'644.- esposto in sede di prima istanza al punto 4.2 (altri redditi da sostanza mobiliare) a fr. 392'700.-. In merito al diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale, non significa il diritto di essere convocato. Infatti il Tribunale federale ha già ribadito che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c). Il rappresentante del reclamante ha già potuto formulare le proprie osservazioni scritte in sede di reclamo e, considerato come i fatti siano già sufficientemente chiari, l’autorità fiscale non ritiene necessario una convocazione prima dell’evasione del reclamo: ciò non lede, come detto, il diritto di essere sentito”.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 5.11.2020, la RI 2, rappresentata in questa sede da __________, insorge contro l’imposizione dell’utile di liquidazione alla voce 4.2 “Altri redditi della sostanza mobiliare” per l’importo di fr. 392'799.-, sia per l’IC che per l’IFD.

                                         In questa sede non viene contestato il principio dell’imposizione dell’utile di liquidazione, bensì la mancata deduzione da tale utile, nella misura del 21.22% dell’onere fiscale complessivo di € 400'733.- a carico della __________ a titolo di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”. Per il calcolo dell’utile di liquidazione, oltre alla perdita d’esercizio (tenuta in considerazione dall’autorità fiscale) si deve, secondo i ricorrenti, pure dedurre l’onere supplementare d’imposta pari ad € 400'733.-, posto a carico della Srl come da successivi conteggi dell’autorità fiscale italiana. Nel gravame si fa notare che le vigenti norme di legge italiane prevedono che tale onere fiscale sia imponibile in capo alla società di capitali. Si cita in particolare “(…) la legge n. 208 (legge di stabilità 2016) del 28 dicembre 2015, comma 891 e seguenti (doc. F)”.

                                         I ricorrenti chiedono pertanto che l’utile di liquidazione imponibile venga stabilito in fr. 336'153.05, con il seguente calcolo:

 

                                         Riserva legale                                                       €       15'232.47

                                         Riserva di rivalutazione immobile                     €  3'082'562.14

                                         Perdita d'esercizio                                            –  €     318'483.17

                                         Onere fiscale supplementare                          –  €     400'733.00

                                         Utile di liquidazione complessivo                      €  2'378'578.44

 

                                         Controvalore in CHF                                            fr. 2'640'222.05

                                         Quota parte della contribuente                          fr.   560’255.10

                                         Attenuazione per partecipazioni qualificate –  fr.   244’102.00

                                         Utile di liquidazione imponibile                          fr.   336’153.05

 

 

                                  H.   Il 4.12.2020 si è tenuta un’udienza in presenza della RA 1 per i ricorrenti, e dell’UT di __________.                                              

                                         L’autorità fiscale ha in particolare sottolineato che la rivalutazione è avvenuta quanto la Srl esisteva ancora. In seguito alla rivalutazione avrebbe dovuto provvedere ai necessari accantonamenti fiscali. Nella fattispecie, verosimilmente le persone fisiche, in seguito alla trasformazione hanno ripreso il debito fiscale insieme agli immobili. Il diritto tributario svizzero non ammette tuttavia che le persone fisiche possano dedurre debiti d’imposta. Il rappresentante dei ricorrenti ritiene per contro che siccome l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione della perdita d’esercizio avrebbe dovuto dedurre anche il debito fiscale.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Controverso, nella fattispecie è il calcolo dell’utile di liquidazione della società italiana di capitali, attiva nel ramo immobiliare__________ (con sede a __________), trasformata nella “__________” a seguito dell’atto pubblico sottoscritto a __________ il 22.9.2017.

                                         I ricorrenti non contestano l’imposizione dell’utile di liquidazione, ma ritengono che nel calcolo debba essere preso in considerazione altresì l’importo pari ad € 400'733.-, corrispondente all’onere fiscale a carico della __________ a titolo di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.

                                         Di diverso avviso l’autorità fiscale, la quale ritiene che la rivalutazione sia avvenuta quando la Srl esisteva ancora. La società avrebbe dovuto provvedere, a seguito della rivalutazione, ai necessari accantonamenti per le imposte.

                                         Si tratta pertanto di verificare la correttezza dell’operato dell’autorità fiscale, laddove ha deciso di escludere, nel calcolo dell’utile di liquidazione l’importo di € 400'733.- a titolo di imposte annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono di principio imposte in Svizzera, sotto riserva della progressione dell’aliquota sull’insieme dei loro redditi e della loro sostanza mondiali (art. 6 cpv. 1 e art. 7 LIFD). L’assoggettamento fondato sull’appartenenza personale è illimitato; tale assoggettamento non si estende alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD). L’estensione dell’assoggettamento per un’impresa, uno stabilimento d’impresa oppure un immobile è definita secondo l’art. 6 cpv. 3 LIFD, nelle relazioni internazionali, conformemente alle regole della doppia imposizione intercantonale (DTF 140 II 248 = RDAF 2014 II p. 538, consid. 3.1).

                                         Il diritto cantonale prevede disposizioni analoghe, agli articoli 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 LT.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 6 LIFD pone una regola unilaterale per evitare le doppie imposizioni, escludendo dall’assoggettamento le imprese, gli stabilimenti d’impresa e i fondi siti all’estero. Il legislatore ricorre al metodo dell’esenzione con riserva della progressione dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD). L’esenzione è di principio incondizionata, cioè non è subordinata alla condizione di un’imposizione all’estero degli elementi di reddito esentati. L’esenzione incondizionata evita la doppia imposizione sia virtuale che effettiva. La LIFD ha adottato il metodo consistente nell’esclusione degli elementi di reddito la cui imposizione è attribuita all’estero. La determinazione del reddito netto che è esentato dall’imposta, ma che è preso in considerazione per la determinazione dell’aliquota in Svizzera, è effettuata secondo il diritto svizzero. Dal reddito lordo estero devono essere dedotti, in maniera oggettiva, le spese di acquisizione e, proporzionalmente in funzione degli attivi localizzati, gli interessi passivi. Le deduzioni generali e sociali sono ripartite proporzionalmente, in funzione dei redditi netti. Il metodo di riparto è lo stesso di quello che viene applicato nei rapporti intercantonali (Paschoud/ de Vries Reilingh, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 20172017, n. 5-7 ad art. 6 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Secondo il diritto svizzero, in particolar modo secondo la Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus; RS 221.301), le società di capitali e cooperative non possono trasformarsi direttamente in un’impresa di persone (art. 54 LFus). Per il diritto civile, una simile trasformazione comporta la liquidazione del soggetto giuridico precedente e la costituzione di uno nuovo. Vi è dunque un trasferimento di attivi e di passivi (Circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 1.6.2004, Ristrutturazioni, punto 4.2.6.1, pagina 54).

                                         La trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone è fiscalmente neutra per l’impresa (fino ad ora imposta sull’utile; d’ora in avanti reddito da un’attività lucrativa indipendente). Di conseguenza, al momento della determinazione del reddito imponibile, le persone fisiche soci dell’impresa di persone assuntrice possono far valere la deduzione di eventuali perdite riportate della persona giuridica trasferente che non sono ancora state compensate fiscalmente (Circolare citata, punto 4.2.6.2.2, pagina 54).

                                         Diversa la situazione per quanto concerne l’imposizione dei soci. In caso di trasformazione di una società di capitali o cooperativa in una società di persone, la società di capitali o cooperativa è liquidata. Un’ulteriore imposizione delle riserve palesi e latenti (eccedenza di liquidazione) presso i soci non è più possibile. Per questa ragione, l’eccedenza di liquidazione è assoggettata all’imposta sul reddito secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (Circolare citata, punto 4.2.6.4, pagina 55).

                                         In altre parole, la possibilità per il fisco di imporre le riserve occulte resta impregiudicata sul piano dell’impresa, per il fatto che potranno essere imposte in futuro a titolo di redditi del titolare dell’impresa personale. Invece, con la trasformazione viene meno la doppia imposizione economica, cioè la possibilità di imporre come reddito della sostanza dei soci gli utili distribuiti dalla persona giuridica. Se le quote sociali sono detenute nella sostanza privata dei soci, l’utile di liquidazione deve allora essere assoggettato all’imposta sul reddito quale reddito della sostanza (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 16 ad art. 61 LIFD, p. 957).

 

                                         2.3.2.

                                         Per quanto concerne il calcolo dell’eccedenza di liquidazione imponibile, la stessa corrisponde al valore venale dell’eccedenza di attivi meno il valore nominale, le riserve da apporti di capitale e le riserve da apporti di capitale esteri (Circolare n. 29b del 23.12.2019, Principio dell’apporto in capitale, punto 6.3.5., pagina 19).

 

                                         2.3.3.

                                         Nel caso di specie, il 22 settembre 2017 l’assemblea dei soci della __________ S.r.l. di __________ ha deliberato la trasformazione in società semplice con la ragione sociale “__________ Società semplice di __________”. L’importo versato a RI 1 (residente in Svizzera) da parte della società italiana __________ costituisce pertanto un utile derivante dalla trasformazione di quest’ultima in società semplice.

 

                                         2.3.4.

                                         In materia di doppia imposizione, tra la Svizzera e l’Italia è in vigore la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41).

                                         In particolare l’art. 10 indica che:

(1)   i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

(3)   ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

 

                                         2.3.5.

                                         È pertanto pacifica (e peraltro neppure contestata) l’imposizione in Svizzera dell’eccedente di liquidazione della __________ e ciò sulla base degli art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 lett. c LT secondo i quali sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

                                         (c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). (…).           

                                         Inoltre, secondo l’art. 19 cpv. 1bis LT (testo in vigore nel periodo fiscale in questione) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.     

                                         Di medesimo tenore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD.

 

                                         2.4.

                                         Come visto i ricorrenti, contestano il calcolo dell’eccedenza di liquidazione operato dall’autorità fiscale: essi postulano che venga considerato, in diminuzione dell’ammontare dell’utile di liquidazione, l’importo di € 400'733.- pagato dalla __________ “a titolo di imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta e annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.

                                         Anche nel diritto tributario italiano la trasformazione di una società commerciale in società semplice non beneficia del regime di neutralità fiscale. Ciò spiega perché siano state introdotte le agevolazioni fiscali, di cui si è avvalsa la società in questione (Consiglio Nazionale del Notariato, Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – Problematiche fiscali, Studio n. 92-2016/T, p. 9 s.).

                                         Così si è espressa a tale riguardo la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 30228 del 22 novembre 2018:

                                         3.1.   La trasformazione di una società commerciale in società semplice (cd. “decommercializzazione” di un ente societario), ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., è equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso, in quanto la trasformazione comporta l'assunzione di una forma giuridica diversa, non compatibile con l'esercizio di un'impresa commerciale e, quindi, con il conseguimento di redditi d'impresa, nel senso  che il patrimonio sociale viene trasferito da un soggetto che per legge può conseguire solo redditi d'impresa ad un soggetto che, invece, sempre per legge, non può essere titolare di tali redditi.

                                         3.2.   Va, infatti, considerato che il reddito prodotto da una società commerciale si considera reddito d'impresa, a prescindere dal fatto che sia o meno esercitata un'attività commerciale e, pertanto, tutti i beni appartenenti alla società commerciale si considerano "beni relativi all'impresa".

                                         3.3. La società semplice, invece, ai sensi dell'art. 2249 cod. civ., non può esercitare attività commerciale e, quindi, non può neppure essere titolare di reddito d'impresa, con la conseguenza che i beni di una società semplice non possono essere considerati come "beni relativi all'impresa".

                                         3.4.   Ciò comporta che, laddove vi sia trasformazione di una società commerciale in una società semplice, si determina la perdita della qualità di imprenditore e la fuoriuscita dei beni sociali dal regime proprio dei beni afferenti la "sfera d'impresa", risultando essi destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, sicché, dopo la trasformazione, essi possono essere ceduti dalla società semplice distribuendo il risultato tra i soci in franchigia d'imposta.

 

                                         2.5.

                                         2.5.1.

                                         Ora, dalla disamina del bilancio e del conto economico della __________ dal 1.1.2017 – al 26.9.2017, presentato dalla contribuente su richiesta dell’UT ed utilizzato da parte dell’autorità fiscale per stabilire l’utile di liquidazione, non emerge più alcun debito iscritto in contabilità pari ad € 400'733.- verso l’erario __________: se fosse stato ancora iscritto, secondo il conto economico sarebbe andato ad incrementare la perdita d’esercizio contabilizzata (presa in considerazione dall’UT) e pari ad € 318'483.17. Neppure vi è, come rilevato dall’UT, un accantonamento di pari importo. L’autorità fiscale ha pertanto correttamente stabilito l’utile di liquidazione, prendendo in considerazione il valore venale dell’eccedenza di attivi meno il valore nominale, le riserve da apporti di capitale e le riserve da apporti di capitale esteri.

 

                                         2.5.2.

                                         Non appare peraltro sorprendente che, al momento della liquidazione della __________ (avvenuta nel 2017), il debito fiscale pari ad € 400'733.- fosse inesistente. In effetti, dalla lettura della Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle entrate italiana avente come oggetto la “Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale” (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BF9067090-2104-4B31-81BF-81CDB490A64A%7D, sito consultato il 17.5.2021), si evince che l’articolo 1, commi da 115 a 120 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione (pag. 4).

                                         Inoltre, secondo l’ultimo periodo del comma 116 dell’articolo 1 le riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento. Tali riserve possono derivare, ad esempio, da una precedente legge speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato (pag. 18 e 19). Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017 con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva (pag. 19).

                                         La norma ha lo scopo di consentire alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni di assegnare beni ai soci, applicando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, che chiuda (fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio. Ne consegue che il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici (pag. 19 e 20).

 

                                         2.6.

                                         I ricorrenti hanno prodotto agli atti la dichiarazione fiscale di __________ per il periodo d’imposta 2016. Al RQ85 vengono indicate le riserve in sospensione: l’imponibile delle riserve in sospensione è di 3'082'563.- (stesso importo che figura a bilancio nelle passività quale “riserva di rivalutazione immobile”), ad un’aliquota del 13%, per un ammontare dell’imposta sostitutiva pari ad € 400'733.-. È pertanto ipotizzabile che il debito relativo al pagamento dell’imposta sostitutiva sia stato saldato già nel 2016.

 

                                         2.7.

                                         Ad ogni modo l’autorità fiscale ha proceduto al calcolo dell’utile di liquidazione e di conseguenza al reddito da sostanza immobiliare da imporre nella partita fiscale della defunta RI 1, partendo dal bilancio e dagli atti forniti dai ricorrenti.

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

                                         I ricorrenti stessi non dimostrano né comprovano per quale ragione l’utile dovrebbe essere stabilito diversamente da quanto fatto dall’autorità fiscale.

 

                                         2.8.

                                         Per tutte le ragioni esposte il ricorso è respinto e la decisione su reclamo IC/IFD 2017 confermata.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’500.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: