Incarti n.
80.2020.222

80.2020.223

Lugano

12 maggio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 12 novembre 2020 contro la decisione del 14 ottobre 2020 in materia di IC e IFD 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 (__________), cittadino __________ è giunto in Ticino il 1°.12.2017 dall’__________. È a beneficio di un permesso di dimora (B). È separato giudizialmente dalla moglie __________, residente in __________, dal 1°.2.2018 (cfr. decreto di omologazione n. __________ del 19/03/2018 RG n. __________), con la quale ha avuto due figli, __________ (__________). Il Tribunale di __________ (Sezione IX Civile) ha stabilito che la dimora coniugale di proprietà della moglie sarebbe stata assegnata a quest’ultima e che, ai soli fini anagrafici, i figli sarebbero stati allocati prevalentemente presso la dimora materna. Veniva inoltre stabilito (al punto 4 del Decreto) un contributo mensile pari ad € 2'500.- da versare a __________, per “consentirle di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. Nel decreto citato (al punto 5) veniva inoltre stabilito che “sono poste a carico esclusivo del Signor RI 1 le spese sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e voluttuarie fra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie, nonché le utenze telefoniche, di luce e di gas, le spese relative alle persone di servizio, spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato. Il tutto quanto sopra nel limite massimo annuo per figlio di Euro ventimila. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate”.

 

 

                                  B.   Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2018, sottoscritta il 15.6.2020, RI 1 indicava un reddito imponibile complessivo pari a fr. 138'570.- ed una sostanza di fr. 2'448'165.-.

                                         Per quanto concerneva il reddito e la sostanza imponibili all’estero (in __________) il contribuente dichiarava fr. 77'120.- quale reddito immobiliare e fr. 185'103.- quale reddito aziendale.

 

 

                                  C.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 dell’8.7.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) stabiliva per l’IC il reddito imponibile in fr. 363'900.- (in fr. 519'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito veniva accertato in fr. 382'900.- (in fr. 544'700.- il reddito determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale stabiliva il totale dei redditi in fr. 607'698.-: dei quali 272'672.- dall’attività dipendente principale, fr. 45'845.- dall’attività dipendente accessoria, fr. 156'806.- dall’attività indipendente accessoria (valore rettificato dall’UT sulla base di elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo), fr. 2'800.- dal valore locativo dell’abitazione secondaria/casa di vacanza, fr. 13'937.- a titolo di affitti incassati, fr. 63'888.- quali altri redditi immobiliari (diritti di superficie) (imposizione canoni e indennità ricevute per la concessione di diritti di superficie), nonché altri redditi per fr. 51'750.- (aggiunta nei redditi derivante dal trattamento di fine rapporto [TFR] incassato).

                                         Nelle deduzioni, il contribuente aveva chiesto il riconoscimento degli alimenti versati al coniuge per un totale di fr. 73'689.-: l’autorità fiscale ammetteva unicamente la somma di fr. 31'625.- con la spiegazione “valori rettificati in base agli elementi noti, sentenza o convenzione”.

 

 

                                  D.   Con reclamo 30/31.7.2020 RI 1, per il tramite di __________ SA, insorgeva contro la decisione di tassazione. In particolare veniva censurata l’aggiunta di altri redditi per fr. 51'750.-. Il reclamante contestava inoltre la riduzione della deduzione degli alimenti versati al coniuge separato. In particolare, nel gravame s’indicava: “Oltre agli alimenti ordinari, riteniamo che tutte le spese sostenute dal Sig. RI 1 per conto della ex coniuge vengano riconosciuti totalmente come alimenti. In alternativa chiediamo che l’importo di fr. 42'064.- relativo alle spese condominiali da voi non riconosciute sia dedotto dai redditi immobiliari esteri”.

 

 

                                  E.   Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 16.9.2020 l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame ed accertava un reddito imponibile per l’IC pari a fr. 414'400.- (di fr. 467'700.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 437'700.- (il reddito determinante per l’aliquota veniva accertato in fr. 492'900.-). La motivazione era la seguente:

                                         “Il reclamo è ammesso con lo stralcio dell’esposizione in sede di prima istanza dell’importo di fr. 51'750.- come richiesto. La contestazione in merito agli elementi non concessi in sede di prima istanza è invece respinta, dalla sentenza di separazione risulta che la ex-moglie percepisce quali alimenti euro 2500 mensili, i quali sono stati concessi in deduzione al cambio ufficiale in sede di prima istanza, mentre per i figli __________, maggiorenni e domiciliati presso la madre è stata accordata la deduzione per figli a carico e figli agli studi in virtù degli oneri sostenuti dal padre, in quanto: a norma dell’art. 32 cpv. 1 lett. c) della Legge Tributaria sono deducibili gli alimenti versati per i figli minorenni; quando un figlio raggiunge la maggiore età gli alimenti pervengono direttamente allo stesso per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è del tutto irrilevante che l’obbligo di mantenimento dei figli sia stato disciplinato dal Giudice civile anche per il periodo di formazione posteriore al raggiungimento della maggiore età, poiché si tratta d’obblighi dettati dalla legge, nel novero delle prestazioni fondate sul diritto di famiglia. Ne consegue che le somme di denaro che il reclamante versa per i figli maggiorenni devono essere qualificate come prestazioni fondate sul diritto di famiglia: le stesse non sono pertanto imponibili al figlio medesimo e non possono essere dedotte dall’imponibile del padre, il quale è d’altra parte tenuto a contribuire alle spese di mantenimento agli studi in virtù dell’obbligo previsto dal codice civile svizzero. La richiesta di riconoscere le spese non concesse quali alimenti in alternativa quali spese dedotte dai redditi immobiliari esteri del contribuente non può anch’essa essere ammessa. La residenza famigliare è di esclusiva proprietà della ex – moglie Sig. ra __________ e tali spese sono state sostenute nell’interesse dei figli come risultante dal decreto di omologazione della separazione del 01 febbraio 2018 (punto 2 e 5)”.

 

 

                                  F.   Con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo IC/IFD 2018 del 14.10.2020 l’autorità fiscale correggeva il reddito imponibile per l’IC in fr. 359'000.- (il reddito determinante per l’aliquota era pari a fr. 467'700.-) e la sostanza in fr. 2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Il reddito imponibile per l’IFD veniva determinato in fr. 379'300.- (in fr. 492'900.- l’importo determinante per l’aliquota). L’UT indicava:

                                         “Rettifica: tassazione definita dopo rettifica di un errore nel riparto, attribuzione errata diritti di superficie esteri, imponibile ai fini del calcolo dell’aliquota totale”.

 

 

                                  G.   Con ricorso 12/13.11.2020 RI 1, sempre rappresentato da __________ impugna la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 14.10.2020 limitatamente al riconoscimento completo del versamento effettuato a favore della ex coniuge durante il periodo fiscale 2018, costituito da fr. 31'625.- di alimenti nonché fr. 42'064.- relativo a pagamenti di “spese condominiali” inerenti lo stabile di proprietà di __________. Il contribuente ritiene che gli oneri sostenuti in relazione alla proprietà della ex coniuge debbano essere considerati in deduzione siccome nel Decreto di omologazione della separazione dei coniugi del Tribunale civile di __________ al punto 4 viene stabilito il contributo mensile a favore della ex coniuge e al punto 5 vengono elencate “(…) le altre spese che il contribuente s’impegna a pagare nell’interesse dei figli e più precisamente: …mediche, dentistiche, universitarie, nonché le utenze telefoniche, di luce e di gas, le spese relative alle persone di servizio, spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato…”. L’UT, basandosi su tale lista, affermerebbe a torto che le spese condominiali pagate dal contribuente sono di pertinenza dei figli, per i quali sono già stati riconosciuti fr. 22'200.- di deduzioni per figli a carico. Secondo il ricorrente le spese per un importo di fr. 42'064.- sono relative allo stabile di proprietà della ex coniuge e pertanto sono assimilabili ad “alimenti straordinari a suo favore”. Secondo il ricorrente: “Il fatto di aver inserito (erroneamente) le spese condominiali nel paragrafo 5 della convenzione (assieme alle altre spese per figli) non deve essere pregiudizio per il loro riconoscimento. Dette spese non possono certo essere considerate nell’interesse dei figli (che non sono proprietari dello stabile), bensì della madre e quindi deducibili come alimenti”.

                                  H.   Con scritto 16/18.11.2020 l’UT di __________ ha trasmesso l’incarto del contribuente senza presentare osservazioni.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Contestato, nella presente fattispecie, è l’ammontare del contributo alimentare versato nel 2018 alla ex moglie, dalla quale il contribuente è separato. In particolar modo, dovrebbero altresì essere considerati quali alimenti “straordinari” i fr. 42'064.- da lui corrisposti per far fronte alle spese condominiali dello stabile di proprietà della moglie in __________, rimasto abitazione famigliare per lei e per i figli della coppia, già maggiorenni. Di diverso avviso l’autorità fiscale che, sulla base del Decreto di omologazione della separazione tra i coniugi __________ del 19.3.2018 __________, ritiene che le spese afferenti all’immobile della moglie, sono comprese negli alimenti versati dal padre ai figli, e che, in quanto tali, in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT non sono deducibili, ma sono prestazioni fondate sul diritto di famiglia. L’UT ha riconosciuto le deduzioni per figlio a carico come anche per figli agli studi.

 

                                         1.2.

                                         Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         L’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, prevede che sono dedotti dai proventi “gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”. Di analogo tenore l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.

                                         1.3.2.

                                         Per alimenti versati all’ex coniuge s’intende, di norma, la rendita mensile versata in denaro: la stessa è imponibile per il coniuge che la riceve ed è deducibile per colui che la versa. Di norma gli alimenti sono stabiliti mediante una sentenza giudiziaria, che fissa l’ammontare degli stessi (Jaques, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, n. 29 e 30 ad art. 33 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 3a ed. Basilea 2017, n. 18 e segg. ad art. 33 LIFD).

                                         Tuttavia gli alimenti possono anche essere forniti sotto forma di pagamenti indiretti, come l'assunzione di premi di assicurazione malattia, imposte, interessi ipotecari o costi di locazione. Infine, sono possibili anche contributi di mantenimento sotto forma di prestazioni in natura (sentenza TF 2C_502/2015 del 29.2.2016, consid. 4.2.; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18b ad art. 33 LIFD).

 

                                         1.4.

                                         Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20).

                                         In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Appare chiaro che il contributo alimentare versato all’ex coniuge e quello versato ai figli viene stabilito sulla base di due norme giuridiche diverse, e meglio gli art. 125 e segg. CC e 276 e segg. CC (sentenza CDT n. 80.2019.131 del 30.04.2020 consid. 2.5, con riferimento a: Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 20 e 21c ad art. 33 LIFD). Sebbene nella fattispecie sia stato applicato il diritto italiano, la distinzione si impone mutatis mutandis.

                                         Per stabilire se la somma di fr. 42'064.-, relativa alle spese condominiali, possa essere dedotta, si tratta pertanto di verificare con quali modalità siano stati definiti i contributi alimentari da versare alla coniuge e ai figli maggiorenni in base al decreto di omologazione della separazione del Tribunale di __________ del 1.2.2018 n. cronol. __________ del 19.3.2018

 

                                         2.2.

                                         La separazione tra i coniugi è stata subordinata alle seguenti condizioni, omologate dal Giudice italiano:

                                         “(…) I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:

1.     I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;

2.     La dimora coniugale, di proprietà della signora __________, viene assegnata in via esclusiva alla stessa unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze;

3.     ai soli fini anagrafici, i figli vengono allocati prevalentemente presso la dimora materna;

4.     è determinato nella somma di Euro 2.500.- il contributo mensile che il marito verserà direttamente alla signora __________, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, per consentirle di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; detto contributo sarà corrisposto alla Signora __________ con le modalità dalla stessa indicate di volta in volta e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;

5.     sono poste a carico esclusivo del Signor __________ le spese sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e voluttuarie fra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie, nonché le utenze telefoniche, di luce e gas, le spese relative alle persone di servizio, spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato. Il tutto quanto sopra nel limite massimo annuo per figlio di Euro ventimila. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate”.

 

                                         2.3.

                                         Quando una controversia verte sull'interpretazione di clausole contrattuali, come nella fattispecie, occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva si riferisce alla volontà dei contraenti al momento della conclusione del contratto. Il loro comportamento successivo può essere preso in considerazione nella misura in cui permette delle deduzioni in tal senso (DTF 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 129 III 675 consid. 2.3 pag. 680; sentenze 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.1; 2C_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1; sentenza TF 2C_746/2015 del 31.5.2016, consid. 4.1.).

 

                                         2.4.

                                         Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; DTF 137 III 145 consid. 3.2.1 pag. 148; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188). Anche un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non c 'è un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 137 III 444 consid. 4.2.4 pag. 451 seg.; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 135 III 295 consid. 5.2 pag. 301 seg.; sentenza 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2; sentenza TF 2C_746/2015 del 31.5.2016 consid. 4.2.).

 

                                         2.5.

                                         Ciò che al momento della conclusione del contratto le parti sapevano, volevano o hanno compreso è una questione di fatto (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611); l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti (interpretazione soggettiva) si fonda sull'apprezzamento delle prove (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 126 II 171 consid. 4c/bb pag. 182; sentenze 2C_828/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2.3 e 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.3).

                                         L'interpretazione di un contratto secondo il principio dell'affidamento è invece una questione di diritto (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 133 III 675 consid. 3.3 pag. 181; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 610). Anche procedendo ad un'interpretazione oggettiva occorre tuttavia fondarsi sulle constatazioni relative alle circostanze esterne così come alle conoscenze e alla volontà delle parti contenute nel giudizio impugnato (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 413; 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67; 132 III 24 consid. 4 pag. 28; sentenza TF 2C_746/2015 del 31.5.2016 consid. 4.3.).

 

                                         2.6.

                                         2.6.1.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404). In applicazione dell’art. 276 cpv. 1 del Codice civile svizzero, i genitori sono responsabili del mantenimento del figlio, per cui il contributo di mantenimento da versare è determinato ai sensi dell'art. 285 cpv. 1 del Codice civile svizzero in funzione dei bisogni del figlio e della posizione dei genitori e della loro capacità economica. La legge non prescrive alcun metodo particolare di calcolo degli alimenti: di conseguenza il Tribunale decide secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC) (sentenza TF 5A_481/2016 del 2.9.2016, consid. 2.1.). Il Tribunale federale nella sentenza 5A_481/2016 (consid. 2.2.2.), in merito ai costi di alloggio fatti valere dal figlio maggiorenne nel suo fabbisogno, ha ritenuto che, se è possibile vivere gratuitamente con un genitore, le spese di alloggio aggiuntive non devono, di per sé, essere incluse nel calcolo del fabbisogno del figlio (sentenza TF 5A_481/2016 del 2.9.2016, consid. 2.2.2.).

 

                                         2.6.2.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, il contributo alimentare per i figli, come quello per la ex moglie, è stato fissato in un accordo concluso tra i coniugi ed omologato dal Tribunale di __________: dal decreto prodotto agli atti non appare in alcuna maniera opinabile la suddivisione degli alimenti tra la moglie ed i figli. Le due prestazioni del debitore vengono infatti trattate in due punti separati. Se da una parte a __________ viene accordata la somma di € 2'500.- mensili, per i figli maggiorenni __________, il contribuente si è impegnato a corrispondere tutte le spese di cui al punto 5, tra le quali si annoverano altresì le spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato, fino ad un massimo di € 20'000.- l’anno per figlio. Non è pertanto stato determinato un contributo alimentare fisso mensile.

                                         In altri termini, le spese ora richieste in deduzione quali contributi alimentari per la moglie, sono già comprese nel corrispettivo che il padre si è impegnato a versare per i figli a titolo di contributo per il loro sostentamento, e vanno intese come assunzione integrale dei costi di alloggio a favore di quest’ultimi e dei quali, in ultima analisi beneficia anche la ex moglie unicamente poiché viveva, nel periodo fiscale sub judice, unitamente a quest’ultimi.

 

                                         2.7.

                                         Nel caso di specie, non ci si può pertanto dipartire dal chiaro accordo stipulato fra le parti per il mantenimento della ex moglie e dei figli, ed omologato da un giudice italiano. Motivo per il quale i versamenti, corrisposti per far fronte alle spese condominiali dello stabile di proprietà della moglie in __________, si configurano come spese relative al mantenimento dei figli, che il padre ha accettato di assumersi a tale titolo. Siccome i figli erano maggiorenni, tali spese non possono pertanto essere dedotte dalla partita fiscale del padre, al quale l’autorità fiscale ha comunque accordato la deduzione per figli a carico e agli studi. Tali spese non possono essere considerate quali alimenti a favore della ex moglie.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    300.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’300.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: