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Incarti n. 80.2020.221 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 9 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC e IFD 2017. |
Fatti
A. I coniugi RI 1, rispettivamente consulente assicurativo ed allenatore professionista lui, ed infermiera odontoiatrica lei, dichiaravano, nel periodo fiscale 2017, un reddito imponibile complessivo di fr. 191'048.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 118'242.-.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 26.8.2020, il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 252'000.- per l’IC ed in fr. 259'100.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 158'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT di __________ (di seguito UT) non riconosceva gran parte delle “altre spese professionali effettive del contribuente” (richiesto in deduzione era l’importo di fr. 40'373.-), con la seguente motivazione:
“In base alla recente giurisprudenza della Camera di diritto tributario (CDT 80.2017.160/161), l’attività dell’assicuratore con servizio esterno – con o senza rifusione delle spese – si configura come un’attività lucrativa dipendente. Il rapporto di lavoro tra la società e l’assicuratore sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero. Il datore di lavoro deve quindi rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie nell’esecuzione del lavoro e, se l’attività è svolta fuori sede, anche le spese di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Come ogni altro lavoratore dipendente, le sole deduzioni che possono entrare in considerazione sono quelle che si riferiscono alle spese professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD”.
C. Il 7.9.2020 i contribuenti presentavano reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017. Il gravame aveva il seguente contenuto:
“Egregi Signori,
sulla base dell’intimazione della decisione di tassazione cantonale e federale per il 2017 vi comunichiamo di voler presentare un reclamo formale alla stessa. Provvederemo a formulare le nostre osservazioni con invio separato e nel frattempo di preghiamo di considerare che la pratica verrà affidata all’Avv. RA 1. (…)”.
D. Con scritto 8.9.2020, inviato mediante posta APlus direttamente ai contribuenti, l’autorità fiscale avvisava i coniugi __________ di aver ricevuto il gravame, ma che lo stesso non soddisfaceva i requisiti formali poiché “non debitamente motivato”. L’UT informava inoltre gli insorgenti che per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza “Un reclamo indirizzato alle autorità amministrative del Cantone Ticino deve essere redatto in lingua italiana, presentato per scritto (non è quindi ammesso un reclamo in forma verbale, inoltrato per posta elettronica o tramite fax), munito di firma autografa, per i contribuenti facenti capo ad un rappresentante corredato di procura e debitamente motivato”. Motivo per il quale l’UT invitava i coniugi RI 1 a motivare e documentare il reclamo e ad inviare una valida procura entro il termine legale di reclamo. I reclamanti venivano avvertiti che, scaduto infruttuoso il termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. Con decisione del 7.10.2020, trasmessa mediante invio APlus direttamente ai contribuenti, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo dei coniugi RI 1, siccome non “debitamente motivato”. In particolare l’autorità fiscale rilevava che, dopo aver segnalato agli insorgenti il vizio di forma che “invalidava il reclamo”, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, li aveva invitati a presentare il reclamo debitamente motivato e documentato e ad inviare una procura valida. Ai contribuenti era stato assegnato un termine scadente il 28.9.2020, che era scaduto infruttuoso.
F. Con ricorso 9/10.11.2020 RI 1, rappresentati dall’avv. __________ presentano ricorso contro la decisione del 7.10.2020, indicando che “(…) è avversata la decisione di tassazione per l’anno 2017 (…) limitatamente al mancato riconoscimento delle spese professionali del contribuente RI 1, assicuratore”. Nel merito del ricorso si sostiene che nel caso in cui il datore di lavoro non riconosce al dipendente delle indennità sufficienti a coprire le sue spese quest’ultime sono costi effettivi che devono essere dedotti dal salario netto percepito. Motivo per il quale gli insorgenti postulano l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’UT affinché riconosca le deduzioni fatte valere.
G. Con osservazioni 12/16.11.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso presentato dai coniugi RI 1.
Nel merito indica che il ricorso è diretto contro la decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo del 7.9.2020. Siccome nella lettera dei contribuenti non veniva indicato l’oggetto della contestazione, l’UT aveva “invitato (con scritto inviato per posta A+) in data 8 settembre il contribuente a voler motivare e documentare il reclamo pena l’irricevibilità dello stesso”. Trascorso infruttuoso il termine assegnato, scadente il 28.9.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Il capoverso 2 dell’art. 206 stabilisce che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Di analogo tenore l’art. 132 LIFD.
2.2.
2.2.1.
L’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile poiché non debitamente motivato.
2.2.2.
Il reclamo deve essere presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 2.2.2.), ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione per il reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio cfr. art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate. Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 3.3.4, TF 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n 18 ad art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 18 ad art. 132 LIFD; cfr. inoltre la giurisprudenza di questa Camera: sentenze CDT n. 80.2010.6 del 21.01.2010 consid. 3; CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
2.3.
La decisione IC/IFD 2017 del 26.8.2020 non è una decisione di tassazione d’ufficio, ragione per cui non era necessaria una motivazione del reclamo.
Il gravame, presentato il 7.9.2020 per iscritto era tempestivo e si poteva chiaramente evincere l’intenzione dei coniugi RI 1 di contestare la decisione del 26.8.2020. Motivo per il quale rispettava perfettamente i requisiti posti dalla legge per la sua ricevibilità. L’autorità fiscale ha pertanto a torto dichiarato irricevibile il gravame. L’UT avrebbe dovuto invece entrare nel merito dello stesso, interpellando, se del caso, i contribuenti (cfr. art. 200 cpv. 2 LT).
3. La decisione su reclamo del 7.10.2020 deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere retrocessi all’UT affinché entri nel merito del gravame dei contribuenti. Non vengono prelevate tassa di giustizia e spese. L’anticipo versato dai ricorrenti viene loro restituito. Gli viene inoltre riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 7.10.2020, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo siccome non debitamente motivato, è annullata, e gli atti sono rinviati all’UT affinché emetta una decisione di merito.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 2'000.- viene restituito ai contribuenti.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: